TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1660/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "cessazione effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Pasqualino del Guercio, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
; Controparte_1
-resistente contumace-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano in data 10.9.2000 matrimonio concordatario in Altavilla Irpina (AV), con la nascita di un figlio, in data 12.3.2002, attualmente maggiorenne;
con il decreto del 15.7.2014 Per_1 veniva omologata la separazione tra i coniugi con affido congiunto del figlio, all'epoca minore, collocato presso il padre ed il versamento alla di un assegno separativo di € 370,00. CP_1
Ricorreva il al fine di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Pt_1
domandando la eliminazione di qualsiasi contributo economico a favore della . CP_1
Restava contumace la nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo. CP_1
Ragioni giuridiche della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In punto di status, sussistenti si ritengono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) l.b L898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione della parte resistente, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e al comportamento processuale tenuto dalla controparte, non costituitasi nemmeno in corso di causa, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, considerato anche l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale (9.1.2014), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(8.5.2023).
Non vi sono provvedimenti da assumere relativamente al figlio maggiorenne e coabitante con il padre, non avendo il ricorrente formulato alcuna domanda al riguardo nei confronti della . CP_1
Inoltre, stante la contumacia della IE e l'assenza di domanda di assegno divorzile, nulla va statuito in merito, con conseguente decadenza dell'assegno separativo fissato in omologa il cui obbligo permane per la durata della separazione e cessa con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituente nuovo titolo dei rapporti tra le parti.
Va pertanto pronunciata la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle spese
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese in ragione della natura della decisione limitata alla pronuncia sullo status.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Altavilla Irpina (AV) il
10.9.2000, fra e , trascritto nei Registri Stato Parte_1 Parte_2
Civile Comune di Altavilla Irpina al n. 88, parte II, Serie B, anno 2000;
2. Compensa le spese tra le parti.
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano