CA
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1930/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serena BACCOLINI Presidente dott. Alessandra ARCERI Consigliere rel. dott. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1930/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TRENTO, 3 LAMEZIA TERME presso lo studio dell'avv. CARNOVALE MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro C.F. Controparte_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3
.F. Controparte_3 C.F._4
C.F. CP_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI e contro
C.F. Controparte_5
P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE pagina 1 di 11 e contro
C.F. Controparte_6 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA C. G. MERLO, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGIONI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SPADA GABRIELE APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 22/3/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, Parte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto accertata e dichiarata l'illegittima e/o l'erroneità della sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano Sezione XV Civile - in composizione collegiale - nel procedimento n. 4995/2019 emessa in data 29.09.2022 e pubblicata in data 22.03.2023, notificata per il termine breve a mezzo pec in data 26.05.2023 I In via preliminare istruire querela di falso II In via preliminare in accoglimento della istanza di inibitoria sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano- Sezione XV Civile - in composizione collegiale - nel procedimento n. 49995/2019 e del sottostante risarcimento quantificato in euro 100.000,00 III In via preliminare ammettere tutte le richieste istruttorie articolate nel primo grado di giudizio Nel merito sempre in accoglimento degli spiegati motivi di gravame in riforma della impugnata sentenza n. 2319/2023 Tribunale di Milano Sezione XV Civile - in composizione collegiale - nel procedimento n. 49995/2019 emessa in data 29.09.2022 e pubblicata in data 22.03.2023, notificata per il termine breve a mezzo pec in data 26.05.2023, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e quindi I. In accoglimento della querela di falso proposta dal Sig. , Parte_1 accertare e dichiarare la falsità e la inefficacia, sul piano probatorio, del seguente documento:
- verbale di insediamento del Collegio Sindacale della società del Controparte_6
03.10.2014 previa esibizione coatta dell'originale del documento impugnato e, occorrendo, sequestro dello stesso originale. II. accertare e dichiarare il difetto di titolarità e di legittimazione ad agire da parte del avverso il Sig. ; Controparte_6 Parte_1
III. accertare e dichiarare il difetto di titolarità e di legittimazione ad agire da parte del e quindi condannare alle spese il suddetto fallimento: Controparte_6 pagina 2 di 11 IV. riconoscere la totale assenza di responsabilità del Sig. dinnanzi a Parte_1 qualsiasi condotta posta in essere dalla società . Controparte_6
per il “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_6 adìta, respinta ogni contraria istanza: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello interposto dal sig. Parte_1 manifestamente infondato, per le ragioni tutte esposte in narrativa, e procedere ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; NEL MERITO: Qualora non venga dichiarato inammissibile, rigettare l'appello interposto dal sig. in quanto infondato per Parte_1 le ragioni tutte di cui in narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano;
IN OGNI CASO E PRELIMINARMENTE: rigettare l'istanza formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. in quanto del tutto priva dei presupposti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa ha condannato “le parti convenute Controparte_1 [...]
e in via tra loro solidale, a risarcire Parte_1 Controparte_3 al il danno subito quantificato in complessivi Euro Controparte_6
100.000,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al pagamento effettivo”, condannandole, altresì, “a pagare, in via tra loro solidale, a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi Controparte_6
Euro 24.000,00 per compensi, oltre contributo unificato e marca da bollo, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge”. Ha, inoltre, rigettato “la domanda di querela di falso avanzata in via incidentale dal convenuto dal convenuto
[...]
”. Parte_1
La sentenza è stata notificata oltre che personalmente all'ex amministratore
[...]
rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ai difensori costituiti Controparte_1 in quel giudizio dei convenuti e in data Parte_1 Controparte_3
26/5/2023.
, già Presidente del Collegio Sindacale di dal Parte_1 CP_6
6/6/2014 al 21/2/2015, ha interposto appello.
Con sentenza n. 24/16 il Tribunale di Milano Sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento della società e ha nominato Curatore il dott. CP_6 Persona_1
Dagli atti, prodotti nel rispetto del contraddittorio delle parti, il Giudice di primo grado ha accertato che Parte_2
pagina 3 di 11 -era stata costituita il 13/6/2012, inizialmente con la originaria denominazione di
[...]
, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi dal 26/6/2012 (n. REA: LO – CP_7
1469669) e sede legale in San Martino in Strada (LO), Strada Provinciale 107;
- a far data dal 25/6/2013 aveva assunto la denominazione sociale di CP_8 trasferito la sede legale in Milano, Piazzale Biancamano n. 8 e nominato quale Amministratore Unico carica ricoperta sino alla data del Controparte_1 fallimento;
- oggetto sociale, a decorrere da tale data, era “l'esecuzione di opere di costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici, privati, opere di risanamento, manutenzione di edifici industriali ed artigianali” ;
- in data 14/4/2014 veniva formalizzata la fusione per incorporazione in CP_8 della società uninominale, a seguito della quale l'oggetto sociale di CP_9 CP_6 veniva integrato con le seguenti attività: “la costruzione, la ristrutturazione, l'acquisto e la vendita di fabbricati…; l'esecuzione ed installazione di impianti di qualsiasi genere ed in qualsiasi settore;
il commercio di materiali per l'edilizia…”;
- contestualmente alla fusione veniva deliberato l'aumento di capitale sociale da € 10.000,00 a € 20.000,00, mediante l'utilizzo di parte del patrimonio netto della incorporata , a titolo di imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ.; CP_9
- con verbale d'assemblea straordinaria del 6/6/2014, veniva deliberato l'aumento del capitale sociale a € 500.000,00 e la contestuale trasformazione in Società per Azioni, con la denominazione di con nomina del Collegio Sindacale, in persona CP_6 di , ed Pt_1 Parte_1 Persona_2 Persona_3
- nell'esercizio chiuso al 31/12/2014, per effetto della fusione per incorporazione di
, si verificava un notevole incremento del patrimonio netto di CP_9 CP_6 dovuto all'iscrizione in bilancio di una riserva da avanzo di fusione di € 7.571.559,00 e di una riserva versamenti in conto aumento capitale di € 1.500.000,00 e ciò malgrado
(società con sede in Anzio Roma e costituita in data 7/12/2005) non fosse più CP_9 operativa dal 2011;
-nel bilancio di al 31/12/2013, non depositato presso il Registro Imprese ma CP_9 reperito dalla Curatela tra i documenti, emergeva un utile di esercizio di € 7.476.485,00, determinato dall'appostazione del medesimo importo nella voce “altri ricavi e proventi”, unica voce di conto economico movimentata;
risultavano, altresì, iscritti nell'attivo patrimoniale crediti tributari per € 9.570.909,00 sebbene l'incorporata non avesse in tale esercizio (né in quelli precedenti) registrato alcun costo e, CP_9 quindi, nessun credito tributario;
- le voci di patrimonio netto iscritte nel bilancio di a seguito della CP_6 predetta fusione per incorporazione di , sono risultate del tutto inesistenti e CP_9 frutto di meri artifici contabili;
- il fallimento di veniva dichiarato su istanza promossa dal P.M. CP_6 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 324945/15 a carico di CP_1
pagina 4 di 11 Amministratore Unico di , di Controparte_1 CP_6 Persona_4
Responsabile Amministrativo della Società fallita e sulla base dall'attività di accertamento condotta dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate su
, a seguito di una verifica fiscale posta in essere nei confronti di altra società CP_9 collegata, la (società il cui legale rappresentante era Controparte_10 CP_11
socio e amministratore unico di prima della fusione con
[...] CP_9 CP_6
;
[...]
- dalla Guardia di Finanza veniva accertato un meccanismo di frode fiscale finalizzato all'evasione degli oneri tributari, contributivi e previdenziali, attraverso l'utilizzo in compensazione di crediti tributari non spettanti o inesistenti, meccanismo che si era rivelato comune anche ad altre società legate a , tra le quali, appunto, CP_9
CP_6
- con sentenza n. 2219/2017 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano condannava, il alla pena di 7 anni di reclusione, riconoscendolo CP_1 colpevole dei reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta ai danni di (cfr. capo E, pag. 10 ss. della sentenza) e di indebito utilizzo di crediti CP_6 inesistenti per compensare somme dovute all'AR e ad altri enti pubblici (cfr. capi T ed U, pag. 17 della sentenza);
- la decisione veniva confermata quanto all'accertamento dei fatti, dalla sentenza n. 5685/2018 pronunciata in data 24/9/2018 dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda penale;
la modifica ha riguardato il profilo sanzionatorio per effetto dell'accordo intercorso con il P.G. per la rideterminazione della pena, ridotta al CP_1 in 3 anni e 5 mesi di reclusione, a fronte della rinuncia a tutti gli altri motivi di appello;
- la sentenza della Corte d'Appello ha sostituito, altresì, la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni a favore del , liquidata in primo grado in Controparte_6 complessivi € 16.750.000, con la condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.
La Curatela ha incardinato avanti il Tribunale di Milano il conseguente giudizio civile, per ottenere la liquidazione del danno a carico dell'ex Amministratore Unico di già accertato nell' an in sede penale, ove erano risultate accertate una CP_6 serie di operazioni irregolari originate dalla fusione e, in particolar modo, l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari di rivelatisi inesistenti. CP_9
Gli addebiti, formulati nei confronti dell'ex amministratore unico e dei CP_1 professionisti che avevano ricoperto la carica di sindaci di sono stati CP_6 descritti nei seguenti termini:
- apposizione in bilancio di crediti tributari inesistenti in ragione dei quali erano state effettuate indebite compensazioni con l'AR, che avevano successivamente generato l'accertamento del mancato pagamento delle inerenti imposte, con l'addebito di sanzioni ed interessi a carico della per circa € 4.577.268; Pt_3
pagina 5 di 11 - atti di distrazione e dissipazione del patrimonio sociale (consistenti in acquisto di autovetture in uso esclusivo a soggetti estranei alla società, cessione di autovetture a terzi senza corrispettivo, pagamento di servizi di consulenza e assistenza tecnica prestati a favore di terzi, corresponsione di stipendi a dipendenti fittizi della società, prelievi di denaro contante o ricariche di carte intestate a terzi, ecc.);
- erano stati effettuati da una serie di rimborsi di presunti CP_6 finanziamenti a favore di con versamenti a decorrere Controparte_11 dall'agosto 2014 e fino al luglio 2015, per un totale pari ad almeno € 59.500,00: finanziamenti soci indicati nel bilancio di e trasferiti in capo ad CP_9 CP_6
a seguito della fusione erano, del tutto inesistenti, posto che l' aveva CP_11 acquistato pochi mesi prima le quote rappresentanti il 100% del capitale sociale di al prezzo omnicomprensivo di € 10.000,00; CP_9
- gli organi di controllo della Società avevano omesso di rilevare la perdita integrale del capitale sociale della con riferimento data dell'intervenuta fusione, così Pt_3 favorendo l'indebita prosecuzione dell'attività sociale fino alla data del fallimento, che determinava ulteriori danni che venivano quantificati in € 177.487,12.
Il ha esercitato l'azione di responsabilità sociale di cui agli Controparte_6 artt. 146 l.f., 2392, 2393, 2394 e 2407 cod. civ. nei confronti dei componenti degli ex organi sociali di (Amministratore Unico di CP_6 Controparte_1
dal 25/6/2013 alla data del fallimento), , CP_6 Parte_1
ed (quali componenti effettivi del Collegio Persona_2 Persona_3
Sindacale di dal 6/6/2014 al 21/2/2015 nonché CP_6 Controparte_3
e (quali componenti effettivi del Collegio CP_4 Controparte_2
Sindacale di dal 21/2/2015 al 14/1/2016) al fine di ottenere il CP_6 risarcimento del danno cagionato alla società fallita, pari, come detto, a € 5.426.205,00. Tutti i convenuti, fatta eccezione per il si sono costituiti nel giudizio di CP_1 primo grado.
Con la sentenza impugnata, come in premessa riportato, si è accertata la responsabilità dei componenti dell'Organo di Controllo e, per quello che in questa sede interessa, quella dell' appellante . Parte_1
E' un dato pacifico che tutti i componenti del Collegio Sindacale erano anche incaricati della attività di revisione legale dei conti della società. Il Giudice di primo grado ha rilevato che un comportamento diligente, prudente e conforme a quanto previsto dai principi contabili avrebbe dovuto indurre l'attuale appellante, a fronte di evidenti anomalie (macroscopico credito di IVA non pagina 6 di 11 giustificato dall'attività ordinaria di , a prestare particolare attenzione CP_6 sull'operazione straordinaria di fusione. Le conclusioni del Tribunale di Milano hanno indicato che se i componenti del Collegio Sindacale avessero svolto con diligenza i controlli, cui erano tenuti quali Sindaci e quali Revisori, ben avrebbero potuto rilevare che il patrimonio netto di dopo la fusione, aveva registrato crediti non congruenti con CP_6
l'attività concretamente svolta;
evidente incongruenza che avrebbe dovuto ragionevolmente ingenerare il dubbio circa l'origine e la sussistenza di tali crediti. Tali considerazioni sono tanto più vere se si considera che la società non CP_9 risultava essere più operativa dal 2011, non avendo registrato alcun ricavo nel conto economico dei propri bilanci al 31/12/2011 ed al 31/12/2012.
Giudizio di secondo grado
, avverso tale decisione, ha interposto appello: Parte_4
- contestando l'asserita violazione di legge, e segnatamente degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la Curatela omesso di assolvere all'onere della prova sulla stessa incombente circa il ruolo svolto dal e sulla sussistenza Pt_1 del nesso causale tra le condotte omissive in tema di vigilanza e gli eventi dannosi (nella sentenza impugnata non sarebbe stata indicata la connessione temporale tra le omissioni del sindaco e le dichiarazioni fiscali effettuate dalla Società); Pt_1
- ha insistito, in accoglimento della querela di falso, per l'accertamento della falsità del verbale di insediamento del Collegio Sindacale della del 3/10/2014, CP_6 sostenendo di non essere stato presente, di non aver sottoscritto il verbale, eccependo la violazione dell'art. 221 cpc in tema di querela di falso;
in tesi, il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa avrebbe omesso, “in accoglimento della querela di falso proposta dal Sig. ” di Parte_1
“accertare e dichiarare la falsità e la inefficacia, sul piano probatorio, del verbale di insediamento del Collegio Sindacale della società del 03.10.2014”; in Controparte_6 tesi, non sarebbe stato presente e non avrebbe mai sottoscritto alcun verbale durante l'assemblea di insediamento del Collegio Sindacale del 3/10/2014; di non essere stato a conoscenza di rivestire il ruolo del Presidente del Collegio Sindacale di prima dell'introduzione del presente contenzioso;
CP_6
- per tale motivo, il medesimo “deve ritenersi estraneo a tutte le dinamiche afferenti il fallimento ed alle eventuali responsabilità conseguenti” sicché la CP_6
Curatela difetterebbe di titolarità e di legittimazione ad agire.
Si è costituito il concludendo, nel merito, per l'infondatezza Controparte_6 dell'appello. Alla prima udienza il giudizio è stato differito per consentire all'appellante di notificare al rimasto contumace in primo grado, l'atto di appello. CP_1
pagina 7 di 11 Sempre a tale udienza il ha dichiarato di rinunciare Controparte_6 all'eccezione di inammissibilità dell'appello per dedotta tardività. Le altre parti appellate non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia. Dopo la prima udienza l'appellante ha abbandonato il giudizio. La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc e nei termini concessi parte appellata ha precisato le conclusioni, come in epigrafe trascritto, e depositato la comparsa conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è chiamata ad esaminare due motivi di appello che possono essere così sintetizzati: 1. “violazione di legge” e più precisamente degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 2697 cod. civ. in quanto la Curatela avrebbe omesso di assolvere all'onere della prova sulla stessa incombente, per non aver dimostrato il ruolo dell'appellante Pt_1
e, in particolare, il nesso causale tra le condotte omissive contestate le dichiarazioni fiscali effettuate dalla società avvalendosi delle compensazioni illegittime e fonte di danni;
2. la violazione dell'art. 221 cpc in tema di querela di falso, ribadendo di avere avuto conoscenza della circostanza che in calce al verbale della verifica del
3/10/2014 contenuta nel Libro Sindaci di “era stata falsamente apposta CP_6 la firma del Sig. quale Presidente del collegio sindacale della Società Infrasit”. Pt_1
“Infatti, nonostante l'assenza dell'odierno istante alla riunione del collegio sindacale del 03.10.2014 in calce al verbale formato al termine della predetta riunione veniva falsamente apposta la firma quest'ultimo e lo stesso veniva nominato Presidente del Collegio Sindacale di . Controparte_6
Concludeva per la sua l'assoluta estraneità “a qualsivoglia ruolo di controllo e vigilanza nella società e quindi al connesso ruolo di Sindaco con Controparte_6 conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità”. La natura dei motivi proposti non richiede la riapertura della fase istruttoria. La causa sarà decisa alla stregua del quadro probatorio acquisito in primo grado.
