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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3581/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Roberto Savignano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del D. G. p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marco Mariano e Elisa Iannaccone, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede;
TE
E CONTRO
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Erminia Addivinola, con cui
è elettivamente domiciliata come in atti;
TE
NONCHÉ CONTRO
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP3 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
TE
1 CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: relativamente all'attività lavorativa svolta presso la U.S.L. 2 di
Sant'Angelo dei Lombardi per il periodo dal 4.4.1981 al 5.8.1985, dichiarare l'inadempimento contrattuale del datore per omesso versamento della quota contributiva a proprio carico ed a carico del lavoratore, ai fini previdenziali, rispettivamente pari ad € 6.724,53 ed € 2.595,48, nonché delle quote di T.F.R. o T.F.S. da quantificarsi, e condannare i resistenti in solido al relativo versamento in favore dell' oltre accessori di legge;
in subordine, nella denegata ipotesi di CP3 accertamento della prescrizione dei contributi, condannare i resistenti in solido alla costituzione presso l' della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962; il tutto CP3 previo eventuale accertamento della subordinazione;
condannare l' alla CP3 ricostituzione del T.F.R. o del T.F.S. sulla scorta dei maggiori contributi predetti ed al pagamento delle somme differenziali rispetto a quanto già corrisposto;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA TE : dichiarare il difetto di legittimazione passiva in Controparte_1 favore della in subordine, accogliere la domanda nei limiti di Controparte_2 quanto effettivamente dovuto da parte del solo datore di lavoro;
con vittoria di spese;
PER LA TE : dichiarare il difetto di legittimazione passiva Controparte_2 ovvero rigettare il ricorso, anche per prescrizione dei contributi;
con vittoria di spese;
PER IL TE dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei CP3 conti;
rigettare la domanda;
in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, in via riconvenzionale e previo accertamento nei limiti della prescrizione di legge, condannare e in solido per l'intero, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dei contributi, oltre accessori;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.11.2022, oggi in quiescenza, Parte_1 esponeva di essere stato lavoratore convenzionato a trentasei ore settimanali, tra l'altro presso l'U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi (confluita nell' ), nel Controparte_1 periodo dal 4.4.1981 fino al 5.8.1985, con la qualifica di perito chimico presso il laboratorio di analisi (livello VI C.C.N.L. di comparto), allorquando veniva regolarizzato come unità di personale convenzionato ed inquadrato in ruolo.
Deduceva che, nel predetto periodo, il rapporto aveva assunto i connotati della subordinazione, tanto che l' con verbale ispettivo n. 1352 del 24.4.1992, CP3
2 accertava l'effettiva natura del rapporto e contestava all'U.S.L. prefata l'omissione dei contributi previdenziali.
Riferiva che, in ordine a tale obbligo contributivo, era sorta controversia giudiziale, definita con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 29/2011, che aveva confermato la natura subordinata del rapporto.
Aggiungeva che detta Corte, con sentenza n. 139/2021, passata in giudicato, aveva ribadito tale natura, accertando e quantificando i correlati contributi previdenziali e condannando la U.S.L. al relativo pagamento in favore dell' CP3
Lamentava che, nonostante i numerosi solleciti, la U.S.L. e, poi, la non avevano CP1 mai provveduto a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale, neppure per quanto concerne il trattamento di fine rapporto e/o il trattamento di fine servizio.
Contestava siffatto inadempimento, dovuto alla luce del carattere subordinato del rapporto, rivendicando la spettanza delle prestazioni previdenziali, inclusa quella di fine rapporto, in forza del principio di automaticità ex art. 2116 c.c.
Affermava che, essendovi prova di un imponibile contributivo, nel periodo in questione, pari ad € 28.242,45, l'applicazione delle aliquote a carico del datore e del lavoratore (23,81% e 9,19%) conduceva a quantificare i contributi dovuti nell'importo di € 9.320,01 (di cui € 6.724,53 a carico del datore ed € 2.595,48 a carico del lavoratore).
Precisava che tali maggiori contributi gli avrebbero permesso di conseguire un maggior trattamento pensionistico ed un maggior T.F.R. / T.F.S.
Evidenziava che, ai sensi del D.L. 183/2020, conv. da L. 21/2021, il legislatore aveva disposto la sospensione della prescrizione dei contributi di previdenza per i rapporti di pubblico impiego, anche anteriori al 31.12.2015, fino al 31.12.2022.
In subordine, nell'ipotesi di accertamento della prescrizione, domandava la costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 a carico del datore, previo accertamento della natura subordinata del rapporto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 CP3 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio.
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sia in quanto, alla Controparte_1 non era subentrata essa bensì la Regione Parte_2 CP4
3 Campania per effetto degli artt. 6 L. 724/1994 e 2 co. 14 L. 549/1995, sia in quanto la gestione liquidatoria di detta U.S.L. era stata assunta in via esclusiva dal commissario liquidatore, individuato nella persona del Direttore Generale dell' organo da CP1 essa avulso ed agente nell'interesse della come da consolidato indirizzo CP2 giurisprudenziale.
Eccepiva, nel merito, l'insussistenza di una propria posizione datoriale e del connesso obbligo contributivo, peraltro in parte gravante sul lavoratore stesso.
Eccepiva altresì l'assenza di legittimazione e titolarità passive per la domanda di costituzione di rendita vitalizia, di cui è naturale destinatario il solo nonché, CP3 in ogni caso, il decorso del termine di prescrizione decennale.
Sosteneva l'insussistenza della subordinazione e del connesso obbligo contributivo nel periodo in contesa.
Deduceva la genericità della domanda in ordine al quantum.
Eccepiva la prescrizione dei contributi, quinquennale o decennale, in assenza di atti interruttivi. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, anche alla luce Controparte_2 dell'art. 1 L. R. 22/1996 e dell'art. 13 L. R. 15/2002, secondo cui la gestione liquidatoria delle UU.SS.LL. era affidata ai Direttori Generali delle unici destinatari Parte_3 delle domande ed unici titolari della legittimazione processuale in quanto commissari liquidatori.
Eccepiva altresì l'infondatezza nel merito del ricorso. eccepiva il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della Corte dei conti, CP3 giudice unico delle pensioni dei dipendenti pubblici.
Descriveva il regime della prescrizione dei contributi applicabile alla fattispecie, anche a seguito dell'art. 3 co. 9 L. 335/1995.
In subordine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento in suo favore dei contributi eventualmente accertati,
a carico di e Controparte_1 Controparte_2
I resistenti concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile, e va rigettato.
Giova sintetizzare i fatti e le vicende giudiziarie sottese all'azione.
4 Con verbale di accertamento ispettivo in atti, datato 24.4.1992, l' tra l'altro, CP3 riteneva che alcuni rapporti di lavoro in regime di convenzione, intrattenuti dall'
[...]
tra cui quello di parte ricorrente, avessero natura di rapporti Parte_2 di lavoro subordinato.
Sulla scorta di tale accertamento, l' chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, Pt_4 opposto dall'U.S.L. dinanzi al Tribunale di Avellino, la cui pronuncia veniva poi impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, che definiva il giudizio con sentenza n. 139/2021 del 6.4.2021, passata in giudicato.
Con tale pronuncia, il giudice partenopeo revocava il decreto ingiuntivo, tra l'altro confermando solo in parte il credito rivendicato dall' per i contributi di CP3 previdenza dovuti sulle posizioni dei lavoratori a convenzione, il cui rapporto era stato correttamente riqualificato come subordinato.
