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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2056 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
tra
(già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Pugliese n. 12, presso lo Studio Legale Battaglia – Cacia;
- appellante –
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola C. Filomia in virtù di Controparte_1 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Schipani n. 110, presso lo studio dell'Avv. Maria
MM Talerico;
- appellato -
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis,
e previo espletamento di Ctu contabile:
- in via principale, rigettare la domanda sollevata dalla parte attrice in primo grado, in quanto non provata per non aver depositato tutte le lettere estratto conto relative al rapporto per cui è causa;
- in via gradata, accertare e dichiarare legittime ed applicabili le cms e lo ius variandi applicati nel corso del rapporto, e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente in contestazione;
accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operata capitalizzazione trimestrale, attiva e passiva, nel rapporto per cui è causa per il periodo post delibera CICR del 9.2.2000, e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente in contestazione;
- in via ancor più gradata e nel denegato caso di rigetto di tutti i motivi di appello, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello riformare l'intervenuta sentenza di primo grado e limitare la condanna al minore importo accertato dal Ctu di €uro 4.962,10.
In ogni caso con condanna dell'appellato alla rifusione integrale delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto;
in subordine, si chiede che l'appellante venga condannata alla somma accertata in caso di ammissione di Ctu.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con atto di citazione notificato il 19-6-2014, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi il Tribunale di Castrovillari per ivi sentire dichiarare Parte_2
l'invalidità e/o la nullità di ogni clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale, il tasso d'interesse ultralegale e la commissione di massimo scoperto relativa al rapporto di conto corrente n. 15521336 a lui intestato presso il suddetto istituto di credito.
Nello specifico, l'attore affermava di essere stato per oltre quarant'anni titolare di un'impresa edile e di aver intrattenuto con la filiale di Parte_2
Castrovillari, il suddetto rapporto bancario, aperto da oltre trent'anni, che prevedeva una disponibilità di fido concesso per €uro 46.482,00, poi ridotta ad €uro 40.000,00
a partire dal 30.03.2004. Deduceva, ancora, che in data 4-1-2013 il conto presentava un saldo negativo pari ad €uro 4.875,00, per cui il successivo 21-1-2013 contestava alla banca l'illegittimità della praticata capitalizzazione degli interessi passivi, rendendosi disponibile alla definizione bonaria della vertenza, per poi adire, a seguito del diniego della banca, l'istituto di mediazione , dinanzi al quale CP_2 quest'ultima, nonostante fosse stata regolarmente citata, non si presentava per il fissato incontro di mediazione, e di avere quindi contestualmente conferito incarico al Dott. per la ricostruzione tecnico-contabile del conto corrente per Persona_1 cui è causa al fine di rideterminare il rapporto dare-avere, da cui era emerso un saldo finale a credito in suo favore pari ad €uro 22.157,88.
Chiedeva, dunque, accertata e dichiarata la nullità delle condizioni generali del contratto di apertura di conto corrente, con riferimento ad interessi anatocistici, spese, costi e competenze indebitamente applicati dalla banca nel corso dell'intero rapporto, di rideterminare l'esatto dare - avere tra le parti e, per l'effetto, disporre la restituzione in proprio favore della somma indebitamente addebitata e riscossa dalla banca.
Si costituiva in giudizio la come da comparsa in atti, che, Parte_2 preliminarmente, eccepiva la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto anteriore al decennio rispetto alla proposizione della domanda, nonché deduceva l'infondatezza della stessa perché non provata, chiedendone il rigetto per improcedibilità e/o inammissibilità.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, il giudice rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, in esito alla quale tratteneva la stessa in decisione.
Con sentenza depositata in data 29-7-2019 n. 592, il Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, accoglieva la domanda attrice e condannava parte convenuta alla restituzione della somma di €uro 12.436,36, oltre che al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico della stessa anche le spese relative alla espletata
Ctu contabile.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 24-10-2019, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante
[...] per atto di fusione invocandone la riforma per i seguenti motivi. Parte_2
A mezzo di un primo motivo di impugnazione la banca appellante deduceva il vizio della sentenza di primo grado di omessa valutazione dell'onere probatorio, con riferimento alla incompletezza della documentazione relativa alle lettere di estratto conto prodotte in atti.
Più nello specifico, sosteneva parte appellante che la domanda giudiziale di controparte avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto il correntista non aveva prodotto tutte le lettere di estratto conto relative al rapporto di conto corrente dedotto in causa, laddove, sebbene il rapporto in questione fosse iniziato nel 1994, la prima lettera di estratto conto esibita in atti risaliva al 2004, mentre gli estratti conto relativi al periodo compreso tra l'01/01/2007 e il 31/07/2007, nonché al periodo compreso tra il 01/09/2007 e il 30/06/2008, non permettevano di acquisire la data contabile, circostanza, quest'ultima, che lo stesso Ctu di primo grado aveva ritenuto rilevante ai fini delle operazioni di accertamento compiute in risposta ai quesiti postigli.
Prospettava ancora che il giudice di prime cure fosse incorso in grave confusione e contraddizione per avere, da un lato, riconosciuto l'onere della prova gravante sull'allora attore correntista, attestando la mancanza delle lettere estratto conto fino al 2004, nonché avallato quanto rilevato dal Ctu secondo cui quelle relative al periodo dall'01/01/2007 al 31/07/2007, nonché al periodo compreso tra l'
01/09/2007 ed il 30/06/2008, erano inutilizzabili, per poi tuttavia concludere, a dire di parte appellante in maniera del tutto erronea, ritenendo che in forza dell'applicazione alla fattispecie dei principi generali sul riparto dell'onere della prova la ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti andava circoscritta al periodo in relazione al quale risultavano prodotti gli estratti conto. Opponeva, infatti, in argomento che, in base a diverse pronunce giurisprudenziali, nel momento in cui vi è la rideterminazione del saldo dare/avere a seguito dell'esclusione della validità, per mancanza dei requisiti di legge, di alcune delle pattuizioni (interessi ultralegali a carico del correntista, capitalizzazione, commissioni e spese), la rideterminazione deve avvenire attraverso i relativi estratti completi anche in applicazione dell'art. 2967 c.c.
Si aggiungeva, poi, sempre al medesimo proposito a supporto del gravame che tale impostazione trovava fondamento anche nel disposto di cui all'art. 2033 c.c. in materia di azione di ripetizione di indebito, in virtù del quale nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che promuova siffatta azione giudiziale è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Infine, veniva ulteriormente censurata la valutazione espressa in sentenza dal giudice di primo grado che, pur ritenendo fondata l'eccezione dell'allora istituto di credito convenuto in tema di mancato rispetto dei criteri di riparto dell'onere probatorio ad opera di controparte, ne ravvisava tuttavia l'irrilevanza nella fattispecie in esame in quanto l'omessa produzione degli estratti conto concerneva un periodo di svolgimento del rapporto di conto corrente coperto da prescrizione, cosicchè ne era derivata quale unica conseguenza quella della esclusione della applicabilità del c.d. saldo zero.
Con un secondo complesso di doglianze parte appellante lamentava l'errata interpretazione della delibera CICR del 9.2.2000 in riferimento alla piena legittimità dell'effetto anatocistico trimestrale per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, sulla cui base il primo giudice aveva ritenuto l'illegittimità della pratica anatocistica applicata dalla banca al rapporto di conto corrente oggetto di controversia anche relativamente al periodo post delibera CICR del 9.2.2000.
Riteneva, infatti, che in riferimento al periodo post delibera CICR del 9.2.2000 si sarebbe dovuto riconoscere legittimo l'effetto anatocistico trimestrale, attivo e passivo, per come nella specie correttamente applicato;
che l'allora si Parte_2 era conformata alle predette modalità, stabilendo di adottare la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi, che di quelli attivi a partire dal 1 luglio 2000; che eventuali osservazioni di parte attrice volte ad affermare l'insussistenza delle condizioni previste dalla citata delibera CICR ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione degli interessi erano facilmente contrastabili, atteso che le stesse potevano evincersi chiaramente dagli estratti conto attestanti la pari periodicità di addebito/accredito degli interessi attivi/passivi dall'1/7/2000 in forza delle clausole - già contenute nei contratti di apertura di conto corrente - rese operative a vantaggio del correntista con riferimento agli interessi attivi;
che la giurisprudenza di merito (di primo e secondo grado) si era evoluta nell'affermare che per i contratti anteriori alla delibera CICR del 9.2.2000 non era necessario alcun ulteriore adempimento se non la mera ricezione ed adesione alla reciprocità attiva e passiva trimestrale.