La Corte, per la chiarezza che connota i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, ritiene utile riportare quanto affermato dal Giudice di primo grado:
“Anzitutto, va evidenziata la genericità e la poca chiarezza delle difese spiegate dal
al momento della sua costituzione in giudizio tenuto conto che, sebbene abbia Pt_1 invocato la propria estraneità alle vicende societarie di non ha mai CP_6 espressamente negato di essere stato nominato sindaco, né di avere rifiutato l'incarico, né tantomeno ha preso posizione sulle deduzioni svolte in replica dal fallimento attore nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. In tale pagina 8 di 11 scritto difensivo, parte attrice ha messo in rilevo plurimi elementi probatori che smentiscono la tesi sostenuta dal e, segnatamente: Pt_1
a) il sindaco e revisore nella propria comparsa di costituzione e risposta, Per_3 non ha eccepito nulla in merito al citato verbale del 3 ottobre 2014 ed ai suoi partecipanti ( e ), né ha negato che tale riunione si sia effettivamente Per_3 Pt_1 svolta;
b) anche il sindaco e revisore ha confermato la nomina del a Per_2 Pt_1
Presidente del collegio sindacale di nella propria comparsa di costituzione e CP_6 risposta (pag. 6); c) il medesimo , nel rassegnare le dimissioni, ha inviato la relativa Per_2 comunicazione in data 16.10.2014 anche al (doc. 3 ), in Pt_1 Per_2 ottemperanza alla normativa che prevede l'invio della dichiarazione anche al Presidente del collegio sindacale;
d) la visura camerale tenuta dalla Camera di Commercio (doc. 4 att., pag. 16) riporta la nomina del quale Presidente del collegio sindacale di con Pt_1 CP_6 atto del 6 giugno 2014 (iscrizione del 9 luglio 2014). Ebbene, su tali rilievi e, ancor prima sulla ricezione o meno della comunicazione e- mail inviata dal dimissionario , già versata agli atti precedentemente alla Per_2 costituzione in giudizio del , quest'ultimo nulla ha dedotto o replicato, Pt_1 omettendo di svolgere ulteriori difese rispetto a quelle (scarne e già poco chiare) contenute nella comparsa di costituzione. Peraltro, dirimente risulta l'ulteriore documentazione versata agli atti da parte attrice e, in particolare, la procura speciale conferita al Notaio (doc. 49 att.) sottoscritta da tutti i componenti Per_5 del collegio sindacale – ivi compreso il – ai fini appunto dell'iscrizione della Pt_1 nomina del collegio presso il Registro delle Imprese. Neppure dinanzi a tale produzione il ha ritenuto di argomentare alcunché, né tantomeno di Pt_1 disconoscere anche siffatta sottoscrizione, astenendosi dal compiere ulteriore attività difensiva. (…) Talché, anche a prescindere dall' utilizzabilità del citato verbale del 3 ottobre 2014 a fronte del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. dichiarato dal convenuto, le superiori circostanze – anche in applicazione del principio di mancata contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. - devono senz'altro ritenersi pacifiche e, conseguentemente, sufficientemente provata sia la nomina de qua, sia la relativa accettazione dell'incarico da parte di , comprendente come per l'intero primo collegio Pt_1 anche la revisione dei conti.” (cfr. sentenza impugnata, pagg. 25-27)”.
Il , con l'atto di appello, si è limitato a riproporre la tesi difensiva sostenuta in Pt_1 primo grado. Non ha interloquito con quanto concluso dal Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa che ha concluso, attraverso un percorso pagina 9 di 11 motivazionale logico e condivisibile, che risultava “acclarata l'assunzione della suddetta carica sociale da parte del convenuto e la correlata legittimazione Pt_1 attiva in capo alla Fallita” (cfr. sentenza impugnata, pag. 27) e l'irrilevanza ai fini della decisione della contestata querela di falso, in quanto il “non ha mai Pt_1 espressamente negato di essere stato nominato sindaco, né di avere rifiutato l'incarico” e che “in ogni caso la querela di falso risulta irrilevante, posto che, quand'anche si ritenesse che il – che non ha mai affermato che il verbale nella Pt_1 sua interezza, compresa la firma del (che non l'ha disconosciuta né eccepito Per_3
l'inesistenza della riunione verbalizzata) fosse falso – non lo avesse sottoscritto, nondimeno, per i motivi ampiamente illustrati, la sua responsabilità risarcitoria non verrebbe meno.” (cfr. sentenza impugnata, pagg. 39-40). Risultando certa l'assunzione della carica da parte del , come del resto Pt_1 riconosciuto dallo stesso interessato negli atti difensivi depositati, la Corte osserva che la questione dell'autenticità del verbale di insediamento del Collegio Sindacale del 3/10/2014 diviene un dato neutro ai fini della presente decisione. L'abbandono del giudizio da parte dell'appellante - che dopo la prima udienza non ha depositato atti difensivi né ha ritenuto di presenziare alle udienze - esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
Conclusivamente la sentenza impugnata deve trovare conferma, con la precisazione:
- che l'appello deve essere dichiarato inammissibile nel rapporto con
[...]
per non avere l'appellante fornito la prova di aver Controparte_1 Pt_1 provveduto alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- che l'appello risulta infondato e deve essere rigettato nei confronti delle altre parti appellate, dando atto, per altro, che in primo grado i rapporti processuali tra il e i sindaci , e CP_6 Persona_3 Persona_2 Controparte_2
erano già stati definiti per le ragioni riportate alla pag. 18 della CP_4 sentenza impugnata.
All'esito del giudizio consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle Pt_1 spese di lite del grado in favore del che Controparte_6 liquida come da dispositivo. La liquidazione viene operata con applicazione dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022, dato dal valore della controversia, per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non tenutasi. Spese di lite irripetibili nel rapporto con gli altri appellati.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano Sezione
[...]
Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 22/3/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] Controparte_1 impugnata;
b) rigetta l'appello proposto da nei confronti degli Parte_1 altri appellati avverso la sentenza impugnata;
c) condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado, che liquida in favore di in € Controparte_6
9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
d) nulla sulle spese di lite del grado nel rapporto fra appellante e gli altri appellati;
e) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
In Milano il 16/4/2025
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serena BACCOLINI Presidente dott. Alessandra ARCERI Consigliere rel. dott. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1930/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TRENTO, 3 LAMEZIA TERME presso lo studio dell'avv. CARNOVALE MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro C.F. Controparte_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3
.F. Controparte_3 C.F._4
C.F. CP_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI e contro
C.F. Controparte_5
P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE pagina 1 di 11 e contro
C.F. Controparte_6 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA C. G. MERLO, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGIONI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SPADA GABRIELE APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 22/3/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, Parte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto accertata e dichiarata l'illegittima e/o l'erroneità della sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano Sezione XV Civile - in composizione collegiale - nel procedimento n. 4995/2019 emessa in data 29.09.2022 e pubblicata in data 22.03.2023, notificata per il termine breve a mezzo pec in data 26.05.2023 I In via preliminare istruire querela di falso II In via preliminare in accoglimento della istanza di inibitoria sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano- Sezione XV Civile - in composizione collegiale - nel procedimento n. 49995/2019 e del sottostante risarcimento quantificato in euro 100.000,00 III In via preliminare ammettere tutte le richieste istruttorie articolate nel primo grado di giudizio Nel merito sempre in accoglimento degli spiegati motivi di gravame in riforma della impugnata sentenza n. 2319/2023 Tribunale di Milano Sezione XV Civile - in composizione collegiale - nel procedimento n. 49995/2019 emessa in data 29.09.2022 e pubblicata in data 22.03.2023, notificata per il termine breve a mezzo pec in data 26.05.2023, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e quindi I. In accoglimento della querela di falso proposta dal Sig. , Parte_1 accertare e dichiarare la falsità e la inefficacia, sul piano probatorio, del seguente documento:
- verbale di insediamento del Collegio Sindacale della società del Controparte_6
03.10.2014 previa esibizione coatta dell'originale del documento impugnato e, occorrendo, sequestro dello stesso originale. II. accertare e dichiarare il difetto di titolarità e di legittimazione ad agire da parte del avverso il Sig. ; Controparte_6 Parte_1
III. accertare e dichiarare il difetto di titolarità e di legittimazione ad agire da parte del e quindi condannare alle spese il suddetto fallimento: Controparte_6 pagina 2 di 11 IV. riconoscere la totale assenza di responsabilità del Sig. dinnanzi a Parte_1 qualsiasi condotta posta in essere dalla società . Controparte_6
per il “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_6 adìta, respinta ogni contraria istanza: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello interposto dal sig. Parte_1 manifestamente infondato, per le ragioni tutte esposte in narrativa, e procedere ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; NEL MERITO: Qualora non venga dichiarato inammissibile, rigettare l'appello interposto dal sig. in quanto infondato per Parte_1 le ragioni tutte di cui in narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano;
IN OGNI CASO E PRELIMINARMENTE: rigettare l'istanza formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. in quanto del tutto priva dei presupposti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa ha condannato “le parti convenute Controparte_1 [...]
e in via tra loro solidale, a risarcire Parte_1 Controparte_3 al il danno subito quantificato in complessivi Euro Controparte_6
100.000,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al pagamento effettivo”, condannandole, altresì, “a pagare, in via tra loro solidale, a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi Controparte_6
Euro 24.000,00 per compensi, oltre contributo unificato e marca da bollo, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge”. Ha, inoltre, rigettato “la domanda di querela di falso avanzata in via incidentale dal convenuto dal convenuto
[...]
”. Parte_1
La sentenza è stata notificata oltre che personalmente all'ex amministratore
[...]
rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ai difensori costituiti Controparte_1 in quel giudizio dei convenuti e in data Parte_1 Controparte_3
26/5/2023.
, già Presidente del Collegio Sindacale di dal Parte_1 CP_6
6/6/2014 al 21/2/2015, ha interposto appello.
Con sentenza n. 24/16 il Tribunale di Milano Sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento della società e ha nominato Curatore il dott. CP_6 Persona_1
Dagli atti, prodotti nel rispetto del contraddittorio delle parti, il Giudice di primo grado ha accertato che Parte_2
pagina 3 di 11 -era stata costituita il 13/6/2012, inizialmente con la originaria denominazione di
[...]
, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi dal 26/6/2012 (n. REA: LO – CP_7
1469669) e sede legale in San Martino in Strada (LO), Strada Provinciale 107;
- a far data dal 25/6/2013 aveva assunto la denominazione sociale di CP_8 trasferito la sede legale in Milano, Piazzale Biancamano n. 8 e nominato quale Amministratore Unico carica ricoperta sino alla data del Controparte_1 fallimento;
- oggetto sociale, a decorrere da tale data, era “l'esecuzione di opere di costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici, privati, opere di risanamento, manutenzione di edifici industriali ed artigianali” ;
- in data 14/4/2014 veniva formalizzata la fusione per incorporazione in CP_8 della società uninominale, a seguito della quale l'oggetto sociale di CP_9 CP_6 veniva integrato con le seguenti attività: “la costruzione, la ristrutturazione, l'acquisto e la vendita di fabbricati…; l'esecuzione ed installazione di impianti di qualsiasi genere ed in qualsiasi settore;
il commercio di materiali per l'edilizia…”;
- contestualmente alla fusione veniva deliberato l'aumento di capitale sociale da € 10.000,00 a € 20.000,00, mediante l'utilizzo di parte del patrimonio netto della incorporata , a titolo di imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ.; CP_9
- con verbale d'assemblea straordinaria del 6/6/2014, veniva deliberato l'aumento del capitale sociale a € 500.000,00 e la contestuale trasformazione in Società per Azioni, con la denominazione di con nomina del Collegio Sindacale, in persona CP_6 di , ed Pt_1 Parte_1 Persona_2 Persona_3
- nell'esercizio chiuso al 31/12/2014, per effetto della fusione per incorporazione di
, si verificava un notevole incremento del patrimonio netto di CP_9 CP_6 dovuto all'iscrizione in bilancio di una riserva da avanzo di fusione di € 7.571.559,00 e di una riserva versamenti in conto aumento capitale di € 1.500.000,00 e ciò malgrado
(società con sede in Anzio Roma e costituita in data 7/12/2005) non fosse più CP_9 operativa dal 2011;
-nel bilancio di al 31/12/2013, non depositato presso il Registro Imprese ma CP_9 reperito dalla Curatela tra i documenti, emergeva un utile di esercizio di € 7.476.485,00, determinato dall'appostazione del medesimo importo nella voce “altri ricavi e proventi”, unica voce di conto economico movimentata;
risultavano, altresì, iscritti nell'attivo patrimoniale crediti tributari per € 9.570.909,00 sebbene l'incorporata non avesse in tale esercizio (né in quelli precedenti) registrato alcun costo e, CP_9 quindi, nessun credito tributario;
- le voci di patrimonio netto iscritte nel bilancio di a seguito della CP_6 predetta fusione per incorporazione di , sono risultate del tutto inesistenti e CP_9 frutto di meri artifici contabili;
- il fallimento di veniva dichiarato su istanza promossa dal P.M. CP_6 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 324945/15 a carico di CP_1
pagina 4 di 11 Amministratore Unico di , di Controparte_1 CP_6 Persona_4
Responsabile Amministrativo della Società fallita e sulla base dall'attività di accertamento condotta dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate su
, a seguito di una verifica fiscale posta in essere nei confronti di altra società CP_9 collegata, la (società il cui legale rappresentante era Controparte_10 CP_11
socio e amministratore unico di prima della fusione con
[...] CP_9 CP_6
;
[...]