In specie, la Corte d'Appello riteneva dovuti i soli contributi minori (malattia, disoccupazione, gescal, ecc.), mentre affermava che i contributi I.V.S., anch'essi richiesti in pagamento dall' con il decreto ingiuntivo opposto, non fossero CP3 spettanti, giacché avrebbero dovuto essere pagati a quale ente preposto alla Parte_5 gestione previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici locali, qual era la U.S.L. 2.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, domanda la Parte_1 condanna dei resistenti indicati al versamento di ulteriori contributi, e ciò sia ai fini dell'incremento pensionistico, essendo egli in quiescenza (dalla data dedotta dall' ossia agosto 2017, quale data di decorrenza della pensione di vecchiaia CP3 ordinaria), con contestuale formulazione di riserva d'azione dinanzi alla Corte dei conti per il corrispondente aumento del rateo di pensione, sia ai fini del maggior T.F.R. o
T.F.S.
Ebbene, la domanda va per l'appunto scissa in due segmenti, ossia quello inerente ai contributi di previdenza a fini pensionistici e quello inerente ai contributi ai fini del trattamento di fine servizio, oltre all'istanza, comune ad entrambi, di accertamento della subordinazione.
2. Quanto al primo segmento, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall' in favore della Corte dei conti in funzione di CP3 giudice unico delle pensioni dei dipendenti pubblici.
Come noto, la giurisdizione si individua sulla scorta del petitum sostanziale, ossia del bene della vita che la parte istante intende conseguire.
Nella fattispecie, ha proposto una domanda di accertamento Parte_1
5 dell'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico, in relazione ad un periodo lavorativo in cui, ferma l'impossibilità di ottenere la formale costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, ne è stata giudizialmente accertata la natura subordinata.
A ciò consegue l'applicazione dell'art. 2126 c.c., disposizione estesa sia alla retribuzione sia alla contribuzione e notoriamente applicabile anche al pubblico impiego
(Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2024, n. 12868: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma”; Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2018, n. 6046: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell' art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001 , deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro”).
L'espletamento delle prestazioni lavorative indicate in ricorso, nel periodo dal 4.4.1981 al 5.8.1985, è pacifico, così come è pacifico che la sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 139/2021 abbia accertato la natura subordinata del rapporto e l'obbligo contributivo connesso.
D'altra parte, il rapporto d'impiego non è mai stato formalizzato in detto periodo ed esso non può essere oggetto di costituzione giudiziale, salvo il diritto del lavoratore, appunto, ex art. 2126 c.c., di conseguire retribuzioni e copertura contributiva
(Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2018, n. 9591: “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell' articolo 2126 c.c. , qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale”).
Dunque, il petitum sostanziale di tale segmento della domanda è rappresentato dal versamento contributivo, in sé e per sé considerato.
Solo in via di riflesso, in ipotesi di accoglimento della domanda, ciò produrrà l'effetto di maggiorazione della pensione attualmente in fruizione al ricorrente, aumento che
6 questi ha infatti prefigurato nella narrativa dell'atto introduttivo.
A riguardo, occorre segnalare che, in fattispecie analoga, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2024, n. 20134: “in premessa va richiamo il principio, costantemente ribadito da questa Corte regolatrice, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati
e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre
2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492); pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione;
si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, opera anche nei casi in cui, come nella fattispecie, occorre statuire sui confini dell'ambito riservato alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti che, ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214/1934, "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge"; al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente affermato che la delimitazione dell'ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti
a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); peraltro, il richiamato principio è stato precisato da Cass. S.U. n. 15058/2017 con l'affermazione che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti non può essere affermata qualora venga in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore (incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilo dell'insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale;
in tal caso, infatti, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto, connotazione
o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto, ossia al giudice ordinario o a quello amministrativo, sulla base della regola di riparto della giurisdizione dettata dagli artt. 63 e 69 del
D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 23399/2016 e Cass. S.U. n. 16827/2017);
3. alla luce dei richiamati principi deve essere affermata nella fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la domanda principale proposta dal come si Pt_6 desume con chiarezza dalle conclusioni formulate e dalle argomentazioni sviluppate a sostegno delle stesse, ha ad oggetto
l'accertamento dell'obbligo contributivo gravante sulla , sollecitato con l'istanza di ricostruzione della Controparte_2 carriera a fini giuridici, economici e previdenziali del 29 luglio 1999 e solo parzialmente accolta dall'amministrazione, la quale ha ritenuto di dovere escludere i periodi già interessati da contribuzione, ivi compresa quella versata da datori di lavoro privati
e in ragione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
… oggetto della domanda principale, che solo mediatamente incide sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (domande queste ricomprese nell'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti), è quindi un diritto connesso al rapporto di impiego
…”).
