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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 7030/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimenti di danni,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con l'avv. Gabriella Terziari,
CONTRO
P_ CodiceFiscale_3
CP_2 CodiceFiscale_4
entrambi con l'avv. Francesco Rossi,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI
dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande o conclusioni nuove:
ogni avversaria domanda, istanza, conclusione reietta
- dichiararsi la già eccepita nullità delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti per insuperabile genericità e comunque respingersi le stesse siccome infondate in fatto e in diritto;
1 - dichiararsi la nullità della CTU per le ragioni esposte a verbale 13.12.2023 e disporsene la rinnovazione, con nomina di diversi Consulenti anche per accertare il danno subito dall'attrice alla spalla destra, mai quantificato dal CTU. Parte_2
- Fermo quanto sopra
Nel merito
1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c. per tutti i danni patiti e patendi patrimoniali e non patrimoniali da e per l'effetto condannare Parte_1 P_
ed in solido fra loro e/o in percentuale alla loro responsabilità, alla refusione
[...] CP_2
dei succitati danni quantificabili in € 9.227,50= come indicati al punto 58 delle premesse dell'atto di citazione e precisamente
2 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, al pagamento della somma rapportata in via percentuale ad € 9.227,50=
SU base del quantum di responsabilità determinato in causa SU base dell'espletata C.T.U., nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rinnovazione
2) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c. per tutti i danni patiti e patendi da e per l'effetto condannare ed in Parte_2 P_ CP_2
solido fra loro alla refusione dei succitati danni come indicati al punto 57 lettera b) delle premesse dell'atto di citazione - quantificabili in € 2.183,00, e così determinati
3 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in subordine al pagamento della somma rapporta in via percentuale ad € 2.183,00 SU
base del quantum di responsabilità determinato in causa SU base della espletata C.T.U., nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rinnovazione.
3) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per le lesioni subite da P_
in data 15.2.2020 ex art. 2043 c.c. e così indicati al punto 57 lettera a) delle Parte_2
premesse dell'atto di citazione e per l'effetto condannare alla refusione dei succitati P_
danni quantificabili in € 8.802,50= e così determinati
4 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in subordine al pagamento della somma rapporta in via percentuale ad € 8.802,50=
SU base del quantum di responsabilità che dovesse essere determinata in causa SU base della espletata C.T.U., nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rinnovazione, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- In via istruttoria ammettersi le prove per testi non ammesse, come formulate nella seconda memoria ex Art. 183, VI comma c.p.c. con i testi ivi indicati.
- Ammettersi rinnovo della CTU e/o chiamata a chiarimenti del CTU.
- In ogni caso con vittoria di compenso e spese di causa.
I CONVENUTI:
non accettando il contraddittorio su domande nuove, precisano le proprie conclusioni così come segue:
Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
IN VIA PRINCIPALE, rigettare tutte le richieste degli attori perché infondate in fatto e in diritto;
5 IN VIA RICONVENZIONALE, accertata e dichiarata la responsabilità degli attori ex art. 2043
Cod. Civ. per i motivi esposti in atti, condannare i IGg. e Parte_2 Parte_1
in solido fra loro, o nelle rispettive quote di responsabilità:
1. a risarcire integralmente al IG. tutti i danni, derivati e derivandi allo stesso dalle P_
condotte delittuose ascritte agli attori, così come accertati e valutati secondo i criteri medico-legali dal CTU nella perizia d'ufficio depositata il 27/11/2023, con il conseguente versamento in suo favore della somma di euro 14.255,50, o della diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. a risarcire integralmente alla IG.ra tutti i danni, derivati e derivandi alla stessa CP_2
dalle condotte delittuose ascritte agli attori, così come accertati e valutati secondo i criteri medico-
legali dal CTU nella perizia d'ufficio depositata il 27/11/2023, con il conseguente versamento in suo favore della somma di euro 3.892,50, o della somma diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO, con condanna a tutte le spese del procedimento, competenze, oltre accessori,
come da nota spese depositata il 4 febbraio 2025, ponendo altresì le spese della CTU
definitivamente a carico integrale degli attori.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, formulati nella memoria di parte convenuta 183 co 6 n. 2 cpc, che si riportano di seguito;
con i testi indicati in calce:
1. “Vero che nei primi giorni di febbraio 2017 la IG.ra si recava nella corte comune di Parte_2
Via Giavenale di Sotto a Schio entrando poi, senza alcun permesso, nel giardino dell'abitazione dei convenuti e attribuendo agli stessi la colpa dell'umidità presente nei muri della sua abitazione?”
2. “Vero che pochi giorni dopo l'episodio di cui al capitolo precedente, la IG.ra Parte_2
ritornava all'interno della proprietà dei convenuti, ancora senza alcun permesso, accompagnata da
6 un idraulico e dicendo che le doveva essere concesso di verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'abitazione dei convenuti?”
3. “Vero che, nel settembre 2017, la IG.ra ha chiesto a di rimuovere Parte_2 P_
alcuni pannelli di lamiera presenti nell'abitazione di quest'ultimo?”
4. “Vero che il IG. rispondeva che avrebbe rimosso i pannelli immediatamente, P_
compatibilmente con la data che sarebbe stata comunicata dall'impresa incaricata?”
5. “Vero che la IG.ra nonostante l'impegno a rimuovere i pannelli da parte dei IGg. Parte_2
, procedeva immediatamente a diffidarli piu' volte?” P_
6. “Vero che il IG. ha rimosso i pannelli indicati nei capitoli precedenti?” P_
7. “Vero che la IG.ra e il IG. nel 2017-18, precisi il teste esattamente quando, Parte_2 Pt_1
decidevano di installare un impianto di videosorveglianza nella propria abitazione?”
12. “Vero che i IGg. ed hanno richiesto chiarimenti ai IGg. e P_ CP_2 Pt_1 Parte_2
sull'utilizzo del suddetto impianto da parte loro, ma senza alcun esito?”
13. “Vero che i IGg. e , fin dal 2017, quando i convenuti devono eseguire Pt_1 Parte_2
opere manutentive del loro immobile, parcheggiano le loro auto nella zona dove l'impresa edile deve posizionare il materiale, i veicoli e la propria attrezzatura e, altresì, tengono aperte tutte le finestre impedendo l'installazione di impalcature e nylon di protezione?”
19. “Vero che la IG.ra , giunta anche lei sul posto, voleva chiedere chiarimenti al tecnico- CP_2
elettricista sull'accaduto, ma gli attori la bloccavano per non permetterle di parlargli?”
23. “Vero che il 2 settembre 2019 il IG. si recava a casa della IG.ra e P_ Parte_2 Pt_1
dove trovava alcuni comproprietari della corte oltre alla IG.ra la quale stava Parte_2
sostenendo che qualcuno della corte aveva danneggiato la sua auto e la porta della sua abitazione?”
24. “Vero che la IG.ra si è sempre rifiutata di mostrare ai vicini i danneggiamenti Parte_2
lamentati?”
7 25. “Vero che, una volta che il IG. e il IG. abbandonavano la riunione, la P_ Pt_3
IG.ra chiamava dentro la sua abitazione la IG.ra e le diceva che il Parte_2 CP_3
danneggiamento dell'auto e della porta erano stati fatti dal IG. ?” P_
26. “Vero che la IG.ra diceva alla IG.ra che avrebbe fatto del male ai Parte_2 CP_3
convenuti e che si sarebbe adoperata per far spendere loro un sacco di soldi?”
27. “Vero che il IG. , dopo gli episodi di cui ai capitoli precedenti, soffre di depressione e P_
assume psicofarmaci?”
28. “Vero che la IG.ra , dopo gli episodi di cui ai capitoli precedenti, soffre di grave CP_2
ansia e depressione e, per questo motivo, si è rivolta ad uno psichiatra?”
29. “Vero che i IGg. e escono molto meno di casa per paura di incontrare i IGg. P_ CP_2 [...]
