CASS
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2499 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che in data 29/4/2024 aveva disposto nei confronti di BA DO l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512bis e 416bis.1cod. pen. In particolare, era stato contestato all'BA, ispettore di polizia, di aver concorso con Di RI MA nell'operazione di fittizia attribuzione alla moglie di quest'ultimo della titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione tesa ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., con le aggravanti di aver commesso il fatto agendo con metodo mafioso, facendo affidamento sul diffuso senso di assoggettamento e sulla conseguente omertà scaturente dalla consapevolezza dell'esistenza e predominio nel territorio del clan camorristico Contini, di cui faceva parte il cognato del Di RI, ZZ ZO, ed altresì di aver agito per agevolare il raggiungimento delle finalità illecite di tale associazione, per il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie, così da garantire la sopravvivenza del sodalizio. Le indagini avevano avuto origine dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia Di SO AR e LV AN, che l'ordinanza cautelare riteneva avessero ricevuto riscontri da attività di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale, e da attività di osservazione e controllo effettuate dalla P.G.. Il De SO aveva riferito della riferibilità della pizzeria "del Presidente" ad esponenti del clan Confini, quale il ZZ, o contigui al clan, come suo cognato Di RI, con intestazione solo formale dell'attività a SS AH , moglie del Di RI e cognata del ZZ, e le indagini di P.G. avevano riscontrato che al decesso di IA ES, proprietario della pizzeria, gli era subentrato il figlio ZO, coniugato con una cugina delle sorelle SS. Peraltro, la pizzeria "del Presidente" è risultata collegata alle società "La Regina dei Tribunali srls" e "DI.PA . srls", con il medesimo oggetto sociale e sede nei locali della pizzeria. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dall'ordinanza di custodia cautelare le attività di intercettazione ambientale dei colloqui del Capozzolì in carcere e di intercettazioni telefoniche e telematiche confermerebbero la riferibilità delle attività di ristorazione al ZZ ed al Di RI, nonostante il ricorso a prestanome, tra i quali la stessa SS AH, che in una conversazione con la commercialista si definiva "testa di legno". Le conversazioni captate tra la SS e la commercialista Nappo, peraltro, avevano confermato da un lato che il subingresso all'originario titolare CA era avvenuto grazie al finanziamento del ZZ ma, dall'altro, anche l'insofferenza del Di RI nel dover corrispondere parte dei proventi al cognato, pur gestendo egli in via esclusiva l'attività. Il Tribunale rilevava che la fittizia intestazione alla SS, facente parte di un'operazione commerciale ancora in fieri, era stata effettuata dopo che il ZZ ed il Di RI avevano 2 riportato condanne per gravi reati e, pertanto, erano consapevoli di essere esposti al pericolo di misure di prevenzione patrimoniali. Richiamando quando esposto alle pagg. 55-64 dell'ordinanza cautelare, il Tribunale del riesame ha desunto i gravi indizi della partecipazione dell'BA al reato anche dalla sua fattiva collaborazione nella risoluzione delle questioni relative alle autorizzazioni ed ai permessi necessari all'apertura del nuovo esercizio commerciale del Di Capri°, dal suo coinvolgimento negli affari di quest'ultimo nel campo della panificazione, con la corresponsione al predetto della somma di 20.000 euro, risultante dalle intercettazioni, e dalla sua presenza in occasione delle trattative con la proprietaria dei locali, OM CA, sottolineata da una conversazione del Di RI con l'architetto Mangone, contattato dall'BA proprio per risolvere con la Sovrintendenza problemi urbanistici dei locali sede della società. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha evidenziato che l'BA risulta aver condotto indagini a carico del ZZ, sicché doveva ritenersi inevitabilmente a conoscenza dei rapporti di questo con il Di RI, della caratura criminale di entrambi e delle finalità elusive dell'operazione alla quale partecipava 2. L'BA, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'ipotizzata intestazione fittizia. 