Una volta richiamata, dunque, la giurisprudenza che, a suo dire, riteneva non necessaria un'espressa pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla delibera CICR 2000, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione datane alla clientela,
l'appellante chiedeva la modifica della ricostruzione del fatto operata sul punto dal primo giudice e, per l'effetto, che venisse dichiarata la piena legittimità dell'anatocismo trimestrale, attivo e passivo, praticato nei rapporti per cui è causa e che, conseguenzialmente, fosse disposto un nuovo elaborato peritale che tenesse conto di quanto affermato.
Mediante un terzo ordine di censure la decisione di primo grado veniva, altresì, gravata per errata interpretazione della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto nella specie ritenuta illegittima. Affermava, infatti, parte appellante in tema come, nonostante avesse prodotto in giudizio il contratto di corrente nel quale la pattuita commissione di massimo scoperto era stata indicata nella misura dello 0,125%, circostanza questa peraltro confermata dallo stesso Ctu, il giudicante aveva erroneamente ritenuto che detta commissione non fosse valida, per non esserne stato indicato il criterio di calcolo, né la periodicità, così da dovere essere espunto quanto versato a tale titolo, alla qualcosa aveva proceduto il Ctu nel rispondere ai quesiti postigli, chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse riconosciuta la piena legittimità della commissione di massimo scoperto applicata nel corso del rapporto in quanto contrattualmente prevista, e, conseguenzialmente, che fosse disposto un nuovo accertamento peritale che ne tenesse conto in sede di ricalcolo del saldo finale di conto.
A mezzo di un quarto motivo di gravame, poi, l'appellante impugnava la sentenza per omessa motivazione in ordine alla operata esclusione dello jus variandi, deducendo sul punto, a fronte del fatto che il Ctu non aveva applicato le variazioni a sfavore del correntista in quanto in atti non aveva rinvenuto le comunicazioni previste dalla normativa vigente al tempo, che nel contratto di apertura di credito del
1994 era presente la clausola che concedeva alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche pattuite anche a sfavore del correntista e detta clausola risultava specificamente sottoscritta da quest'ultimo come previsto dalla normativa vigente;
che controparte non aveva sollevato alcuna specifica contestazione in merito alla eventuale invalidità delle variazioni in senso peggiorativo al correntista apportate nel corso del rapporto rispetto alle pattuizioni originarie;
che, in tema di jus variandi, solo con il c.d. decreto ER (entrato in vigore in data 04.07.2006), erano state specificate in modo inequivocabile le modalità con cui le variazioni peggiorative dovevano essere comunicate al correntista;
che non essendo presente alcun cenno ad una eventuale distorta applicazione della normativa in tema di trasparenza bancaria la banca non aveva prodotto la opportuna documentazione in propria difesa, che consisteva, nello specifico, nelle proposte di modifica unilaterale regolarmente inviate al correntista.
In riforma di tale capo di sentenza, chiedeva, dunque, il riconoscimento della piena legittimità dello jus variandi applicato nel corso del rapporto, in quanto contrattualmente previsto, e, per l'effetto, che fosse disposto un nuovo accertamento peritale che ne tenesse conto ai fini della rideterminazione
Infine, con un quinto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto come oggetto dell'adottata statuizione di condanna restitutoria un importo totalmente errato, per non essersi tenuto conto del fatto (perfettamente illustrato dal Ctu) che il saldo finale annotato nell'ultima lettera estratto conto evidenziava un debito del correntista di €uro 7.417,26 alla data del 13.2.2014, con la conseguenza che, a seguito della ricostruzione effettuata nella relazione tecnica di un complessivo credito vantato dal correntista nei confronti della banca per addebiti derivanti dall'applicazione di clausole illegittime in ragione della somma di €uro 12.436,36, il nuovo saldo accertato alla medesima data del
13.02.2014 evidenziava il minor credito del correntista pari ad €uro 4.962,10, e chiedeva, in via del tutto gradata, che, in riforma di tale capo di sentenza, fosse pronunciata a suo carico la condanna alla restituzione in favore di controparte dell'importo di €uro 4.962,10 quale nuovo saldo del rapporto accertato a credito del cliente.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, volesse accogliere le richieste finali così come meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
27-1-2020, , contestando la fondatezza delle censure addotte a Controparte_1 sostegno del proposto gravame e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulle preliminari richieste di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, all'esito la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 22-4-
2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il proposto appello è parzialmente fondato, meritando pertanto di essere accolto nei termini e limiti che qui di seguito si procede ad esporre.
Di nessun pregio si atteggiano innanzi tutto i rilievi mossi dall'istituto di credito appellante avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della dedotta erroneità della ritenuta fondatezza della pretesa restitutoria azionata in giudizio nei suoi confronti, nonostante, a suo dire, non fosse stato assolto ad opera dell'allora parte attrice l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di cui era gravata, in quanto gli estratti conto prodotti relativamente al rapporto bancario oggetto di controversia non erano completi e, di conseguenza, neppure gli esiti della Ctu in materia contabile espletata in quella sede avrebbero potuto essere posti a fondamento della pronuncia suddetta.
A tal proposito, infatti, soccorre l'orientamento interpretativo pacifico e consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del
1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati…..”.
Infatti “qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti conto, da un lato non adempie al suo onere, per la parte di rapporto non documentata, ma, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente l'accertamento giudiziale del dare- avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 3310 del 6 febbraio 2024; Cass.
Civ., Sez. 1, ordinanza n. 35979 del 7 dicembre 2022).
D'altra parte, è stato anche affermato come nella evenienza suindicata non sia comunque precluso al giudice di ricorrere ad altri mezzi istruttori, posto che in tal caso la nomina di un consulente tecnico non si configura come meramente esplorativa.
Con ordinanza n. 5369/2024, la Suprema Corte di Cassazione, infatti, dopo aver riaffermato la 'regola' che “a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova.” (cfr. in termini anche: Cass. Civ., Sez. 1, 25 luglio 2023 n. 22290;
Cass. Civ., n. 11543/2019; Cass. Civ., n. 9526/2019), ha avuto altresì modo di precisare ulteriormente che, “per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti”, il giudice “può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio” (cfr. Cass. Civ., ordinanza del 29/02/2024 n. 5405; Cass. Civ. 1° giugno
2018 n. 14074, con richiamo a Cass. Civ. 15 marzo 2016 n. 5091; nel medesimo senso, Cass. Civ. 3 dicembre 2018 n. 31187 e Cass. Civ. n. 9140/2020).
Invero, “l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili.” (cfr. Cass. Civ., n. 37800 del 2022; Cass. Civ., n. 7697 del 2023; Cass.
Civ., n. 12993 del 2023), e ancora “per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio.” (cfr. ancora nel medesimo senso, Cass. Civ., 2 maggio 2019 n. 11543).
Sono poi destinati a rilevare in materia sotto il profilo probatorio anche “la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal
“saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal cd. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.” (cfr. Cass. Civ. n. 30789/2023; Cass. Civ. n. 13231/2023; Cass. Civ. n. 37800/2022;
Cass. Civ. n. 29190/2020).
Può, dunque, concludersi che la mancata produzione integrale degli estratti di conto corrente non comporta il rigetto della domanda – anche qualora sia stata rilevata la nullità delle clausole contrattuali ovvero sia stato accertato che la banca abbia applicato interessi o c.m.s. in contrasto con la normativa vigente -, ma solo il mancato riconoscimento delle somme eventualmente dovute in ripetizione per i periodi per cui non è stato allegato l'estratto di conto corrente, in quanto per il periodo non coperto dalla produzione, mancando la prova degli illegittimi addebiti, il relativo ammontare non potrà essere considerato ai fini del calcolo dell'importo da restituire.
