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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4645 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Parte_1
Frogiero, presso il cui studio in Sant'Agata de' Goti, via Starza 73, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 12/11/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2566/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza, di accertare e dichiarare che il suo stato patologico è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità (legge 222/84), dalla domanda amministrativa, con conseguente diritto alla prestazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Il CTU nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente, di anni 58, lavoratore nel campo edile, non risulta affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Premesso di avere riscontrato, all'esame obiettivo, “assenza di edemi declivi, eccesso ponderale, condizioni generali buone, bene orientato sui piani S/T, peso 94 Kg, H. 167 cm, PA 140/90, FC 72 bpm normo frequenti, artropatia lombo-sacrale”, il CTU ha rilevato quanto segue: “La storia clinica
1 del signor lavoratore nel campo edile, riferisce di OSAS di grado severo, in Parte_1 supporto con CPAP da settembre 2021 e dopo monitoraggio cardiorespiratorio la conclusione è stata la seguente: “l'esame evidenzia totale correzione del disturbo ventilatorio con la terapia impostata”. Anche al controllo CPAP del 05.08.2023 la conclusione è identica: “completa correzione del disturbo respiratorio del sonno con CPAP alla pressione di 7,5 cm H20”. Da certificazione cardiologica del
06.04.2022, si attesta cardiopatia ipertensiva di II° stadio. Il signor iferisce che nel recente Pt_1 passato ha sofferto di calcolosi renale e che, a seguito di diversi episodi dolorosi, è stato sottoposto a chirurgia minima con asportazione di calcolo in uretere sx e posizionamento di stent ureterale. Poi rimosso. L'esame RM del 12.06.2023 è da considerarsi sostanzialmente negativo per insulto ischemico”.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni lamentando che il CTU non abbia posto in correlazione le patologie riscontrate con l'attività lavorativa concretamente espletata, che era quella di titolare di impresa edile artigiana, direttamente impegnato nell'espletamento delle mansioni di muratore.
Ebbene, secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza
n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n.
9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Tuttavia, come pure ha precisato la S.C., la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del
09/03/2001).
2 Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n.
222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n.
22737 del 04/10/2013).
Nella fattispecie, come è evidente alla lettura dell'elaborato, il CTU ha effettuato una valutazione complessiva del quadro patologico, esprimendo un giudizio sulla validità residua dell'istante. Non risulta, inoltre, che il CTU abbia considerato il ricorrente l'amministratore di una s.p.a. operante nel campo edile, come sostenuto in ricorso, bensì che non abbia ritenuto le patologie riscontrate idonee a ridurre la capacità lavorativa del ricorrente a meno di un terzo, in quanto le limitazioni funzionali riscontrate erano di grado lieve/moderato, e in particolare la sindrome delle apnee notturne era stata risolta.
La parte, senza indicare vizi logici od omissioni diagnostiche nella perizia, deduce l'incompatibilità del quadro patologico (vertigini, impossibilità di camminare a lungo e fare le scale per dispnea, cardiopatia in II-III classe NYHA, obesità di tipo II) con l'attività di artigiano edile, tanto che era stato costretto a chiudere la ditta.
A prescindere dal fatto che non vi è alcuna prova di quest'ultima circostanza, le contestazioni del ricorrente si traducono, non ravvisandosi i lamentati vizi logici e motivazionali nella perizia, in una mera divergenza di valutazioni, insuscettibile di superare le conclusioni rassegnate dal CTU e sorrette da una congrua, sebbene sintetica, motivazione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
3 CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
La nuova documentazione depositata con le note di trattazione scritta è sostanzialmente sovrapponibile a quella già versata in atti.
Stante la diversità dei parametri di giudizio è infine irrilevante il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari al 75% nell'ambito di un altro giudizio per ATP introdotto nel 2022 (la cui perizia peraltro non teneva conto della positiva evoluzione dell'OSAS e classificava la cardiopatia in
I classe NYHA).
