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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281-SEXIES, COMMA 3, C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione al termine di discussione orale all'udienza del 17.9.2025 con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, pendente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via degli Emigranti n. 64, presso lo studio legale dell'avv. Massimiliano Serrao che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Dei Mille n. 35, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzina Manfredi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE OGGETTO: altri istituti di diritto fallimentare. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente in data 4.2.2025 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'On.le Tribunale adito, preso atto delle motivazioni espresse nel presente atto nonché della allegata documentazione, accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il giusto riconoscimento del proprio credito, precedente alla dichiarazione di fallimento ma divenuto certo, liquido ed esigibile nel corso del giudizio fallimentare all'avverarsi della condizione stabilita nella scrittura privata, ordinando, di conseguenza alla Curatela Fallimentare di procedere al pagamento delle somme dovute, quantificate in euro 69.834,78 a favore del ricorrente o, in subordine, l'ammissione al passivo fallimentare per lo stesso importo quale creditore privilegiato”. 1.1. A fondamento della propria pretesa il ricorrente deduceva: che era pendente presso il Tribunale di Lamezia Terme la procedura fallimentare n. 24/2010 nei confronti della società che il Controparte_1 ricorrente, in virtù di scrittura privata stipulata in data 9.2.2006 con in proprio e quale Controparte_2 rappresentate della regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Lamezia Controparte_1
Terme al n. 478 serie 3 in data 6.3.2009, risultava essere creditore della somma pari al 50% del risarcimento danni richiesto alle assicurazioni ed che si era concluso il CP_3 CP_4 procedimento nei confronti di (ex ) con la sentenza n.1209/2017 del CP_5 Controparte_6
25.7.2017 a seguito della quale la stessa assicurazione era stata condannata al pagamento dell'importo di euro 139.669,57; che il aveva già presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare, in Parte_1 data 16.12.2010, ma la stessa era stata rigettata in quanto il credito del ricorrente, seppur di data
1 antecedente alla apertura della procedura fallimentare immobiliare, non era stato ritenuto liquido ed esigibile, essendo subordinato all'avveramento della condizione del pagamento del risarcimento del danno da parte dell'assicurazione; che, successivamente, essendo venuto a conoscenza della sentenza di cui sopra a seguito del deposito della stessa all'udienza del 7.7.2023 celebrata nell'ambito del procedimento penale n. 859/11 RGNR, il ricorrente in data 23.11.2023 depositava nuovamente istanza per l'ammissione al passivo (datata 21.11.2023) essendo maturato e divenuto certo ed esigibile il credito (sopravvenuto), ma l'istanza veniva rigettata perché ritenuta inammissibile;
che, pertanto, in virtù della condanna e di quanto stabilito nella scrittura privata registrata, il ricorrente aveva diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 69.834,78 pari al 50% della somma liquidata nel giudizio di risarcimento a favore di CP_1
1.2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento che Controparte_1 concludeva nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta dal Sig. , per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Parte_1 competenza funzionale ed esclusiva degli organi della procedura fallimentare;
- nel merito e in via principale: rigettare integralmente la domanda del Sig. , in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto per intervenuta preclusione da giudicato endofallimentare;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”. 1.3. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante la documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura strettamente cartolare.