e ” Pt_1 Parte_2
Si indicano quali testi :
1. il IG. ; Persona_1
2. il IG. ; CP_4
3. la IG.ra Persona_2
4. la IG.ra ( ; Controparte_5 CP_3
5. la IG.ra ; Persona_3
6. la IG.ra Persona_4
7. la IG.ra Persona_5
8. il rappr. dell'impresa edile che ha eseguito i lavori presso l'abitazione dei IGg. . P_
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con atto di citazione di data 12.11.2020 e rispettivamente Parte_2 Parte_1
madre e figlio, convenivano in giudizio i coniugi e , vicini di casa del P_ CP_2
(la è proprietaria dell'abitazione sita in Schio, via Giavenale di Sotto n. 11/F, Pt_1 Parte_2
che ha ereditato dal padre e dove si è trasferito a vivere appunto il figlio, mentre la ed il Parte_2
8 marito abitano in Tezze sul Brenta) perché li ritenevano responsabili ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei seguenti fatti che qualificavano come “stalking condominiale”:
• primavera del 2017: a fronte della richiesta di rimozione dalla proprietà dei convenuti di pannelli di eternit e lamiera arrugginita attigui alle finestre della loro abitazione, non ottenevano riscontro neppure dopo il sollecito del tecnico da loro incaricato e neanche dopo averli invitati ad un sopralluogo con la ditta specializzata;
da quel momento deducono essere iniziati atteggiamenti di forte ostilità sfociati poi in molestie, ingiurie, minacce e persino un'aggressione fisica ai danni della
GL;
• maggio 2018: durante i lavori per la copertura del tetto della loro terrazza, la dal suo CP_2
lucernario sul tetto adiacente avrebbe disturbato gli operai contestando la regolarità dei lavori e minacciando di chiamare la polizia per fermarli;
ciò provocava stress e tensione psicologica alla
Parte_2
• 23 giugno 2018: la avrebbe sputato nella direzione della e del marito, CP_2 Parte_2
vedendoli uscire dal portico pedonale;
poi al transito della loro automobile la stessa Persona_6
avrebbe ripetuto gli sputi nella loro direzione;
• 16 marzo 2019: a seguito di fatti denunciati “verso ignoti” (vandalismo sull'auto di proprietà
del sul muro della loro casa installavano una telecamera rivolta verso la corte comune;
Pt_1
durante i lavori di installazione la avrebbe urlato che la telecamera doveva essere rimossa e CP_2
poi chiamava i carabinieri ai quali gli attori spiegavano la ragione dell'installazione e che la telecamera riprendeva solo la corte comune;
• 17 giugno 2019: il sceso dall'auto sentiva la che diceva ad alta voce “è Pt_1 CP_2
arrivato il frocio”; ciò gli provocava turbamento;
• 20 giugno 2019: i convenuti rivestivano con del nylon la facciata della loro abitazione,
impedendogli l'apertura delle finestre, prima che arrivasse la ditta incaricata dei lavori di risanamento del muro di confine richiesti due anni prima;
la GL sopraggiungeva e
9 chiedeva spiegazioni e la la avrebbe aggredita urlando che non aveva diritto di chiedere nulla CP_2
perché era lei che pagava i lavori sul suo muro e dicendo “tu devi stare molto attenta perché stai rischiando grosso, vedrai cosa ti succederà, ti farò pentire di essere venuta qui, la pagherai cara”;
anche il si sarebbe unito alle minacce della moglie aggiungendo “stai zitta, stai attenta che P_
rischi grosso te la farò pagare, vedrai cosa ti succederà”; alla scena assisteva che Testimone_1
si trovava a casa della madre, vicina delle parti in causa, e sentendo le grida era uscita;
la CP_2
avrebbe minacciato anche quest'ultima dicendole “anche tu devi stare molto attenta, la pagherai a caro prezzo, stai rischiando grosso, vedrai cosa ti succederà”;
• 26 giugno 2019: ignoti posizionavano una epigrafe mortuaria davanti la porta della loro abitazione;
• 2 settembre 2019: spostavano i bidoni della plastica e del secco a margine della zona dove abitualmente parcheggiava il e i convenuti subito intimavano loro di spostarli Pt_1
immediatamente; loro facevano notare che erano chiusi e fuori dalla proprietà dei convenuti al che la avrebbe offeso la GL con le parole: “sei una persona sporca come lo era tuo CP_2
padre, se entro questa sera non sposterai i bidoni vedrai cosa ti succederà la pagherai cara ti pentirai di essere venuta qui vedrai” e il verso il avrebbe detto “molto presto tu non P_ Pt_1
entrerai più nella corte e non parcheggerai più la tua macchina perché io te lo impedirò vedrai”;
poche ore dopo la GL per lo stress e il timore avvertiva dolore toracico irradiato al braccio sinistro accompagnato da sudorazione e veniva portata al P.S. dell'Ospedale di Cittadella dove le diagnosticavano “dolore toracico al braccio sx accompagnato da sudorazione profusa in ipertesa”;
• 4 settembre 2019: il medico di base della GL le diagnosticava “stato d'ansia accompagnato da episodi di panico reattivi a riferite minacce dei vicini”;
• 7 settembre 2019: dopo qualche giorno di assenza tornavano presso la loro abitazione e trovavano la porta d'ingresso imbrattata con un pennarello nero ed un nastro nero legato alla porta;
• fine settembre 2019: facevano installare un'altra telecamera che riprendesse la loro porta;
10 • 12 gennaio 2020: il rientrando a casa la domenica sera, nel parcheggiare Pt_1
l'automobile si accorgeva di aver schiacciato un “involucro” con dei pezzi di carne insanguinati;
il giorno dopo, nel visionare i filmati della telecamera, riconosceva la nella persona che aveva CP_2
posizionato la paccottiglia dove abitualmente lui parcheggiava;
• 23 gennaio 2020: l'idraulico parcheggiava il suo furgoncino nella Testimone_2
corte comune;
la gli intimava di spostarlo altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri e al CP_2 [...]
avrebbe urlato “sei stronzo come tua mamma e tuo nonno, sei una testa di cazzo”; ciò, assieme Pt_1
alle altre molestie e ingiurie, causava al uno stato d'ansia certificato dal medico di base il Pt_1
24.1.2020 come “ansia acuta descritta come attacchi di panico e mancanza di respiro, sembra reattiva a molestie e minacce dei vicini di casa”;
• 15 febbraio 2020: era presente nella loro abitazione l'elettricista; questi usciva per prendere del materiale dal suo furgoncino e, notato che un camioncino entrato nella corte comune aveva difficoltà di manovra, per agevolarlo spostava il suo mezzo andando in retromarcia nelle adiacenze esterne del garage del;
quest'ultimo avrebbe iniziato ad urlargli di andarsene e allora la P_
si avvicinava e lo stesso la offendeva con “stronza e vigliacca” e la colpiva Parte_2 P_
violentemente alla spalla destra con la mano destra;
facendola barcollare;
ciò alla presenza dell'elettricista; quando poi l'elettricista se ne stava andando la gli inveiva contro parandosi CP_2
davanti al furgoncino impedendogli di andarsene e urlandogli “ora vediamo se te ne vai, dai prendimi sotto, prendimi sotto”; sopraggiungevano gli attori in aiuto dell'elettricista e la CP_2
urlava alla GL “brutta puttana sei una troia” e al “sei un povero disgraziato Pt_1
dovresti essere rinchiuso in un istituto”; nel pomeriggio al P.S. dell'Ospedale di Santorso alla
GL veniva diagnosticata “contusione spalla dx e tachicardia sinusale - prognosi gg. 15”;
• 19 febbraio 2020: la GL presentava denuncia ai carabinieri di Schio per l'aggressione subita;
11 • 28 febbraio 2020: l'aggressione fisica alla madre e le ingiurie subite aumentavano lo stato d'ansia del a cui il medico di base certificava “crisi ipertensiva e stato d'ansia”; Pt_1
• fine febbraio 2020: il posizionava una catena nella zona nella quale l'elettricista P_
aveva fatto manovra senza autorizzazione in un luogo di proprietà comune.
Queste azioni dei convenuti che gli attori descrivevano “a contenuto persecutorio” avrebbero,
secondo l'atto di citazione, determinato in loro un “perdurante e grave stato di ansia e di paura” per cui SU base delle perizie di parte allegate all'atto introduttivo chiedevano la condanna in solido dei convenuti al pagamento in favore della di complessivi € 8.802,50 per l'evento del Parte_2
15.2.2020 ed € 2.183,00 per ingiurie e minacce e in favore del di complessivi € 9.227,50. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di data 18.2.2021 si costituivano in giudizio i coniugi e chiedendo, in via principale, il rigetto delle P_ CP_2
domande attoree e, in via riconvenzionale, che ne venisse accertata e dichiarata la responsabilità
degli attori ex art. 2043 c.c. per aver posto in essere gli attori la seguente serie di atti (di interferenza nella vita privata, ingiurie, minacce, percosse) integranti a loro detta il “reato di stalking”:
• febbraio 2017: la avrebbe detto in modo arrogante che i muri dei convenuti Parte_2
mostravano chiazze di umidità e si presentava all'interno della loro proprietà con un idraulico sostenendo di dover controllare se c'erano perdite d'acqua;
• 13 settembre 2017: la si presentava a casa loro con l'arch. chiedendo con Parte_2 Per_7
forza la rimozione di alcuni pannelli in fibrocemento e di una lamiera che era solo un po' sporca e che i convenuti garantivano avrebbero rimosso non appena superati certi problemi economici e personali;
• nel 2017 e 2018 gli attori installavano senza chiedere permessi una prima telecamera e poi una seconda telecamera che avrebbero puntato verso la loro proprietà;
• gli attori avrebbero parcheggiato le loro auto all'interno della corte condominiale e danneggiato il nylon messo a protezione delle loro finestre;
12 • gli attori avrebbero spostato i bidoni della spazzatura sotto le loro finestre;
• 15 febbraio 2020: la faceva parcheggiare il furgoncino dell'elettricista proprio a Parte_2
ridosso del garage del nonostante ci fosse tutta la corte libera e quando questi chiedeva P_
spiegazioni lei gli si avvicinava e gli dava una spinta con entrambe le mani e per paura di cadere il toccava con la punta delle dita la giungeva sul posto il che gli P_ Parte_2 Pt_1
gridava “ti taglio la gola”; usciva di casa la per chiedere spiegazioni e il le diceva CP_2 Pt_1
“io non ho paura di te, picchiami se riesci”; la si girava e le dava una gomitata Parte_2
sull'addome; la apostrofava il “sei un morto che cammina, da morto”; Parte_2 P_ Per_8
la si recava poi in ospedale dove le venivano diagnosticate “toracoalgie aspecifiche in CP_2
reazione ansiosa stazionale”;
• 2 settembre 2019: la diffamava il accusandolo di essere l'autore dei Parte_2 P_
danneggiamenti alla sua auto e alla sua porta di ingresso nel corso di una riunione con altri comproprietari;
ciò era riferito dalla vicina CP_3
Chiedevano pertanto i convenuti che gli attori in solido gli risarcissero i danni che quantificavano
(senza perizia di parte) in € 12.089,00 per il ed € 12.183,00 per la . P_ CP_2
Venivano assunte le prove orali e venivano sentiti:
quali testi di parte attrice:
, idraulico, che confermava le seguenti circostanze: “cap. 25) vero Testimone_2
che in data 23.01.2020, verso le ore 17,30, intimava all'idraulico CP_2 Testimone_2
incaricato dagli attori per alcuni lavori, di spostare il furgoncino parcheggiato nella
[...]
corte comune, altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri”; cap. “26) vero che si CP_2
rivolgeva a ingiuriandolo, alla presenza dell'idraulico, con le parole: “sei stronzo Parte_1
come tua mamma e tuo nonno, sei una testa di cazzo”;
figlia della vicina di casa, che confermava le seguenti circostanze “cap. Testimone_1
14) vero che in data 20.06.2019, intorno alle ore 08,30 e , senza P_ CP_2
13 nulla chiedere, rivestivano con nylon la facciata dell'abitazione degli attori, impedendo agli stessi
l'apertura delle finestre –”, “cap. 15) vero che a , che chiedeva quando sarebbe Parte_2
stato rimosso il nylon dal proprio muro, rispondeva urlando che non aveva alcun CP_2
diritto di chiedere nulla, perché era lei che pagava i lavori, aggiungendo: “sta attenta che rischi
grosso te la farò pagare” – “cap. 16) vero che , a pochi centimetri dal viso di P_ [...]
