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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13206/2022 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sul figlio minore ( , con il patrocinio Persona_1 C.F._2 dell'avv. CHIMIENTI GRAZIANO e dell'avv. SAGRINI LARIANA, elettivamente domiciliato in VIA CHIARI 123, CASTEL COVATI (BS) presso il difensore avv. CHIMIENTI GRAZIANO (C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_2 C.F._3 responsabilità genitoriale sul figlio minore ( , con il Persona_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CHIMIENTI GRAZIANO e dell'avv. SAGRINI LARIANA, elettivamente domiciliata in VIA CHIARI 123, CASTEL COVATI (BS) presso il difensore avv. CHIMIENTI GRAZIANO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BOTTICINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in VIA CASTELLO 19 25038 ROVATO presso il difensore avv. BOTTICINI ANNAMARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 figlio Persona_1
1 “Contrariis reiectis: voglia il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di parte convenuta nella determinazione del danno di causa, adottare i seguenti provvedimenti alla luce delle risultanze peritali:
In via principale e nel merito: - condannare parte convenuta a pagare agli attori, ex artt. 40, comma 2, c.p. e 2050 c.c., la somma di € 41.085,00 a titolo di ristoro del danno alla salute subito il giorno 08/07/2020 dal minore , salvo veriore quantificazione da parte del Persona_1
Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
In via subordinata: - condannare parte convenuta a pagare agli attori, ex artt. 40, comma 2, c.p.
e 2051 c.c., la somma di € 41.085,00 a titolo di ristoro del danno alla salute subito il giorno
08/07/2020 dal minore , salvo veriore quantificazione da parte del Tribunale adito, Persona_1 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
In via ulteriormente subordinata: - condannare parte convenuta a pagare agli attori, ex artt. 40, comma 2, c.p., 2043 e 2048, comma 2, c.c., la somma di € 41.085,00 a titolo di ristoro del danno alla salute subito il giorno 08/07/2020 dal minore , salvo veriore quantificazione da Persona_1 parte del Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
In ogni caso: spese rifuse”.
Per la : Parte_3
“Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiarato il rifiuto del contraddittorio in ordine alle avversarie domande aventi eventuale carattere di novità, comunque reietta ogni e qualsiasi avversaria domanda ed istanza, anche in via istruttoria:
Nel merito: respingersi le domande attoree in quanto del tutto infondate.
In ogni caso: spese di lite rifuse.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio Parte_1 Parte_2 minore hanno convenuto in giudizio la Persona_1 Parte_3
(d'ora innanzi solo ”), richiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni CP_2 patiti dal minore a seguito dell'infortunio occorso in data 8 luglio 2020, allorché, all'incirca alle ore 22:45, stava giocando una partita amatoriale di calcio presso il campetto dell'oratorio della
Parrocchia.
2 In particolare, secondo la ricostruzione attorea, al momento del sinistro il minore era affidato alla vigilanza della , la quale, omettendo di attivarsi a garanzia dell'incolumità del minore, Parte_3 ha violato la propria posizione di garanzia e deve, dunque, essere chiamata a rispondere del danno.
Tale responsabilità, secondo gli attori, deriva in primis dall'art. 2050 cod. civ., posto che il parroco, non avendo vigilato sullo svolgimento della partita, ha permesso alla stessa di trasformarsi in un'attività pericolosa, anche in ragione della minore età dei calciatori (12/13 anni)
e della stanchezza da essi accumulata nelle precedenti ore di gioco.
In via subordinata, gli attori hanno dedotto la responsabilità della ex art. 2051 cod. Parte_3 civ., lamentando la mancata organizzazione degli orari di apertura del campo sportivo e denunciando comunque una cattiva gestione dello stesso, evidenziata dall'assenza di personale preposto alla vigilanza dei minori e da una insufficiente illuminazione del campo da gioco.
In via ulteriormente subordinata, gli attori hanno incardinato la responsabilità della Parte_3 nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 2048 cod. civ., ovvero dell'art. 2043 cod. civ., per violazione del generale principio del neminem laedere.
Costituendosi in giudizio la ha contestato, sia in fatto che in diritto, tutti gli assunti Parte_3 addotti dagli attori, evidenziando, in particolare, come quest'ultimi non hanno fornito alcuna prova a sostegno della ricostruzione dei fatti da essi fornita nel proprio atto introduttivo.
In particolare, la Parrocchia ha evidenziato come, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19 all'epoca vigenti, nell'estate 2020 non era stato possibile organizzare alcuna attività ricreativa estiva, sicché, il giorno dell'incidente, il minore non era sotto la sua vigilanza, quanto, piuttosto, sotto quella dei genitori.
In diritto, la convenuta ha contestato in toto qualsiasi responsabilità ad essa ascritta, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree.
Esperiti gli incombenti di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e per interpello, nonché attraverso l'espletamento di c.t.u. medico-legale sul minore Persona_1
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
3 All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo
2025, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
In via preliminare, appare opportuno evidenziare - trattandosi di circostanza rilevante in relazione a tutti i profili di responsabilità dedotti in giudizio - che, nonostante la contestazione di parte convenuta, gli attori non hanno dimostrato, né si sono offerti di dimostrare, l'esatta dinamica dell'infortunio occorso al figlio , che non risulta pertanto provata. Gli attori, invero, si sono Per_1 limitati ad allegare che in data 8.07.20, verso le ore 22:45, allorché stava giocando a calcio Per_1 nel campetto parrocchiale, veniva colpito alla caviglia destra da un antagonista in uno scontro di gioco.