Tanto precisato, dunque, reputa il Collegio giudicante che il primo giudice abbia nella pronuncia impugnata, contrariamente a quanto prospettato in merito da parte appellante nel proposto gravame, operato un corretto inquadramento della concreta fattispecie in disamina in perfetta aderenza alle indicazioni interpretative e ai criteri forniti dagli arresti giurisprudenziali in precedenza richiamati e, quindi, anche fondatamente recepito a supporto della propria decisione gli esiti accertativi rassegnati dal Ctu in materia contabile nominato in quella sede che parimenti risulta esservisi perfettamente uniformato nell'espletamento della sua indagine, laddove basata sugli estratti di conto corrente depositati in atti unicamente a decorrere dall'1-
1-2004 sino alla data di chiusura del conto del 13-2-2014, pur a fronte di un contratto stipulato sin dal 1994, ma prendendo in considerazione all'atto della operata ricostruzione delle movimentazioni del rapporto ai fini di rideterminazione del saldo finale l'effettivo saldo iniziale esposto nel primo della serie degli estratti conto disponibili e risultante nel caso in esame pari ad €uro 15.461,64 a debito per il correntista, in tal modo muovendo da un assetto probatorio senz'altro idoneo a condurre ad una valutazione di maggior sfavore per quest'ultimo.
Del pari meritevole di essere disatteso è anche il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale la banca appellante impugnava la decisione di primo grado, invocandone la riforma sul punto, nella parte in cui aveva considerato illegittima la pratica anatocistica trimestrale attiva e passiva degli interessi applicata al rapporto di conto corrente dedotto in causa, sul rilievo che, a suo dire, il giudice, nel ritenere necessaria un'espressa pattuizione tra le parti contraenti della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi relativamente al periodo successivo alla delibera
CICR del 09.02.2000 e, quindi, non sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, né la comunicazione datane alla clientela successivamente alla pubblicazione della stessa, fosse incorso in una erronea interpretazione del contenuto delle disposizioni dettate in materia dall'atto normativo sopra citato.
Giova premettere, ai fini di un esatto inquadramento della disciplina antiusura, delle clausole anatocistiche e di tutte quelle attività di applicazione di interessi e oneri vari ultralegali poste in essere dalle banche che rileva ai presenti fini valutativi, come costituisca affermazione pacifica in tema quella secondo cui, dopo la sentenza della
Corte Costituzionale n. 425/2000 che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR del 09.02.2000 (che è intervenuta a regolamentare le condizioni per la legittima applicazione della pratica dell'anatocismo ovvero della capitalizzazione degli interessi) sono nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo, con la conseguenza che il giudice chiamato a decidere nei casi citati, una volta dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
La delibera CICR del 9 febbraio 2000 stabiliva che: “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio”.
Orbene, se in un primo momento si riteneva che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30-
6-2000, potevano provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che di tali nuove condizioni doveva essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30-12-2000, mentre solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere invece approvate dalla clientela, in una seconda fase si perveniva di contro a ritenere, sul presupposto della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi prima esistente, nonché della circostanza che l'introduzione in forza della delibera CICR del 2000 di una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, che per quelli passivi, comportasse implicitamente una modifica peggiorativa per la clientela rispetto alle condizioni preesistenti, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 non potesse considerarsi legittima neppure nel caso in cui la avesse rispettato le prescrizioni di cui all'art. 7) della stessa delibera Pt_2
CICR, vale a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la rituale comunicazione per iscritto alla clientela entro il 31 dicembre 2000, atteso che, laddove la delibera suddetta postulava anche che le nuove condizioni non implicassero un peggioramento rispetto a quelle precedenti, nella specie detto peggioramento sarebbe stato da ravvisare in re ipsa proprio nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido.
D'altronde, alle medesime conclusioni valutative si era giunti sulla scorta dell'ulteriore argomentazione per cui sarebbe stata da mettere in discussione la legittimità stessa della delibera CICR 9 febbraio 2000 nella parte in cui prevedeva un criterio per intervenire sui contratti preesistenti, nel senso che, se detta possibilità di intervento non era più applicabile, l'anatocismo su un contratto preesistente, che aveva una clausola di capitalizzazione nulla e, quindi, nella sostanza non poteva produrre anatocismo, poteva essere introdotto da una certa epoca in poi solo attraverso una nuova pattuizione tra le parti che modificasse il contratto originario e dunque, unicamente previa acquisizione in tema di un consenso espresso del cliente.
Si è infatti osservato al riguardo che l'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000 – che prevede in buona sostanza un meccanismo di “sanatoria” e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000
(data di entrata in vigore della delibera) – era stato emesso in attuazione del comma
3 dell'art. 25 D.lgs 342/1999, che a sua volta prevedeva testualmente: “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e dopo di essa debbono esser adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può esser fatta valere solo dal cliente.”.
Quindi, con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000 veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 Dlgs 342/1999, che per l'appunto faceva salve le vecchie clausole anatocistiche fino alla entrata in vigore della delibera attuativa CICR e demandava poi alla medesima delibera CICR di stabilire modalità a tempi di adeguamento. Con il venir meno dell'articolo 25 Dlgs
342/99, atto di normazione primaria, veniva anche meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo, così da doversi ritenere che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario era necessaria una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (oramai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000 (cfr. Cass. Civ., 19-5-2020 n. 9140, il cui tenore è stato ribadito successivamente anche in Cass. Civ. 12-3-2020 n. 7105, Cass.
Civ, 10-5-2020 n. 3861, Cass. Civ. 10-9-2020 n. 23852, Cass. Civ. 23-12-2020 n.
29240, Cass. Civ., 5-5-2021 n. 23489, Cass. Civ. 1-3-2023 n. 19396, Cass. Civ. 18-
10-2023 n. 35210, nonché da ultimo Cass. Civ. 4-11-2024 n. 28215).
Tanto precisato, dunque, di nessun pregio può essere considerato alla luce delle considerazioni che precedono l'assunto sostenuto dalla banca appellante in punto di ritenuta erroneità ad opera del giudice di prime cure in sentenza della nullità degli addebiti operati sul conto corrente in verifica a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dall'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, nonostante esso istituto di credito avesse allegato e compiutamente documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al cliente della stessa modifica, attesa al contrario la sopra evidenziata necessità ai fini di una valida applicazione della capitalizzazione degli interessi ai rapporti in corso alla data suindicata una nuova pattuizione scritta da stipularsi con il cliente in conformità della nuova disciplina.
Risulta in proposito come il Ctu di primo grado, dopo avere rilevato che il contratto intercorso in data 3-10-1994 tra il e l'allora Banca Carical S.p.a., Controparte_1 poi Filiale di Castrovillari, con il quale era stato acceso il conto Pt_2 Parte_2 corrente dedotto in causa, recava tra le varie condizioni economiche anche quelle relative alla capitalizzazione annuale degli interessi creditori e, per converso, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, procedeva in ottemperanza allo specifico quesito postogli dal giudice all'atto del conferimento dell'incarico peritale, una volta verificata l'insussistenza nel caso in esame di veruna modifica contrattuale introduttiva della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi attivi e passivi per il periodo successivo al 30-6-2000, posta peraltro la pacifica ammissione da parte della banca medesima di avere ottemperato all'art. 7 della citata delibera CICR del
9-2-2000 esclusivamente mediante apposita pubblicazione sulla G.U. e successiva comunicazione al correntista entro il 31-12-2000, al ricalcolo del saldo di conto escludendo l'applicazione di qualsiasi forma di capitalizzazione nei termini poi correttamente recepiti a fini decisori nella pronuncia gravata. Ancora la decisione di primo grado, ad avviso della Corte, si sottrae alle ulteriori censure di parte appellante sollevate con il terzo motivo di gravame in merito alla lamentata erroneità della espunzione della commissione di massimo scoperto dal ricalcolo del rapporto dare-avere, siccome operata sulla base della pretesa invalidità della relativa clausola per effetto della mancata indicazione del criterio di calcolo e della periodicità della stessa.
Occorre osservare in tema, sulla premessa che il costo denominato commissione di massimo scoperto (CMS) consiste in un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente, calcolato di norma applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso, come sia principio consolidato quello secondo cui, in materia di contratto di apertura di credito in conto corrente, l'onere di determinatezza della commissione di massimo scoperto deve essere valutato esigendosi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su detta pattuizione accessoria.
Nel caso di mancato rispetto di tali requisiti, infatti, l'addebito della commissione di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale, sicchè la mera indicazione del valore percentuale comporta che la relativa clausola, essendo sul punto del tutto indeterminata e non determinabile, dovrà intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1346 c.c.. Ne consegue, dunque, che la CMS, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto, ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa ossia deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere economico aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono specificati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo, risultando irrilevante la circostanza che le suddette indicazioni siano rinvenibili negli estratti conto e nelle rendicontazioni periodiche inviate dalla al cliente, non potendosi, in assenza Pt_2 di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti, laddove il correntista deve essere sin dall'inizio del rapporto contrattuale messo nelle condizioni di conoscere quando ed in che misura sorgerà a suo carico l'obbligo di corresponsione della cms, attraverso elementi certi, predeterminati e chiaramente individuati nel contratto di conto corrente (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 15-1-
2024 n. 1373; Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 20 giugno 2022 n. 19825).
Ancora si è affermato in tema come la banca neppure possa colmare la lacuna contrattuale in questione ex post attraverso le comunicazioni periodiche come gli estratti conto ovvero i documenti informativi di trasparenza bancaria, né la mancata determinazione dell'oggetto della cms nel contratto può altrimenti essere sanata attraverso il meccanismo di applicazione di detta commissione ricavabile dallo scalare dell'estratto conto, in quanto tale documento tecnico è inidoneo a soddisfare il requisito di forma di cui all'art. 117 TUB.
Sulla scorta di tutto quanto appena evidenziato, dunque, reputa la Corte di condividere le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in sentenza nel fare proprie le conclusioni assunte dal Ctu alla stregua del riscontro acquisito che nel contratto bancario per cui è causa risulta riportata con riferimento alla pattuita cms la sola indicazione dell'aliquota percentuale applicata, pari allo 0,125%, senza tuttavia ulteriore specificazione alcuna in ordine ai criteri ovvero alle modalità di calcolo adottate per la sua determinazione necessari ai fini della validità della relativa clausola.
Del pari va respinto il quarto motivo di gravame addotto avverso la decisione di primo grado, per omessa motivazione in ordine alla operata esclusione da parte dell'ausiliario nominato in quella sede dal giudice in sede di rideterminazione del saldo finale di conto degli effetti dello jus variandi esercitato dalla banca nel corso del rapporto dedotto in causa.
Ed invero, è appena il caso sul punto per contro di osservare come nel recepimento da parte dell'organo giudicante a fondamento della resa pronuncia delle risultanze contabili rielaborate dal Ctu sulla base, tra l'altro, anche della eliminazione delle variazioni apportate in via unilaterale dall'istituto di credito in senso sfavorevole alle condizioni economiche pattuite in contratto, stante l'acclarata mancanza in atti di qualsivoglia comunicazione della suddetta al correntista, deve ritenersi implicita la condivisione degli esiti accertativi conseguiti dall'ausiliario, così come altresì la prestata adesione al responso sul punto del tutto corretta, attesa la riscontrata inottemperanza da parte della banca alla disciplina dettata in materia di previsti obblighi a suo carico di comunicazione al cliente di dette variazioni.
Né, d'altra parte, ha pregio il rilievo opposto in argomento dall'appellante secondo cui l'attore in prime cure, a fronte della clausola contenuta nel contratto di conto corrente con la quale la banca si era riservata la facoltà di variare unilateralmente e anche in senso sfavorevole le condizioni economiche in esso previste e regolarmente sottoscritta dal correntista, non avrebbe sollevato a sostegno della propria iniziativa giudiziale contestazione alcuna in ordine alla non conformità della condotta di essa banca alla normativa in materia di trasparenza bancaria, così da non rendere neppure necessario alla stessa di approntare alcuna difesa sul punto mediante la produzione agli atti di causa delle prescritte comunicazioni.
A tal riguardo, infatti, deve rilevarsi che dall'esame del contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio si desume come il avesse Controparte_1 espressamente dedotto la violazione ad opera della banca del disposto di cui all'art. 118 TUB, per non essergli stata fornita da controparte alcuna preventiva comunicazione delle modifiche sfavorevoli da quest'ultima applicate unilateralmente alle condizioni contrattuali nel corso della durata del rapporto, risultando pertanto siffatta questione appartenere sin dall'origine ai temi oggetto della controversia, tanto da indurre peraltro l'organo giudicante a formulare in relazione ad essa al nominato Ctu contabile uno specifico quesito sul punto (cfr. rel.
Ctu: “Verifichi il C.T.U., sulla base della sola documentazione in atti, se sia stata data al correntista comunicazione di eventuali variazioni delle condizioni economiche pattuite nel contratto e, in caso contrario, ridetermini il saldo di conto corrente facendo applicazione di quelle originariamente sancite.”), e sulla quale dunque è di tutta evidenza come l'odierna parte appellante fosse stata messa nelle condizioni di controdedurre, oltre che se del caso di produrre quella documentazione idonea a comprovare l'adempimento dei prescritti obblighi informativi di legge, onde contrastare l'avversa prospettazione attorea, e quale tuttavia il precitato ausiliario affermava nel suo elaborato di non avere rinvenuto in atti (cfr. relazione
Ctu: “Non si rinvengono in atti comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni economiche applicate al conto corrente in esame. Pertanto, in aderenza al quesito, non sono state acquisite le variazioni delle condizioni economiche sfavorevoli all'attore.”).
A differenti valutazioni reputa per contro questa Corte di dover pervenire in merito al quinto ed ultimo motivo di gravame a mezzo del quale la decisione di primo grado
è stata censurata per erroneità, illogicità e contraddittorietà nella parte in cui l'organo giudicante, dopo aver recepito le risultanze della Ctu in ordine alla operata rielaborazione dei movimenti di dare/avere tra le parti ai fini della corretta rideterminazione del saldo finale di conto, ne individuava l'importo a credito del correntista, quale costituente oggetto delle statuizioni di condanna restitutoria poi adottate in favore di quest'ultimo, nella somma di €uro 12.436,36, anziché in quella inferiore pari ad €uro 4.962,10. Ed invero, la qualificazione attribuita dal giudice di prime cure al richiamato importo di €uro 12.436,36 in termini di saldo finale a credito del cliente alla data di chiusura del conto corrente del 13-2-2014 appare resistita dalle operazioni di ricalcolo effettuate dal Ctu sulla scorta delle quali essa rappresenta piuttosto l'ammontare degli importi addebitati al correntista in forza dell'applicazione al rapporto dedotto in causa da parte dell'istituto di credito di clausole di cui è stata accertata la illegittimità, con la conseguenza che, a fronte di un saldo contabile esposto negli estratti conto versati in atti alla data del 13-2-2014 pari ad €uro 7.474,26 a debito del cliente, la somma al cui pagamento la banca deve essere condannata in favore di controparte a titolo di ripetizione di indebito è data dalla differenza tra €uro
12.436,36 e il citato saldo negativo di €uro 7.474,26, essendo il primo degli importi suindicati destinato ad azzerare l'esposizione debitoria sino alla concorrenza del secondo, e, dunque, va rideterminata in non più di €uro 4.962,10.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle considerazioni che precedono,
s'impone l'adozione, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma in parte de qua della sentenza impugnata, di statuizioni conclusive di condanna di
(già alla restituzione in Parte_1 Parte_2 favore di della minor somma di €uro 4.962,10. Controparte_1
Sussistono, infine, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del proposto gravame in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione parziale tra le parti in ragione di 1/3 delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con condanna della appellante al pagamento in favore dell'appellato Pt_2 dei restanti 2/3 di dette spese, liquidate nell'intero come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_2
, con atto di citazione notificato il 24-10-2019, avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, depositata in data
29-7-2019 n. 592, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di €uro 4.962,10; Controparte_1
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, dei restanti 2/3 di dette spese, che si liquidano nell'intero per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2056 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
tra
(già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Pugliese n. 12, presso lo Studio Legale Battaglia – Cacia;
- appellante –
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola C. Filomia in virtù di Controparte_1 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Schipani n. 110, presso lo studio dell'Avv. Maria
MM Talerico;
- appellato -
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis,
e previo espletamento di Ctu contabile:
- in via principale, rigettare la domanda sollevata dalla parte attrice in primo grado, in quanto non provata per non aver depositato tutte le lettere estratto conto relative al rapporto per cui è causa;
- in via gradata, accertare e dichiarare legittime ed applicabili le cms e lo ius variandi applicati nel corso del rapporto, e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente in contestazione;
accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operata capitalizzazione trimestrale, attiva e passiva, nel rapporto per cui è causa per il periodo post delibera CICR del 9.2.2000, e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente in contestazione;
- in via ancor più gradata e nel denegato caso di rigetto di tutti i motivi di appello, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello riformare l'intervenuta sentenza di primo grado e limitare la condanna al minore importo accertato dal Ctu di €uro 4.962,10.