, le rivolgeva le seguenti parole: “stai zitta, stai attenta che rischi grosso te la farò Parte_2
pagare, vedrai cosa ti succederà” – “cap. 24) vero che l'immagine nel filmato rappresenta CP_2
- Doc. 14) in atti”, mentre poi così rispondeva a prova contraria sui capitoli “9. “Vero che
[...]
l'installazione è avvenuta senza chiedere alcuna autorizzazione ai comproprietari della corte e
quindi nemmeno ai IGg. ?” e “16. “Vero che i bidoni degli attori, indicati nei punti P_
precedenti, sono ancora posizionati sotto le finestre dei convenuti?” “[La GL] ha chiesto l'autorizzazione a me e mia mamma”; “no, non è vero perché la casa è recintata”;
marito e padre degli attori, che confermava le seguenti circostanze “8) vero Persona_6
che in data 23.06.2018 e il marito usciti dal portico pedonale Parte_2 Persona_6
dell'abitazione di Schio, vedevano sputare nella loro direzione da una finestra - CP_2
Doc. 33) foto finestra che si rammostra;
9) vero che reiterava gli sputi in loro CP_2
direzione anche nel mentre transitavano in auto SU via pubblica;
18) vero che in data
02.09.2019, dopo aver posizionato alcune fioriere per abbellire la corte, gli attori spostavano i
bidoncini della raccolta differenziata (plastica e secco), ben chiusi, a margine della zona dove
abitualmente parcheggia 19) vero che nella circostanza, si Parte_1 CP_2
rivolgeva a con le parole: “sei una persona sporca come lo era tuo padre, se Parte_2
entro questa sera non sposterai i bidoncini, vedrai cosa ti succederà, la pagherai cara, ti pentirai di
essere venuta qui, vedrai”; 20) vero che contestualmente si rivolgeva a P_ Parte_1
con le parole: “molto presto tu non entrerai più nella corte e non parcheggerai più la tua
[...]
macchina perché io te lo impedirò, vedrai”; 24) vero che l'immagine nel filmato rappresenta
14 - Doc. 14) in atti;
34) vero che, qualche giorno dopo l'episodio di cui al cap. 27, CP_2
posizionava una catena delimitando a proprio uso esclusivo una zona della corte P_
comune - Doc. 22) che si rammostra” mentre poi, sentito a prova contraria sui seguenti capitoli:
8. “Vero che l'impianto di videosorveglianza è costituito da una telecamera ancorata al muro
interno dell'abitazione degli attori, che dà verso l'interno della corte, e da un'altra telecamera che
inquadra il sottoportico che collega la corte promiscua con la via pubblica?”
9. “Vero che l'installazione è avvenuta senza chiedere alcuna autorizzazione ai comproprietari
della corte e quindi nemmeno ai IGg. ?” P_
10. “Vero che l'impianto di videosorveglianza indicato nei punti precedenti è costituito da
telecamere che possono essere direzionate a piacimento e sono costantemente direzionate dagli
attori verso la proprietà esclusiva dei IGg. , come da foto che si rammostrano al teste (all. P_
3)?”
11. “Vero che le suddette telecamere, oltre a poter registrare il video, sono dotate di microfono che
consente la registrazione di conversazioni?”
14. “Vero che gli attori decidevano di spostare, senza motivo, i bidoni della spazzatura dalla
posizione originaria (a ridosso della facciata della propria abitazione), come da foto che si
rammostra al teste (all.8) e di posizionarli sotto le finestre dei convenuti, come da altra foto che si
esibisce al teste (all.9)?”
15. “Vero che il IG. diceva al IG. di riposizionare i bidoni nella posizione P_ Pt_1
originaria e quest'ultimo rispondeva che se qualcuno li avesse toccati egli lo avrebbe visto tramite
le registrazioni dell'impianto di sorveglianza e sarebbero stati guai seri?”
16. “Vero che i bidoni degli attori, indicati nei punti precedenti, sono ancora posizionati sotto le
finestre dei convenuti?”
ha così risposto:
“Cap 8) è falso perché la telecamera è ancorata all'esterno
15 Cap 9) Si mio figlio ha chiesto autorizzazione a e Parte_4 Testimone_1
Cap10) La telecamera è fissa e non è movibile e confermo dalla foto la telecamera
Cap11) E' falso
Cap14) Sono andato io a dare una mano a mio figlio per aiutare a sistemare nel miglior modo possibile. Mio figlio ha posizionato i bidoni paralleli al parcheggio della sua auto, SU corte comune.
Cap15) No, non è vero
Cap16) Assolutamente no”;
, elettricista, che ha confermato le seguenti circostanze cap. “12) vero Testimone_3
che durante i lavori di installazione, iniziava a urlare che la telecamera doveva CP_2
essere immediatamente rimossa e chiedeva l'intervento dei Carabinieri che intervenivano senza
assumere alcun provvedimento;
29) vero che, sopraggiunta , il le si Parte_2 P_
rivolgeva con le seguenti parole “sei una persona sporca come tuo padre, stronza e vigliacca” e la
colpiva con forza alla spalla destra facendola barcollare;
30) vero che dopo circa mezz'ora
l'elettricista stava uscendo dalla corte comune accompagnato dagli attori e si CP_2
parava davanti al furgoncino gridando “ora vediamo se te ne vai, dai prendimi sotto, prendimi
sotto; 31) vero che gridava a “brutta puttana sei una CP_2 CP_2 Parte_2
troia come tuo padre” e a “sei un povero disgraziato dovresti essere rinchiuso in Parte_1
un istituto”; mentre poi, sentito a prova contraria, negava le circostanze di cui ai capitoli “10. “Vero
che l'impianto di videosorveglianza indicato nei punti precedenti è costituito da telecamere che
possono essere direzionate a piacimento e sono costantemente direzionate dagli attori verso la
proprietà esclusiva dei IGg. , come da foto che si rammostrano al teste (all. 3)?” 11. P_
“Vero che le suddette telecamere, oltre a poter registrare il video, sono dotate di microfono che
consente la registrazione di conversazioni?” 17. “Vero che il 15/02/2020 la IG.ra , Parte_2
dopo aver fatto parcheggiare il furgone del suo tecnico-elettricista nella proprietà esclusiva dei
16 IGg. , aggrediva dapprima verbalmente e poi anche fisicamente, dandogli una spinta, il P_
IG. il quale si difendeva mettendo le mani avanti per tenerla distante, senza mai P_
toccarla?” 18. “Vero che il IG. durante l'episodio descritto nel capitolo precedente, Pt_1
gridava al IG. : “Guarda che ti taglio la gola?” 20. “Vero che il IG. si rivolgeva P_ Pt_1
alla convenuta dicendole: “io non ho paura di te, picchiami se ci riesci?” 21. “Vero che la IG.ra
si girava e dava una gomitata nell'addome alla IG.ra e se ne andava?” 22. Parte_2 CP_2
“Vero che la IG.ra apostrofava più volte il IG. dicendogli: ”Sei un morto Parte_2 P_
che cammina, puzzi da morto”;
quali testi di parte convenuta:
▪ (vicina, o ex vicina di casa), che confermava le seguenti circostanze Persona_4
cap.“14. “Vero che gli attori decidevano di spostare, senza motivo, i bidoni della spazzatura
dalla posizione originaria (a ridosso della facciata della propria abitazione), come da foto
che si rammostra al teste (all.8) e di posizionarli sotto le finestre dei convenuti, come da
altra foto che si esibisce al teste (all.9)?” 15. “Vero che il IG. diceva al IG. P_ [...]
di riposizionare i bidoni nella posizione originaria e quest'ultimo rispondeva che se Pt_1
qualcuno li avesse toccati egli lo avrebbe visto tramite le registrazioni dell'impianto di
sorveglianza e sarebbero stati guai seri?” 17. “Vero che il 15/02/2020 la IG.ra
, dopo aver fatto parcheggiare il furgone del suo tecnico-elettricista nella Parte_2
proprietà esclusiva dei IGg. , aggrediva dapprima verbalmente e poi anche P_
fisicamente, dandogli una spinta, il IG. il quale si difendeva mettendo le P_
mani avanti per tenerla distante, senza mai toccarla?” 18. “Vero che il IG. Pt_1
durante l'episodio descritto nel capitolo precedente, gridava al IG. : “Guarda che P_
ti taglio la gola?” 22. “Vero che la IG.ra apostrofava più volte il IG. Parte_2 P_
dicendogli: ”Sei un morto che cammina, puzzi da morto”? mentre non ha saputo rispondere ai cap. 20. “Vero che il IG. si rivolgeva alla convenuta dicendole: “io non ho Pt_1
17 paura di te, picchiami se ci riesci?” e 21. “Vero che la IG.ra si girava e dava Parte_2
una gomitata nell'addome alla IG.ra e se ne andava?”, mentre, sentita a prova CP_2
contraria, negava le circostanze dei capitoli 29) vero che, sopraggiunta , il Parte_2
le si rivolgeva con le seguenti parole “sei una persona sporca come tuo padre, P_
stronza e vigliacca” e la colpiva con forza alla spalla destra facendola barcollare;
30) vero
che dopo circa mezz'ora l'elettricista stava uscendo dalla corte comune accompagnato
dagli attori e si parava davanti al furgoncino gridando “ora vediamo se te CP_2
ne vai, dai prendimi sotto, prendimi sotto;
31) vero che gridava a Controparte_2
“brutta puttana sei una troia come tuo padre” e a “sei un Parte_2 Parte_1
povero disgraziato dovresti essere rinchiuso in un istituto”;
▪ , figlia dei convenuti (che va a visitarli circa una volta alla settimana), che Persona_3
confermava le circostanze dei capitoli “8. “Vero che l'impianto di videosorveglianza è
costituito da una telecamera ancorata al muro interno dell'abitazione degli attori, che da
verso l'interno della corte, e da un'altra telecamera che inquadra il sottoportico che collega
la corte promiscua con la via pubblica?” 9. “Vero che l'installazione è avvenuta senza
chiedere alcuna autorizzazione ai comproprietari della corte e quindi nemmeno ai IGg.
?” 10. “Vero che l'impianto di videosorveglianza indicato nei punti precedenti è P_
costituito da telecamere che possono essere direzionate a piacimento e sono costantemente
direzionate dagli attori verso la proprietà esclusiva dei IGg. , come da foto che si P_
rammostrano al teste (all. 3)?” 14. “Vero che gli attori decidevano di spostare, senza
motivo, i bidoni della spazzatura dalla posizione originaria (a ridosso della facciata della
propria abitazione), come da foto che si rammostra al teste (all.8) e di posizionarli sotto le
finestre dei convenuti, come da altra foto che si esibisce al teste (all.9)?” 15. “Vero che il
IG. diceva al IG. di riposizionare i bidoni nella posizione originaria e P_ Pt_1
quest'ultimo rispondeva che se qualcuno li avesse toccati egli lo avrebbe visto tramite le
18 registrazioni dell'impianto di sorveglianza e sarebbero stati guai seri?” 16. “Vero che i
bidoni degli attori, indicati nei punti precedenti, sono ancora posizionati sotto le finestre dei
convenuti?” mentre a prova contraria negava le circostanze di cui ai capitoli 8, 9, 14, 18, 34,
e non sapeva rispondere ai cap. 19, 20 e 24.