Ebbene, l'elemento da valorizzare ai fini dell'individuazione della giurisdizione è proprio l'assenza di formale costituzione del rapporto di lavoro subordinato.
Difatti, è innegabile che nessun accertamento sul fatto sia necessario nel caso di specie, poiché la subordinazione è sancita da sentenza passata in giudicato e munita di efficacia esterna, essendo intervenuta tra le stesse parti del presente giudizio, con effetto pienamente estensivo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quanto all'U.S.L., nei confronti
7 dell'ente pubblico che ne ha assunto la gestione.
In ogni caso, non v'è dubbio circa la specifica efficacia probatoria dell'accertamento compiuto dal giudice del gravame nella sentenza n. 139/2021, pronunciata all'esito dell'esame di un complesso quadro istruttorio orale, documentale e contabile.
Tuttavia, l'assenza di regolare assunzione di nel periodo in contesa Parte_1 fa sì che il petitum si incentri sull'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, a prescindere dall'esistenza del giudicato e dalle fonti di prova, sicché l'effetto dell'incremento del rateo pensionistico, che certamente ricade nella giurisdizione della
Corte dei conti, si produce in via mediata e riflessa.
Tant'è che, in fattispecie similare, in cui però vi era regolare costituzione del rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice delle pensioni pubbliche (Cassazione civile, sez. un., 30/05/2024, n. 15148).
3. A questo punto, è possibile procedere all'esame del segmento di domanda inerente ai contributi di previdenza per la pensione ed all'accertamento della subordinazione, esame che ne rivela l'inammissibilità.
Sul punto, richiamata l'efficacia di giudicato, ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., della sentenza n. 139/2021, devono essere condivise, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le conclusioni a cui questo Tribunale è giunto in fattispecie del tutto sovrapponibile
(Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Luce R. G. n. 3580/2022, sentenza n. 209/2025 del 18.2.2025), anche in ordine al profilo della titolarità passiva del preteso obbligo contributivo.
In specie, il giudice del lavoro ha così statuito: “Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dall' , perché per effetto degli artt. 6 della legge n. 724/1994 e art. Parte_7
2, comma 14, della Legge n. 549/1995 alla Sant'Angelo dei Lombardi è subentrata la CP5
. "A norma della L. n. 724 del 1994, art. 6, (prevedente che in nessun caso le regioni Controparte_2 possono far gravare sulle costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle costituite che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione;
ne Pt_8 consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla subentrante, bensì alla (la cui soggettività continua nella Pt_8 Parte_9 gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare" (Cass. n. 7529 del 12/04/2005; in termini: Cass. n.1532 del 26.1.10; n.7802 del 31.3.10, Cass., III sez. civile, n. 5637/2014). Per il resto, il
Tribunale osserva quanto segue. Con Sentenza n. 29/2011 del Tribunale di Avellino, confermata nella
8 sostanza da Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 139/2021, il rapporto di lavoro che dallo 04 aprile 1981 fino allo 05 agosto 1985 la ricorrente aveva svolto presso U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei
Lombardi è stato qualificato come rapporto di lavoro di natura subordinato. La Parte_10
è stata condannata al pagamento delle contribuzioni indicate nella Sentenza di secondo
[...] CP grado a favore di Ai procedimenti ha preso parte, in forza di intervento volontario, anche
[...]
, per cui quella pronuncia, pacificamente definitiva, fa stato anche nei suoi confronti. CP6
Le domande proposte nel presente giudizio perché sia riconosciuta la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dallo 04 aprile 1981 allo 05 agosto 1985 è quindi inammissibile, perché la questione è già coperta da giudicato tra le parti. Analogamente, inammissibili sono anche le domande finalizzate alla condanna al pagamento di contribuzione: la
[...] CP è stata già condannata al pagamento della contribuzione a favore di Parte_2 per effetto della Sentenza n. 29/2011 del Tribunale di Avellino”.
Anche l'odierno ricorrente figura tra gli interventori volontari nel primo grado del giudizio definito con la sentenza n. 139/2021.
Pertanto, ha già ottenuto sia l'accertamento della subordinazione Parte_1 nel periodo detto, sia la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi.
Il giudicato esterno, formatosi tra le medesime parti in causa in un giudizio, determina che l'accertamento compiuto in ordine a questioni di fatto e di diritto, comuni alla presente controversia, precluda il riesame dello stesso punto accertato e risolto, in applicazione del principio “ne bis in idem” (Cassazione civile, S.U., n. 13916/2006:
“L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione
(essendo tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensivi)”; Corte giustizia U.E., sez. IV, 23/03/2023, C-412/21: “L'applicazione del principio del ne bis in idem
è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore
(condizione «bis») e, dall'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem»). Per quanto riguarda, in primis, la condizione «idem», essa richiede che i fatti materiali siano identici, e non semplicemente simili.
L'identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda, in secundis la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa”).
9 L'esito giudiziale, sancito a chiare lettere nella citata sentenza n. 139/2021, nonché nella sentenza di primo grado n. 29/2011, non può essere oggetto di un nuovo esame nella presente sede, in forza della segnalata preclusione ex iudicato.
Le richiamate sentenze pongono la regula iuris, definitivamente cristallizzata nel rapporto controverso.
A ciò si aggiunga che, come noto, il giudicato copre dedotto e deducibile (Cassazione civile, sez. III, 11/01/2024, n. 1259: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”; conforme: Cassazione civile, sez. III, 26/09/2023,
n. 27399).
Dunque, la sentenza n. 139/2021 investe anche la questione dei contributi I.V.S., che la Corte d'Appello ha ritenuto dovuti non già in favore dell' bensì in favore di CP3
ente confluito dapprima nell' (D. Lgs. 479/1994), a sua volta Parte_5 CP7 confluito nell' (L. 201/2011). CP3
4. La pronuncia richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. va condivisa anche sotto il profilo dell'assenza di titolarità passiva del rapporto in capo alla resistente CP1
Difatti, come si evince dalle leggi regionali indicate da nella propria Controparte_2 memoria di costituzione, è stata la stessa a subentrare nei rapporti delle CP2 cessate sin dalla fase di liquidazione, che è stata sì affidata ai direttori Pt_11 generali delle ma non già in tale veste, bensì quali organi regionali Parte_3 destinatari di un'apposita delega funzionale, esercitata autonomamente rispetto all'incarico di vertice dell' . Parte_12
Dunque, la non ha mai assunto la titolarità del rapporto, neppure Controparte_1 durante la gestione liquidatoria della sicché essa deve Parte_2 ritenersi estranea ad ogni domanda proposta dal ricorrente, che, nei confronti dell' resistente, va rigettata nel merito per assenza di posizione soggettiva CP4 passiva.
5. A questo punto, va esaminata la frazione di domanda con cui Parte_1 intende ottenere l'appostamento della provvista contributiva necessaria ad ottenere il maggior trattamento di fine rapporto o servizio.
Ai fini della giurisdizione, si osserva che il ricorrente non ha domandato in via diretta la condanna del datore pubblico al pagamento del trattamento finale, ma solo il
10 versamento dei contributi necessari e la costituzione della provvista.
Dunque, l'oggetto immediato di tale segmento della domanda è rappresentato dall'accantonamento contributivo necessario alla fruizione di un maggior T.F.R. o
T.F.S., crediti rispetto ai quali sussiste la giurisdizione del g.o. in funzione di giudice del lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 23/06/2020, n. 12366; Cassazione civile, sez. un., 30/06/2008, n. 17769; Cassazione civile, sez. un., 07/11/2013, n. 25039).