- dalla Guardia di Finanza veniva accertato un meccanismo di frode fiscale finalizzato all'evasione degli oneri tributari, contributivi e previdenziali, attraverso l'utilizzo in compensazione di crediti tributari non spettanti o inesistenti, meccanismo che si era rivelato comune anche ad altre società legate a , tra le quali, appunto, CP_9
CP_6
- con sentenza n. 2219/2017 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano condannava, il alla pena di 7 anni di reclusione, riconoscendolo CP_1 colpevole dei reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta ai danni di (cfr. capo E, pag. 10 ss. della sentenza) e di indebito utilizzo di crediti CP_6 inesistenti per compensare somme dovute all'AR e ad altri enti pubblici (cfr. capi T ed U, pag. 17 della sentenza);
- la decisione veniva confermata quanto all'accertamento dei fatti, dalla sentenza n. 5685/2018 pronunciata in data 24/9/2018 dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda penale;
la modifica ha riguardato il profilo sanzionatorio per effetto dell'accordo intercorso con il P.G. per la rideterminazione della pena, ridotta al CP_1 in 3 anni e 5 mesi di reclusione, a fronte della rinuncia a tutti gli altri motivi di appello;
- la sentenza della Corte d'Appello ha sostituito, altresì, la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni a favore del , liquidata in primo grado in Controparte_6 complessivi € 16.750.000, con la condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.
La Curatela ha incardinato avanti il Tribunale di Milano il conseguente giudizio civile, per ottenere la liquidazione del danno a carico dell'ex Amministratore Unico di già accertato nell' an in sede penale, ove erano risultate accertate una CP_6 serie di operazioni irregolari originate dalla fusione e, in particolar modo, l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari di rivelatisi inesistenti. CP_9
Gli addebiti, formulati nei confronti dell'ex amministratore unico e dei CP_1 professionisti che avevano ricoperto la carica di sindaci di sono stati CP_6 descritti nei seguenti termini:
- apposizione in bilancio di crediti tributari inesistenti in ragione dei quali erano state effettuate indebite compensazioni con l'AR, che avevano successivamente generato l'accertamento del mancato pagamento delle inerenti imposte, con l'addebito di sanzioni ed interessi a carico della per circa € 4.577.268; Pt_3
pagina 5 di 11 - atti di distrazione e dissipazione del patrimonio sociale (consistenti in acquisto di autovetture in uso esclusivo a soggetti estranei alla società, cessione di autovetture a terzi senza corrispettivo, pagamento di servizi di consulenza e assistenza tecnica prestati a favore di terzi, corresponsione di stipendi a dipendenti fittizi della società, prelievi di denaro contante o ricariche di carte intestate a terzi, ecc.);
- erano stati effettuati da una serie di rimborsi di presunti CP_6 finanziamenti a favore di con versamenti a decorrere Controparte_11 dall'agosto 2014 e fino al luglio 2015, per un totale pari ad almeno € 59.500,00: finanziamenti soci indicati nel bilancio di e trasferiti in capo ad CP_9 CP_6
a seguito della fusione erano, del tutto inesistenti, posto che l' aveva CP_11 acquistato pochi mesi prima le quote rappresentanti il 100% del capitale sociale di al prezzo omnicomprensivo di € 10.000,00; CP_9
- gli organi di controllo della Società avevano omesso di rilevare la perdita integrale del capitale sociale della con riferimento data dell'intervenuta fusione, così Pt_3 favorendo l'indebita prosecuzione dell'attività sociale fino alla data del fallimento, che determinava ulteriori danni che venivano quantificati in € 177.487,12.
Il ha esercitato l'azione di responsabilità sociale di cui agli Controparte_6 artt. 146 l.f., 2392, 2393, 2394 e 2407 cod. civ. nei confronti dei componenti degli ex organi sociali di (Amministratore Unico di CP_6 Controparte_1
dal 25/6/2013 alla data del fallimento), , CP_6 Parte_1
ed (quali componenti effettivi del Collegio Persona_2 Persona_3
Sindacale di dal 6/6/2014 al 21/2/2015 nonché CP_6 Controparte_3
e (quali componenti effettivi del Collegio CP_4 Controparte_2
Sindacale di dal 21/2/2015 al 14/1/2016) al fine di ottenere il CP_6 risarcimento del danno cagionato alla società fallita, pari, come detto, a € 5.426.205,00. Tutti i convenuti, fatta eccezione per il si sono costituiti nel giudizio di CP_1 primo grado.