▪ il quale ha confermato le seguenti circostanze: cap. “9. “Vero che Persona_1
l'installazione è avvenuta senza chiedere alcuna autorizzazione ai comproprietari della
corte e quindi nemmeno ai IGg. ? 17. “Vero che il 15/02/2020 la IG.ra P_
, dopo aver fatto parcheggiare il furgone del suo tecnico-elettricista nella Parte_2
proprietà esclusiva dei IGg. , aggrediva dapprima verbalmente e poi anche P_
fisicamente, dandogli una spinta, il IG. il quale si difendeva mettendo le P_
mani avanti per tenerla distante, senza mai toccarla?”, mentre poi nulla ha saputo dire sui capitoli di cui alla prova contraria.
Infine, è stata espletata una CTU medico legale, affidata al dott. di Padova, i cui Persona_9
esiti sono stati i seguenti:
SU : “Gli elementi a disposizione consentono di identificare che Parte_2 Parte_2
a causa delle conflittualità sviluppatasi a partire dal settembre 2019 con i vicini di casa,
[...]
soffre di disturbo dell'adattamento con ansia lieve persistente. Il danno biologico permanente è pari al 2%. Vi è stato un danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di trenta giorni, cui andranno aggiunti centocinquanta giorni circa di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Non
risultano spese documentate agli atti”.
sul “Gli elementi a disposizione consentono di identificare che , a seguito Pt_1 Parte_1
della conflittualità con i vicini, ha sofferto di una sindrome maladattiva codificabile come disturbo dell'adattamento con ansia lieve secondo il DSM 5-TR. Non vi è danno biologico permanente. Vi è
stato un danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di trenta giorni, cui andranno aggiunti ulteriori trenta giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Non risultano agli
19 atti spese mediche documentate. Dovranno essere considerate le spese relative agli accertamenti medico-legali in sede extragiudiziale e giudiziaria. Non vi è la necessità di ulteriori spese mediche future”.
sul : “Gli elementi a disposizione consentono di identificare che , a causa P_ P_
delle conflittualità sviluppatasi a partire dal settembre 2019 con i vicini di casa, soffre di disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso lieve. Il danno biologico permanente è pari al 5%. Vi
è stato un danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di trenta giorni, cui andranno aggiunti trenta giorni circa di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Non risultano spese documentate agli atti”.
SU : “Gli elementi a disposizione consentono di identificare che a causa CP_2 CP_2
delle conflittualità sviluppatasi a partire dal settembre 2019 con i vicini di casa, ha sofferto di una sindrome maladattativa. Non vi è danno biologico permanente conseguente a tale patologia. Vi è
stato un danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di trenta giorni, cui andranno aggiunti trenta giorni circa di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Non risultano spese documentate agli atti”.
La causa è oggi in decisione.
* * *
Con l'esposizione fin qui fatta, il lettore della sentenza avrà già avuto una precisa idea della natura,
della portata, e, soprattutto, del “livello” delle questioni per le quali è stato chiesto l'intervento del
Tribunale.
Si tratta, in buona sostanza, di beghe cortilizie, fra proprietari confinanti.
E difatti nella presente causa, attraverso le narrazioni delle parti, attraverso la formulazione dei capitoli di prova, e attraverso le deposizioni dei testi, si è snodato tutto il più classico “repertorio”
delle beghe di cortile: contestazioni sull'uso delle proprietà asseritamente comuni (con le
“invasioni” attribuite agli artigiani – elettricista ed idraulico – chiamati dall'altra parte, o con le
20 auto parcheggiate o con i bidoni della spazzatura collocati troppo “vicino” alla casa altrui),
invasioni della proprietà privata (con ingressi non autorizzati o con installazioni di videocamere
con inquadrature “illecite”), contestazioni riguardanti situazioni asseritamente nocive per la salute
(con la presenza di presunti pannelli di Eternit), contestazioni sugli immancabili lavori di manutenzione posti in essere dall'una o dall'altra parte, con, infine, il corredo delle ancor più
classiche “reazioni” del genere cortilizio: di puro istinto (sputi, vandalismi sull'auto del “rivale”), a sfondo sessuale di bassa lega (insulti SU non-eterosessualità del rivale), insulti riguardanti la non-
sanità mentale del “rivale”, minacce di lesioni fisiche o indifferentemente di morte, fino al disinvolto uso di segni, simboli e iconografie di malauguri e morte (collocazione di epigrafi
mortuarie, scrittura di segni neri SU porta di casa del rivale, deposito sinistro di carne
sanguinolenta nel luogo ove il rivale parcheggia la macchina), e quant'altro.
Insomma, alla causa non manca nulla dello stereotipo del genere.
In questi casi, un minimo di esperienza in capo a chi esamina questi conflitti insegna che tutto si snoda attraverso uno schema più o meno sempre uguale: in un clima iniziale di conflitto appena latente, ma mai manifestato, avviene ad un certo punto una scintilla, quale che sia, e la cui effettiva
“portata” è spesso misera o trascurabile.
A questo punto, vi sono due strade: o si ha la capacità ed il buon senso, fra i potenziali “rivali”, di portare tutto su un piano di dialogo e confronto civile, e discutere di buon grado delle problematiche insorte e di quelle potenziali e future, oppure, in mancanza di tali requisiti, si innesca la spirale dell'occhio per occhio, e si finisce (come nella presente causa) in un vortice in cui il torto o la ragione, se pure sono esistiti in qualche momento iniziale, si perdono completamente sul fondo della palude.
Ed in questo secondo scenario, appunto, gli episodi che sono presentati all'attenzione dell'interprete sono spesso paradossali, ed in parte “impossibili” perché:
21 • entrambe le narrazioni, in fin dei conti, si concentrano sugli stessi episodi, solamente raccontati in due versioni completamente opposte, laddove lo stesso soggetto assume il ruolo della vittima, o viceversa del provocatore, a seconda della prospettiva del racconto, e specularmente un altro soggetto assume il ruolo dell'aguzzino o del provocato, il che,
ovviamente, è “impossibile” (e ciò vale perfettamente anche nella presente causa);
• e non solo solo le parti a raccontare gli stessi fatti in maniera opposta ed incompatibile, ma anche i testimoni “giocano allo stesso gioco”, poiché, a seconda di chi li ha addotti,
raccontano versioni così contrarie rispetto alle versioni dei testimoni dell'altra parte che o gli uni o gli altri andrebbero senz'altro denunziati alla Procura per falsa testimonianza (e ciò
vale perfettamente anche nella presente causa);
• in un aspetto, invece, le parti sembrano accomunate, e cioè quando lasciano la sensazione che a nessuna di esse interessi veramente raccontare, o ricercare, la verità, ma l'interesse sta piuttosto nello spendere la maggior energia possibile per dimostrare la colpa e l'insolenza dell'altra.
Tutto ciò serve per dire che sarebbe attività improduttiva, e sostanzialmente inutile, tentare di scandagliare nel profondo le predette testimonianze, nel tentativo di trovare qualsivoglia elemento che permetta di decodificare siffatta, granitica contrapposizione fra le deposizioni dei testi addotti dall'una e dall'altra parte, e scardinare l'apparente, illogico effetto per il quale, annullandosi quasi le une con le altre, tali deposizioni comportano solo la conseguenza di allontanare la identificazione della verità processuale con quella reale.
Ciò che resta, di oggettivo (nonostante certe doglianze di parte attrice, relativamente alla considerazione di pregresse patologie del , doglianze tuttavia superabili considerando la P_
professionalità e la competenza del CTU dott. , è appunto la perizia medico-legale Per_9
disposta d'ufficio dal Tribunale, che ha dato i seguenti esiti:
22 • GL: 2% di invalidità permanente, ed effetti temporanei così descritti: 30 giorni al
50% e 150 giorni al 25%;
• solo effetti temporanei così descritti: 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%; Pt_1
• : 5% di invalidità permanente, ed effetti temporanei così descritti: 30 giorni al 50% P_
e 30 giorni al 25%;
• : solo effetti temporanei così descritti: 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%. CP_2
Di conseguenza, applicando le tabelle sulle cosiddette micro-permanenti, si avranno i seguenti prospetti:
MIGLIORANZA:
23 DE POLLI:
CORTIANA:
24 EBERLE
* * *
Le conseguenze sono dunque piuttosto chiare: i risarcimenti liquidabili al da una parte, e Pt_1
alla , dall'altra, sono identici, e dunque si elidono a vicenda;
quanto ai risarcimenti dovuti alla CP_2
(euro 4.473,57) e al (euro 6.358,32), si realizza una compensazione parziale Parte_2 P_
fino all'importo più basso, sicché saranno gli attori a dovere ai convenuti l'importo di euro
(6.358,32 – 4.473,57=) 1.884,75, o meglio il risultato del calcolo meglio sviluppato in dispositivo.
E' altrettanto evidente che le spese processuali, visto l'esito, vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta che i risarcimenti liquidabili sono: per il euro 1.242,90; per la Pt_1 Parte_2
euro 4.473,57; per il euro 6.358,32 e per la euro 1.242,90; P_ CP_2
2. pertanto dichiara che i risarcimenti liquidabili al da una parte, e alla , Pt_1 CP_2
dall'altra, essendo identici, si elidono a vicenda;
25 3. quanto ai risarcimenti dovuti alla (euro 4.473,57) e al (euro 6.358,32), Parte_2 P_
dichiara che si realizza una compensazione parziale fino all'importo più basso,
4. pertanto condanna gli attori in solido a pagare al l'importo risultante dal seguente P_
calcolo: devalutare la somma di euro 1.884,75 da oggi alla data del 2017, applicare poi per ogni anno decorso dal 2017 ad oggi la rivalutazione ISTAT anno per anno, e applicare gli interessi legali SU somma come di anno in anno rivalutata;
5. compensa le spese processuali fra le parti;
6. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle due parti per metà ciascuna,
con obbligo delle giuste rifusioni e conguagli.