2.1.1. Quanto all'elemento oggettivo del reato, assume il ricorrente che - come si era rilevato con memoria difensiva presentata al Tribunale del riesame - il De SO non avrebbe mai affermato che la pizzeria "del Presidente" fosse riferibile in alcun modo al ZZ, né che il Di ÌO fosse contiguo al clan Contini, né alcun collaboratore avrebbe accennato ad una partecipazione dell'BA alla pizzeria in qualità di socio occulto. Si assume anche che non vi era alcuna possibilità di ipotizzare, nel 2013, l'emissione di una misura di prevenzione patrimoniale ai dannì del Di RI, con precedenti per rapina ricettazione e droga dagli anni '90 fino al 2003, ed oggetto di una misura di sicurezza della libertà vigilata nel 2009 e revocata nel febbraio 2010 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Del resto, l'intestazione delle società alla moglie non avrebbe impedito l'applicazione dì misure di prevenzione. Evidenzia, inoltre, il ricorrente che dalle conversazioni captate è emersa anche l'insofferenza del Di RI all'obbligo di versare al ZZ una parte dei proventi dell'attività in realtà gestita esclusivamente dallo stesso Di RI, sicché anche la circostanza che la moglie di questo, in una conversazione con la commercialista, abbia ricordato come l'acquisizione della pizzeria fosse avvenuta grazie all'intervento ed alla protezione del ZZ non sarebbe sufficiente a dimostrare che quest'ultimo sia socio occulto del Di RI. 2.1.2. Difetterebbe, inoltre, una logica motivazione con riferimento alle deduzioni difensive relative all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di intestazione fittizia che il ricorrente assume essere stato riconosciuto solo sulla logica del "non poteva non sapere", mentre 3 intercettazioni telefoniche tra l'BA ed un avvocato dimostrerebbero che il primo raccontava di un recupero del Di RI alla "retta via", a conferma dell'assunto difensivo secondo cui il ricorrente sarebbe stato animato solo dall'intento di agevolare l'affrancazione del Di RI dal suo antico percorso criminale. A tal proposito, peraltro, deduce il ricorrente di non aver avuto una piena conoscenza dell'asserita "caratura criminale" del Di RI, che invece assume inesistente, atteso che l'ultimo reato del predetto risale a 18 anni prima dei fatti di cui si tratta. Infine, l'assunto del Tribunale del riesame secondo cui l'BA si sarebbe prodigato per risolvere i problemi burocratici relativi all'inizio dell'attività di panificazione sarebbe smentito dalle conversazioni captate ed attestanti che l'attività burocratica sarebbe stata, invece, risolta da altri, quale l'arch. Mangone. Deduce, inoltre, il ricorrente l'incongruenza secondo cui l'attività di panificazione di cui al capo n. 3) contestatogli è riconducibile alla DI.PA srl, di cui secondo l'impostazione accusatoria sarebbe socio occulto anche il ZZ, però non indicato tra i responsabili nel predetto capo di incolpazione provvisoria. Infine ricorda che il delitto di cui al 512bis cod. pen. si perfeziona nel momento dell'intestazione fittizia, rispetto al quale non rilevano post factum quali la - denegata - successiva attività di ausilio al permanere della situazione antigiuridica. 2.2. Mancanza ed illogicità di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416bis 1 cod. pen.: deduce il ricorrente che l'assunto di cui all'ordinanza secondo cui il Di RI si affiancherebbe all'BA nelle sue attività imprenditoriali nel tentativo di staccarsi dal cognato camorrista non si concilia con l'assunto di aver agito con metodo mafioso o al fine di agevolare il sodalizio mafioso. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla dedotta insussistenza di esigenze cautelari, a tanti anni di distanza dai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata. 2. Va premesso che l'ordinanza impugnata, richiamando anche le dichiarazioni dei collaboratori dì giustizia Di SO e AN, ha dato adeguatamente conto degli elementi che hanno portato a ritenere che l'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate "svela nitidamente la riferibilità delle attività di ristorazione (e di panificazione) alla persona del ZZ e dello stesso Di RI, il ricorso a meri prestanome nella gestione delle aziende (in fatto sempre condotte dal Di RI), il contributo prestato dalla commercialista Nappo sempre presente nella 'vita' del Di RI e della sua famiglia, il Violo dell'BA DO quale consigliere del Di RI ed anche quale socio occulto di società palese" (così pag. 6 dell'ordinanza). Al fine del riconoscimento dei gravi indizi della colpevolezza dell'BA in ordine al reato ascrittogli, però, occorre distinguere tra la società di fatto nella gestione della pizzeria "Del Presidente", i cui proventi sarebbero in parte destinati al ZZ, che non risulta contestata 4 all'odierno ricorrente e non è in alcun modo oggetto del capo n. 3), e l'ipotizzata società di fatto, invece, tra l'BA ed il Di RI nella vendita di prodotti di panificazione effettuata dalla società "La Regina dei Tribunali srls" della quale sarebbe socio occulto anche il ZZ, e nell'attività del laboratorio di panificio e derivati per la produzione di prodotti da forno, svolta attraverso la società "DI. PA . Srls". All'BA viene contestato, infatti, dì aver concorso con Di RI MA solo nell'operazione di fittizia attribuzione alla moglie di quest'ultimo della titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione tesa ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. Tanto premesso, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico l'ordinanza impugnata ha rilevato che non è di ostacolo a tale contestazione il rilievo che l'intestazione delle società alla moglie del Di RI non avrebbe impedito l' applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponíbile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone, quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc., per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, dep. 02/10/2023, Rv. 285368 - 02). Sotto questo profilo, dall'ordinanza impugnata emerge che la captazione di conversazioni intercorse tra SS AH e la commercialista Nappo ha rivelato l'intenzione del Di RI di modificare ulteriormente le compagini sociali, cambiando l'amministratore della società Di. Pa. srl e di intestare a questa anche immobili attualmente intestati alla stessa SS, sicché l'intestazione delle società a quest'ultima è apparsa soltanto il momento iniziale di un'operazione che avrebbe portato all'intestazione a soggetti non gravati dalla presunzione dinanzi ricordata. 3. Dal percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, invece, non emerge in alcun modo come possa rilevare ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. un'eventuale società di fatto dell'BA con il Di RI, soggetto interponente, in un'attività di panificazione iniziata "nel corso del biennio 2020/2021" (così pag. 11 dell'ordinanza impugnata) periodo molto successivo all'intestazione fittizia delle società operanti, essendo state costituite nel 2013 "La Regina dei Tribunali srls" e nel 2016 la società "DI. PA . Srls", soprattutto ove si consideri che non vengono evidenziati movimenti nelle composizioni societarie che abbiano portano ad intestazioni fittizie successive. Il reato di trasferimento fraudolento di valori, infatti, ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le 5 disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, dep. 07/06/2022, Rv. 283256 - 01). L'ordinanza impugnata, a tal proposito, riferisce di una serie di circostanze emerse dal materiale intercettivo, molto successive agli anni 2013 e 2016, anni nei quali le predette società sono state intestate alla moglie del Di RI, SS AH, comunque significative dì un coinvolgimento dell'BA nella gestione delle attività di panificazione, quali la fattiva collaborazione nella risoluzione di questioni relative alle autorizzazioni ed ai permessi necessari all'apertura di un nuovo esercizio commerciale, l'interessamento nella gestione della panetteria, sia per il personale addetto alla panificazione che per la scelta dei prodotti da utilizzare per gli impasti, la partecipazione a trattative con la proprietaria dei locali ed i costanti rapporti con l'arch. Mangone finalizzati a risolvere pratiche di apertura deì locali, la corresponsione di 20.000 euro nell'attività di panificazione, negata dall'BA ma oggetto di conversazioni captate, e perfino i contatti con il presidente dell'associazione "Napoli sotterranea "affinché questi non contrastasse le iniziative commerciali del Di RI, a tl fine offrendogli uno sconto per i clienti che avevano in precedenza acquistato biglietti per escursioni nel sottosuolo. Si tratta a" però, di circostanze successive di diversi anni all'intestazione delle società di cui si tratta alla SS, sicché occorre ribadire la necessità di non sovrapporre i piani del trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv. 283193; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796), essendo necessaria per la configurazione del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità e risultando irrilevante, per contro, il trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione dì misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796, cit.; Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733; Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, M., Rv. 265904; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253806). La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha riconosciuto che questo principio fa «salva la rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad opera di terzi nella realizzazione dell'intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423), sicché il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. non esclude affatto che, sulla base del disposto di cui all'art. 110 c.p., possa concorrervi un extraneus, diverso dal titolare occulto del 6 bene e dal prestanome, che pur non essendo il proprietario occulto delle quote sociali si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto dì società per conto dei proprietari effettivi, sulla base, però, di un previo accordo con l'"intraneus", tale da agevolare l'intestazione fittizia. (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796 cit.). Nel caso in esame, invece, non emerge dall'ordinanza impugnata né il previo accordo dell'BA con interponente o interposta, volto ad agevolare l'intestazione fittizia, né eventuali modifiche delle composizioni societarie dedite alla panificazione o successive intestazioni fittizie di beni destinati a tali attività. 4. Per completezza di esposizione va, peraltro, rilevato che l'ordinanza impugnata non si è nemmeno confrontata con le censure difensive in ordine alle contestate aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio camorristico, in alcun modo esaminate dal Tribunale del riesame, né questo ha valutato la sussistenza o meno di esigenze cautelari che, pur non contestate con il ricorso originario, sono comunque valutabili per l' effetto interamente devolutivo proprio del riesame di una misura cautelare personale, nel quale il potere di cognizione del Tribunale non può essere limitato ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l'esame dell'altro presupposto (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, Rv. 266003 - 01). 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezìone del riesame, per nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali dinanzi evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Luc Imperiali Gio AN RG
lette le conclusioni del PG MARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2499 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che in data 29/4/2024 aveva disposto nei confronti di BA DO l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512bis e 416bis.1cod. pen. In particolare, era stato contestato all'BA, ispettore di polizia, di aver concorso con Di RI MA nell'operazione di fittizia attribuzione alla moglie di quest'ultimo della titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione tesa ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., con le aggravanti di aver commesso il fatto agendo con metodo mafioso, facendo affidamento sul diffuso senso di assoggettamento e sulla conseguente omertà scaturente dalla consapevolezza dell'esistenza e predominio nel territorio del clan camorristico Contini, di cui faceva parte il cognato del Di RI, ZZ ZO, ed altresì di aver agito per agevolare il raggiungimento delle finalità illecite di tale associazione, per il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie, così da garantire la sopravvivenza del sodalizio. Le indagini avevano avuto origine dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia Di SO AR e LV AN, che l'ordinanza cautelare riteneva avessero ricevuto riscontri da attività di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale, e da attività di osservazione e controllo effettuate dalla P.G.. Il De SO aveva riferito della riferibilità della pizzeria "del Presidente" ad esponenti del clan Confini, quale il ZZ, o contigui al clan, come suo cognato Di RI, con intestazione solo formale dell'attività a SS AH , moglie del Di RI e cognata del ZZ, e le indagini di P.G. avevano riscontrato che al decesso di IA ES, proprietario della pizzeria, gli era subentrato il figlio ZO, coniugato con una cugina delle sorelle SS. Peraltro, la pizzeria "del Presidente" è risultata collegata alle società "La Regina dei Tribunali srls" e "DI.PA . srls", con il medesimo oggetto sociale e sede nei locali della pizzeria. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dall'ordinanza di custodia cautelare le attività di intercettazione ambientale dei colloqui del Capozzolì in carcere e di intercettazioni telefoniche e telematiche confermerebbero la riferibilità delle attività di ristorazione al ZZ ed al Di RI, nonostante il ricorso a prestanome, tra i quali la stessa SS AH, che in una conversazione con la commercialista si definiva "testa di legno". Le conversazioni captate tra la SS e la commercialista Nappo, peraltro, avevano confermato da un lato che il subingresso all'originario titolare CA era avvenuto grazie al finanziamento del ZZ ma, dall'altro, anche l'insofferenza del Di RI nel dover corrispondere parte dei proventi al cognato, pur gestendo egli in via esclusiva l'attività. Il Tribunale rilevava che la fittizia intestazione alla SS, facente parte di un'operazione commerciale ancora in fieri, era stata effettuata dopo che il ZZ ed il Di RI avevano 2 riportato condanne per gravi reati e, pertanto, erano consapevoli di essere esposti al pericolo di misure di prevenzione patrimoniali. Richiamando quando esposto alle pagg. 55-64 dell'ordinanza cautelare, il Tribunale del riesame ha desunto i gravi indizi della partecipazione dell'BA al reato anche dalla sua fattiva collaborazione nella risoluzione delle questioni relative alle autorizzazioni ed ai permessi necessari all'apertura del nuovo esercizio commerciale del Di Capri°, dal suo coinvolgimento negli affari di quest'ultimo nel campo della panificazione, con la corresponsione al predetto della somma di 20.000 euro, risultante dalle intercettazioni, e dalla sua presenza in occasione delle trattative con la proprietaria dei locali, OM CA, sottolineata da una conversazione del Di RI con l'architetto Mangone, contattato dall'BA proprio per risolvere con la Sovrintendenza problemi urbanistici dei locali sede della società. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha evidenziato che l'BA risulta aver condotto indagini a carico del ZZ, sicché doveva ritenersi inevitabilmente a conoscenza dei rapporti di questo con il Di RI, della caratura criminale di entrambi e delle finalità elusive dell'operazione alla quale partecipava 2. L'BA, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'ipotizzata intestazione fittizia. 2.1.1. Quanto all'elemento oggettivo del reato, assume il ricorrente che - come si era rilevato con memoria difensiva presentata al Tribunale del riesame - il De SO non avrebbe mai affermato che la pizzeria "del Presidente" fosse riferibile in alcun modo al ZZ, né che il Di ÌO fosse contiguo al clan Contini, né alcun collaboratore avrebbe accennato ad una partecipazione dell'BA alla pizzeria in qualità di socio occulto. Si assume anche che non vi era alcuna possibilità di ipotizzare, nel 2013, l'emissione di una misura di prevenzione patrimoniale ai dannì del Di RI, con precedenti per rapina ricettazione e droga dagli anni '90 fino al 2003, ed oggetto di una misura di sicurezza della libertà vigilata nel 2009 e revocata nel febbraio 2010 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Del resto, l'intestazione delle società alla moglie non avrebbe impedito l'applicazione dì misure di prevenzione. Evidenzia, inoltre, il ricorrente che dalle conversazioni captate è emersa anche l'insofferenza del Di RI all'obbligo di versare al ZZ una parte dei proventi dell'attività in realtà gestita esclusivamente dallo stesso Di RI, sicché anche la circostanza che la moglie di questo, in una conversazione con la commercialista, abbia ricordato come l'acquisizione della pizzeria fosse avvenuta grazie all'intervento ed alla protezione del ZZ non sarebbe sufficiente a dimostrare che quest'ultimo sia socio occulto del Di RI. 2.1.2. Difetterebbe, inoltre, una logica motivazione con riferimento alle deduzioni difensive relative all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di intestazione fittizia che il ricorrente assume essere stato riconosciuto solo sulla logica del "non poteva non sapere", mentre 3 intercettazioni telefoniche tra l'BA ed un avvocato dimostrerebbero che il primo raccontava di un recupero del Di RI alla "retta via", a conferma dell'assunto difensivo secondo cui il ricorrente sarebbe stato animato solo dall'intento di agevolare l'affrancazione del Di RI dal suo antico percorso criminale. A tal proposito, peraltro, deduce il ricorrente di non aver avuto una piena conoscenza dell'asserita "caratura criminale" del Di RI, che invece assume inesistente, atteso che l'ultimo reato del predetto risale a 18 anni prima dei fatti di cui si tratta. Infine, l'assunto del Tribunale del riesame secondo cui l'BA si sarebbe prodigato per risolvere i problemi burocratici relativi all'inizio dell'attività di panificazione sarebbe smentito dalle conversazioni captate ed attestanti che l'attività burocratica sarebbe stata, invece, risolta da altri, quale l'arch. Mangone. Deduce, inoltre, il ricorrente l'incongruenza secondo cui l'attività di panificazione di cui al capo n. 3) contestatogli è riconducibile alla DI.PA srl, di cui secondo l'impostazione accusatoria sarebbe socio occulto anche il ZZ, però non indicato tra i responsabili nel predetto capo di incolpazione provvisoria. Infine ricorda che il delitto di cui al 512bis cod. pen. si perfeziona nel momento dell'intestazione fittizia, rispetto al quale non rilevano post factum quali la - denegata - successiva attività di ausilio al permanere della situazione antigiuridica. 2.2. Mancanza ed illogicità di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416bis 1 cod. pen.: deduce il ricorrente che l'assunto di cui all'ordinanza secondo cui il Di RI si affiancherebbe all'BA nelle sue attività imprenditoriali nel tentativo di staccarsi dal cognato camorrista non si concilia con l'assunto di aver agito con metodo mafioso o al fine di agevolare il sodalizio mafioso. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla dedotta insussistenza di esigenze cautelari, a tanti anni di distanza dai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata. 2. Va premesso che l'ordinanza impugnata, richiamando anche le dichiarazioni dei collaboratori dì giustizia Di SO e AN, ha dato adeguatamente conto degli elementi che hanno portato a ritenere che l'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate "svela nitidamente la riferibilità delle attività di ristorazione (e di panificazione) alla persona del ZZ e dello stesso Di RI, il ricorso a meri prestanome nella gestione delle aziende (in fatto sempre condotte dal Di RI), il contributo prestato dalla commercialista Nappo sempre presente nella 'vita' del Di RI e della sua famiglia, il Violo dell'BA DO quale consigliere del Di RI ed anche quale socio occulto di società palese" (così pag. 6 dell'ordinanza). Al fine del riconoscimento dei gravi indizi della colpevolezza dell'BA in ordine al reato ascrittogli, però, occorre distinguere tra la società di fatto nella gestione della pizzeria "Del Presidente", i cui proventi sarebbero in parte destinati al ZZ, che non risulta contestata 4 all'odierno ricorrente e non è in alcun modo oggetto del capo n. 3), e l'ipotizzata società di fatto, invece, tra l'BA ed il Di RI nella vendita di prodotti di panificazione effettuata dalla società "La Regina dei Tribunali srls" della quale sarebbe socio occulto anche il ZZ, e nell'attività del laboratorio di panificio e derivati per la produzione di prodotti da forno, svolta attraverso la società "DI. PA . Srls". All'BA viene contestato, infatti, dì aver concorso con Di RI MA solo nell'operazione di fittizia attribuzione alla moglie di quest'ultimo della titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione tesa ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. Tanto premesso, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico l'ordinanza impugnata ha rilevato che non è di ostacolo a tale contestazione il rilievo che l'intestazione delle società alla moglie del Di RI non avrebbe impedito l' applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponíbile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone, quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc., per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, dep. 02/10/2023, Rv. 285368 - 02). Sotto questo profilo, dall'ordinanza impugnata emerge che la captazione di conversazioni intercorse tra SS AH e la commercialista Nappo ha rivelato l'intenzione del Di RI di modificare ulteriormente le compagini sociali, cambiando l'amministratore della società Di. Pa. srl e di intestare a questa anche immobili attualmente intestati alla stessa SS, sicché l'intestazione delle società a quest'ultima è apparsa soltanto il momento iniziale di un'operazione che avrebbe portato all'intestazione a soggetti non gravati dalla presunzione dinanzi ricordata. 