In ogni caso con condanna dell'appellato alla rifusione integrale delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto;
in subordine, si chiede che l'appellante venga condannata alla somma accertata in caso di ammissione di Ctu.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con atto di citazione notificato il 19-6-2014, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi il Tribunale di Castrovillari per ivi sentire dichiarare Parte_2
l'invalidità e/o la nullità di ogni clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale, il tasso d'interesse ultralegale e la commissione di massimo scoperto relativa al rapporto di conto corrente n. 15521336 a lui intestato presso il suddetto istituto di credito.
Nello specifico, l'attore affermava di essere stato per oltre quarant'anni titolare di un'impresa edile e di aver intrattenuto con la filiale di Parte_2
Castrovillari, il suddetto rapporto bancario, aperto da oltre trent'anni, che prevedeva una disponibilità di fido concesso per €uro 46.482,00, poi ridotta ad €uro 40.000,00
a partire dal 30.03.2004. Deduceva, ancora, che in data 4-1-2013 il conto presentava un saldo negativo pari ad €uro 4.875,00, per cui il successivo 21-1-2013 contestava alla banca l'illegittimità della praticata capitalizzazione degli interessi passivi, rendendosi disponibile alla definizione bonaria della vertenza, per poi adire, a seguito del diniego della banca, l'istituto di mediazione , dinanzi al quale CP_2 quest'ultima, nonostante fosse stata regolarmente citata, non si presentava per il fissato incontro di mediazione, e di avere quindi contestualmente conferito incarico al Dott. per la ricostruzione tecnico-contabile del conto corrente per Persona_1 cui è causa al fine di rideterminare il rapporto dare-avere, da cui era emerso un saldo finale a credito in suo favore pari ad €uro 22.157,88.
Chiedeva, dunque, accertata e dichiarata la nullità delle condizioni generali del contratto di apertura di conto corrente, con riferimento ad interessi anatocistici, spese, costi e competenze indebitamente applicati dalla banca nel corso dell'intero rapporto, di rideterminare l'esatto dare - avere tra le parti e, per l'effetto, disporre la restituzione in proprio favore della somma indebitamente addebitata e riscossa dalla banca.
Si costituiva in giudizio la come da comparsa in atti, che, Parte_2 preliminarmente, eccepiva la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto anteriore al decennio rispetto alla proposizione della domanda, nonché deduceva l'infondatezza della stessa perché non provata, chiedendone il rigetto per improcedibilità e/o inammissibilità.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, il giudice rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, in esito alla quale tratteneva la stessa in decisione.
Con sentenza depositata in data 29-7-2019 n. 592, il Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, accoglieva la domanda attrice e condannava parte convenuta alla restituzione della somma di €uro 12.436,36, oltre che al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico della stessa anche le spese relative alla espletata
Ctu contabile.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 24-10-2019, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante
[...] per atto di fusione invocandone la riforma per i seguenti motivi. Parte_2
A mezzo di un primo motivo di impugnazione la banca appellante deduceva il vizio della sentenza di primo grado di omessa valutazione dell'onere probatorio, con riferimento alla incompletezza della documentazione relativa alle lettere di estratto conto prodotte in atti.
Più nello specifico, sosteneva parte appellante che la domanda giudiziale di controparte avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto il correntista non aveva prodotto tutte le lettere di estratto conto relative al rapporto di conto corrente dedotto in causa, laddove, sebbene il rapporto in questione fosse iniziato nel 1994, la prima lettera di estratto conto esibita in atti risaliva al 2004, mentre gli estratti conto relativi al periodo compreso tra l'01/01/2007 e il 31/07/2007, nonché al periodo compreso tra il 01/09/2007 e il 30/06/2008, non permettevano di acquisire la data contabile, circostanza, quest'ultima, che lo stesso Ctu di primo grado aveva ritenuto rilevante ai fini delle operazioni di accertamento compiute in risposta ai quesiti postigli.
Prospettava ancora che il giudice di prime cure fosse incorso in grave confusione e contraddizione per avere, da un lato, riconosciuto l'onere della prova gravante sull'allora attore correntista, attestando la mancanza delle lettere estratto conto fino al 2004, nonché avallato quanto rilevato dal Ctu secondo cui quelle relative al periodo dall'01/01/2007 al 31/07/2007, nonché al periodo compreso tra l'
01/09/2007 ed il 30/06/2008, erano inutilizzabili, per poi tuttavia concludere, a dire di parte appellante in maniera del tutto erronea, ritenendo che in forza dell'applicazione alla fattispecie dei principi generali sul riparto dell'onere della prova la ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti andava circoscritta al periodo in relazione al quale risultavano prodotti gli estratti conto. Opponeva, infatti, in argomento che, in base a diverse pronunce giurisprudenziali, nel momento in cui vi è la rideterminazione del saldo dare/avere a seguito dell'esclusione della validità, per mancanza dei requisiti di legge, di alcune delle pattuizioni (interessi ultralegali a carico del correntista, capitalizzazione, commissioni e spese), la rideterminazione deve avvenire attraverso i relativi estratti completi anche in applicazione dell'art. 2967 c.c.
Si aggiungeva, poi, sempre al medesimo proposito a supporto del gravame che tale impostazione trovava fondamento anche nel disposto di cui all'art. 2033 c.c. in materia di azione di ripetizione di indebito, in virtù del quale nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che promuova siffatta azione giudiziale è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Infine, veniva ulteriormente censurata la valutazione espressa in sentenza dal giudice di primo grado che, pur ritenendo fondata l'eccezione dell'allora istituto di credito convenuto in tema di mancato rispetto dei criteri di riparto dell'onere probatorio ad opera di controparte, ne ravvisava tuttavia l'irrilevanza nella fattispecie in esame in quanto l'omessa produzione degli estratti conto concerneva un periodo di svolgimento del rapporto di conto corrente coperto da prescrizione, cosicchè ne era derivata quale unica conseguenza quella della esclusione della applicabilità del c.d. saldo zero.
Con un secondo complesso di doglianze parte appellante lamentava l'errata interpretazione della delibera CICR del 9.2.2000 in riferimento alla piena legittimità dell'effetto anatocistico trimestrale per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, sulla cui base il primo giudice aveva ritenuto l'illegittimità della pratica anatocistica applicata dalla banca al rapporto di conto corrente oggetto di controversia anche relativamente al periodo post delibera CICR del 9.2.2000.
Riteneva, infatti, che in riferimento al periodo post delibera CICR del 9.2.2000 si sarebbe dovuto riconoscere legittimo l'effetto anatocistico trimestrale, attivo e passivo, per come nella specie correttamente applicato;
che l'allora si Parte_2 era conformata alle predette modalità, stabilendo di adottare la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi, che di quelli attivi a partire dal 1 luglio 2000; che eventuali osservazioni di parte attrice volte ad affermare l'insussistenza delle condizioni previste dalla citata delibera CICR ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione degli interessi erano facilmente contrastabili, atteso che le stesse potevano evincersi chiaramente dagli estratti conto attestanti la pari periodicità di addebito/accredito degli interessi attivi/passivi dall'1/7/2000 in forza delle clausole - già contenute nei contratti di apertura di conto corrente - rese operative a vantaggio del correntista con riferimento agli interessi attivi;
che la giurisprudenza di merito (di primo e secondo grado) si era evoluta nell'affermare che per i contratti anteriori alla delibera CICR del 9.2.2000 non era necessario alcun ulteriore adempimento se non la mera ricezione ed adesione alla reciprocità attiva e passiva trimestrale.
