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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
489 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n. 498/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rileva e osserva quanto segue.
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5767/2019 ordine n.15107/2019 ruolo del 19/20 novembre 2019 con cui gli si ingiungeva il pagamento in favore di società iscritta Controparte_1 all'Albo degli agenti d'affari in mediazione, della somma di euro 27.000,00 oltre accessori e spese. Tale somma era pretesa dall'ingiungente a titolo di penale in relazione ad un incarico di vendita di un immobile conferito in data 10 settembre 2019, per non avere il accettato una proposta di T_ acquisto conforme all'incarico sottopostagli dalla . CP_1
L'attore eccepiva di avere avvisato la convenuta telefonicamente in data 23 settembre 2019 di trovarsi in procinto di sottoscrivere preliminare di vendita con soggetto estraneo alla stessa, e di averlo poi effettivamente sottoscritto in
1 data 24 settembre 2019 con tale R.D.B. S.r.l., notiziando anche di questo l'altra parte il giorno stesso.
Considerava quindi esaurito l'incarico (affidato senza clausola di esclusiva), dato che in tale occasione non veniva in alcun modo notiziato del presunto reperimento di altro soggetto interessato all'acquisto. Solo il giorno successivo alla sottoscrizione del preliminare la convenuta anticipava via mail comunicazione di avere reperito, in data 21 settembre 2019, proposta di acquisto conforme alle condizioni.
Poichè non si trattava di incarico in esclusiva, riteneva che nessuna provvigione fosse dovuta e chiedeva che il decreto fosse revocato;
osservava, in ogni caso, che la penale risultava manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., sicchè chiedeva ne fosse disposta una congrua riduzione.
La società convenuta si costituiva confermando che in data 21 settembre 2019 era stata formalizzata proposta di acquisto da parte di un soggetto interessato e che di questo il era stato informato prima telefonicamente nel T_ pomeriggio dello stesso giorno 21 settembre 2019 e poi con raccomandata del 25 settembre 2019, anticipata a mezzo mail. La proposta era scaduta il 5 ottobre 2019 senza che il formalizzasse la sua adesione o T_ comunicasse alcunchè al mediatore;
solo in data 30 settembre 2019 il suddetto, ricevuta la comunicazione del reperimento di una proposta conforme all'incarico, informava di avere sottoscritto il giorno 24 settembre 2019 contratto preliminare con altro soggetto.
Contestando altresì la domanda di riduzione della penale, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, il giudice provvedeva all'istruzione con l'interpello del legale rappresentante della società opposta e l'assunzione della prova testimoniale.
2. – Ciò posto, l'opposizione risulta infondata e va quindi rigettata.
2.1 - La decisione discende dall'accertamento del fatto se abbia o CP_1 meno dato notizia tempestivamente al del reperimento della T_
2 proposta di acquisto da parte di un soggetto interessato, così maturando il diritto alla provvigione, prima che il e comunicasse di avere a sua T_ volta sottoscritto contratto preliminare con altro soggetto;
su questo si è svolta l'istruttoria.
, teste comune alle parti in quanto collaboratore di Testimone_1
e soggetto che mise il in contatto con la stessa, ha CP_1 T_ confermato che , amministratore di , in sua presenza Testimone_2 CP_1 telefonò ad un soggetto, indicatogli come il e gli disse che c'era T_ una persona interessata che aveva fatto una proposta, chiedendogli di passare nei giorni successivi per formalizzare l'accettazione, cosa che non avvenne secondo quanto lo riferì poi al “ricordo che Tes_2 Tes_1 successivamente mi disse che il signor non si era più fatto vedere” Tes_2 T_
(cfr. verbale di causa 4.5.2022).
Viceversa nessuna prova è stata fornita dal di aver avvisato T_ telefonicamente l'agenzia immobiliare di essere in procinto di sottoscrivere il preliminare di compravendita con un soggetto estraneo all'agenzia il giorno 23 settembre 2019 ed ancora il giorno successivo, come da lui dedotto.
