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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/07/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 7795/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. STANISLAO MARCELLO attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO convenuto
Conclusioni: come in atti del giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio del 5.5.2020 che ha originato il procedimento R.G.
4192/2020, la ha adito l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
venisse ingiunto al sig. il pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 20.364,81 dovuta in forza dei seguenti contratti di finanziamento stipulati con cui è seguita Controparte_2
cessione dei crediti in favore di in data 20.06.2019: CP_1 - Contratto n. 20141125725815 per € 28,000.00 in linea capitale di cui residuavano da pagare € 15.492,88;
- contratto di credito al consumo (revolving) n. 20141125725803 per €
1.500,00 di cui residuavano da pagare € 2.191,62;
- contratto di credito al consumo (revolving) n. 20106566740401 per €
1.110,00 di cui residuavano da pagare € 2.680,31.
Tutti questi contratti, come detto, originariamente erano sorti in capo alla
Findomestic S.p.a. e da questa ceduti pro soluto alla con atto del CP_1
20.06.2019.
Con decreto n. 1606/2020 del 28.06.2020, pubblicato il successivo
09.07.2020, l'adito Tribunale, GU dott. ALCIDI, in (parziale) accoglimento dell'istanza, ha ingiunto il pagamento ai danni dell'opponente della somma di € 20.324,81, oltre interessi come richiesti e spese legali quantificate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso oltre oneri accessori.
Il D.I: è stato notificato a mezzo del servizio postale in data 5.8.2020 e, con atto di citazione notificato in data 12.10.2020 a mezzo pec è stato opposto.
In primis parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della e, comunque, l'inefficacia della cessione nei confronti CP_1
dell'opponente per non essere stata ritualmente notificata al sig.
Parte_1
Ed ancora, trattandosi nel caso di specie di un'operazione di cessione in blocco, l'opposto avrebbe dovuto dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nella invocata operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
pag. 2/12 Inoltre, parte opponente operava il disconoscimento, ai sensi e per gli effetti degli art.li 2719 e ss. c.c., della conformità delle copie non autenticate rispetto ai relativi originali di tutti i documenti prodotti ivi compresi i contratti di finanziamento n. 20141125725815, n.
20141125725803 e n. 20106566740401 per i quali si formalizzava il disconoscimento, ai sensi e per gli effetti degli art.li 214 e ss. c.p.c., delle sottoscrizioni, perché indicate come non autografe, negando l'opponente di aver mai sottoscritto e/o firmato detti documenti dei quali, si è sostenuto in opposizione, egli prima di ricevere notifica del D.I. ignorava addirittura l'esistenza.
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente i CP_1
motivi di opposizione al DI del quale chiedeva la conferma previa concessione della provvisoria esecuzione con rigetto dunque della opposizione medesima e condanna alle spese del giudizio e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma individuata e quantificata nel DI stesso.
Instauratosi il Giudizio di merito con ordinanza del 13.05.2021 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del disconoscimento delle firme ai contratti di finanziamento effettuate dall'opponente.
Con la medesima ordinanza il Giudice assegnava termine per avviare il procedimento di mediazione, poi conclusosi negativamente come da verbale negativo del 09.07.2021 depositato in atti da parte opposta in data
09.11.2021.
All'udienza del 11.11.2021 /il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c .
pag. 3/12 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta accoglieva l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. formulata da parte opposta e disponeva C.T.U. grafologica
Con nota del 17.03.2023 la CTU dott.ssa rimetteva il proprio Per_1
incarico dal momento che i contratti di finanziamento in originale, benchè parte opposta ne avesse attestato il deposito in cancelleria, non erano reperibili.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 07.04.2025 per la precisazione delle conclusioni ed assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nel motivare concisamente pag. 4/12 la sentenza secondi i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto “rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata;
precisato che in effetti , le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo) ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Parte opponente ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione attiva della . CP_1
Si deve segnalare come quest'ultima abbia dimostrato documentalmente che ha ceduto ad essa Controparte_3 CP_1
diversi crediti in blocco tra cui quello specificamente dell'opponente, come da pubblicazione GU II parte n. 75 del 27.06.2019.