Una volta richiamata, dunque, la giurisprudenza che, a suo dire, riteneva non necessaria un'espressa pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla delibera CICR 2000, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione datane alla clientela,
l'appellante chiedeva la modifica della ricostruzione del fatto operata sul punto dal primo giudice e, per l'effetto, che venisse dichiarata la piena legittimità dell'anatocismo trimestrale, attivo e passivo, praticato nei rapporti per cui è causa e che, conseguenzialmente, fosse disposto un nuovo elaborato peritale che tenesse conto di quanto affermato.
Mediante un terzo ordine di censure la decisione di primo grado veniva, altresì, gravata per errata interpretazione della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto nella specie ritenuta illegittima. Affermava, infatti, parte appellante in tema come, nonostante avesse prodotto in giudizio il contratto di corrente nel quale la pattuita commissione di massimo scoperto era stata indicata nella misura dello 0,125%, circostanza questa peraltro confermata dallo stesso Ctu, il giudicante aveva erroneamente ritenuto che detta commissione non fosse valida, per non esserne stato indicato il criterio di calcolo, né la periodicità, così da dovere essere espunto quanto versato a tale titolo, alla qualcosa aveva proceduto il Ctu nel rispondere ai quesiti postigli, chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse riconosciuta la piena legittimità della commissione di massimo scoperto applicata nel corso del rapporto in quanto contrattualmente prevista, e, conseguenzialmente, che fosse disposto un nuovo accertamento peritale che ne tenesse conto in sede di ricalcolo del saldo finale di conto.
A mezzo di un quarto motivo di gravame, poi, l'appellante impugnava la sentenza per omessa motivazione in ordine alla operata esclusione dello jus variandi, deducendo sul punto, a fronte del fatto che il Ctu non aveva applicato le variazioni a sfavore del correntista in quanto in atti non aveva rinvenuto le comunicazioni previste dalla normativa vigente al tempo, che nel contratto di apertura di credito del
1994 era presente la clausola che concedeva alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche pattuite anche a sfavore del correntista e detta clausola risultava specificamente sottoscritta da quest'ultimo come previsto dalla normativa vigente;
che controparte non aveva sollevato alcuna specifica contestazione in merito alla eventuale invalidità delle variazioni in senso peggiorativo al correntista apportate nel corso del rapporto rispetto alle pattuizioni originarie;
che, in tema di jus variandi, solo con il c.d. decreto ER (entrato in vigore in data 04.07.2006), erano state specificate in modo inequivocabile le modalità con cui le variazioni peggiorative dovevano essere comunicate al correntista;
che non essendo presente alcun cenno ad una eventuale distorta applicazione della normativa in tema di trasparenza bancaria la banca non aveva prodotto la opportuna documentazione in propria difesa, che consisteva, nello specifico, nelle proposte di modifica unilaterale regolarmente inviate al correntista.
In riforma di tale capo di sentenza, chiedeva, dunque, il riconoscimento della piena legittimità dello jus variandi applicato nel corso del rapporto, in quanto contrattualmente previsto, e, per l'effetto, che fosse disposto un nuovo accertamento peritale che ne tenesse conto ai fini della rideterminazione
Infine, con un quinto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto come oggetto dell'adottata statuizione di condanna restitutoria un importo totalmente errato, per non essersi tenuto conto del fatto (perfettamente illustrato dal Ctu) che il saldo finale annotato nell'ultima lettera estratto conto evidenziava un debito del correntista di €uro 7.417,26 alla data del 13.2.2014, con la conseguenza che, a seguito della ricostruzione effettuata nella relazione tecnica di un complessivo credito vantato dal correntista nei confronti della banca per addebiti derivanti dall'applicazione di clausole illegittime in ragione della somma di €uro 12.436,36, il nuovo saldo accertato alla medesima data del
13.02.2014 evidenziava il minor credito del correntista pari ad €uro 4.962,10, e chiedeva, in via del tutto gradata, che, in riforma di tale capo di sentenza, fosse pronunciata a suo carico la condanna alla restituzione in favore di controparte dell'importo di €uro 4.962,10 quale nuovo saldo del rapporto accertato a credito del cliente.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, volesse accogliere le richieste finali così come meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
27-1-2020, , contestando la fondatezza delle censure addotte a Controparte_1 sostegno del proposto gravame e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulle preliminari richieste di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, all'esito la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 22-4-
2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, il proposto appello è parzialmente fondato, meritando pertanto di essere accolto nei termini e limiti che qui di seguito si procede ad esporre.
Di nessun pregio si atteggiano innanzi tutto i rilievi mossi dall'istituto di credito appellante avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della dedotta erroneità della ritenuta fondatezza della pretesa restitutoria azionata in giudizio nei suoi confronti, nonostante, a suo dire, non fosse stato assolto ad opera dell'allora parte attrice l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di cui era gravata, in quanto gli estratti conto prodotti relativamente al rapporto bancario oggetto di controversia non erano completi e, di conseguenza, neppure gli esiti della Ctu in materia contabile espletata in quella sede avrebbero potuto essere posti a fondamento della pronuncia suddetta.
A tal proposito, infatti, soccorre l'orientamento interpretativo pacifico e consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del
1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati…..”.
Infatti “qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti conto, da un lato non adempie al suo onere, per la parte di rapporto non documentata, ma, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente l'accertamento giudiziale del dare- avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 3310 del 6 febbraio 2024; Cass.
Civ., Sez. 1, ordinanza n. 35979 del 7 dicembre 2022).
D'altra parte, è stato anche affermato come nella evenienza suindicata non sia comunque precluso al giudice di ricorrere ad altri mezzi istruttori, posto che in tal caso la nomina di un consulente tecnico non si configura come meramente esplorativa.
Con ordinanza n. 5369/2024, la Suprema Corte di Cassazione, infatti, dopo aver riaffermato la 'regola' che “a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova.” (cfr. in termini anche: Cass. Civ., Sez. 1, 25 luglio 2023 n. 22290;
Cass. Civ., n. 11543/2019; Cass. Civ., n. 9526/2019), ha avuto altresì modo di precisare ulteriormente che, “per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti”, il giudice “può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio” (cfr. Cass. Civ., ordinanza del 29/02/2024 n. 5405; Cass. Civ. 1° giugno
2018 n. 14074, con richiamo a Cass. Civ. 15 marzo 2016 n. 5091; nel medesimo senso, Cass. Civ. 3 dicembre 2018 n. 31187 e Cass. Civ. n. 9140/2020).
Invero, “l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili.” (cfr. Cass. Civ., n. 37800 del 2022; Cass. Civ., n. 7697 del 2023; Cass.
Civ., n. 12993 del 2023), e ancora “per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio.” (cfr. ancora nel medesimo senso, Cass. Civ., 2 maggio 2019 n. 11543).
Sono poi destinati a rilevare in materia sotto il profilo probatorio anche “la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal
“saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal cd. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.” (cfr. Cass. Civ. n. 30789/2023; Cass. Civ. n. 13231/2023; Cass. Civ. n. 37800/2022;
Cass. Civ. n. 29190/2020).
Può, dunque, concludersi che la mancata produzione integrale degli estratti di conto corrente non comporta il rigetto della domanda – anche qualora sia stata rilevata la nullità delle clausole contrattuali ovvero sia stato accertato che la banca abbia applicato interessi o c.m.s. in contrasto con la normativa vigente -, ma solo il mancato riconoscimento delle somme eventualmente dovute in ripetizione per i periodi per cui non è stato allegato l'estratto di conto corrente, in quanto per il periodo non coperto dalla produzione, mancando la prova degli illegittimi addebiti, il relativo ammontare non potrà essere considerato ai fini del calcolo dell'importo da restituire.