Ritenuto perciò che la tesi per cui il avrebbe sottoscritto il T_ preliminare senza sapere che aveva reperito una proposta CP_1 conforme alla richiesta, risulta smentita da quanto sopra riferito dal testimone, ed altri elementi a sostegno di essa non vi sono. Unico dato documentale circa le comunicazioni intervenute tra le parti è poi dato dalla lettera raccomandata in data 25 settembre 2019 di , anticipata via CP_1 mail, riscontrata in data 30 settembre 2019 dal legale del in cui T_ questi per la prima volta faceva riferimento al preliminare sottoscritto autonomamente dal per cui non vi è alcun documento scritto, T_ prima del 30 settembre 2019, che richiami il citato preliminare avente data 24 settembre 2019.
Gli argomenti logici indicati dal per far ipotizzare che la proposta T_ non sia genuina e che sia stata procurata solo dopo che era stata CP_1 notiziata del preliminare (il reperimento di un acquirente solo quattro giorni dopo il conferimento dell'incarico e senza pubblicizzare la proposta;
il fatto
3 che il firmatario della proposta esercita la stessa attività di agente immobiliare) non possono infatti superare il portato della chiara testimonianza del Tes_1
2.2 – Posto il diritto di al pagamento della penale in forza dell'art. CP_1
11 dell'incarico, ritiene il Tribunale assenti i presupposti per disporne, ai sensi dell'art. 1384 c.c., una riduzione.
L'ammontare di essa, commisurato al 90% della provvigione pattuita, non può dirsi “manifestamente eccessivo”, tenuto conto che è risultato che aveva interamente adempiuto procurando al un CP_1 T_ acquirente alle condizioni richieste, e che, con la conclusione dell'affare cui il si è sottratto senza giustificazione, sarebbe maturato il suo diritto T_ all'intera provvigione come previsto dall'art. 1755 c.c.
Non vi è quindi alcuna sproporzione fra l'ammontare stabilito dalla clausola penale ed il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio.
3. – L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5767/2019 ordine n.15107/2019 ruolo del 19/20 novembre 2019 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1 di euro 27.000,00 oltre interessi e spese;
4 b) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 18 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n. 498/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rileva e osserva quanto segue.
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5767/2019 ordine n.15107/2019 ruolo del 19/20 novembre 2019 con cui gli si ingiungeva il pagamento in favore di società iscritta Controparte_1 all'Albo degli agenti d'affari in mediazione, della somma di euro 27.000,00 oltre accessori e spese. Tale somma era pretesa dall'ingiungente a titolo di penale in relazione ad un incarico di vendita di un immobile conferito in data 10 settembre 2019, per non avere il accettato una proposta di T_ acquisto conforme all'incarico sottopostagli dalla . CP_1
L'attore eccepiva di avere avvisato la convenuta telefonicamente in data 23 settembre 2019 di trovarsi in procinto di sottoscrivere preliminare di vendita con soggetto estraneo alla stessa, e di averlo poi effettivamente sottoscritto in
1 data 24 settembre 2019 con tale R.D.B. S.r.l., notiziando anche di questo l'altra parte il giorno stesso.
Considerava quindi esaurito l'incarico (affidato senza clausola di esclusiva), dato che in tale occasione non veniva in alcun modo notiziato del presunto reperimento di altro soggetto interessato all'acquisto. Solo il giorno successivo alla sottoscrizione del preliminare la convenuta anticipava via mail comunicazione di avere reperito, in data 21 settembre 2019, proposta di acquisto conforme alle condizioni.
Poichè non si trattava di incarico in esclusiva, riteneva che nessuna provvigione fosse dovuta e chiedeva che il decreto fosse revocato;
osservava, in ogni caso, che la penale risultava manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., sicchè chiedeva ne fosse disposta una congrua riduzione.
La società convenuta si costituiva confermando che in data 21 settembre 2019 era stata formalizzata proposta di acquisto da parte di un soggetto interessato e che di questo il era stato informato prima telefonicamente nel T_ pomeriggio dello stesso giorno 21 settembre 2019 e poi con raccomandata del 25 settembre 2019, anticipata a mezzo mail. La proposta era scaduta il 5 ottobre 2019 senza che il formalizzasse la sua adesione o T_ comunicasse alcunchè al mediatore;
solo in data 30 settembre 2019 il suddetto, ricevuta la comunicazione del reperimento di una proposta conforme all'incarico, informava di avere sottoscritto il giorno 24 settembre 2019 contratto preliminare con altro soggetto.
Contestando altresì la domanda di riduzione della penale, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, il giudice provvedeva all'istruzione con l'interpello del legale rappresentante della società opposta e l'assunzione della prova testimoniale.
2. – Ciò posto, l'opposizione risulta infondata e va quindi rigettata.
2.1 - La decisione discende dall'accertamento del fatto se abbia o CP_1 meno dato notizia tempestivamente al del reperimento della T_
2 proposta di acquisto da parte di un soggetto interessato, così maturando il diritto alla provvigione, prima che il e comunicasse di avere a sua T_ volta sottoscritto contratto preliminare con altro soggetto;
su questo si è svolta l'istruttoria.
, teste comune alle parti in quanto collaboratore di Testimone_1
e soggetto che mise il in contatto con la stessa, ha CP_1 T_ confermato che , amministratore di , in sua presenza Testimone_2 CP_1 telefonò ad un soggetto, indicatogli come il e gli disse che c'era T_ una persona interessata che aveva fatto una proposta, chiedendogli di passare nei giorni successivi per formalizzare l'accettazione, cosa che non avvenne secondo quanto lo riferì poi al “ricordo che Tes_2 Tes_1 successivamente mi disse che il signor non si era più fatto vedere” Tes_2 T_
(cfr. verbale di causa 4.5.2022).
Viceversa nessuna prova è stata fornita dal di aver avvisato T_ telefonicamente l'agenzia immobiliare di essere in procinto di sottoscrivere il preliminare di compravendita con un soggetto estraneo all'agenzia il giorno 23 settembre 2019 ed ancora il giorno successivo, come da lui dedotto.
Ritenuto perciò che la tesi per cui il avrebbe sottoscritto il T_ preliminare senza sapere che aveva reperito una proposta CP_1 conforme alla richiesta, risulta smentita da quanto sopra riferito dal testimone, ed altri elementi a sostegno di essa non vi sono. Unico dato documentale circa le comunicazioni intervenute tra le parti è poi dato dalla lettera raccomandata in data 25 settembre 2019 di , anticipata via CP_1 mail, riscontrata in data 30 settembre 2019 dal legale del in cui T_ questi per la prima volta faceva riferimento al preliminare sottoscritto autonomamente dal per cui non vi è alcun documento scritto, T_ prima del 30 settembre 2019, che richiami il citato preliminare avente data 24 settembre 2019.
Gli argomenti logici indicati dal per far ipotizzare che la proposta T_ non sia genuina e che sia stata procurata solo dopo che era stata CP_1 notiziata del preliminare (il reperimento di un acquirente solo quattro giorni dopo il conferimento dell'incarico e senza pubblicizzare la proposta;
il fatto
3 che il firmatario della proposta esercita la stessa attività di agente immobiliare) non possono infatti superare il portato della chiara testimonianza del Tes_1
2.2 – Posto il diritto di al pagamento della penale in forza dell'art. CP_1
11 dell'incarico, ritiene il Tribunale assenti i presupposti per disporne, ai sensi dell'art. 1384 c.c., una riduzione.
L'ammontare di essa, commisurato al 90% della provvigione pattuita, non può dirsi “manifestamente eccessivo”, tenuto conto che è risultato che aveva interamente adempiuto procurando al un CP_1 T_ acquirente alle condizioni richieste, e che, con la conclusione dell'affare cui il si è sottratto senza giustificazione, sarebbe maturato il suo diritto T_ all'intera provvigione come previsto dall'art. 1755 c.c.
Non vi è quindi alcuna sproporzione fra l'ammontare stabilito dalla clausola penale ed il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio.
3. – L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5767/2019 ordine n.15107/2019 ruolo del 19/20 novembre 2019 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1 di euro 27.000,00 oltre interessi e spese;
4 b) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 18 giugno 2025
Il giudice
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