Parimenti rilevante è poi la circostanza, pacifica tra le parti, per cui la Parrocchia non ha organizzato la partita di calcio, sicché e i suoi amici si sono recati in autonomia presso il Per_1 campo dell'oratorio, aperto all'uso pubblico sino alle ore 23,00.
Vi è contrasto, invece, tra le parti, in relazione all'affidamento alla Parrocchia dei minori impegnati nella partita di calcio, atteso che parte attrice ha allegato tale circostanza, che è stata fermamente contestata dalla convenuta.
Tanto premesso, possono essere esaminati i singoli titoli di responsabilità ascritti dagli attori alla convenuta. Parte_3
Deve escludersi, innanzitutto, che la possa essere chiamata a rispondere del Parte_3 pregiudizio patito da in quanto esercente un'attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. Persona_1
Ed invero, come accennato, è pacifico tra le parti che la partita di calcio da cui ha avuto origine il sinistro non è stata organizzata dalla convenuta, sicché non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla responsabilità dell'organizzatore di manifestazioni sportive.
La nel caso de quo risulta essersi limitata a mettere a disposizione al pubblico il Parte_3 proprio campo da calcio, attività che non assume, di per sé, alcun profilo di pericolosità.
4 Deve infatti evidenziarsi che, sebbene l'evoluzione giurisprudenziale abbia esteso il campo di applicazione dell'art. 2050 cod. civ. anche ad attività non espressamente qualificate come pericolose dal legislatore, la norma in esame presuppone sempre lo svolgimento di un'attività ontologicamente pericolosa, poiché foriera di rischi, derivanti dalla sua stessa natura o dai mezzi con cui viene normalmente esercitata.
All'interno di tale novero non rientrano, invece, tutte quelle attività nelle quali il pericolo non deriva dall'azione in sé, ma bensì dal contegno imprudente o negligente di chi la esercita.
Quasi tutte le attività umane contengono infatti in sé un grado di pericolosità per coloro che le esercitano e per chi li circonda, sicché è necessario discernere tra la pericolosità insita nell'attività
- che giustifica la disciplina speciale di cui all'art. 2050 cod. civ. – e la pericolosità insita nella condotta colpevole di chi la pone in essere, che è invece elemento costitutivo della generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.
In caso contrario, infatti, si estenderebbe illegittimamente l'ambito di applicazione dell'art. 2050 cod. civ. a qualsiasi attività umana, in disaccordo, da un lato, con la chiara lettera della legge, che lo limita alle attività “pericolose” e, dall'altro lato, con la volontà del legislatore, che ha chiaramente attribuito a tale disciplina una natura eccezionale, giustificata dal principio per cui chi trae vantaggio da un'attività ontologicamente pericolosa è tenuto a farsi carico dei pregiudizi che la stessa reca agli altri consociati, salvo la prova di aver predisposto le massime cautele consentite dallo sviluppo tecnologico attuale (cuius commoda eius et incommoda).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che il pericolo lamentato dagli attori non derivi ontologicamente dall'attività di gestione del campo sportivo parrocchiale, quanto piuttosto dalla condotta dei ragazzini. Sono gli stessi attori, del resto, ad affermare che l'attività sarebbe divenuta pericolosa solo a seguito della decisione dei minori di continuare a giocare nonostante la stanchezza insorta dall'esercizio fisico prolungato.
Ne consegue che il richiamo svolto da parte attrice alla disciplina dell'art. 2050 cod. civ. non risulta conferente, non avendo la Parrocchia esercitato alcuna attività pericolosa.
In aggiunta, deve poi evidenziarsi come, secondo la condivisibile posizione più volte espressa dalla Suprema Corte, il gioco del calcio, soprattutto a livello amatoriale, non possa tout court qualificarsi come attività pericolosa, trattandosi di uno sport a contatto meramente eventuale, che privilegia l'aspetto ludico rispetto a quello antagonistico, sicché l'organizzatore della partita non può mai essere chiamato a rispondere di eventuali infortuni occorsi agli atleti (cfr., ex multis,
5 Cass., 8 aprile 2016 n. 6844). Ciò esclude, a fortiori, l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. alla fattispecie in esame, nella quale, come già rilevato, la convenuta non ha organizzato la partita, ma si è limitata a permettere al pubblico l'utilizzo del proprio campo sportivo.
Tanto esposto, deve altresì escludersi l'invocata responsabilità della ex art. 2051 cod. Parte_3 civ., quale custode del bene (campo da calcio) nel quale si è verificato il fatto dannoso.
Come è noto, il presupposto fondamentale della responsabilità speciale da cose in custodia è la presenza di un rapporto causale tra la res e il danno.
Sebbene non sia necessario che il pregiudizio derivi dalla pericolosità intrinseca del bene, è comunque necessaria la presenza di un collegamento eziologico, tale per cui possa affermarsi che il danno trovi giustificazione causale nella cosa.
In particolare, secondo il condivisibile orientamento espresso in più occasioni dalla Suprema
Corte, laddove si sia in presenza di una res di per sé statica e inerte - che richieda, quindi, per la produzione del danno, che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato o di terzi) si unisca al suo modo di essere - la prova del nesso causale presuppone la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati …) da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr., ex multis, Cass. 13 marzo 2013, n. 6306).
Viceversa, laddove la cosa non presenti alcun profilo di pericolosità e il danno derivi quindi esclusivamente dal fatto umano, la res viene degradata a mera occasione del danno e, non sussistendo il presupposto eziologico, il custode rimane esente da responsabilità.
La tesi di parte attrice, che allega una responsabilità della convenuta ex art. 2051 cod. civ. per non aver adeguatamente organizzato l'utilizzo dell'impianto sportivo e, comunque, per non aver individuato un soggetto che vigilasse sulla partita, è dunque priva di pregio, poiché non presuppone un rapporto eziologico diretto tra la res e il danno nei termini sopra indicati.
Parte attrice, in particolare, nell'atto di citazione ha allegato un utilizzo improprio del campo da calcio da parte dei suoi utenti, nonché la sussistenza di un onere in capo al custode di munire il campetto da calcio di idonei presidi antiinfortunistici, ovvero di cartelli di divieto di utilizzare il campo da calcio oltre una certa ora e di personale addetto a far rispettare il divieto. Ha dedotto, infine, l'assenza di adeguata illuminazione del campo di calcio, stante l'orario serale.
Ebbene, per quanto concerne tale ultimo profilo, all'esito dell'istruttoria orale espletata è emerso che il campo da calcio su cui si trovava al momento del sinistro era ben illuminato, come Per_1
6 del resto confermato anche dalla difesa di parte attrice nelle proprie memorie finali, dovendosi dunque escludere profili di pericolosità della res connessi all'utilizzo del campo nelle ore serali e, segnatamente, alla allegata mancanza di divieto di giocare in ore notturne.
Quanto, infine, alla condizione di stanchezza degli atleti, la stessa, oltre che rimasta indimostrata,
è del tutto ininfluente, non essendo ascrivibile in alcun modo al custode un obbligo di impedire l'utilizzo prolungato del campo all'interno dell'orario di apertura al pubblico.
In relazione agli ulteriori profili dedotti dagli attori – e, in particolare all'allegata assenza di un adulto in loco – deve rilevarsene l'estraneità alla invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso che è del tutto irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa (che è concetto diverso dalla vigilanza sulle persone), non potendosi inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
Deve dunque escludersi che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c.
In conclusione, essendo allegazione degli stessi attori che il danno è derivato dal fatto del terzo, ovvero dalla condotta di un partecipante alla partita e non avendo, dall'altro lato, gli attori dimostrato che le condizioni del campo abbiano anche solo concausato il sinistro, nessuna responsabilità può essere ascritta alla nella sua qualità di custode dell'impianto Parte_3 sportivo.
Parte attrice ha altresì invocato la responsabilità della Parrocchia convenuta ai sensi dell'art. 2048
c.c.
A tale proposito preliminarmente giova rilevarsi che, sebbene parte attrice abbia allegato genericamente un “affidamento” – anche solo di fatto – dei minori alla Parrocchia, non risulta essere stata proposta nel caso in esame azione di responsabilità contrattuale in relazione ad un rapporto di affidamento del minore alla Parrocchia. Per_1
Ciò premesso, al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale della ai sensi Parte_3 dell'art. 2048 cod. civ., il danneggiato ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato in conseguenza del fatto illecito di altro giocatore sottoposto alla sorveglianza della
Parrocchia.
7 Ebbene, deve escludersi, in primo luogo, che sia stata raggiunta la prova di un affidamento dei minori alla Parrocchia al momento del sinistro.
Al contrario, è stato confermato dall'istruttoria orale che nell'estate del 2020 non è stata organizzata alcuna attività ricreativa parrocchiale e che i minori si sono recati autonomamente con i propri amici presso il campo dell'oratorio, aperto all'uso pubblico sino alle ore 23:00.
Non vi è, dunque, prova in giudizio del fatto che la sera del 8 luglio 2020 i minori siano stati affidati dai genitori al personale della Parrocchia per lo svolgimento di attività concordate ovvero perché ivi potessero trascorrere del tempo sotto la vigilanza del personale dell'ente, avvertito della presenza e conseguente presa in carico dei minori stessi. Sul punto non sono state dedotte specifiche prove e le prove assunte non hanno consentito di appurare che quella sera i minori fossero stato affidati alla sorveglianza del parroco, di educatori o comunque del personale adulto presente in parrocchia.
È evidente che il libero accesso alla struttura non fonda, di per sé, l'obbligo di vigilanza dedotto in causa. Dunque, anche il semplice utilizzo del campo, ancorché ripetuto nel tempo, non è sufficiente a determinare l'affidamento dei minori alla convenuta, poiché l'instaurarsi della posizione di garanzia nei confronti di un soggetto incapace presuppone l'esistenza di un obbligo legale o di un accordo contrattuale o, comunque, di una consapevole assunzione spontanea da parte del garante, che nella fattispecie in esame non è stata provata.
Consentire l'utilizzo libero ed indiscriminato di un campo da gioco non equivale, infatti, all'assunzione di uno specifico obbligo di garanzia nei confronti di coloro che decidano, autonomamente e senza preavviso, di sfruttare la struttura a fine ludico. Pertanto, laddove, come nel caso in esame, gli atleti siano minorenni, gli stessi rimangono affidati al controllo e alla vigilanza dei loro genitori.
Ed infatti, pur potendosi astrattamente ricondurre la fattispecie, in assenza di contratti di adesione ad attività programmate, anche alla fattispecie di elaborazione giurisprudenziale del c.d. contratto sociale, tuttavia, perché possano ritenersi assunti degli obblighi da parte del maestro, precettore, ente o parrocchia non può prescindersi dal momento di effettivo affidamento, anche in fatto, del minore alla struttura stessa, affidamento, anche in fatto, di cui non vi è prova in giudizio.
Ciò osservato, mancando la prova dell'affidamento alla Parrocchia sia di – che, come Per_1 osservato, sarebbe il presupposto, al più, di una responsabilità contrattuale, anche da contatto sociale, non invocata da parte attrice – che del ragazzino cui viene addebitato il colpo alla
8 caviglia di – peraltro, nemmeno individuato nominativamente dagli attori – deve Per_1 evidenziarsi che la domanda ex art. 2048 c.c. risulta sfornita della prova circa i presupposti essenziali, ovvero in primo luogo l'affidamento, ma anche il fatto illecito del minore.
Ed invero, pur risultando assorbente il profilo della mancanza di prova dell'affidamento alla
Parrocchia del ragazzino autore del fatto dannoso, deve in ogni caso ribadirsi che affinché sorga la responsabilità del precettore ai sensi dell'art. 2048 c.c. è necessario che il danno sia stato provocato da un comportamento del minore, soggetto a vigilanza, che possa essere qualificato come illecito.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi nuovamente come parte attrice non abbia assolto all'onere di allegare, con sufficiente determinatezza, la concreta dinamica dell'azione di gioco asseritamente generatrice di danno. Omessa qualsivoglia descrizione della condotta del calciatore avversario, non è possibile accertare in cosa sia realmente consistito l'intervento di cui trattasi, la natura dello stesso e le modalità concrete con le quali sia stato realizzato.
L'assoluta carenza (di allegazione ancor prima che) di prova in ordine a natura e modalità della condotta imputata al minore danneggiante – e dunque alla convenuta ex art. 2048, co. 2, c.c. – non consente di apprezzare la sua eventuale antigiuridicità sulla scorta di concreti elementi di non proporzionalità con il contesto sportivo nel quale si sarebbe esplicata e di non compatibilità con le caratteristiche del gioco nell'occasione praticato. Può in ogni caso osservarsi che la volontarietà dell'atto lesivo e il grado di violenza dello stesso non risultano nemmeno allegate in atti (e, a maggior ragione, provate in giudizio).
Ne consegue che difetta anche la prova del fatto illecito del minore antagonista, atteso che dalle stesse allegazioni attoree risulta che il sinistro si sia verificato per un normale fallo di gioco, evento prevedibile in una partita di calcio ma certo non prevenibile in alcun modo.
Da ultimo, deve escludersi altresì la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non avendo gli attori assolto neanche in tal caso all'onere probatorio sui medesimi incombente.
Come è noto, infatti, l'illecito aquiliano, derivante dalla violazione del generale principio del neminem laedere, presuppone la prova da parte del danneggiato dell'esistenza di tutti gli elementi dettati dall'art. 2043 cod. civ., sintetizzabili nella formula del danno non iure e contra ius eziologicamente derivante da una condotta dolosa o colposa del danneggiante.
9 Orbene, nella fattispecie in esame l'incertezza circa le modalità con cui il danno si è concretamente manifestato rende impossibile imputarlo causalmente ad una condotta colpevole della , non essendo stato in particolare provato né l'elemento soggettivo dell'illecito - Parte_3 non avendo assunto la convenuta alcun obbligo di controllo e vigilanza dei minori, per quanto ampiamente osservato - né, in ogni caso, il nesso di causalità, non essendo stato dimostrato che il danno si sarebbe evitato laddove la avesse vigilato sullo svolgimento della partita di Parte_3 calcio o avesse adottato misure quali quelle indicate dagli attori (quali la presenza di un arbitro).
Alla luce di quanto osservato, le domande attoree non possono trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni trattate, le spese di lite sono liquidate a carico di parte attrice in complessivi euro
6.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte convenuta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri poc'anzi indicati.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande formulate da e in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nei confronti della Persona_1
; Controparte_1
- condanna gli attori a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u., come liquidate
10 provvisoriamente in corso di causa.
Così deciso in Brescia il 25 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Filippo Mangili, magistrato ordinario in tirocinio.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13206/2022 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sul figlio minore ( , con il patrocinio Persona_1 C.F._2 dell'avv. CHIMIENTI GRAZIANO e dell'avv. SAGRINI LARIANA, elettivamente domiciliato in VIA CHIARI 123, CASTEL COVATI (BS) presso il difensore avv. CHIMIENTI GRAZIANO (C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_2 C.F._3 responsabilità genitoriale sul figlio minore ( , con il Persona_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CHIMIENTI GRAZIANO e dell'avv. SAGRINI LARIANA, elettivamente domiciliata in VIA CHIARI 123, CASTEL COVATI (BS) presso il difensore avv. CHIMIENTI GRAZIANO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BOTTICINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in VIA CASTELLO 19 25038 ROVATO presso il difensore avv. BOTTICINI ANNAMARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2 figlio Persona_1
1 “Contrariis reiectis: voglia il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di parte convenuta nella determinazione del danno di causa, adottare i seguenti provvedimenti alla luce delle risultanze peritali:
In via principale e nel merito: - condannare parte convenuta a pagare agli attori, ex artt. 40, comma 2, c.p. e 2050 c.c., la somma di € 41.085,00 a titolo di ristoro del danno alla salute subito il giorno 08/07/2020 dal minore , salvo veriore quantificazione da parte del Persona_1
Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
In via subordinata: - condannare parte convenuta a pagare agli attori, ex artt. 40, comma 2, c.p.
e 2051 c.c., la somma di € 41.085,00 a titolo di ristoro del danno alla salute subito il giorno
08/07/2020 dal minore , salvo veriore quantificazione da parte del Tribunale adito, Persona_1 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
In via ulteriormente subordinata: - condannare parte convenuta a pagare agli attori, ex artt. 40, comma 2, c.p., 2043 e 2048, comma 2, c.c., la somma di € 41.085,00 a titolo di ristoro del danno alla salute subito il giorno 08/07/2020 dal minore , salvo veriore quantificazione da Persona_1 parte del Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
In ogni caso: spese rifuse”.
Per la : Parte_3
“Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiarato il rifiuto del contraddittorio in ordine alle avversarie domande aventi eventuale carattere di novità, comunque reietta ogni e qualsiasi avversaria domanda ed istanza, anche in via istruttoria:
Nel merito: respingersi le domande attoree in quanto del tutto infondate.
In ogni caso: spese di lite rifuse.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio Parte_1 Parte_2 minore hanno convenuto in giudizio la Persona_1 Parte_3
(d'ora innanzi solo ”), richiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni CP_2 patiti dal minore a seguito dell'infortunio occorso in data 8 luglio 2020, allorché, all'incirca alle ore 22:45, stava giocando una partita amatoriale di calcio presso il campetto dell'oratorio della
Parrocchia.
2 In particolare, secondo la ricostruzione attorea, al momento del sinistro il minore era affidato alla vigilanza della , la quale, omettendo di attivarsi a garanzia dell'incolumità del minore, Parte_3 ha violato la propria posizione di garanzia e deve, dunque, essere chiamata a rispondere del danno.
Tale responsabilità, secondo gli attori, deriva in primis dall'art. 2050 cod. civ., posto che il parroco, non avendo vigilato sullo svolgimento della partita, ha permesso alla stessa di trasformarsi in un'attività pericolosa, anche in ragione della minore età dei calciatori (12/13 anni)
e della stanchezza da essi accumulata nelle precedenti ore di gioco.
In via subordinata, gli attori hanno dedotto la responsabilità della ex art. 2051 cod. Parte_3 civ., lamentando la mancata organizzazione degli orari di apertura del campo sportivo e denunciando comunque una cattiva gestione dello stesso, evidenziata dall'assenza di personale preposto alla vigilanza dei minori e da una insufficiente illuminazione del campo da gioco.
In via ulteriormente subordinata, gli attori hanno incardinato la responsabilità della Parte_3 nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 2048 cod. civ., ovvero dell'art. 2043 cod. civ., per violazione del generale principio del neminem laedere.
Costituendosi in giudizio la ha contestato, sia in fatto che in diritto, tutti gli assunti Parte_3 addotti dagli attori, evidenziando, in particolare, come quest'ultimi non hanno fornito alcuna prova a sostegno della ricostruzione dei fatti da essi fornita nel proprio atto introduttivo.
In particolare, la Parrocchia ha evidenziato come, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19 all'epoca vigenti, nell'estate 2020 non era stato possibile organizzare alcuna attività ricreativa estiva, sicché, il giorno dell'incidente, il minore non era sotto la sua vigilanza, quanto, piuttosto, sotto quella dei genitori.
In diritto, la convenuta ha contestato in toto qualsiasi responsabilità ad essa ascritta, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree.
Esperiti gli incombenti di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e per interpello, nonché attraverso l'espletamento di c.t.u. medico-legale sul minore Persona_1
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
3 All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo
2025, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
In via preliminare, appare opportuno evidenziare - trattandosi di circostanza rilevante in relazione a tutti i profili di responsabilità dedotti in giudizio - che, nonostante la contestazione di parte convenuta, gli attori non hanno dimostrato, né si sono offerti di dimostrare, l'esatta dinamica dell'infortunio occorso al figlio , che non risulta pertanto provata. Gli attori, invero, si sono Per_1 limitati ad allegare che in data 8.07.20, verso le ore 22:45, allorché stava giocando a calcio Per_1 nel campetto parrocchiale, veniva colpito alla caviglia destra da un antagonista in uno scontro di gioco.
Parimenti rilevante è poi la circostanza, pacifica tra le parti, per cui la Parrocchia non ha organizzato la partita di calcio, sicché e i suoi amici si sono recati in autonomia presso il Per_1 campo dell'oratorio, aperto all'uso pubblico sino alle ore 23,00.
Vi è contrasto, invece, tra le parti, in relazione all'affidamento alla Parrocchia dei minori impegnati nella partita di calcio, atteso che parte attrice ha allegato tale circostanza, che è stata fermamente contestata dalla convenuta.
Tanto premesso, possono essere esaminati i singoli titoli di responsabilità ascritti dagli attori alla convenuta. Parte_3
Deve escludersi, innanzitutto, che la possa essere chiamata a rispondere del Parte_3 pregiudizio patito da in quanto esercente un'attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. Persona_1
Ed invero, come accennato, è pacifico tra le parti che la partita di calcio da cui ha avuto origine il sinistro non è stata organizzata dalla convenuta, sicché non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla responsabilità dell'organizzatore di manifestazioni sportive.
La nel caso de quo risulta essersi limitata a mettere a disposizione al pubblico il Parte_3 proprio campo da calcio, attività che non assume, di per sé, alcun profilo di pericolosità.
4 Deve infatti evidenziarsi che, sebbene l'evoluzione giurisprudenziale abbia esteso il campo di applicazione dell'art. 2050 cod. civ. anche ad attività non espressamente qualificate come pericolose dal legislatore, la norma in esame presuppone sempre lo svolgimento di un'attività ontologicamente pericolosa, poiché foriera di rischi, derivanti dalla sua stessa natura o dai mezzi con cui viene normalmente esercitata.
All'interno di tale novero non rientrano, invece, tutte quelle attività nelle quali il pericolo non deriva dall'azione in sé, ma bensì dal contegno imprudente o negligente di chi la esercita.
Quasi tutte le attività umane contengono infatti in sé un grado di pericolosità per coloro che le esercitano e per chi li circonda, sicché è necessario discernere tra la pericolosità insita nell'attività
- che giustifica la disciplina speciale di cui all'art. 2050 cod. civ. – e la pericolosità insita nella condotta colpevole di chi la pone in essere, che è invece elemento costitutivo della generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.
In caso contrario, infatti, si estenderebbe illegittimamente l'ambito di applicazione dell'art. 2050 cod. civ. a qualsiasi attività umana, in disaccordo, da un lato, con la chiara lettera della legge, che lo limita alle attività “pericolose” e, dall'altro lato, con la volontà del legislatore, che ha chiaramente attribuito a tale disciplina una natura eccezionale, giustificata dal principio per cui chi trae vantaggio da un'attività ontologicamente pericolosa è tenuto a farsi carico dei pregiudizi che la stessa reca agli altri consociati, salvo la prova di aver predisposto le massime cautele consentite dallo sviluppo tecnologico attuale (cuius commoda eius et incommoda).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che il pericolo lamentato dagli attori non derivi ontologicamente dall'attività di gestione del campo sportivo parrocchiale, quanto piuttosto dalla condotta dei ragazzini. Sono gli stessi attori, del resto, ad affermare che l'attività sarebbe divenuta pericolosa solo a seguito della decisione dei minori di continuare a giocare nonostante la stanchezza insorta dall'esercizio fisico prolungato.
Ne consegue che il richiamo svolto da parte attrice alla disciplina dell'art. 2050 cod. civ. non risulta conferente, non avendo la Parrocchia esercitato alcuna attività pericolosa.
In aggiunta, deve poi evidenziarsi come, secondo la condivisibile posizione più volte espressa dalla Suprema Corte, il gioco del calcio, soprattutto a livello amatoriale, non possa tout court qualificarsi come attività pericolosa, trattandosi di uno sport a contatto meramente eventuale, che privilegia l'aspetto ludico rispetto a quello antagonistico, sicché l'organizzatore della partita non può mai essere chiamato a rispondere di eventuali infortuni occorsi agli atleti (cfr., ex multis,
5 Cass., 8 aprile 2016 n. 6844). Ciò esclude, a fortiori, l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. alla fattispecie in esame, nella quale, come già rilevato, la convenuta non ha organizzato la partita, ma si è limitata a permettere al pubblico l'utilizzo del proprio campo sportivo.
Tanto esposto, deve altresì escludersi l'invocata responsabilità della ex art. 2051 cod. Parte_3 civ., quale custode del bene (campo da calcio) nel quale si è verificato il fatto dannoso.
Come è noto, il presupposto fondamentale della responsabilità speciale da cose in custodia è la presenza di un rapporto causale tra la res e il danno.
Sebbene non sia necessario che il pregiudizio derivi dalla pericolosità intrinseca del bene, è comunque necessaria la presenza di un collegamento eziologico, tale per cui possa affermarsi che il danno trovi giustificazione causale nella cosa.
In particolare, secondo il condivisibile orientamento espresso in più occasioni dalla Suprema
Corte, laddove si sia in presenza di una res di per sé statica e inerte - che richieda, quindi, per la produzione del danno, che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato o di terzi) si unisca al suo modo di essere - la prova del nesso causale presuppone la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati …) da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr., ex multis, Cass. 13 marzo 2013, n. 6306).
Viceversa, laddove la cosa non presenti alcun profilo di pericolosità e il danno derivi quindi esclusivamente dal fatto umano, la res viene degradata a mera occasione del danno e, non sussistendo il presupposto eziologico, il custode rimane esente da responsabilità.
La tesi di parte attrice, che allega una responsabilità della convenuta ex art. 2051 cod. civ. per non aver adeguatamente organizzato l'utilizzo dell'impianto sportivo e, comunque, per non aver individuato un soggetto che vigilasse sulla partita, è dunque priva di pregio, poiché non presuppone un rapporto eziologico diretto tra la res e il danno nei termini sopra indicati.
Parte attrice, in particolare, nell'atto di citazione ha allegato un utilizzo improprio del campo da calcio da parte dei suoi utenti, nonché la sussistenza di un onere in capo al custode di munire il campetto da calcio di idonei presidi antiinfortunistici, ovvero di cartelli di divieto di utilizzare il campo da calcio oltre una certa ora e di personale addetto a far rispettare il divieto. Ha dedotto, infine, l'assenza di adeguata illuminazione del campo di calcio, stante l'orario serale.
Ebbene, per quanto concerne tale ultimo profilo, all'esito dell'istruttoria orale espletata è emerso che il campo da calcio su cui si trovava al momento del sinistro era ben illuminato, come Per_1
6 del resto confermato anche dalla difesa di parte attrice nelle proprie memorie finali, dovendosi dunque escludere profili di pericolosità della res connessi all'utilizzo del campo nelle ore serali e, segnatamente, alla allegata mancanza di divieto di giocare in ore notturne.
Quanto, infine, alla condizione di stanchezza degli atleti, la stessa, oltre che rimasta indimostrata,
è del tutto ininfluente, non essendo ascrivibile in alcun modo al custode un obbligo di impedire l'utilizzo prolungato del campo all'interno dell'orario di apertura al pubblico.
In relazione agli ulteriori profili dedotti dagli attori – e, in particolare all'allegata assenza di un adulto in loco – deve rilevarsene l'estraneità alla invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso che è del tutto irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa (che è concetto diverso dalla vigilanza sulle persone), non potendosi inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
Deve dunque escludersi che il danno lamentato sia stata la diretta conseguenza causale della situazione dei luoghi, o di un agente dannoso manifestatosi in essa, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio di parte attrice nelle ipotesi riconducibili all'art. 2051 c.c.
In conclusione, essendo allegazione degli stessi attori che il danno è derivato dal fatto del terzo, ovvero dalla condotta di un partecipante alla partita e non avendo, dall'altro lato, gli attori dimostrato che le condizioni del campo abbiano anche solo concausato il sinistro, nessuna responsabilità può essere ascritta alla nella sua qualità di custode dell'impianto Parte_3 sportivo.
Parte attrice ha altresì invocato la responsabilità della Parrocchia convenuta ai sensi dell'art. 2048
c.c.
A tale proposito preliminarmente giova rilevarsi che, sebbene parte attrice abbia allegato genericamente un “affidamento” – anche solo di fatto – dei minori alla Parrocchia, non risulta essere stata proposta nel caso in esame azione di responsabilità contrattuale in relazione ad un rapporto di affidamento del minore alla Parrocchia. Per_1
Ciò premesso, al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale della ai sensi Parte_3 dell'art. 2048 cod. civ., il danneggiato ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato in conseguenza del fatto illecito di altro giocatore sottoposto alla sorveglianza della
Parrocchia.
7 Ebbene, deve escludersi, in primo luogo, che sia stata raggiunta la prova di un affidamento dei minori alla Parrocchia al momento del sinistro.
Al contrario, è stato confermato dall'istruttoria orale che nell'estate del 2020 non è stata organizzata alcuna attività ricreativa parrocchiale e che i minori si sono recati autonomamente con i propri amici presso il campo dell'oratorio, aperto all'uso pubblico sino alle ore 23:00.
Non vi è, dunque, prova in giudizio del fatto che la sera del 8 luglio 2020 i minori siano stati affidati dai genitori al personale della Parrocchia per lo svolgimento di attività concordate ovvero perché ivi potessero trascorrere del tempo sotto la vigilanza del personale dell'ente, avvertito della presenza e conseguente presa in carico dei minori stessi. Sul punto non sono state dedotte specifiche prove e le prove assunte non hanno consentito di appurare che quella sera i minori fossero stato affidati alla sorveglianza del parroco, di educatori o comunque del personale adulto presente in parrocchia.