Tanto precisato, dunque, reputa il Collegio giudicante che il primo giudice abbia nella pronuncia impugnata, contrariamente a quanto prospettato in merito da parte appellante nel proposto gravame, operato un corretto inquadramento della concreta fattispecie in disamina in perfetta aderenza alle indicazioni interpretative e ai criteri forniti dagli arresti giurisprudenziali in precedenza richiamati e, quindi, anche fondatamente recepito a supporto della propria decisione gli esiti accertativi rassegnati dal Ctu in materia contabile nominato in quella sede che parimenti risulta esservisi perfettamente uniformato nell'espletamento della sua indagine, laddove basata sugli estratti di conto corrente depositati in atti unicamente a decorrere dall'1-
1-2004 sino alla data di chiusura del conto del 13-2-2014, pur a fronte di un contratto stipulato sin dal 1994, ma prendendo in considerazione all'atto della operata ricostruzione delle movimentazioni del rapporto ai fini di rideterminazione del saldo finale l'effettivo saldo iniziale esposto nel primo della serie degli estratti conto disponibili e risultante nel caso in esame pari ad €uro 15.461,64 a debito per il correntista, in tal modo muovendo da un assetto probatorio senz'altro idoneo a condurre ad una valutazione di maggior sfavore per quest'ultimo.
Del pari meritevole di essere disatteso è anche il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale la banca appellante impugnava la decisione di primo grado, invocandone la riforma sul punto, nella parte in cui aveva considerato illegittima la pratica anatocistica trimestrale attiva e passiva degli interessi applicata al rapporto di conto corrente dedotto in causa, sul rilievo che, a suo dire, il giudice, nel ritenere necessaria un'espressa pattuizione tra le parti contraenti della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi relativamente al periodo successivo alla delibera
CICR del 09.02.2000 e, quindi, non sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, né la comunicazione datane alla clientela successivamente alla pubblicazione della stessa, fosse incorso in una erronea interpretazione del contenuto delle disposizioni dettate in materia dall'atto normativo sopra citato.
Giova premettere, ai fini di un esatto inquadramento della disciplina antiusura, delle clausole anatocistiche e di tutte quelle attività di applicazione di interessi e oneri vari ultralegali poste in essere dalle banche che rileva ai presenti fini valutativi, come costituisca affermazione pacifica in tema quella secondo cui, dopo la sentenza della
Corte Costituzionale n. 425/2000 che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR del 09.02.2000 (che è intervenuta a regolamentare le condizioni per la legittima applicazione della pratica dell'anatocismo ovvero della capitalizzazione degli interessi) sono nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo, con la conseguenza che il giudice chiamato a decidere nei casi citati, una volta dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
La delibera CICR del 9 febbraio 2000 stabiliva che: “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio”.
Orbene, se in un primo momento si riteneva che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30-
6-2000, potevano provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che di tali nuove condizioni doveva essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30-12-2000, mentre solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse dovevano essere invece approvate dalla clientela, in una seconda fase si perveniva di contro a ritenere, sul presupposto della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi prima esistente, nonché della circostanza che l'introduzione in forza della delibera CICR del 2000 di una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, che per quelli passivi, comportasse implicitamente una modifica peggiorativa per la clientela rispetto alle condizioni preesistenti, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 non potesse considerarsi legittima neppure nel caso in cui la avesse rispettato le prescrizioni di cui all'art. 7) della stessa delibera Pt_2
CICR, vale a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la rituale comunicazione per iscritto alla clientela entro il 31 dicembre 2000, atteso che, laddove la delibera suddetta postulava anche che le nuove condizioni non implicassero un peggioramento rispetto a quelle precedenti, nella specie detto peggioramento sarebbe stato da ravvisare in re ipsa proprio nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido.
D'altronde, alle medesime conclusioni valutative si era giunti sulla scorta dell'ulteriore argomentazione per cui sarebbe stata da mettere in discussione la legittimità stessa della delibera CICR 9 febbraio 2000 nella parte in cui prevedeva un criterio per intervenire sui contratti preesistenti, nel senso che, se detta possibilità di intervento non era più applicabile, l'anatocismo su un contratto preesistente, che aveva una clausola di capitalizzazione nulla e, quindi, nella sostanza non poteva produrre anatocismo, poteva essere introdotto da una certa epoca in poi solo attraverso una nuova pattuizione tra le parti che modificasse il contratto originario e dunque, unicamente previa acquisizione in tema di un consenso espresso del cliente.
Si è infatti osservato al riguardo che l'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000 – che prevede in buona sostanza un meccanismo di “sanatoria” e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000
(data di entrata in vigore della delibera) – era stato emesso in attuazione del comma
3 dell'art. 25 D.lgs 342/1999, che a sua volta prevedeva testualmente: “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e dopo di essa debbono esser adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può esser fatta valere solo dal cliente.”.
Quindi, con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000 veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 Dlgs 342/1999, che per l'appunto faceva salve le vecchie clausole anatocistiche fino alla entrata in vigore della delibera attuativa CICR e demandava poi alla medesima delibera CICR di stabilire modalità a tempi di adeguamento. Con il venir meno dell'articolo 25 Dlgs
342/99, atto di normazione primaria, veniva anche meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo, così da doversi ritenere che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario era necessaria una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (oramai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000 (cfr. Cass. Civ., 19-5-2020 n. 9140, il cui tenore è stato ribadito successivamente anche in Cass. Civ. 12-3-2020 n. 7105, Cass.
Civ, 10-5-2020 n. 3861, Cass. Civ. 10-9-2020 n. 23852, Cass. Civ. 23-12-2020 n.
29240, Cass. Civ., 5-5-2021 n. 23489, Cass. Civ. 1-3-2023 n. 19396, Cass. Civ. 18-
10-2023 n. 35210, nonché da ultimo Cass. Civ. 4-11-2024 n. 28215).
Tanto precisato, dunque, di nessun pregio può essere considerato alla luce delle considerazioni che precedono l'assunto sostenuto dalla banca appellante in punto di ritenuta erroneità ad opera del giudice di prime cure in sentenza della nullità degli addebiti operati sul conto corrente in verifica a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dall'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, nonostante esso istituto di credito avesse allegato e compiutamente documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al cliente della stessa modifica, attesa al contrario la sopra evidenziata necessità ai fini di una valida applicazione della capitalizzazione degli interessi ai rapporti in corso alla data suindicata una nuova pattuizione scritta da stipularsi con il cliente in conformità della nuova disciplina.
Risulta in proposito come il Ctu di primo grado, dopo avere rilevato che il contratto intercorso in data 3-10-1994 tra il e l'allora Banca Carical S.p.a., Controparte_1 poi Filiale di Castrovillari, con il quale era stato acceso il conto Pt_2 Parte_2 corrente dedotto in causa, recava tra le varie condizioni economiche anche quelle relative alla capitalizzazione annuale degli interessi creditori e, per converso, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, procedeva in ottemperanza allo specifico quesito postogli dal giudice all'atto del conferimento dell'incarico peritale, una volta verificata l'insussistenza nel caso in esame di veruna modifica contrattuale introduttiva della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi attivi e passivi per il periodo successivo al 30-6-2000, posta peraltro la pacifica ammissione da parte della banca medesima di avere ottemperato all'art. 7 della citata delibera CICR del
9-2-2000 esclusivamente mediante apposita pubblicazione sulla G.U. e successiva comunicazione al correntista entro il 31-12-2000, al ricalcolo del saldo di conto escludendo l'applicazione di qualsiasi forma di capitalizzazione nei termini poi correttamente recepiti a fini decisori nella pronuncia gravata. Ancora la decisione di primo grado, ad avviso della Corte, si sottrae alle ulteriori censure di parte appellante sollevate con il terzo motivo di gravame in merito alla lamentata erroneità della espunzione della commissione di massimo scoperto dal ricalcolo del rapporto dare-avere, siccome operata sulla base della pretesa invalidità della relativa clausola per effetto della mancata indicazione del criterio di calcolo e della periodicità della stessa.
Occorre osservare in tema, sulla premessa che il costo denominato commissione di massimo scoperto (CMS) consiste in un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente, calcolato di norma applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso, come sia principio consolidato quello secondo cui, in materia di contratto di apertura di credito in conto corrente, l'onere di determinatezza della commissione di massimo scoperto deve essere valutato esigendosi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su detta pattuizione accessoria.
Nel caso di mancato rispetto di tali requisiti, infatti, l'addebito della commissione di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale, sicchè la mera indicazione del valore percentuale comporta che la relativa clausola, essendo sul punto del tutto indeterminata e non determinabile, dovrà intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1346 c.c.. Ne consegue, dunque, che la CMS, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto, ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa ossia deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere economico aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono specificati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo, risultando irrilevante la circostanza che le suddette indicazioni siano rinvenibili negli estratti conto e nelle rendicontazioni periodiche inviate dalla al cliente, non potendosi, in assenza Pt_2 di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti, laddove il correntista deve essere sin dall'inizio del rapporto contrattuale messo nelle condizioni di conoscere quando ed in che misura sorgerà a suo carico l'obbligo di corresponsione della cms, attraverso elementi certi, predeterminati e chiaramente individuati nel contratto di conto corrente (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 15-1-
2024 n. 1373; Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 20 giugno 2022 n. 19825).
Ancora si è affermato in tema come la banca neppure possa colmare la lacuna contrattuale in questione ex post attraverso le comunicazioni periodiche come gli estratti conto ovvero i documenti informativi di trasparenza bancaria, né la mancata determinazione dell'oggetto della cms nel contratto può altrimenti essere sanata attraverso il meccanismo di applicazione di detta commissione ricavabile dallo scalare dell'estratto conto, in quanto tale documento tecnico è inidoneo a soddisfare il requisito di forma di cui all'art. 117 TUB.
Sulla scorta di tutto quanto appena evidenziato, dunque, reputa la Corte di condividere le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in sentenza nel fare proprie le conclusioni assunte dal Ctu alla stregua del riscontro acquisito che nel contratto bancario per cui è causa risulta riportata con riferimento alla pattuita cms la sola indicazione dell'aliquota percentuale applicata, pari allo 0,125%, senza tuttavia ulteriore specificazione alcuna in ordine ai criteri ovvero alle modalità di calcolo adottate per la sua determinazione necessari ai fini della validità della relativa clausola.
Del pari va respinto il quarto motivo di gravame addotto avverso la decisione di primo grado, per omessa motivazione in ordine alla operata esclusione da parte dell'ausiliario nominato in quella sede dal giudice in sede di rideterminazione del saldo finale di conto degli effetti dello jus variandi esercitato dalla banca nel corso del rapporto dedotto in causa.
Ed invero, è appena il caso sul punto per contro di osservare come nel recepimento da parte dell'organo giudicante a fondamento della resa pronuncia delle risultanze contabili rielaborate dal Ctu sulla base, tra l'altro, anche della eliminazione delle variazioni apportate in via unilaterale dall'istituto di credito in senso sfavorevole alle condizioni economiche pattuite in contratto, stante l'acclarata mancanza in atti di qualsivoglia comunicazione della suddetta al correntista, deve ritenersi implicita la condivisione degli esiti accertativi conseguiti dall'ausiliario, così come altresì la prestata adesione al responso sul punto del tutto corretta, attesa la riscontrata inottemperanza da parte della banca alla disciplina dettata in materia di previsti obblighi a suo carico di comunicazione al cliente di dette variazioni.
Né, d'altra parte, ha pregio il rilievo opposto in argomento dall'appellante secondo cui l'attore in prime cure, a fronte della clausola contenuta nel contratto di conto corrente con la quale la banca si era riservata la facoltà di variare unilateralmente e anche in senso sfavorevole le condizioni economiche in esso previste e regolarmente sottoscritta dal correntista, non avrebbe sollevato a sostegno della propria iniziativa giudiziale contestazione alcuna in ordine alla non conformità della condotta di essa banca alla normativa in materia di trasparenza bancaria, così da non rendere neppure necessario alla stessa di approntare alcuna difesa sul punto mediante la produzione agli atti di causa delle prescritte comunicazioni.
A tal riguardo, infatti, deve rilevarsi che dall'esame del contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio si desume come il avesse Controparte_1 espressamente dedotto la violazione ad opera della banca del disposto di cui all'art. 118 TUB, per non essergli stata fornita da controparte alcuna preventiva comunicazione delle modifiche sfavorevoli da quest'ultima applicate unilateralmente alle condizioni contrattuali nel corso della durata del rapporto, risultando pertanto siffatta questione appartenere sin dall'origine ai temi oggetto della controversia, tanto da indurre peraltro l'organo giudicante a formulare in relazione ad essa al nominato Ctu contabile uno specifico quesito sul punto (cfr. rel.
Ctu: “Verifichi il C.T.U., sulla base della sola documentazione in atti, se sia stata data al correntista comunicazione di eventuali variazioni delle condizioni economiche pattuite nel contratto e, in caso contrario, ridetermini il saldo di conto corrente facendo applicazione di quelle originariamente sancite.”), e sulla quale dunque è di tutta evidenza come l'odierna parte appellante fosse stata messa nelle condizioni di controdedurre, oltre che se del caso di produrre quella documentazione idonea a comprovare l'adempimento dei prescritti obblighi informativi di legge, onde contrastare l'avversa prospettazione attorea, e quale tuttavia il precitato ausiliario affermava nel suo elaborato di non avere rinvenuto in atti (cfr. relazione
Ctu: “Non si rinvengono in atti comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni economiche applicate al conto corrente in esame. Pertanto, in aderenza al quesito, non sono state acquisite le variazioni delle condizioni economiche sfavorevoli all'attore.”).
A differenti valutazioni reputa per contro questa Corte di dover pervenire in merito al quinto ed ultimo motivo di gravame a mezzo del quale la decisione di primo grado
è stata censurata per erroneità, illogicità e contraddittorietà nella parte in cui l'organo giudicante, dopo aver recepito le risultanze della Ctu in ordine alla operata rielaborazione dei movimenti di dare/avere tra le parti ai fini della corretta rideterminazione del saldo finale di conto, ne individuava l'importo a credito del correntista, quale costituente oggetto delle statuizioni di condanna restitutoria poi adottate in favore di quest'ultimo, nella somma di €uro 12.436,36, anziché in quella inferiore pari ad €uro 4.962,10. Ed invero, la qualificazione attribuita dal giudice di prime cure al richiamato importo di €uro 12.436,36 in termini di saldo finale a credito del cliente alla data di chiusura del conto corrente del 13-2-2014 appare resistita dalle operazioni di ricalcolo effettuate dal Ctu sulla scorta delle quali essa rappresenta piuttosto l'ammontare degli importi addebitati al correntista in forza dell'applicazione al rapporto dedotto in causa da parte dell'istituto di credito di clausole di cui è stata accertata la illegittimità, con la conseguenza che, a fronte di un saldo contabile esposto negli estratti conto versati in atti alla data del 13-2-2014 pari ad €uro 7.474,26 a debito del cliente, la somma al cui pagamento la banca deve essere condannata in favore di controparte a titolo di ripetizione di indebito è data dalla differenza tra €uro
12.436,36 e il citato saldo negativo di €uro 7.474,26, essendo il primo degli importi suindicati destinato ad azzerare l'esposizione debitoria sino alla concorrenza del secondo, e, dunque, va rideterminata in non più di €uro 4.962,10.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle considerazioni che precedono,
s'impone l'adozione, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma in parte de qua della sentenza impugnata, di statuizioni conclusive di condanna di
(già alla restituzione in Parte_1 Parte_2 favore di della minor somma di €uro 4.962,10. Controparte_1
Sussistono, infine, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del proposto gravame in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione parziale tra le parti in ragione di 1/3 delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con condanna della appellante al pagamento in favore dell'appellato Pt_2 dei restanti 2/3 di dette spese, liquidate nell'intero come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_2
, con atto di citazione notificato il 24-10-2019, avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, depositata in data
29-7-2019 n. 592, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di €uro 4.962,10; Controparte_1
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, dei restanti 2/3 di dette spese, che si liquidano nell'intero per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)