Con la sentenza impugnata, come in premessa riportato, si è accertata la responsabilità dei componenti dell'Organo di Controllo e, per quello che in questa sede interessa, quella dell' appellante . Parte_1
E' un dato pacifico che tutti i componenti del Collegio Sindacale erano anche incaricati della attività di revisione legale dei conti della società. Il Giudice di primo grado ha rilevato che un comportamento diligente, prudente e conforme a quanto previsto dai principi contabili avrebbe dovuto indurre l'attuale appellante, a fronte di evidenti anomalie (macroscopico credito di IVA non pagina 6 di 11 giustificato dall'attività ordinaria di , a prestare particolare attenzione CP_6 sull'operazione straordinaria di fusione. Le conclusioni del Tribunale di Milano hanno indicato che se i componenti del Collegio Sindacale avessero svolto con diligenza i controlli, cui erano tenuti quali Sindaci e quali Revisori, ben avrebbero potuto rilevare che il patrimonio netto di dopo la fusione, aveva registrato crediti non congruenti con CP_6
l'attività concretamente svolta;
evidente incongruenza che avrebbe dovuto ragionevolmente ingenerare il dubbio circa l'origine e la sussistenza di tali crediti. Tali considerazioni sono tanto più vere se si considera che la società non CP_9 risultava essere più operativa dal 2011, non avendo registrato alcun ricavo nel conto economico dei propri bilanci al 31/12/2011 ed al 31/12/2012.
Giudizio di secondo grado
, avverso tale decisione, ha interposto appello: Parte_4
- contestando l'asserita violazione di legge, e segnatamente degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la Curatela omesso di assolvere all'onere della prova sulla stessa incombente circa il ruolo svolto dal e sulla sussistenza Pt_1 del nesso causale tra le condotte omissive in tema di vigilanza e gli eventi dannosi (nella sentenza impugnata non sarebbe stata indicata la connessione temporale tra le omissioni del sindaco e le dichiarazioni fiscali effettuate dalla Società); Pt_1
- ha insistito, in accoglimento della querela di falso, per l'accertamento della falsità del verbale di insediamento del Collegio Sindacale della del 3/10/2014, CP_6 sostenendo di non essere stato presente, di non aver sottoscritto il verbale, eccependo la violazione dell'art. 221 cpc in tema di querela di falso;
in tesi, il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa avrebbe omesso, “in accoglimento della querela di falso proposta dal Sig. ” di Parte_1
“accertare e dichiarare la falsità e la inefficacia, sul piano probatorio, del verbale di insediamento del Collegio Sindacale della società del 03.10.2014”; in Controparte_6 tesi, non sarebbe stato presente e non avrebbe mai sottoscritto alcun verbale durante l'assemblea di insediamento del Collegio Sindacale del 3/10/2014; di non essere stato a conoscenza di rivestire il ruolo del Presidente del Collegio Sindacale di prima dell'introduzione del presente contenzioso;
CP_6
- per tale motivo, il medesimo “deve ritenersi estraneo a tutte le dinamiche afferenti il fallimento ed alle eventuali responsabilità conseguenti” sicché la CP_6
Curatela difetterebbe di titolarità e di legittimazione ad agire.
Si è costituito il concludendo, nel merito, per l'infondatezza Controparte_6 dell'appello. Alla prima udienza il giudizio è stato differito per consentire all'appellante di notificare al rimasto contumace in primo grado, l'atto di appello. CP_1
pagina 7 di 11 Sempre a tale udienza il ha dichiarato di rinunciare Controparte_6 all'eccezione di inammissibilità dell'appello per dedotta tardività. Le altre parti appellate non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia. Dopo la prima udienza l'appellante ha abbandonato il giudizio. La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc e nei termini concessi parte appellata ha precisato le conclusioni, come in epigrafe trascritto, e depositato la comparsa conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è chiamata ad esaminare due motivi di appello che possono essere così sintetizzati: 1. “violazione di legge” e più precisamente degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 2697 cod. civ. in quanto la Curatela avrebbe omesso di assolvere all'onere della prova sulla stessa incombente, per non aver dimostrato il ruolo dell'appellante Pt_1
e, in particolare, il nesso causale tra le condotte omissive contestate le dichiarazioni fiscali effettuate dalla società avvalendosi delle compensazioni illegittime e fonte di danni;
2. la violazione dell'art. 221 cpc in tema di querela di falso, ribadendo di avere avuto conoscenza della circostanza che in calce al verbale della verifica del
3/10/2014 contenuta nel Libro Sindaci di “era stata falsamente apposta CP_6 la firma del Sig. quale Presidente del collegio sindacale della Società Infrasit”. Pt_1
“Infatti, nonostante l'assenza dell'odierno istante alla riunione del collegio sindacale del 03.10.2014 in calce al verbale formato al termine della predetta riunione veniva falsamente apposta la firma quest'ultimo e lo stesso veniva nominato Presidente del Collegio Sindacale di . Controparte_6
Concludeva per la sua l'assoluta estraneità “a qualsivoglia ruolo di controllo e vigilanza nella società e quindi al connesso ruolo di Sindaco con Controparte_6 conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità”. La natura dei motivi proposti non richiede la riapertura della fase istruttoria. La causa sarà decisa alla stregua del quadro probatorio acquisito in primo grado.
