TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 5535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5535 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2644/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2644/2025, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Davide CERUTI e Fabio MARONGIU;
RICORRENTE contro
(Questura di Bergamo); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 14.3.2025, cittadino della Nigeria, ha impugnato il Parte_1 provvedimento Cat. A12/IMM/IISEZ/2025/RM/Rev.25 del 29.1.2025, a lui notificato il 3.2.2025, con cui la Questura di Bergamo ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo precedentemente rilasciatogli per motivi familiari.
2. A sostegno della decisione impugnata, l'amministrazione ha rilevato come la polizia di frontiera avesse segnalato due volte, il 21.9.2023 e il 29.2.2024, che lo straniero si era trasferito nel Regno Unito, ove era titolare di un permesso di soggiorno britannico, e come egli fosse risultato irreperibile al momento della notifica dell'avviso di avvio del procedimento di revoca.
3. La difesa del ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo del presente giudizio, le valutazioni effettuate dalla Questura di Bergamo.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l'irreperibilità di sarebbe smentita Parte_1 dal fatto che, diversamente da quanto riportato nel decreto di diniego, il giorno 29.4.2024 egli aveva ricevuto la notifica dell'avviso predetto, alla quale aveva fatto séguito una memoria difensiva datata 8.5.2024 e rimasta senza esito.
Inoltre, la difesa del ricorrente ha precisato che il suo assistito aveva ottenuto in data 9.4.2020 il rilascio
Pag. 1 di 4 del permesso di lungo soggiorno n. per motivi di famiglia, in qualità di coniuge e padre di Numero_1 cittadini italiani, e aveva mantenuto la propria residenza a OS TO (BG) in via Luigi Einaudi n. 19, ove abitava nell'alloggio di proprietà della coniuge Persona_1
Infine, i difensori dell'istante hanno dedotto che svolge attività lavorativa stabilmente in Italia Pt_1 dal 2011 con contratto a tempo indeterminato, ma si deve recare periodicamente nel Regno Unito per fare visita ai propri familiari, ragione per cui è titolare del permesso di soggiorno britannico, che gli consente di entrare nel Regno Unito con maggiore facilità, senza pregiudicare in alcun modo la sua stabile residenza in Italia.
Sulla scorta di quanto sopra, la difesa di ha chiesto l'annullamento del provvedimento Parte_1 impugnato e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con vittoria di spese.
4. Il si è costituito in giudizio il 16.9.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente all'atto di costituzione, parte resistente ha depositato una relazione stilata il 4.9.2025 dalla Questura di Bergamo, nella quale sono stati ribaditi i motivi del diniego.
Nella stessa viene sottolineato che:
- la moglie e i figli del ricorrente risultano iscritti all'AIRE;
- in occasione dei controlli domiciliari effettuati dagli agenti della Polizia Locale, non Parte_1 era mai stato trovato e i vicini avevano riferito che la moglie e i figli si erano trasferiti in Inghilterra già da due anni;
- il ricorrente non aveva dimostrato la propria condizione di convivente effettivo e attuale con i familiari cittadini italiani ex artt. 7, 10 e 11 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
5. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 22.9.2025 è stato liberamente interrogato il quale ha riferito: Parte_1
- di essere giunto in Italia nel 2008;
- di abitare nella casa di proprietà della coniuge;
- di lavorare dal 2010 alle dipendenze della (con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_2 dal 2015);
- di aver dovuto prendere un permesso di soggiorno nel Regno Unito perché la moglie, non avendo trovato lavoro in Italia, aveva dovuto trasferirsi lì insieme ai figli;
- di partire il sabato mattina per recarsi dai propri familiari e di fare ritorno la domenica sera per ricominciare il lavoro lunedì in Italia;
- che la titolarità del permesso di soggiorno britannico gli evita di dover chiedere il visto ogni volta.
6. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” in data 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
In data 3.11.2025 il difensore di ha tempestivamente depositato note scritte, con cui Parte_1 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
7. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il mantenimento del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo
Pag. 2 di 4 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Sebbene il ricorrente abbia chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo, non vi è comunque dubbio che egli ha posto a fondamento dell'atto introduttivo l'accertamento delle condizioni per il mantenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari e che la domanda debba essere qualificata in questi termini.
2. Volgendo la disamina al merito della controversia, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto per i motivi di séguito esposti.
L'unica contestazione sollevata dalla Questura di Bergamo attiene al fatto che il trasferimento della coniuge del ricorrente e dei figli Persona_1 Persona_2 Persona_3
e nel Regno Unito non giustificherebbe il mantenimento del
[...] Persona_4 suo titolo di soggiorno in Italia, per difetto di convivenza con gli stessi sul territorio nazionale, in quanto il ricorrente si sarebbe stabilito all'estero.
Tuttavia, tale contestazione, alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. 30/2007, nella specie applicabile, appare totalmente infondata.
Innanzi tutto, ha fornito dimostrazione di aver mantenuto di fatto la propria Parte_1 residenza in Italia, ove presta attività lavorativa a tempo indeterminato sin dal 2010, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, la RI Oli s.r.l. di Treviglio (BG).
In tal senso depongono le certificazioni uniche prodotte in atti.
In particolare, quelle degli ultimi anni riportano la percezione di redditi in costante aumento, senza riduzioni che possano essere ricondotte a sospensioni dovute a prolungate assenze dall'Italia. continua ad abitare nella casa familiare di proprietà della coniuge, cittadina italiana (v. Parte_1
l'atto di compravendita allegato al ricorso), il che è un chiaro indice della volontà della stessa di voler mantenere sul territorio italiano la propria residenza.
Il legame tra i due è vivo ed effettivo, come comprovato del fatto che il ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno dalle autorità del Regno Unito per poter andare a trovare liberamente i propri familiari.
Ad ogni modo, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito della convivenza è estraneo alla disciplina prevista dall'art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 30/2007, relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano (così, Cass., sez. I, 18.4.2019, n. 10925 e la giurisprudenza ivi richiamata;
v. altresì Cass., sez. I, 14 maggio 2024, n. 13189).
In conclusione, va riconosciuto il diritto del ricorrente al mantenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo n. , in precedenza rilasciatogli per motivi familiari. Numero_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e – in assenza di ragioni per disporne la compensazione totale o parziale tra le parti – vanno poste a carico dell'amministrazione resistente.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, definita senza lo svolgimento di attività istruttoria (tale non potendosi ritenere l'interrogatorio non formale del ricorrente), trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.; è liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della
Pag. 3 di 4 domanda, dichiara che nato in [...] il [...] (c.f. ), ha Parte_1 C.F._1 diritto al mantenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo n. precedentemente Numero_2 rilasciatogli per motivi familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura di Bergamo di provvedere in conformità; visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso il 13 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 4 di 4