Vicenza, il giorno 1 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 7030/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimenti di danni,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con l'avv. Gabriella Terziari,
CONTRO
P_ CodiceFiscale_3
CP_2 CodiceFiscale_4
entrambi con l'avv. Francesco Rossi,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI
dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande o conclusioni nuove:
ogni avversaria domanda, istanza, conclusione reietta
- dichiararsi la già eccepita nullità delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti per insuperabile genericità e comunque respingersi le stesse siccome infondate in fatto e in diritto;
1 - dichiararsi la nullità della CTU per le ragioni esposte a verbale 13.12.2023 e disporsene la rinnovazione, con nomina di diversi Consulenti anche per accertare il danno subito dall'attrice alla spalla destra, mai quantificato dal CTU. Parte_2
- Fermo quanto sopra
Nel merito
1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c. per tutti i danni patiti e patendi patrimoniali e non patrimoniali da e per l'effetto condannare Parte_1 P_
ed in solido fra loro e/o in percentuale alla loro responsabilità, alla refusione
[...] CP_2
dei succitati danni quantificabili in € 9.227,50= come indicati al punto 58 delle premesse dell'atto di citazione e precisamente
2 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, al pagamento della somma rapportata in via percentuale ad € 9.227,50=
SU base del quantum di responsabilità determinato in causa SU base dell'espletata C.T.U., nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rinnovazione
2) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c. per tutti i danni patiti e patendi da e per l'effetto condannare ed in Parte_2 P_ CP_2
solido fra loro alla refusione dei succitati danni come indicati al punto 57 lettera b) delle premesse dell'atto di citazione - quantificabili in € 2.183,00, e così determinati
3 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in subordine al pagamento della somma rapporta in via percentuale ad € 2.183,00 SU
base del quantum di responsabilità determinato in causa SU base della espletata C.T.U., nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rinnovazione.
3) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per le lesioni subite da P_
in data 15.2.2020 ex art. 2043 c.c. e così indicati al punto 57 lettera a) delle Parte_2
premesse dell'atto di citazione e per l'effetto condannare alla refusione dei succitati P_
danni quantificabili in € 8.802,50= e così determinati
4 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in subordine al pagamento della somma rapporta in via percentuale ad € 8.802,50=
SU base del quantum di responsabilità che dovesse essere determinata in causa SU base della espletata C.T.U., nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rinnovazione, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- In via istruttoria ammettersi le prove per testi non ammesse, come formulate nella seconda memoria ex Art. 183, VI comma c.p.c. con i testi ivi indicati.
- Ammettersi rinnovo della CTU e/o chiamata a chiarimenti del CTU.
- In ogni caso con vittoria di compenso e spese di causa.
I CONVENUTI:
non accettando il contraddittorio su domande nuove, precisano le proprie conclusioni così come segue:
Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
IN VIA PRINCIPALE, rigettare tutte le richieste degli attori perché infondate in fatto e in diritto;
5 IN VIA RICONVENZIONALE, accertata e dichiarata la responsabilità degli attori ex art. 2043
Cod. Civ. per i motivi esposti in atti, condannare i IGg. e Parte_2 Parte_1
in solido fra loro, o nelle rispettive quote di responsabilità:
1. a risarcire integralmente al IG. tutti i danni, derivati e derivandi allo stesso dalle P_
condotte delittuose ascritte agli attori, così come accertati e valutati secondo i criteri medico-legali dal CTU nella perizia d'ufficio depositata il 27/11/2023, con il conseguente versamento in suo favore della somma di euro 14.255,50, o della diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. a risarcire integralmente alla IG.ra tutti i danni, derivati e derivandi alla stessa CP_2
dalle condotte delittuose ascritte agli attori, così come accertati e valutati secondo i criteri medico-
legali dal CTU nella perizia d'ufficio depositata il 27/11/2023, con il conseguente versamento in suo favore della somma di euro 3.892,50, o della somma diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO, con condanna a tutte le spese del procedimento, competenze, oltre accessori,
come da nota spese depositata il 4 febbraio 2025, ponendo altresì le spese della CTU
definitivamente a carico integrale degli attori.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, formulati nella memoria di parte convenuta 183 co 6 n. 2 cpc, che si riportano di seguito;
con i testi indicati in calce:
1. “Vero che nei primi giorni di febbraio 2017 la IG.ra si recava nella corte comune di Parte_2
Via Giavenale di Sotto a Schio entrando poi, senza alcun permesso, nel giardino dell'abitazione dei convenuti e attribuendo agli stessi la colpa dell'umidità presente nei muri della sua abitazione?”
2. “Vero che pochi giorni dopo l'episodio di cui al capitolo precedente, la IG.ra Parte_2
ritornava all'interno della proprietà dei convenuti, ancora senza alcun permesso, accompagnata da
6 un idraulico e dicendo che le doveva essere concesso di verificare l'assenza di perdite d'acqua all'interno dell'abitazione dei convenuti?”
3. “Vero che, nel settembre 2017, la IG.ra ha chiesto a di rimuovere Parte_2 P_
alcuni pannelli di lamiera presenti nell'abitazione di quest'ultimo?”
4. “Vero che il IG. rispondeva che avrebbe rimosso i pannelli immediatamente, P_
compatibilmente con la data che sarebbe stata comunicata dall'impresa incaricata?”
5. “Vero che la IG.ra nonostante l'impegno a rimuovere i pannelli da parte dei IGg. Parte_2
, procedeva immediatamente a diffidarli piu' volte?” P_
6. “Vero che il IG. ha rimosso i pannelli indicati nei capitoli precedenti?” P_
7. “Vero che la IG.ra e il IG. nel 2017-18, precisi il teste esattamente quando, Parte_2 Pt_1
decidevano di installare un impianto di videosorveglianza nella propria abitazione?”
12. “Vero che i IGg. ed hanno richiesto chiarimenti ai IGg. e P_ CP_2 Pt_1 Parte_2
sull'utilizzo del suddetto impianto da parte loro, ma senza alcun esito?”
13. “Vero che i IGg. e , fin dal 2017, quando i convenuti devono eseguire Pt_1 Parte_2
opere manutentive del loro immobile, parcheggiano le loro auto nella zona dove l'impresa edile deve posizionare il materiale, i veicoli e la propria attrezzatura e, altresì, tengono aperte tutte le finestre impedendo l'installazione di impalcature e nylon di protezione?”
19. “Vero che la IG.ra , giunta anche lei sul posto, voleva chiedere chiarimenti al tecnico- CP_2
elettricista sull'accaduto, ma gli attori la bloccavano per non permetterle di parlargli?”
23. “Vero che il 2 settembre 2019 il IG. si recava a casa della IG.ra e P_ Parte_2 Pt_1
dove trovava alcuni comproprietari della corte oltre alla IG.ra la quale stava Parte_2
sostenendo che qualcuno della corte aveva danneggiato la sua auto e la porta della sua abitazione?”
24. “Vero che la IG.ra si è sempre rifiutata di mostrare ai vicini i danneggiamenti Parte_2
lamentati?”
7 25. “Vero che, una volta che il IG. e il IG. abbandonavano la riunione, la P_ Pt_3
IG.ra chiamava dentro la sua abitazione la IG.ra e le diceva che il Parte_2 CP_3
danneggiamento dell'auto e della porta erano stati fatti dal IG. ?” P_
26. “Vero che la IG.ra diceva alla IG.ra che avrebbe fatto del male ai Parte_2 CP_3
convenuti e che si sarebbe adoperata per far spendere loro un sacco di soldi?”
27. “Vero che il IG. , dopo gli episodi di cui ai capitoli precedenti, soffre di depressione e P_
assume psicofarmaci?”
28. “Vero che la IG.ra , dopo gli episodi di cui ai capitoli precedenti, soffre di grave CP_2
ansia e depressione e, per questo motivo, si è rivolta ad uno psichiatra?”
29. “Vero che i IGg. e escono molto meno di casa per paura di incontrare i IGg. P_ CP_2 [...]