1.4. All'udienza del 17.9.2025, le parti discutevano la causa come da note sostitutive dell'udienza e il Tribunale tratteneva la lite in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., riservando di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda di parte ricorrente è inammissibile ed infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
3. Con il ricorso all'odierno scrutinio, il ricorrente ha dedotto di essere titolare di un diritto di credito pari al 50% delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni in favore della (poi fallita) Controparte_1 all'esito di un giudizio contro la compagnia assicuratrice già . CP_5 Controparte_6
Tale diritto troverebbe la sua origine in una scrittura privata del 9.2.2006, stipulata dal ricorrente con in proprio e quale legale rappresentante della società fallita. Controparte_2
Secondo il a seguito della sentenza n. 1209/2017 del Tribunale di Lamezia Terme, che ha Parte_1 condannato l'assicurazione al pagamento di euro 139.669,57 in favore della Curatela, il suo credito, pari alla metà della predetta somma e quantificato in euro 69.834,78, sarebbe divenuto certo, liquido ed esigibile. Il ricorrente, pur avendo già presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare in data 16.12.2010, rigettata dal Giudice Delegato, ha affermato che tale rigetto era stato motivato dalla non attualità del credito, allora subordinato all'esito del giudizio risarcitorio. Nel qualificare il proprio credito come “sopravvenuto” nel corso della procedura, il ha lamentato l'illegittimità del rigetto della Parte_1 sua successiva istanza del 23.11.2023, con la quale chiedeva nuovamente l'ammissione al passivo e la tutela delle proprie ragioni di credito. Nel costituirsi in giudizio la Curatela resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per violazione del principio di esclusività del rito fallimentare. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda per intervenuta preclusione da giudicato endofallimentare e l'errata qualificazione del credito come “sopravvenuto”. 4. Così sintetizzato il thema decidendum ed il correlato thema probandum, deve rilevarsi, anzitutto, la
2 inammissibilità della domanda di parte ricorrente. 4.1. La procedura fallimentare, infatti, è retta dal principio di specialità ed esclusività del rito per l'accertamento del passivo, sancito dagli artt. 52 e 93 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), applicabile ratione temporis al presente fallimento. Come correttamente evidenziato dalla parte resistente, qualsiasi pretesa creditoria nei confronti di un soggetto fallito deve essere accertata nell'ambito della procedura concorsuale, attraverso la domanda di ammissione al passivo, al fine di garantire la par condicio creditorum e la rapida definizione delle pretese in un'unica sede. Secondo la giurisprudenza, la competenza del Tribunale fallimentare per l'accertamento dei crediti verso il fallito è funzionale e inderogabile. Pertanto, non è possibile promuovere con il rito ordinario, una domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento di un credito o la condanna della procedura al pagamento di somme, non potendo il giudice ordinario invadere la sfera di competenza esclusiva degli organi fallimentari (cfr. Cass. civ. n. 20156/2023). Invero, vale il principio, consolidato nella giurisprudenza della Cassazione formatasi nella vigenza dell'art. 111 della legge fallimentare, nel testo originario (applicabile ratione temporis), secondo il quale il creditore della massa deve avvalersi dei mezzi previsti per l'accertamento del passivo (domanda di ammissione al passivo ex art. 93 o dichiarazione tardiva di credito ex art. 101) (v. Cass. civ. n. 2743/1989; Cass. civ. n. 5345/1984). In particolare, “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge Fallimentare con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”, siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta o esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda: ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (v. così Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n.12432). Ebbene, considerato che il ricorrente nelle sue conclusioni ha domandato di “accertare il diritto…ad ottenere il giusto riconoscimento del proprio credito, precedente alla dichiarazione di fallimento ma divenuto certo, liquido ed esigibile nel corso del giudizio fallimentare all'avverarsi della condizione stabilita nella scrittura privata, ordinando, di conseguenza alla Curatela Fallimentare di procedere al pagamento delle somme dovute, quantificate in euro 69.834,78 a favore del ricorrente o, in subordine, l'ammissione al passivo fallimentare per lo stesso importo quale creditore privilegiato”, si deve ritenere che la domanda proposta rientri nella competenza esclusiva del Giudice Delegato e della verifica del passivo, con esclusione di qualsiasi potestas iudicandi da parte di questo Tribunale adito in sede di cognizione ordinaria. 5. Ad ogni modo occorre evidenziare che l'odierno ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento della sua pretesa creditoria, ha già domandato di insinuarsi al passivo del Fallimento in data Controparte_1