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 9 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4645 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Parte_1
Frogiero, presso il cui studio in Sant'Agata de' Goti, via Starza 73, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 12/11/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2566/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza, di accertare e dichiarare che il suo stato patologico è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità (legge 222/84), dalla domanda amministrativa, con conseguente diritto alla prestazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Il CTU nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente, di anni 58, lavoratore nel campo edile, non risulta affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Premesso di avere riscontrato, all'esame obiettivo, “assenza di edemi declivi, eccesso ponderale, condizioni generali buone, bene orientato sui piani S/T, peso 94 Kg, H. 167 cm, PA 140/90, FC 72 bpm normo frequenti, artropatia lombo-sacrale”, il CTU ha rilevato quanto segue: “La storia clinica
1 del signor lavoratore nel campo edile, riferisce di OSAS di grado severo, in Parte_1 supporto con CPAP da settembre 2021 e dopo monitoraggio cardiorespiratorio la conclusione è stata la seguente: “l'esame evidenzia totale correzione del disturbo ventilatorio con la terapia impostata”. Anche al controllo CPAP del 05.08.2023 la conclusione è identica: “completa correzione del disturbo respiratorio del sonno con CPAP alla pressione di 7,5 cm H20”. Da certificazione cardiologica del
06.04.2022, si attesta cardiopatia ipertensiva di II° stadio. Il signor iferisce che nel recente Pt_1 passato ha sofferto di calcolosi renale e che, a seguito di diversi episodi dolorosi, è stato sottoposto a chirurgia minima con asportazione di calcolo in uretere sx e posizionamento di stent ureterale. Poi rimosso. L'esame RM del 12.06.2023 è da considerarsi sostanzialmente negativo per insulto ischemico”.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni lamentando che il CTU non abbia posto in correlazione le patologie riscontrate con l'attività lavorativa concretamente espletata, che era quella di titolare di impresa edile artigiana, direttamente impegnato nell'espletamento delle mansioni di muratore.
Ebbene, secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza
n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n.
9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Tuttavia, come pure ha precisato la S.C., la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del
09/03/2001).
2 Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n.
222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n.
22737 del 04/10/2013).
Nella fattispecie, come è evidente alla lettura dell'elaborato, il CTU ha effettuato una valutazione complessiva del quadro patologico, esprimendo un giudizio sulla validità residua dell'istante. Non risulta, inoltre, che il CTU abbia considerato il ricorrente l'amministratore di una s.p.a. operante nel campo edile, come sostenuto in ricorso, bensì che non abbia ritenuto le patologie riscontrate idonee a ridurre la capacità lavorativa del ricorrente a meno di un terzo, in quanto le limitazioni funzionali riscontrate erano di grado lieve/moderato, e in particolare la sindrome delle apnee notturne era stata risolta.
La parte, senza indicare vizi logici od omissioni diagnostiche nella perizia, deduce l'incompatibilità del quadro patologico (vertigini, impossibilità di camminare a lungo e fare le scale per dispnea, cardiopatia in II-III classe NYHA, obesità di tipo II) con l'attività di artigiano edile, tanto che era stato costretto a chiudere la ditta.
A prescindere dal fatto che non vi è alcuna prova di quest'ultima circostanza, le contestazioni del ricorrente si traducono, non ravvisandosi i lamentati vizi logici e motivazionali nella perizia, in una mera divergenza di valutazioni, insuscettibile di superare le conclusioni rassegnate dal CTU e sorrette da una congrua, sebbene sintetica, motivazione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
3 CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
La nuova documentazione depositata con le note di trattazione scritta è sostanzialmente sovrapponibile a quella già versata in atti.
Stante la diversità dei parametri di giudizio è infine irrilevante il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari al 75% nell'ambito di un altro giudizio per ATP introdotto nel 2022 (la cui perizia peraltro non teneva conto della positiva evoluzione dell'OSAS e classificava la cardiopatia in
I classe NYHA).
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 9 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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