e ” Pt_1 Parte_2
Si indicano quali testi :
1. il IG. ; Persona_1
2. il IG. ; CP_4
3. la IG.ra Persona_2
4. la IG.ra ( ; Controparte_5 CP_3
5. la IG.ra ; Persona_3
6. la IG.ra Persona_4
7. la IG.ra Persona_5
8. il rappr. dell'impresa edile che ha eseguito i lavori presso l'abitazione dei IGg. . P_
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con atto di citazione di data 12.11.2020 e rispettivamente Parte_2 Parte_1
madre e figlio, convenivano in giudizio i coniugi e , vicini di casa del P_ CP_2
(la è proprietaria dell'abitazione sita in Schio, via Giavenale di Sotto n. 11/F, Pt_1 Parte_2
che ha ereditato dal padre e dove si è trasferito a vivere appunto il figlio, mentre la ed il Parte_2
8 marito abitano in Tezze sul Brenta) perché li ritenevano responsabili ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei seguenti fatti che qualificavano come “stalking condominiale”:
• primavera del 2017: a fronte della richiesta di rimozione dalla proprietà dei convenuti di pannelli di eternit e lamiera arrugginita attigui alle finestre della loro abitazione, non ottenevano riscontro neppure dopo il sollecito del tecnico da loro incaricato e neanche dopo averli invitati ad un sopralluogo con la ditta specializzata;
da quel momento deducono essere iniziati atteggiamenti di forte ostilità sfociati poi in molestie, ingiurie, minacce e persino un'aggressione fisica ai danni della
GL;
• maggio 2018: durante i lavori per la copertura del tetto della loro terrazza, la dal suo CP_2
lucernario sul tetto adiacente avrebbe disturbato gli operai contestando la regolarità dei lavori e minacciando di chiamare la polizia per fermarli;
ciò provocava stress e tensione psicologica alla
Parte_2
• 23 giugno 2018: la avrebbe sputato nella direzione della e del marito, CP_2 Parte_2
vedendoli uscire dal portico pedonale;
poi al transito della loro automobile la stessa Persona_6
avrebbe ripetuto gli sputi nella loro direzione;
• 16 marzo 2019: a seguito di fatti denunciati “verso ignoti” (vandalismo sull'auto di proprietà
del sul muro della loro casa installavano una telecamera rivolta verso la corte comune;
Pt_1
durante i lavori di installazione la avrebbe urlato che la telecamera doveva essere rimossa e CP_2
poi chiamava i carabinieri ai quali gli attori spiegavano la ragione dell'installazione e che la telecamera riprendeva solo la corte comune;
• 17 giugno 2019: il sceso dall'auto sentiva la che diceva ad alta voce “è Pt_1 CP_2
arrivato il frocio”; ciò gli provocava turbamento;
• 20 giugno 2019: i convenuti rivestivano con del nylon la facciata della loro abitazione,
impedendogli l'apertura delle finestre, prima che arrivasse la ditta incaricata dei lavori di risanamento del muro di confine richiesti due anni prima;
la GL sopraggiungeva e
9 chiedeva spiegazioni e la la avrebbe aggredita urlando che non aveva diritto di chiedere nulla CP_2
perché era lei che pagava i lavori sul suo muro e dicendo “tu devi stare molto attenta perché stai rischiando grosso, vedrai cosa ti succederà, ti farò pentire di essere venuta qui, la pagherai cara”;
anche il si sarebbe unito alle minacce della moglie aggiungendo “stai zitta, stai attenta che P_
rischi grosso te la farò pagare, vedrai cosa ti succederà”; alla scena assisteva che Testimone_1
si trovava a casa della madre, vicina delle parti in causa, e sentendo le grida era uscita;
la CP_2
avrebbe minacciato anche quest'ultima dicendole “anche tu devi stare molto attenta, la pagherai a caro prezzo, stai rischiando grosso, vedrai cosa ti succederà”;
• 26 giugno 2019: ignoti posizionavano una epigrafe mortuaria davanti la porta della loro abitazione;
• 2 settembre 2019: spostavano i bidoni della plastica e del secco a margine della zona dove abitualmente parcheggiava il e i convenuti subito intimavano loro di spostarli Pt_1
immediatamente; loro facevano notare che erano chiusi e fuori dalla proprietà dei convenuti al che la avrebbe offeso la GL con le parole: “sei una persona sporca come lo era tuo CP_2
padre, se entro questa sera non sposterai i bidoni vedrai cosa ti succederà la pagherai cara ti pentirai di essere venuta qui vedrai” e il verso il avrebbe detto “molto presto tu non P_ Pt_1
entrerai più nella corte e non parcheggerai più la tua macchina perché io te lo impedirò vedrai”;
poche ore dopo la GL per lo stress e il timore avvertiva dolore toracico irradiato al braccio sinistro accompagnato da sudorazione e veniva portata al P.S. dell'Ospedale di Cittadella dove le diagnosticavano “dolore toracico al braccio sx accompagnato da sudorazione profusa in ipertesa”;
• 4 settembre 2019: il medico di base della GL le diagnosticava “stato d'ansia accompagnato da episodi di panico reattivi a riferite minacce dei vicini”;
• 7 settembre 2019: dopo qualche giorno di assenza tornavano presso la loro abitazione e trovavano la porta d'ingresso imbrattata con un pennarello nero ed un nastro nero legato alla porta;
• fine settembre 2019: facevano installare un'altra telecamera che riprendesse la loro porta;
10 • 12 gennaio 2020: il rientrando a casa la domenica sera, nel parcheggiare Pt_1
l'automobile si accorgeva di aver schiacciato un “involucro” con dei pezzi di carne insanguinati;
il giorno dopo, nel visionare i filmati della telecamera, riconosceva la nella persona che aveva CP_2
posizionato la paccottiglia dove abitualmente lui parcheggiava;
• 23 gennaio 2020: l'idraulico parcheggiava il suo furgoncino nella Testimone_2
corte comune;
la gli intimava di spostarlo altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri e al CP_2 [...]
avrebbe urlato “sei stronzo come tua mamma e tuo nonno, sei una testa di cazzo”; ciò, assieme Pt_1
alle altre molestie e ingiurie, causava al uno stato d'ansia certificato dal medico di base il Pt_1
24.1.2020 come “ansia acuta descritta come attacchi di panico e mancanza di respiro, sembra reattiva a molestie e minacce dei vicini di casa”;
• 15 febbraio 2020: era presente nella loro abitazione l'elettricista; questi usciva per prendere del materiale dal suo furgoncino e, notato che un camioncino entrato nella corte comune aveva difficoltà di manovra, per agevolarlo spostava il suo mezzo andando in retromarcia nelle adiacenze esterne del garage del;
quest'ultimo avrebbe iniziato ad urlargli di andarsene e allora la P_
si avvicinava e lo stesso la offendeva con “stronza e vigliacca” e la colpiva Parte_2 P_
violentemente alla spalla destra con la mano destra;
facendola barcollare;
ciò alla presenza dell'elettricista; quando poi l'elettricista se ne stava andando la gli inveiva contro parandosi CP_2
davanti al furgoncino impedendogli di andarsene e urlandogli “ora vediamo se te ne vai, dai prendimi sotto, prendimi sotto”; sopraggiungevano gli attori in aiuto dell'elettricista e la CP_2
urlava alla GL “brutta puttana sei una troia” e al “sei un povero disgraziato Pt_1
dovresti essere rinchiuso in un istituto”; nel pomeriggio al P.S. dell'Ospedale di Santorso alla
GL veniva diagnosticata “contusione spalla dx e tachicardia sinusale - prognosi gg. 15”;
• 19 febbraio 2020: la GL presentava denuncia ai carabinieri di Schio per l'aggressione subita;
11 • 28 febbraio 2020: l'aggressione fisica alla madre e le ingiurie subite aumentavano lo stato d'ansia del a cui il medico di base certificava “crisi ipertensiva e stato d'ansia”; Pt_1
• fine febbraio 2020: il posizionava una catena nella zona nella quale l'elettricista P_
aveva fatto manovra senza autorizzazione in un luogo di proprietà comune.
Queste azioni dei convenuti che gli attori descrivevano “a contenuto persecutorio” avrebbero,
secondo l'atto di citazione, determinato in loro un “perdurante e grave stato di ansia e di paura” per cui SU base delle perizie di parte allegate all'atto introduttivo chiedevano la condanna in solido dei convenuti al pagamento in favore della di complessivi € 8.802,50 per l'evento del Parte_2
15.2.2020 ed € 2.183,00 per ingiurie e minacce e in favore del di complessivi € 9.227,50. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di data 18.2.2021 si costituivano in giudizio i coniugi e chiedendo, in via principale, il rigetto delle P_ CP_2
domande attoree e, in via riconvenzionale, che ne venisse accertata e dichiarata la responsabilità
degli attori ex art. 2043 c.c. per aver posto in essere gli attori la seguente serie di atti (di interferenza nella vita privata, ingiurie, minacce, percosse) integranti a loro detta il “reato di stalking”:
• febbraio 2017: la avrebbe detto in modo arrogante che i muri dei convenuti Parte_2
mostravano chiazze di umidità e si presentava all'interno della loro proprietà con un idraulico sostenendo di dover controllare se c'erano perdite d'acqua;
• 13 settembre 2017: la si presentava a casa loro con l'arch. chiedendo con Parte_2 Per_7
forza la rimozione di alcuni pannelli in fibrocemento e di una lamiera che era solo un po' sporca e che i convenuti garantivano avrebbero rimosso non appena superati certi problemi economici e personali;
• nel 2017 e 2018 gli attori installavano senza chiedere permessi una prima telecamera e poi una seconda telecamera che avrebbero puntato verso la loro proprietà;
• gli attori avrebbero parcheggiato le loro auto all'interno della corte condominiale e danneggiato il nylon messo a protezione delle loro finestre;
12 • gli attori avrebbero spostato i bidoni della spazzatura sotto le loro finestre;
• 15 febbraio 2020: la faceva parcheggiare il furgoncino dell'elettricista proprio a Parte_2
ridosso del garage del nonostante ci fosse tutta la corte libera e quando questi chiedeva P_
spiegazioni lei gli si avvicinava e gli dava una spinta con entrambe le mani e per paura di cadere il toccava con la punta delle dita la giungeva sul posto il che gli P_ Parte_2 Pt_1
gridava “ti taglio la gola”; usciva di casa la per chiedere spiegazioni e il le diceva CP_2 Pt_1
“io non ho paura di te, picchiami se riesci”; la si girava e le dava una gomitata Parte_2
sull'addome; la apostrofava il “sei un morto che cammina, da morto”; Parte_2 P_ Per_8
la si recava poi in ospedale dove le venivano diagnosticate “toracoalgie aspecifiche in CP_2
reazione ansiosa stazionale”;
• 2 settembre 2019: la diffamava il accusandolo di essere l'autore dei Parte_2 P_
danneggiamenti alla sua auto e alla sua porta di ingresso nel corso di una riunione con altri comproprietari;
ciò era riferito dalla vicina CP_3
Chiedevano pertanto i convenuti che gli attori in solido gli risarcissero i danni che quantificavano
(senza perizia di parte) in € 12.089,00 per il ed € 12.183,00 per la . P_ CP_2
Venivano assunte le prove orali e venivano sentiti:
quali testi di parte attrice:
, idraulico, che confermava le seguenti circostanze: “cap. 25) vero Testimone_2
che in data 23.01.2020, verso le ore 17,30, intimava all'idraulico CP_2 Testimone_2
incaricato dagli attori per alcuni lavori, di spostare il furgoncino parcheggiato nella
[...]
corte comune, altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri”; cap. “26) vero che si CP_2
rivolgeva a ingiuriandolo, alla presenza dell'idraulico, con le parole: “sei stronzo Parte_1
come tua mamma e tuo nonno, sei una testa di cazzo”;
figlia della vicina di casa, che confermava le seguenti circostanze “cap. Testimone_1
14) vero che in data 20.06.2019, intorno alle ore 08,30 e , senza P_ CP_2
13 nulla chiedere, rivestivano con nylon la facciata dell'abitazione degli attori, impedendo agli stessi
l'apertura delle finestre –”, “cap. 15) vero che a , che chiedeva quando sarebbe Parte_2
stato rimosso il nylon dal proprio muro, rispondeva urlando che non aveva alcun CP_2
diritto di chiedere nulla, perché era lei che pagava i lavori, aggiungendo: “sta attenta che rischi
grosso te la farò pagare” – “cap. 16) vero che , a pochi centimetri dal viso di P_ [...]
, le rivolgeva le seguenti parole: “stai zitta, stai attenta che rischi grosso te la farò Parte_2
pagare, vedrai cosa ti succederà” – “cap. 24) vero che l'immagine nel filmato rappresenta CP_2
- Doc. 14) in atti”, mentre poi così rispondeva a prova contraria sui capitoli “9. “Vero che
[...]
l'installazione è avvenuta senza chiedere alcuna autorizzazione ai comproprietari della corte e
quindi nemmeno ai IGg. ?” e “16. “Vero che i bidoni degli attori, indicati nei punti P_
precedenti, sono ancora posizionati sotto le finestre dei convenuti?” “[La GL] ha chiesto l'autorizzazione a me e mia mamma”; “no, non è vero perché la casa è recintata”;
marito e padre degli attori, che confermava le seguenti circostanze “8) vero Persona_6
che in data 23.06.2018 e il marito usciti dal portico pedonale Parte_2 Persona_6
dell'abitazione di Schio, vedevano sputare nella loro direzione da una finestra - CP_2
Doc. 33) foto finestra che si rammostra;
9) vero che reiterava gli sputi in loro CP_2
direzione anche nel mentre transitavano in auto SU via pubblica;
18) vero che in data
02.09.2019, dopo aver posizionato alcune fioriere per abbellire la corte, gli attori spostavano i
bidoncini della raccolta differenziata (plastica e secco), ben chiusi, a margine della zona dove
abitualmente parcheggia 19) vero che nella circostanza, si Parte_1 CP_2
rivolgeva a con le parole: “sei una persona sporca come lo era tuo padre, se Parte_2
entro questa sera non sposterai i bidoncini, vedrai cosa ti succederà, la pagherai cara, ti pentirai di
essere venuta qui, vedrai”; 20) vero che contestualmente si rivolgeva a P_ Parte_1
con le parole: “molto presto tu non entrerai più nella corte e non parcheggerai più la tua
[...]
macchina perché io te lo impedirò, vedrai”; 24) vero che l'immagine nel filmato rappresenta
14 - Doc. 14) in atti;
34) vero che, qualche giorno dopo l'episodio di cui al cap. 27, CP_2
posizionava una catena delimitando a proprio uso esclusivo una zona della corte P_
comune - Doc. 22) che si rammostra” mentre poi, sentito a prova contraria sui seguenti capitoli:
8. “Vero che l'impianto di videosorveglianza è costituito da una telecamera ancorata al muro
interno dell'abitazione degli attori, che dà verso l'interno della corte, e da un'altra telecamera che
inquadra il sottoportico che collega la corte promiscua con la via pubblica?”
9. “Vero che l'installazione è avvenuta senza chiedere alcuna autorizzazione ai comproprietari
della corte e quindi nemmeno ai IGg. ?” P_
10. “Vero che l'impianto di videosorveglianza indicato nei punti precedenti è costituito da
telecamere che possono essere direzionate a piacimento e sono costantemente direzionate dagli
attori verso la proprietà esclusiva dei IGg. , come da foto che si rammostrano al teste (all. P_
3)?”
11. “Vero che le suddette telecamere, oltre a poter registrare il video, sono dotate di microfono che
consente la registrazione di conversazioni?”
14. “Vero che gli attori decidevano di spostare, senza motivo, i bidoni della spazzatura dalla
posizione originaria (a ridosso della facciata della propria abitazione), come da foto che si
rammostra al teste (all.8) e di posizionarli sotto le finestre dei convenuti, come da altra foto che si
esibisce al teste (all.9)?”
15. “Vero che il IG. diceva al IG. di riposizionare i bidoni nella posizione P_ Pt_1
originaria e quest'ultimo rispondeva che se qualcuno li avesse toccati egli lo avrebbe visto tramite
le registrazioni dell'impianto di sorveglianza e sarebbero stati guai seri?”
16. “Vero che i bidoni degli attori, indicati nei punti precedenti, sono ancora posizionati sotto le
finestre dei convenuti?”
ha così risposto:
“Cap 8) è falso perché la telecamera è ancorata all'esterno
15 Cap 9) Si mio figlio ha chiesto autorizzazione a e Parte_4 Testimone_1
Cap10) La telecamera è fissa e non è movibile e confermo dalla foto la telecamera
Cap11) E' falso
Cap14) Sono andato io a dare una mano a mio figlio per aiutare a sistemare nel miglior modo possibile. Mio figlio ha posizionato i bidoni paralleli al parcheggio della sua auto, SU corte comune.
Cap15) No, non è vero
Cap16) Assolutamente no”;
, elettricista, che ha confermato le seguenti circostanze cap. “12) vero Testimone_3
che durante i lavori di installazione, iniziava a urlare che la telecamera doveva CP_2
essere immediatamente rimossa e chiedeva l'intervento dei Carabinieri che intervenivano senza
assumere alcun provvedimento;
29) vero che, sopraggiunta , il le si Parte_2 P_
rivolgeva con le seguenti parole “sei una persona sporca come tuo padre, stronza e vigliacca” e la
colpiva con forza alla spalla destra facendola barcollare;
30) vero che dopo circa mezz'ora
l'elettricista stava uscendo dalla corte comune accompagnato dagli attori e si CP_2
parava davanti al furgoncino gridando “ora vediamo se te ne vai, dai prendimi sotto, prendimi
sotto; 31) vero che gridava a “brutta puttana sei una CP_2 CP_2 Parte_2
troia come tuo padre” e a “sei un povero disgraziato dovresti essere rinchiuso in Parte_1
un istituto”; mentre poi, sentito a prova contraria, negava le circostanze di cui ai capitoli “10. “Vero
che l'impianto di videosorveglianza indicato nei punti precedenti è costituito da telecamere che
possono essere direzionate a piacimento e sono costantemente direzionate dagli attori verso la
proprietà esclusiva dei IGg. , come da foto che si rammostrano al teste (all. 3)?” 11. P_
“Vero che le suddette telecamere, oltre a poter registrare il video, sono dotate di microfono che
consente la registrazione di conversazioni?” 17. “Vero che il 15/02/2020 la IG.ra , Parte_2
dopo aver fatto parcheggiare il furgone del suo tecnico-elettricista nella proprietà esclusiva dei
16 IGg. , aggrediva dapprima verbalmente e poi anche fisicamente, dandogli una spinta, il P_
IG. il quale si difendeva mettendo le mani avanti per tenerla distante, senza mai P_
toccarla?” 18. “Vero che il IG. durante l'episodio descritto nel capitolo precedente, Pt_1
gridava al IG. : “Guarda che ti taglio la gola?” 20. “Vero che il IG. si rivolgeva P_ Pt_1
alla convenuta dicendole: “io non ho paura di te, picchiami se ci riesci?” 21. “Vero che la IG.ra
si girava e dava una gomitata nell'addome alla IG.ra e se ne andava?” 22. Parte_2 CP_2
“Vero che la IG.ra apostrofava più volte il IG. dicendogli: ”Sei un morto Parte_2 P_
che cammina, puzzi da morto”;
quali testi di parte convenuta:
▪ (vicina, o ex vicina di casa), che confermava le seguenti circostanze Persona_4
cap.“14. “Vero che gli attori decidevano di spostare, senza motivo, i bidoni della spazzatura
dalla posizione originaria (a ridosso della facciata della propria abitazione), come da foto
che si rammostra al teste (all.8) e di posizionarli sotto le finestre dei convenuti, come da
altra foto che si esibisce al teste (all.9)?” 15. “Vero che il IG. diceva al IG. P_ [...]
di riposizionare i bidoni nella posizione originaria e quest'ultimo rispondeva che se Pt_1
qualcuno li avesse toccati egli lo avrebbe visto tramite le registrazioni dell'impianto di
sorveglianza e sarebbero stati guai seri?” 17. “Vero che il 15/02/2020 la IG.ra
, dopo aver fatto parcheggiare il furgone del suo tecnico-elettricista nella Parte_2
proprietà esclusiva dei IGg. , aggrediva dapprima verbalmente e poi anche P_
fisicamente, dandogli una spinta, il IG. il quale si difendeva mettendo le P_
mani avanti per tenerla distante, senza mai toccarla?” 18. “Vero che il IG. Pt_1
durante l'episodio descritto nel capitolo precedente, gridava al IG. : “Guarda che P_
ti taglio la gola?” 22. “Vero che la IG.ra apostrofava più volte il IG. Parte_2 P_
dicendogli: ”Sei un morto che cammina, puzzi da morto”? mentre non ha saputo rispondere ai cap. 20. “Vero che il IG. si rivolgeva alla convenuta dicendole: “io non ho Pt_1
17 paura di te, picchiami se ci riesci?” e 21. “Vero che la IG.ra si girava e dava Parte_2
una gomitata nell'addome alla IG.ra e se ne andava?”, mentre, sentita a prova CP_2
contraria, negava le circostanze dei capitoli 29) vero che, sopraggiunta , il Parte_2
le si rivolgeva con le seguenti parole “sei una persona sporca come tuo padre, P_
stronza e vigliacca” e la colpiva con forza alla spalla destra facendola barcollare;
30) vero
che dopo circa mezz'ora l'elettricista stava uscendo dalla corte comune accompagnato
dagli attori e si parava davanti al furgoncino gridando “ora vediamo se te CP_2
ne vai, dai prendimi sotto, prendimi sotto;
31) vero che gridava a Controparte_2
“brutta puttana sei una troia come tuo padre” e a “sei un Parte_2 Parte_1
povero disgraziato dovresti essere rinchiuso in un istituto”;
▪ , figlia dei convenuti (che va a visitarli circa una volta alla settimana), che Persona_3
confermava le circostanze dei capitoli “8. “Vero che l'impianto di videosorveglianza è
costituito da una telecamera ancorata al muro interno dell'abitazione degli attori, che da
verso l'interno della corte, e da un'altra telecamera che inquadra il sottoportico che collega
la corte promiscua con la via pubblica?” 9. “Vero che l'installazione è avvenuta senza
chiedere alcuna autorizzazione ai comproprietari della corte e quindi nemmeno ai IGg.
?” 10. “Vero che l'impianto di videosorveglianza indicato nei punti precedenti è P_
costituito da telecamere che possono essere direzionate a piacimento e sono costantemente
direzionate dagli attori verso la proprietà esclusiva dei IGg. , come da foto che si P_
rammostrano al teste (all. 3)?” 14. “Vero che gli attori decidevano di spostare, senza
motivo, i bidoni della spazzatura dalla posizione originaria (a ridosso della facciata della
propria abitazione), come da foto che si rammostra al teste (all.8) e di posizionarli sotto le
finestre dei convenuti, come da altra foto che si esibisce al teste (all.9)?” 15. “Vero che il
IG. diceva al IG. di riposizionare i bidoni nella posizione originaria e P_ Pt_1
quest'ultimo rispondeva che se qualcuno li avesse toccati egli lo avrebbe visto tramite le
18 registrazioni dell'impianto di sorveglianza e sarebbero stati guai seri?” 16. “Vero che i
bidoni degli attori, indicati nei punti precedenti, sono ancora posizionati sotto le finestre dei
convenuti?” mentre a prova contraria negava le circostanze di cui ai capitoli 8, 9, 14, 18, 34,
e non sapeva rispondere ai cap. 19, 20 e 24.