3 16.12.2010. Tale istanza fu rigettata dal Giudice Delegato, su parere conforme del Curatore. Ebbene, contro tale provvedimento di rigetto, il non ha proposto opposizione allo stato passivo Parte_1 ai sensi dell'art. 98 L. Fall.. La mancata opposizione nei termini di legge rende il provvedimento del Giudice Delegato definitivo essendosi formato il “giudicato endofallimentare” che preclude la possibilità di rimettere in discussione la medesima pretesa all'interno della procedura concorsuale e in altra sede. Secondo la Cassazione, difatti, vale il principio secondo il quale “in tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo;
il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione” (Cassazione civile, sez. I,
30/06/2023 , n. 18591). Ciò è stato già accertato dal Giudice delegato che ha dichiarato inammissibili, con provvedimenti del
31.5.2019 e del 9.5.2022, le ulteriori istanze di ammissione al passivo del proprio in ragione Parte_1 della definitività dello stato passivo non opposto. Anche tali provvedimenti non sono stati oggetto di impugnazione da parte dell'odierno ricorrente che, quindi, non può cercare di rimetterli in discussione mediante l'introduzione di un autonomo giudizio ordinario. 6. Né tampoco può qualificarsi il credito azionato dal come “sopravvenuto”, sostenendo che Parte_1 esso sia maturato solo a seguito della sentenza di questo Tribunale del 2017. Il credito del infatti, non è “sopravvenuto”, ma “condizionale”, risalendo alla scrittura privata Parte_1 del 9.2.2006, precedente alla dichiarazione di fallimento (2010). Invero, la liquidazione successiva del danno da parte dell'assicurazione non ha fatto sorgere un nuovo credito, ma ha reso esigibile quello già esistente, con avveramento della condizione sospensiva cui era subordinato. Al riguardo è opportuno rammentare che i crediti condizionali nella legge fallimentare sono quelli la cui ammissione al passivo dipende da un evento futuro e incerto (art. 96 L.F.) e che vengono quindi ammessi con riserva, destinando a tali crediti una quota degli attivi fallimentari che sarà poi ripartita o restituita a seconda dell'esito dell'evento futuro. La nozione è stata ampliata dalla giurisprudenza, includendo non solo i crediti con condizione sospensiva o risolutiva ma anche quelli la cui esigibilità dipende da un evento futuro, come l'escussione di un obbligato principale, o crediti derivanti da una sanzione amministrativa. Varie sono le tipologie di crediti condizionali: 1) crediti con condizione sospensiva: il credito non è ancora sorto o esigibile, ma lo diventerà se si verificherà una determinata condizione;
2) crediti con condizione risolutiva: il credito è già sorto ma potrebbe essere annullato se si verifica una certa condizione;
3) crediti con obbligato principale: crediti per i quali il creditore dovrà prima tentare di farsi pagare dall'obbligato principale e solo in caso di mancato adempimento di quest'ultimo potrà rivolgersi al fallimento;
4) crediti non ancora sorti: crediti che si basano su un rapporto che potrebbe non esistere più in futuro. L'art. 96, n. 1, L. Fall. prevede l'ammissione al passivo “con riserva” dei crediti condizionali. Di conseguenza, in modo condivisibile, la Curatela resistente ha sostenuto che “a fronte del rigetto della sua domanda di insinuazione (invece che di una ammissione con riserva), il Sig. avrebbe dovuto Parte_1 proporre opposizione ex art. 98 L. Fall. per far valere le proprie ragioni e ottenere appunto, un'ammissione condizionata”. Non avendo proposta tale opposizione l'odierno ricorrente ha perso ogni possibilità di far valere la propria
4 pretesa nei confronti della massa dei creditori. Diversamente, la giurisprudenza sui crediti sopravvenuti, richiamata dal ricorrente, si riferisce a crediti il cui fatto costitutivo si perfeziona interamente dopo la dichiarazione di fallimento, e non a crediti preesistenti ma sottoposti a condizione. Anche sotto tale aspetto, quindi, la domanda del ricorrente non è fondata e non è meritevole di accoglimento.
7. In conclusione, tutte le domande del ricorrente sono inaccoglibili siccome inammissibili e infondate.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa pari a euro 69.834,78; compensi liquidati nei valori minimi determinati nel modo seguente per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria coincidente nella specie con la fase decisionale: fase di studio della controversia, valore minimo: euro
1.276,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 814,00; fase decisionale, valore minimo: euro
2.127,00; compenso tabellare totale (valori minimi): euro 4.217,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”). 8.1. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, infatti, non esclude la possibilità che, risultando soccombente, venga condannato al pagamento delle spese processuali ingiustamente sostenute dalla controparte;
tale principio è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 10053/2012, in cui la Corte ha chiarito che "nel processo civile gli onorari e le spese di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio", stabilendo dunque che non sono a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
- respinge tutte le domande di parte ricorrente;
- condanna alla rifusione in favore della resistente della spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio, che si liquidano in complessive euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese
5 generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 7 ottobre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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