Va osservato in proposito che la cessione dei crediti riferibili al
D'AGOSTINO risulta documentalmente provata in atti attraverso il deposito degli atti di cessione con specifica indicazione dei requisiti necessari alla loro identificazione (cfr. produzione monitoria di parte opposta).
Risultano, ancora, le comunicazioni di cessione del credito allegate alla produzione di parte opposta allegate alla II memoria 183 VI comma cpc.
Dunque, nel caso di specie i rapporti sono stati ceduti "in blocco" ma con specifica enumerazione dei requisiti in grado di riportare gli stessi a ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, così da consentire alla parte interessata di acquisire con assoluta certezza la prova della cessione.
pag. 5/12 Con la Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che: - la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice. Con la
Ordinanza n. 5478 del 29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
pag. 6/12 In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute negli atti di cessione poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione).
Ciò premesso, nel caso in esame, è provata l'inclusione degli specifici crediti controversi nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta
è dimostrata dalla produzione dei contratti di cessione che consentono di risalire al contratto ceduto facente capo all'opponente.
I documenti allegati al ricorso monitorio e comunque depositati in atti fissano inequivocabilmente la prova della esistenza del contratto originario di finanziamento ,peraltro mai negato anzi ammesso dall'opponente il quale se da un lato ha disconosciuto genericamente i documenti perché in copia e la sottoscrizione degli stessi, dall'altro nulla ha obiettato o provato pag. 7/12 in ordine alla prova di pagamento seppure parziale di rate dei finanziamenti, con ciò ammettendo l'esistenza dei contratti ed il loro stesso sia pure parziale inadempimento.
In presenza di un generico e non motivato disconoscimento di sottoscrizione o firma, da un lato, e della mancata contestazione circa l'adempimento sia pure parziale al contratto medesimo valgono le massime della Suprema Corte per le quali “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. (cft. Cass. Civ.
10949/2012). Ed ancora, “l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cft. Cass. n. 22470/2017)
La opposta ha depositato i documenti relativi all'obbligazione principale ossia - copia del contratto di finanziamento, copia degli atti di cessione del credito , raccomandate recanti la comunicazione della cessione e la contestuale diffida ad adempiere;
Deve ritenersi, in definitiva, che vi siano sufficienti elementi a sostegno delle ragioni di parte opposta avverso i quali parte opponente non ha prodotto alcuna prova di tenore contrario.
È vero che in corso di giudizio la parte opposta ha avanzato istanza di verificazione sulle firme.
pag. 8/12 Con ordinanza del Giudice del 18.05.2022 rilevato che parte attrice opponente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha formalmente e tempestivamente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta ai contratti di finanziamento n. 20141125725815 n.
20141125725803 e n. 20106566740401 la banca opposta ha ritualmente e tempestivamente proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c.; ha ritenuto quindi necessario disporre C.T.U. grafologica.
Successivamente il Giudice ha ordinato alla parte opposta la produzione degli originali dei contratti al fine di dare esecuzione alla CTU.
ha comunicato in giudizio di avere provveduto al deposito in CP_1
cancelleria dei contratti ma degli stessi non vi è traccia nonostante le ricerche della cancelleria.
Non risulta peraltro annotato alcun formale depositato di cancelleria né cartaceo né su piattaforma telematica ma è in atti dichiarazione del legale che per l'opponente afferma di avere provveduto al deposito dei contratti in originale.
Stante la irreperibilità dei contratti in originale e dunque la impossibilità di dare corso alla CTU grafologica, l'ausiliario del Giudice ha rimesso il mandato.
Resta dunque da valutare se in assenza di CTU, non essendo esperibile la verificazione richiesta da parte opposta, la causa, per quanto concerne il disconoscimento delle firme sui contratti, possa essere decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti, non potendosi dare accoglimento alla istanza di parte opposta in comparsa conclusionale di raccogliere comunque un saggio grafico dell'opponente da sottoporre a verifica, in mancanza degli originali dei contratti.
pag. 9/12 Ebbene, alla luce delle sentenze di legittimità sopra riportate il disconoscimento delle firme in presenza del parziale adempimento dei pagamenti dei contratti di finanziamento deve ritenersi inammissibile.
Quanto alla contestazione circa la non conformità dei documenti offerti in copia rispetto agli originali non può che segnalarsi come la contestazione sia generica e non supportata da alcuna specifica indicazione dei particolari della difformità invocata (cfr. Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 20 dicembre 2022, n. 37290.
