Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.
Articolo 2 della Legge 28 agosto 1989, n. 314
Articolo 1Articolo 3
- Legge 28 agosto 1989, n. 314
Articolo 2 della Legge 28 agosto 1989, n. 314
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6 settembre 1989
6 settembre 1989