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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Sentenza n.96/2025
Appello avverso
La Corte d'Appello di Perugia sentenza n.183/2024 del Tribunale di sezione lavoro in persona dei magistrati: Terni.
Trasferimento e dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore demansionamento. dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere all'esito della scadenza del termine fissato alla data del 17/06/2025 per il deposito, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., delle note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti sostitutive dell'udienza, nella causa iscritta al n.102 del
Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 07/06/2024 da:
con l'avv. Federico Muzi, parte APPELLANTE Parte_1
contro corrente in Orvieto (TR), _1 con l'avv. Romualdo Pecorella, parte APPELLATA avverso la sentenza n.183/2024, pubblicata il 18/04/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nei rispettivi atti di parte, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 _1
, suo datore di lavoro, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del
[...]
trasferimento presso la filiale di Castelgiorgio, nonchè di illegittimità delle mansioni assegnategli, perché inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto ricoperto
Pers presso la sede di e nelle mansioni di oltre al pagamento di una CP_1
somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento per il danno subito.
Il Tribunale, svolta l'istruttoria attraverso l'escussione di alcuni testi e l'esame della documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto legittimo il trasferimento e la nuova assegnazione lavorativa, escludendo, quindi, anche
1 un'ipotesi di demansionamento del lavoratore, per cui ha rigettato la domanda attorea e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della banca.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il T_
lamentando con tre diversi motivi, strettamente connessi fra loro, la violazione di legge nel quale sarebbe concorso il primo giudice sia nella valutazione dell'impugnato trasferimento ed assegnazione a nuove mansioni sia nell'omesso riconoscimento del danno da demansionamento.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che, riformata la sentenza di primo grado, la domanda venga accolta nella sua interezza.
Nel processo di secondo grado si è costituita la _1
, contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone la reiezione alla
[...]
luce delle corrette considerazioni svolte dal giudice di primo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti - le quali, congiuntamente, in considerazione della conciliazione intervenuta nelle more, hanno chiesto emettersi sentenza di cessata materia del contendere con compensazione delle spese del grado – ha depositato il dispositivo in calce trascritto.
1.Così sinteticamente riassunti fatti e le questioni prospettate dalle parti, in via preliminare ed assorbente, occorre considerare che sia il che la T_
, nelle note scritte conclusive depositate nel _1
termine fissato ex art.127 ter c.p.c., hanno dichiarato di non avere più ragioni di contrasto, in quanto, nelle more, è intervenuta la conciliazione in sede sindacale in ordine ai fatti che hanno dato origine al giudizio, conciliazione della quale hanno anche prodotto il relativo atto.
Le parti, quindi, riportandosi al contenuto dell'accordo stipulato, hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali del presente grado.
2. La Corte, in considerazione di quanto concordemente affermato dalle parti nelle note sostitutive dell'udienza e della nuova produzione documentale, ritiene che, in relazione all'appello proposto, vada dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto appare utile precisare che, conformemente a quanto in più occasioni statuito dalla Suprema Corte, la cessazione della materia del
2 contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio in presenza dei relativi presupposti - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando, come nel caso in esame con la conciliazione stipulata dalle parti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè, l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007, Cass. Sez. 3^,
Sentenza n. 2647 del 21/02/2003 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 5390 del
27/04/2000). Inoltre, relativamente alle pronunce da emettere in sede di impugnazione, va aggiunto che la cessazione della materia del contendere che si verifichi in sede d'impugnazione giustifica, non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità (cfr. Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).
3. Le spese del presente grado di giudizio, in conformità a quanto congiuntamente richiesto, vanno compensate per intero fra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n.183/2024, pubblicata il _1
18/04/2024, del Tribunale di Terni, quale Giudice del lavoro, così provvede:
A. Dichiara cessata la materia del contendere, così riformando la sentenza di primo grado;
B. Compensa per intero fra le parti le spese processuali del grado.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
3
Appello avverso
La Corte d'Appello di Perugia sentenza n.183/2024 del Tribunale di sezione lavoro in persona dei magistrati: Terni.
Trasferimento e dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore demansionamento. dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere all'esito della scadenza del termine fissato alla data del 17/06/2025 per il deposito, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., delle note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti sostitutive dell'udienza, nella causa iscritta al n.102 del
Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 07/06/2024 da:
con l'avv. Federico Muzi, parte APPELLANTE Parte_1
contro corrente in Orvieto (TR), _1 con l'avv. Romualdo Pecorella, parte APPELLATA avverso la sentenza n.183/2024, pubblicata il 18/04/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nei rispettivi atti di parte, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 _1
, suo datore di lavoro, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del
[...]
trasferimento presso la filiale di Castelgiorgio, nonchè di illegittimità delle mansioni assegnategli, perché inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto ricoperto
Pers presso la sede di e nelle mansioni di oltre al pagamento di una CP_1
somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento per il danno subito.
Il Tribunale, svolta l'istruttoria attraverso l'escussione di alcuni testi e l'esame della documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto legittimo il trasferimento e la nuova assegnazione lavorativa, escludendo, quindi, anche
1 un'ipotesi di demansionamento del lavoratore, per cui ha rigettato la domanda attorea e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della banca.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il T_
lamentando con tre diversi motivi, strettamente connessi fra loro, la violazione di legge nel quale sarebbe concorso il primo giudice sia nella valutazione dell'impugnato trasferimento ed assegnazione a nuove mansioni sia nell'omesso riconoscimento del danno da demansionamento.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che, riformata la sentenza di primo grado, la domanda venga accolta nella sua interezza.
Nel processo di secondo grado si è costituita la _1
, contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone la reiezione alla
[...]
luce delle corrette considerazioni svolte dal giudice di primo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti - le quali, congiuntamente, in considerazione della conciliazione intervenuta nelle more, hanno chiesto emettersi sentenza di cessata materia del contendere con compensazione delle spese del grado – ha depositato il dispositivo in calce trascritto.
1.Così sinteticamente riassunti fatti e le questioni prospettate dalle parti, in via preliminare ed assorbente, occorre considerare che sia il che la T_
, nelle note scritte conclusive depositate nel _1
termine fissato ex art.127 ter c.p.c., hanno dichiarato di non avere più ragioni di contrasto, in quanto, nelle more, è intervenuta la conciliazione in sede sindacale in ordine ai fatti che hanno dato origine al giudizio, conciliazione della quale hanno anche prodotto il relativo atto.
Le parti, quindi, riportandosi al contenuto dell'accordo stipulato, hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali del presente grado.
2. La Corte, in considerazione di quanto concordemente affermato dalle parti nelle note sostitutive dell'udienza e della nuova produzione documentale, ritiene che, in relazione all'appello proposto, vada dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto appare utile precisare che, conformemente a quanto in più occasioni statuito dalla Suprema Corte, la cessazione della materia del
2 contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio in presenza dei relativi presupposti - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando, come nel caso in esame con la conciliazione stipulata dalle parti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè, l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007, Cass. Sez. 3^,
Sentenza n. 2647 del 21/02/2003 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 5390 del
27/04/2000). Inoltre, relativamente alle pronunce da emettere in sede di impugnazione, va aggiunto che la cessazione della materia del contendere che si verifichi in sede d'impugnazione giustifica, non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità (cfr. Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).
3. Le spese del presente grado di giudizio, in conformità a quanto congiuntamente richiesto, vanno compensate per intero fra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n.183/2024, pubblicata il _1
18/04/2024, del Tribunale di Terni, quale Giudice del lavoro, così provvede:
A. Dichiara cessata la materia del contendere, così riformando la sentenza di primo grado;
B. Compensa per intero fra le parti le spese processuali del grado.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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