È evidente che il libero accesso alla struttura non fonda, di per sé, l'obbligo di vigilanza dedotto in causa. Dunque, anche il semplice utilizzo del campo, ancorché ripetuto nel tempo, non è sufficiente a determinare l'affidamento dei minori alla convenuta, poiché l'instaurarsi della posizione di garanzia nei confronti di un soggetto incapace presuppone l'esistenza di un obbligo legale o di un accordo contrattuale o, comunque, di una consapevole assunzione spontanea da parte del garante, che nella fattispecie in esame non è stata provata.
Consentire l'utilizzo libero ed indiscriminato di un campo da gioco non equivale, infatti, all'assunzione di uno specifico obbligo di garanzia nei confronti di coloro che decidano, autonomamente e senza preavviso, di sfruttare la struttura a fine ludico. Pertanto, laddove, come nel caso in esame, gli atleti siano minorenni, gli stessi rimangono affidati al controllo e alla vigilanza dei loro genitori.
Ed infatti, pur potendosi astrattamente ricondurre la fattispecie, in assenza di contratti di adesione ad attività programmate, anche alla fattispecie di elaborazione giurisprudenziale del c.d. contratto sociale, tuttavia, perché possano ritenersi assunti degli obblighi da parte del maestro, precettore, ente o parrocchia non può prescindersi dal momento di effettivo affidamento, anche in fatto, del minore alla struttura stessa, affidamento, anche in fatto, di cui non vi è prova in giudizio.
Ciò osservato, mancando la prova dell'affidamento alla Parrocchia sia di – che, come Per_1 osservato, sarebbe il presupposto, al più, di una responsabilità contrattuale, anche da contatto sociale, non invocata da parte attrice – che del ragazzino cui viene addebitato il colpo alla
8 caviglia di – peraltro, nemmeno individuato nominativamente dagli attori – deve Per_1 evidenziarsi che la domanda ex art. 2048 c.c. risulta sfornita della prova circa i presupposti essenziali, ovvero in primo luogo l'affidamento, ma anche il fatto illecito del minore.
Ed invero, pur risultando assorbente il profilo della mancanza di prova dell'affidamento alla
Parrocchia del ragazzino autore del fatto dannoso, deve in ogni caso ribadirsi che affinché sorga la responsabilità del precettore ai sensi dell'art. 2048 c.c. è necessario che il danno sia stato provocato da un comportamento del minore, soggetto a vigilanza, che possa essere qualificato come illecito.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi nuovamente come parte attrice non abbia assolto all'onere di allegare, con sufficiente determinatezza, la concreta dinamica dell'azione di gioco asseritamente generatrice di danno. Omessa qualsivoglia descrizione della condotta del calciatore avversario, non è possibile accertare in cosa sia realmente consistito l'intervento di cui trattasi, la natura dello stesso e le modalità concrete con le quali sia stato realizzato.
L'assoluta carenza (di allegazione ancor prima che) di prova in ordine a natura e modalità della condotta imputata al minore danneggiante – e dunque alla convenuta ex art. 2048, co. 2, c.c. – non consente di apprezzare la sua eventuale antigiuridicità sulla scorta di concreti elementi di non proporzionalità con il contesto sportivo nel quale si sarebbe esplicata e di non compatibilità con le caratteristiche del gioco nell'occasione praticato. Può in ogni caso osservarsi che la volontarietà dell'atto lesivo e il grado di violenza dello stesso non risultano nemmeno allegate in atti (e, a maggior ragione, provate in giudizio).
Ne consegue che difetta anche la prova del fatto illecito del minore antagonista, atteso che dalle stesse allegazioni attoree risulta che il sinistro si sia verificato per un normale fallo di gioco, evento prevedibile in una partita di calcio ma certo non prevenibile in alcun modo.
Da ultimo, deve escludersi altresì la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non avendo gli attori assolto neanche in tal caso all'onere probatorio sui medesimi incombente.
Come è noto, infatti, l'illecito aquiliano, derivante dalla violazione del generale principio del neminem laedere, presuppone la prova da parte del danneggiato dell'esistenza di tutti gli elementi dettati dall'art. 2043 cod. civ., sintetizzabili nella formula del danno non iure e contra ius eziologicamente derivante da una condotta dolosa o colposa del danneggiante.
9 Orbene, nella fattispecie in esame l'incertezza circa le modalità con cui il danno si è concretamente manifestato rende impossibile imputarlo causalmente ad una condotta colpevole della , non essendo stato in particolare provato né l'elemento soggettivo dell'illecito - Parte_3 non avendo assunto la convenuta alcun obbligo di controllo e vigilanza dei minori, per quanto ampiamente osservato - né, in ogni caso, il nesso di causalità, non essendo stato dimostrato che il danno si sarebbe evitato laddove la avesse vigilato sullo svolgimento della partita di Parte_3 calcio o avesse adottato misure quali quelle indicate dagli attori (quali la presenza di un arbitro).
Alla luce di quanto osservato, le domande attoree non possono trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni trattate, le spese di lite sono liquidate a carico di parte attrice in complessivi euro
6.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte convenuta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri poc'anzi indicati.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande formulate da e in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nei confronti della Persona_1
; Controparte_1
- condanna gli attori a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u., come liquidate
10 provvisoriamente in corso di causa.
Così deciso in Brescia il 25 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Filippo Mangili, magistrato ordinario in tirocinio.
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