▪ il quale ha confermato le seguenti circostanze: cap. “9. “Vero che Persona_1
l'installazione è avvenuta senza chiedere alcuna autorizzazione ai comproprietari della
corte e quindi nemmeno ai IGg. ? 17. “Vero che il 15/02/2020 la IG.ra P_
, dopo aver fatto parcheggiare il furgone del suo tecnico-elettricista nella Parte_2
proprietà esclusiva dei IGg. , aggrediva dapprima verbalmente e poi anche P_
fisicamente, dandogli una spinta, il IG. il quale si difendeva mettendo le P_
mani avanti per tenerla distante, senza mai toccarla?”, mentre poi nulla ha saputo dire sui capitoli di cui alla prova contraria.
Infine, è stata espletata una CTU medico legale, affidata al dott. di Padova, i cui Persona_9
esiti sono stati i seguenti:
SU : “Gli elementi a disposizione consentono di identificare che Parte_2 Parte_2
a causa delle conflittualità sviluppatasi a partire dal settembre 2019 con i vicini di casa,
[...]
soffre di disturbo dell'adattamento con ansia lieve persistente. Il danno biologico permanente è pari al 2%. Vi è stato un danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di trenta giorni, cui andranno aggiunti centocinquanta giorni circa di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Non
risultano spese documentate agli atti”.
sul “Gli elementi a disposizione consentono di identificare che , a seguito Pt_1 Parte_1
della conflittualità con i vicini, ha sofferto di una sindrome maladattiva codificabile come disturbo dell'adattamento con ansia lieve secondo il DSM 5-TR. Non vi è danno biologico permanente. Vi è
stato un danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di trenta giorni, cui andranno aggiunti ulteriori trenta giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Non risultano agli
19 atti spese mediche documentate. Dovranno essere considerate le spese relative agli accertamenti medico-legali in sede extragiudiziale e giudiziaria. Non vi è la necessità di ulteriori spese mediche future”.
sul : “Gli elementi a disposizione consentono di identificare che , a causa P_ P_
delle conflittualità sviluppatasi a partire dal settembre 2019 con i vicini di casa, soffre di disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso lieve. Il danno biologico permanente è pari al 5%. Vi
è stato un danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di trenta giorni, cui andranno aggiunti trenta giorni circa di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Non risultano spese documentate agli atti”.
SU : “Gli elementi a disposizione consentono di identificare che a causa CP_2 CP_2
delle conflittualità sviluppatasi a partire dal settembre 2019 con i vicini di casa, ha sofferto di una sindrome maladattativa. Non vi è danno biologico permanente conseguente a tale patologia. Vi è
stato un danno biologico temporaneo parziale al 50% della durata di trenta giorni, cui andranno aggiunti trenta giorni circa di danno biologico temporaneo parziale al 25%. Non risultano spese documentate agli atti”.
La causa è oggi in decisione.
* * *
Con l'esposizione fin qui fatta, il lettore della sentenza avrà già avuto una precisa idea della natura,
della portata, e, soprattutto, del “livello” delle questioni per le quali è stato chiesto l'intervento del
Tribunale.
Si tratta, in buona sostanza, di beghe cortilizie, fra proprietari confinanti.
E difatti nella presente causa, attraverso le narrazioni delle parti, attraverso la formulazione dei capitoli di prova, e attraverso le deposizioni dei testi, si è snodato tutto il più classico “repertorio”
delle beghe di cortile: contestazioni sull'uso delle proprietà asseritamente comuni (con le
“invasioni” attribuite agli artigiani – elettricista ed idraulico – chiamati dall'altra parte, o con le
20 auto parcheggiate o con i bidoni della spazzatura collocati troppo “vicino” alla casa altrui),
invasioni della proprietà privata (con ingressi non autorizzati o con installazioni di videocamere
con inquadrature “illecite”), contestazioni riguardanti situazioni asseritamente nocive per la salute
(con la presenza di presunti pannelli di Eternit), contestazioni sugli immancabili lavori di manutenzione posti in essere dall'una o dall'altra parte, con, infine, il corredo delle ancor più
classiche “reazioni” del genere cortilizio: di puro istinto (sputi, vandalismi sull'auto del “rivale”), a sfondo sessuale di bassa lega (insulti SU non-eterosessualità del rivale), insulti riguardanti la non-
sanità mentale del “rivale”, minacce di lesioni fisiche o indifferentemente di morte, fino al disinvolto uso di segni, simboli e iconografie di malauguri e morte (collocazione di epigrafi
mortuarie, scrittura di segni neri SU porta di casa del rivale, deposito sinistro di carne
sanguinolenta nel luogo ove il rivale parcheggia la macchina), e quant'altro.
Insomma, alla causa non manca nulla dello stereotipo del genere.
In questi casi, un minimo di esperienza in capo a chi esamina questi conflitti insegna che tutto si snoda attraverso uno schema più o meno sempre uguale: in un clima iniziale di conflitto appena latente, ma mai manifestato, avviene ad un certo punto una scintilla, quale che sia, e la cui effettiva
“portata” è spesso misera o trascurabile.
A questo punto, vi sono due strade: o si ha la capacità ed il buon senso, fra i potenziali “rivali”, di portare tutto su un piano di dialogo e confronto civile, e discutere di buon grado delle problematiche insorte e di quelle potenziali e future, oppure, in mancanza di tali requisiti, si innesca la spirale dell'occhio per occhio, e si finisce (come nella presente causa) in un vortice in cui il torto o la ragione, se pure sono esistiti in qualche momento iniziale, si perdono completamente sul fondo della palude.
Ed in questo secondo scenario, appunto, gli episodi che sono presentati all'attenzione dell'interprete sono spesso paradossali, ed in parte “impossibili” perché:
21 • entrambe le narrazioni, in fin dei conti, si concentrano sugli stessi episodi, solamente raccontati in due versioni completamente opposte, laddove lo stesso soggetto assume il ruolo della vittima, o viceversa del provocatore, a seconda della prospettiva del racconto, e specularmente un altro soggetto assume il ruolo dell'aguzzino o del provocato, il che,
ovviamente, è “impossibile” (e ciò vale perfettamente anche nella presente causa);
• e non solo solo le parti a raccontare gli stessi fatti in maniera opposta ed incompatibile, ma anche i testimoni “giocano allo stesso gioco”, poiché, a seconda di chi li ha addotti,
raccontano versioni così contrarie rispetto alle versioni dei testimoni dell'altra parte che o gli uni o gli altri andrebbero senz'altro denunziati alla Procura per falsa testimonianza (e ciò
vale perfettamente anche nella presente causa);
• in un aspetto, invece, le parti sembrano accomunate, e cioè quando lasciano la sensazione che a nessuna di esse interessi veramente raccontare, o ricercare, la verità, ma l'interesse sta piuttosto nello spendere la maggior energia possibile per dimostrare la colpa e l'insolenza dell'altra.
Tutto ciò serve per dire che sarebbe attività improduttiva, e sostanzialmente inutile, tentare di scandagliare nel profondo le predette testimonianze, nel tentativo di trovare qualsivoglia elemento che permetta di decodificare siffatta, granitica contrapposizione fra le deposizioni dei testi addotti dall'una e dall'altra parte, e scardinare l'apparente, illogico effetto per il quale, annullandosi quasi le une con le altre, tali deposizioni comportano solo la conseguenza di allontanare la identificazione della verità processuale con quella reale.
Ciò che resta, di oggettivo (nonostante certe doglianze di parte attrice, relativamente alla considerazione di pregresse patologie del , doglianze tuttavia superabili considerando la P_
professionalità e la competenza del CTU dott. , è appunto la perizia medico-legale Per_9
disposta d'ufficio dal Tribunale, che ha dato i seguenti esiti:
22 • GL: 2% di invalidità permanente, ed effetti temporanei così descritti: 30 giorni al
50% e 150 giorni al 25%;
• solo effetti temporanei così descritti: 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%; Pt_1
• : 5% di invalidità permanente, ed effetti temporanei così descritti: 30 giorni al 50% P_
e 30 giorni al 25%;
• : solo effetti temporanei così descritti: 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%. CP_2
Di conseguenza, applicando le tabelle sulle cosiddette micro-permanenti, si avranno i seguenti prospetti:
MIGLIORANZA:
23 DE POLLI:
CORTIANA:
24 EBERLE
* * *
Le conseguenze sono dunque piuttosto chiare: i risarcimenti liquidabili al da una parte, e Pt_1
alla , dall'altra, sono identici, e dunque si elidono a vicenda;
quanto ai risarcimenti dovuti alla CP_2
(euro 4.473,57) e al (euro 6.358,32), si realizza una compensazione parziale Parte_2 P_
fino all'importo più basso, sicché saranno gli attori a dovere ai convenuti l'importo di euro
(6.358,32 – 4.473,57=) 1.884,75, o meglio il risultato del calcolo meglio sviluppato in dispositivo.
E' altrettanto evidente che le spese processuali, visto l'esito, vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta che i risarcimenti liquidabili sono: per il euro 1.242,90; per la Pt_1 Parte_2
euro 4.473,57; per il euro 6.358,32 e per la euro 1.242,90; P_ CP_2
2. pertanto dichiara che i risarcimenti liquidabili al da una parte, e alla , Pt_1 CP_2
dall'altra, essendo identici, si elidono a vicenda;
25 3. quanto ai risarcimenti dovuti alla (euro 4.473,57) e al (euro 6.358,32), Parte_2 P_
dichiara che si realizza una compensazione parziale fino all'importo più basso,
4. pertanto condanna gli attori in solido a pagare al l'importo risultante dal seguente P_
calcolo: devalutare la somma di euro 1.884,75 da oggi alla data del 2017, applicare poi per ogni anno decorso dal 2017 ad oggi la rivalutazione ISTAT anno per anno, e applicare gli interessi legali SU somma come di anno in anno rivalutata;
5. compensa le spese processuali fra le parti;
6. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle due parti per metà ciascuna,
con obbligo delle giuste rifusioni e conguagli.
Vicenza, il giorno 1 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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