Quanto agli altri motivi di opposizione al DI tendenti ad eccepire patologie del contratto concernenti il calcolo e la applicazione di tassi di interesse contra legem, tanto da indurre le opponenti a richiedere una CTU contabile e bancaria, si deve segnalare come la richiesta della CTU sia meramente esplorativa non avendo nel corso del giudizio parte opponente in alcun modo provato l'esistenza di quei presunti vizi né con riferimento ai tassi applicati né tanto meno alle clausole contrattuali.
D'altronde parte opponente nel rassegnare le sue conclusioni con note scritte del 02.04.2025 non ha insistito nelle sue stanze istruttorie e nella richiesta di CTU
Il Giudice dunque non ha ritenuto di dovere concedere la CTU sul contenuto dei contratti avendo evidentemente ritenuto meramente esplorativa la CTU richiesta in quanto non sostenuta da alcuna valida motivazione o elemento di prova.
Peraltro, va evidenziato come l'opponente non abbia adeguatamente insistito nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie dal momento che in comparsa conclusionale non ha reiterato dette istanze neanche formulate in sede di precisazione delle conclusioni..
pag. 10/12 In mancanza di esplicita riproposizione in sede di conclusioni delle richieste di prova da parte dell'opponente, le stesse devono ritenersi rinunciate.
Il decreto ingiuntivo alla luce di tutto quanto sopra evidenziato va integralmente confermato.
La soccombenza porta alla liquidazione degli onorari di giudizio in favore dell'opposta calcolati considerando l'attività istruttoria al 50% essendosi la stessa limitata alle memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il GOP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 12.10.2020 nei confronti di in persona del legale CP_1
rapp.te p.t. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n° 1606/2020 emesso in data 28.06.2020 e depositato in data 09.07.2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott. ALCIDI della I sezione civile, notificato in data
12.10.2020
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. delle spese di lite, che si liquidano ex
[...]
D.M. n. 147/2022 in complessivi € 2100,00 per compensi professionali oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 20.07.2025
pag. 11/12 Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 7795/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. STANISLAO MARCELLO attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO convenuto
Conclusioni: come in atti del giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio del 5.5.2020 che ha originato il procedimento R.G.
4192/2020, la ha adito l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
venisse ingiunto al sig. il pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 20.364,81 dovuta in forza dei seguenti contratti di finanziamento stipulati con cui è seguita Controparte_2
cessione dei crediti in favore di in data 20.06.2019: CP_1 - Contratto n. 20141125725815 per € 28,000.00 in linea capitale di cui residuavano da pagare € 15.492,88;
- contratto di credito al consumo (revolving) n. 20141125725803 per €
1.500,00 di cui residuavano da pagare € 2.191,62;
- contratto di credito al consumo (revolving) n. 20106566740401 per €
1.110,00 di cui residuavano da pagare € 2.680,31.
Tutti questi contratti, come detto, originariamente erano sorti in capo alla
Findomestic S.p.a. e da questa ceduti pro soluto alla con atto del CP_1
20.06.2019.
Con decreto n. 1606/2020 del 28.06.2020, pubblicato il successivo
09.07.2020, l'adito Tribunale, GU dott. ALCIDI, in (parziale) accoglimento dell'istanza, ha ingiunto il pagamento ai danni dell'opponente della somma di € 20.324,81, oltre interessi come richiesti e spese legali quantificate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso oltre oneri accessori.
Il D.I: è stato notificato a mezzo del servizio postale in data 5.8.2020 e, con atto di citazione notificato in data 12.10.2020 a mezzo pec è stato opposto.
In primis parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della e, comunque, l'inefficacia della cessione nei confronti CP_1
dell'opponente per non essere stata ritualmente notificata al sig.
Parte_1
Ed ancora, trattandosi nel caso di specie di un'operazione di cessione in blocco, l'opposto avrebbe dovuto dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nella invocata operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
pag. 2/12 Inoltre, parte opponente operava il disconoscimento, ai sensi e per gli effetti degli art.li 2719 e ss. c.c., della conformità delle copie non autenticate rispetto ai relativi originali di tutti i documenti prodotti ivi compresi i contratti di finanziamento n. 20141125725815, n.
20141125725803 e n. 20106566740401 per i quali si formalizzava il disconoscimento, ai sensi e per gli effetti degli art.li 214 e ss. c.p.c., delle sottoscrizioni, perché indicate come non autografe, negando l'opponente di aver mai sottoscritto e/o firmato detti documenti dei quali, si è sostenuto in opposizione, egli prima di ricevere notifica del D.I. ignorava addirittura l'esistenza.
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente i CP_1
motivi di opposizione al DI del quale chiedeva la conferma previa concessione della provvisoria esecuzione con rigetto dunque della opposizione medesima e condanna alle spese del giudizio e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma individuata e quantificata nel DI stesso.
Instauratosi il Giudizio di merito con ordinanza del 13.05.2021 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del disconoscimento delle firme ai contratti di finanziamento effettuate dall'opponente.
Con la medesima ordinanza il Giudice assegnava termine per avviare il procedimento di mediazione, poi conclusosi negativamente come da verbale negativo del 09.07.2021 depositato in atti da parte opposta in data
09.11.2021.
All'udienza del 11.11.2021 /il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c .
pag. 3/12 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta accoglieva l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. formulata da parte opposta e disponeva C.T.U. grafologica
Con nota del 17.03.2023 la CTU dott.ssa rimetteva il proprio Per_1
incarico dal momento che i contratti di finanziamento in originale, benchè parte opposta ne avesse attestato il deposito in cancelleria, non erano reperibili.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 07.04.2025 per la precisazione delle conclusioni ed assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nel motivare concisamente pag. 4/12 la sentenza secondi i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto “rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata;
precisato che in effetti , le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo) ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Parte opponente ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione attiva della . CP_1
Si deve segnalare come quest'ultima abbia dimostrato documentalmente che ha ceduto ad essa Controparte_3 CP_1
diversi crediti in blocco tra cui quello specificamente dell'opponente, come da pubblicazione GU II parte n. 75 del 27.06.2019.
Va osservato in proposito che la cessione dei crediti riferibili al
D'AGOSTINO risulta documentalmente provata in atti attraverso il deposito degli atti di cessione con specifica indicazione dei requisiti necessari alla loro identificazione (cfr. produzione monitoria di parte opposta).
Risultano, ancora, le comunicazioni di cessione del credito allegate alla produzione di parte opposta allegate alla II memoria 183 VI comma cpc.
Dunque, nel caso di specie i rapporti sono stati ceduti "in blocco" ma con specifica enumerazione dei requisiti in grado di riportare gli stessi a ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, così da consentire alla parte interessata di acquisire con assoluta certezza la prova della cessione.
pag. 5/12 Con la Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che: - la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice. Con la
Ordinanza n. 5478 del 29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
pag. 6/12 In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute negli atti di cessione poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione).
Ciò premesso, nel caso in esame, è provata l'inclusione degli specifici crediti controversi nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta
è dimostrata dalla produzione dei contratti di cessione che consentono di risalire al contratto ceduto facente capo all'opponente.
I documenti allegati al ricorso monitorio e comunque depositati in atti fissano inequivocabilmente la prova della esistenza del contratto originario di finanziamento ,peraltro mai negato anzi ammesso dall'opponente il quale se da un lato ha disconosciuto genericamente i documenti perché in copia e la sottoscrizione degli stessi, dall'altro nulla ha obiettato o provato pag. 7/12 in ordine alla prova di pagamento seppure parziale di rate dei finanziamenti, con ciò ammettendo l'esistenza dei contratti ed il loro stesso sia pure parziale inadempimento.
In presenza di un generico e non motivato disconoscimento di sottoscrizione o firma, da un lato, e della mancata contestazione circa l'adempimento sia pure parziale al contratto medesimo valgono le massime della Suprema Corte per le quali “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. (cft. Cass. Civ.
10949/2012). Ed ancora, “l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cft. Cass. n. 22470/2017)
La opposta ha depositato i documenti relativi all'obbligazione principale ossia - copia del contratto di finanziamento, copia degli atti di cessione del credito , raccomandate recanti la comunicazione della cessione e la contestuale diffida ad adempiere;
Deve ritenersi, in definitiva, che vi siano sufficienti elementi a sostegno delle ragioni di parte opposta avverso i quali parte opponente non ha prodotto alcuna prova di tenore contrario.
