Articolo 43 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 41 bisArticolo 60
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24 agosto 1975
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8 agosto 1992
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10 novembre 2018
Art. 43. Dimissione

La dimissione dei detenuti e degli internati e' eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Il direttore dell'istituto da' notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore da' le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.
I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.
((I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identita' validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio.
L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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