3. Dal percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, invece, non emerge in alcun modo come possa rilevare ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. un'eventuale società di fatto dell'BA con il Di RI, soggetto interponente, in un'attività di panificazione iniziata "nel corso del biennio 2020/2021" (così pag. 11 dell'ordinanza impugnata) periodo molto successivo all'intestazione fittizia delle società operanti, essendo state costituite nel 2013 "La Regina dei Tribunali srls" e nel 2016 la società "DI. PA . Srls", soprattutto ove si consideri che non vengono evidenziati movimenti nelle composizioni societarie che abbiano portano ad intestazioni fittizie successive. Il reato di trasferimento fraudolento di valori, infatti, ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le 5 disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, dep. 07/06/2022, Rv. 283256 - 01). L'ordinanza impugnata, a tal proposito, riferisce di una serie di circostanze emerse dal materiale intercettivo, molto successive agli anni 2013 e 2016, anni nei quali le predette società sono state intestate alla moglie del Di RI, SS AH, comunque significative dì un coinvolgimento dell'BA nella gestione delle attività di panificazione, quali la fattiva collaborazione nella risoluzione di questioni relative alle autorizzazioni ed ai permessi necessari all'apertura di un nuovo esercizio commerciale, l'interessamento nella gestione della panetteria, sia per il personale addetto alla panificazione che per la scelta dei prodotti da utilizzare per gli impasti, la partecipazione a trattative con la proprietaria dei locali ed i costanti rapporti con l'arch. Mangone finalizzati a risolvere pratiche di apertura deì locali, la corresponsione di 20.000 euro nell'attività di panificazione, negata dall'BA ma oggetto di conversazioni captate, e perfino i contatti con il presidente dell'associazione "Napoli sotterranea "affinché questi non contrastasse le iniziative commerciali del Di RI, a tl fine offrendogli uno sconto per i clienti che avevano in precedenza acquistato biglietti per escursioni nel sottosuolo. Si tratta a" però, di circostanze successive di diversi anni all'intestazione delle società di cui si tratta alla SS, sicché occorre ribadire la necessità di non sovrapporre i piani del trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv. 283193; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796), essendo necessaria per la configurazione del delitto di cui all'art. 512bis cod. pen. l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità e risultando irrilevante, per contro, il trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione dì misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796, cit.; Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733; Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, M., Rv. 265904; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253806). La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha riconosciuto che questo principio fa «salva la rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad opera di terzi nella realizzazione dell'intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423), sicché il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. non esclude affatto che, sulla base del disposto di cui all'art. 110 c.p., possa concorrervi un extraneus, diverso dal titolare occulto del 6 bene e dal prestanome, che pur non essendo il proprietario occulto delle quote sociali si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto dì società per conto dei proprietari effettivi, sulla base, però, di un previo accordo con l'"intraneus", tale da agevolare l'intestazione fittizia. (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796 cit.). Nel caso in esame, invece, non emerge dall'ordinanza impugnata né il previo accordo dell'BA con interponente o interposta, volto ad agevolare l'intestazione fittizia, né eventuali modifiche delle composizioni societarie dedite alla panificazione o successive intestazioni fittizie di beni destinati a tali attività. 4. Per completezza di esposizione va, peraltro, rilevato che l'ordinanza impugnata non si è nemmeno confrontata con le censure difensive in ordine alle contestate aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio camorristico, in alcun modo esaminate dal Tribunale del riesame, né questo ha valutato la sussistenza o meno di esigenze cautelari che, pur non contestate con il ricorso originario, sono comunque valutabili per l' effetto interamente devolutivo proprio del riesame di una misura cautelare personale, nel quale il potere di cognizione del Tribunale non può essere limitato ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l'esame dell'altro presupposto (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, Rv. 266003 - 01). 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezìone del riesame, per nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali dinanzi evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Luc Imperiali Gio AN RG