È vero che in corso di giudizio la parte opposta ha avanzato istanza di verificazione sulle firme.
pag. 8/12 Con ordinanza del Giudice del 18.05.2022 rilevato che parte attrice opponente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha formalmente e tempestivamente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta ai contratti di finanziamento n. 20141125725815 n.
20141125725803 e n. 20106566740401 la banca opposta ha ritualmente e tempestivamente proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c.; ha ritenuto quindi necessario disporre C.T.U. grafologica.
Successivamente il Giudice ha ordinato alla parte opposta la produzione degli originali dei contratti al fine di dare esecuzione alla CTU.
ha comunicato in giudizio di avere provveduto al deposito in CP_1
cancelleria dei contratti ma degli stessi non vi è traccia nonostante le ricerche della cancelleria.
Non risulta peraltro annotato alcun formale depositato di cancelleria né cartaceo né su piattaforma telematica ma è in atti dichiarazione del legale che per l'opponente afferma di avere provveduto al deposito dei contratti in originale.
Stante la irreperibilità dei contratti in originale e dunque la impossibilità di dare corso alla CTU grafologica, l'ausiliario del Giudice ha rimesso il mandato.
Resta dunque da valutare se in assenza di CTU, non essendo esperibile la verificazione richiesta da parte opposta, la causa, per quanto concerne il disconoscimento delle firme sui contratti, possa essere decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti, non potendosi dare accoglimento alla istanza di parte opposta in comparsa conclusionale di raccogliere comunque un saggio grafico dell'opponente da sottoporre a verifica, in mancanza degli originali dei contratti.
pag. 9/12 Ebbene, alla luce delle sentenze di legittimità sopra riportate il disconoscimento delle firme in presenza del parziale adempimento dei pagamenti dei contratti di finanziamento deve ritenersi inammissibile.
Quanto alla contestazione circa la non conformità dei documenti offerti in copia rispetto agli originali non può che segnalarsi come la contestazione sia generica e non supportata da alcuna specifica indicazione dei particolari della difformità invocata (cfr. Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 20 dicembre 2022, n. 37290.
Quanto agli altri motivi di opposizione al DI tendenti ad eccepire patologie del contratto concernenti il calcolo e la applicazione di tassi di interesse contra legem, tanto da indurre le opponenti a richiedere una CTU contabile e bancaria, si deve segnalare come la richiesta della CTU sia meramente esplorativa non avendo nel corso del giudizio parte opponente in alcun modo provato l'esistenza di quei presunti vizi né con riferimento ai tassi applicati né tanto meno alle clausole contrattuali.
D'altronde parte opponente nel rassegnare le sue conclusioni con note scritte del 02.04.2025 non ha insistito nelle sue stanze istruttorie e nella richiesta di CTU
Il Giudice dunque non ha ritenuto di dovere concedere la CTU sul contenuto dei contratti avendo evidentemente ritenuto meramente esplorativa la CTU richiesta in quanto non sostenuta da alcuna valida motivazione o elemento di prova.
Peraltro, va evidenziato come l'opponente non abbia adeguatamente insistito nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie dal momento che in comparsa conclusionale non ha reiterato dette istanze neanche formulate in sede di precisazione delle conclusioni..
pag. 10/12 In mancanza di esplicita riproposizione in sede di conclusioni delle richieste di prova da parte dell'opponente, le stesse devono ritenersi rinunciate.
Il decreto ingiuntivo alla luce di tutto quanto sopra evidenziato va integralmente confermato.
La soccombenza porta alla liquidazione degli onorari di giudizio in favore dell'opposta calcolati considerando l'attività istruttoria al 50% essendosi la stessa limitata alle memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il GOP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 12.10.2020 nei confronti di in persona del legale CP_1
rapp.te p.t. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n° 1606/2020 emesso in data 28.06.2020 e depositato in data 09.07.2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott. ALCIDI della I sezione civile, notificato in data
12.10.2020
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. delle spese di lite, che si liquidano ex
[...]
D.M. n. 147/2022 in complessivi € 2100,00 per compensi professionali oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 20.07.2025
pag. 11/12 Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
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