La Corte, per la chiarezza che connota i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, ritiene utile riportare quanto affermato dal Giudice di primo grado:
“Anzitutto, va evidenziata la genericità e la poca chiarezza delle difese spiegate dal
al momento della sua costituzione in giudizio tenuto conto che, sebbene abbia Pt_1 invocato la propria estraneità alle vicende societarie di non ha mai CP_6 espressamente negato di essere stato nominato sindaco, né di avere rifiutato l'incarico, né tantomeno ha preso posizione sulle deduzioni svolte in replica dal fallimento attore nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. In tale pagina 8 di 11 scritto difensivo, parte attrice ha messo in rilevo plurimi elementi probatori che smentiscono la tesi sostenuta dal e, segnatamente: Pt_1
a) il sindaco e revisore nella propria comparsa di costituzione e risposta, Per_3 non ha eccepito nulla in merito al citato verbale del 3 ottobre 2014 ed ai suoi partecipanti ( e ), né ha negato che tale riunione si sia effettivamente Per_3 Pt_1 svolta;
b) anche il sindaco e revisore ha confermato la nomina del a Per_2 Pt_1
Presidente del collegio sindacale di nella propria comparsa di costituzione e CP_6 risposta (pag. 6); c) il medesimo , nel rassegnare le dimissioni, ha inviato la relativa Per_2 comunicazione in data 16.10.2014 anche al (doc. 3 ), in Pt_1 Per_2 ottemperanza alla normativa che prevede l'invio della dichiarazione anche al Presidente del collegio sindacale;
d) la visura camerale tenuta dalla Camera di Commercio (doc. 4 att., pag. 16) riporta la nomina del quale Presidente del collegio sindacale di con Pt_1 CP_6 atto del 6 giugno 2014 (iscrizione del 9 luglio 2014). Ebbene, su tali rilievi e, ancor prima sulla ricezione o meno della comunicazione e- mail inviata dal dimissionario , già versata agli atti precedentemente alla Per_2 costituzione in giudizio del , quest'ultimo nulla ha dedotto o replicato, Pt_1 omettendo di svolgere ulteriori difese rispetto a quelle (scarne e già poco chiare) contenute nella comparsa di costituzione. Peraltro, dirimente risulta l'ulteriore documentazione versata agli atti da parte attrice e, in particolare, la procura speciale conferita al Notaio (doc. 49 att.) sottoscritta da tutti i componenti Per_5 del collegio sindacale – ivi compreso il – ai fini appunto dell'iscrizione della Pt_1 nomina del collegio presso il Registro delle Imprese. Neppure dinanzi a tale produzione il ha ritenuto di argomentare alcunché, né tantomeno di Pt_1 disconoscere anche siffatta sottoscrizione, astenendosi dal compiere ulteriore attività difensiva. (…) Talché, anche a prescindere dall' utilizzabilità del citato verbale del 3 ottobre 2014 a fronte del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. dichiarato dal convenuto, le superiori circostanze – anche in applicazione del principio di mancata contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. - devono senz'altro ritenersi pacifiche e, conseguentemente, sufficientemente provata sia la nomina de qua, sia la relativa accettazione dell'incarico da parte di , comprendente come per l'intero primo collegio Pt_1 anche la revisione dei conti.” (cfr. sentenza impugnata, pagg. 25-27)”.
Il , con l'atto di appello, si è limitato a riproporre la tesi difensiva sostenuta in Pt_1 primo grado. Non ha interloquito con quanto concluso dal Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa che ha concluso, attraverso un percorso pagina 9 di 11 motivazionale logico e condivisibile, che risultava “acclarata l'assunzione della suddetta carica sociale da parte del convenuto e la correlata legittimazione Pt_1 attiva in capo alla Fallita” (cfr. sentenza impugnata, pag. 27) e l'irrilevanza ai fini della decisione della contestata querela di falso, in quanto il “non ha mai Pt_1 espressamente negato di essere stato nominato sindaco, né di avere rifiutato l'incarico” e che “in ogni caso la querela di falso risulta irrilevante, posto che, quand'anche si ritenesse che il – che non ha mai affermato che il verbale nella Pt_1 sua interezza, compresa la firma del (che non l'ha disconosciuta né eccepito Per_3
l'inesistenza della riunione verbalizzata) fosse falso – non lo avesse sottoscritto, nondimeno, per i motivi ampiamente illustrati, la sua responsabilità risarcitoria non verrebbe meno.” (cfr. sentenza impugnata, pagg. 39-40). Risultando certa l'assunzione della carica da parte del , come del resto Pt_1 riconosciuto dallo stesso interessato negli atti difensivi depositati, la Corte osserva che la questione dell'autenticità del verbale di insediamento del Collegio Sindacale del 3/10/2014 diviene un dato neutro ai fini della presente decisione. L'abbandono del giudizio da parte dell'appellante - che dopo la prima udienza non ha depositato atti difensivi né ha ritenuto di presenziare alle udienze - esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
Conclusivamente la sentenza impugnata deve trovare conferma, con la precisazione:
- che l'appello deve essere dichiarato inammissibile nel rapporto con
[...]
per non avere l'appellante fornito la prova di aver Controparte_1 Pt_1 provveduto alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- che l'appello risulta infondato e deve essere rigettato nei confronti delle altre parti appellate, dando atto, per altro, che in primo grado i rapporti processuali tra il e i sindaci , e CP_6 Persona_3 Persona_2 Controparte_2
erano già stati definiti per le ragioni riportate alla pag. 18 della CP_4 sentenza impugnata.
All'esito del giudizio consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle Pt_1 spese di lite del grado in favore del che Controparte_6 liquida come da dispositivo. La liquidazione viene operata con applicazione dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022, dato dal valore della controversia, per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non tenutasi. Spese di lite irripetibili nel rapporto con gli altri appellati.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2319/2023 del Tribunale di Milano Sezione
[...]
Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 22/3/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] Controparte_1 impugnata;
b) rigetta l'appello proposto da nei confronti degli Parte_1 altri appellati avverso la sentenza impugnata;
c) condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado, che liquida in favore di in € Controparte_6
9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
d) nulla sulle spese di lite del grado nel rapporto fra appellante e gli altri appellati;
e) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
In Milano il 16/4/2025
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 11 di 11