Del resto, è noto che il T.F.R. ed il T.F.S. hanno natura mista, ed in specie prevalentemente di retribuzione differita e solo latamente di prestazione previdenziale.
Ciò chiarito, occorre rappresentare che la natura prettamente documentale della controversia ha reso superfluo l'espletamento dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti.
Inoltre, giova rilevare che il ricorrente non ha precisato se egli abbia diritto al T.F.R. o al T.F.S., e nel dubbio ha indicato entrambi nell'atto introduttivo.
Come noto, il regime del trattamento finale del pubblico dipendente muta a seconda che egli abbia iniziato il rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A. prima o dopo l'1.1.2001.
Per i soggetti assunti prima, com'è, con tutta evidenzia, (assunto a Parte_1 tempo indeterminato addì 6.8.1985, come da certificato di servizio in atti), alla conclusione del rapporto viene corrisposto il T.F.S., denominato, nella fattispecie, indennità di premio di servizio (L. 152/1968), salva opzione volontaria per il T.F.R. (in questa sede non allegata).
A ciò non osta l'assenza di formale assunzione e la declaratoria solo giudiziale della natura subordinata del rapporto per il periodo antecedente suindicato, giacché il T.F.S.
è una posta creditoria apprestata anche in caso di nullità del contratto di lavoro ai sensi del succitato art. 2126 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/11/1985, n. 5799: “In tema di prestazioni di fatto con violazione di legge l'art. 2126 c.c. non equipara il contratto di lavoro invalido
a quello valido di talché non trovano applicazione tutte quelle norme che disciplinano e limitano la facoltà di recesso del datore di lavoro, ma nondimeno riconosce efficacia all'intercorso rapporto di fatto garantendo al lavoratore il diritto alla retribuzione per tutta la durata del rapporto. Consegue che - costituendo il trattamento di fine rapporto una forma di retribuzione differita - il lavoratore ha diritto anche a tale emolumento, quantificabile in base alla disciplina legale (anche, eventualmente, di carattere speciale) e contrattuale applicabile in generale al tipo di rapporto posto in essere dalle parti”).
Tuttavia, come segnalato, il ricorrente non ha domandato il maggior T.F.S., bensì solo i contributi a ciò specificamente diretti, la cui disciplina risale al T.U. approvato con
11 D.P.R. 1092/1973.
Ebbene, la domanda in esame è infondata in quanto siffatti contributi sono estinti per prescrizione, la quale, come noto, in subiecta materia è oggetto di rilievo d'ufficio.
A riguardo, deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo ottenuto dall' ed oggetto CP3 della sentenza n. 139/2021 non contemplava le quote contributive per il T.F.S., sicché non vi è stato per esse l'effetto di sospensione della prescrizione per proposizione della domanda giudiziale ex art. 2945 co. 2 c.c.
Il dies a quo del termine di prescrizione di tali contributi, notoriamente applicati a percentuale sulla retribuzione, decorre da ogni mensilità retributiva intercorsa nel periodo dal 4.4.1981 al 5.8.1985, mentre il regime applicabile sarebbe quello quinquennale ex art. 55 R.D.L. 1827/1935, conv. da L. 1155/1936.
Tuttavia, pur volendo assumere la prospettiva più favorevole al ricorrente, ossia considerare, quale data di iniziale decorso del termine, il 6.8.1985, nonché applicare il termine più ampio possibile, cioè quello decennale, i contributi in questione si sono certamente prescritti alla data del 6.8.1995.
Non sono stati prodotti atti interruttivi antecedenti.
Inoltre, non risultano applicabili sospensioni legali del termine di prescrizione.
In particolare, non è applicabile la sospensione triennale disposta ex art. 2 co. 19 D. L.
463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, in quanto i contributi utili al T.F.S., come già osservato, non erano stati posti in riscossione dall' né con il verbale CP3 ispettivo, né con il successivo ricorso per decreto ingiuntivo, con cui l'Istituto aveva richiesto in pagamento solo i contributi I.V.S. e i contributi minori.
Né trova applicazione la sospensione disposta ex art. 19 D. L. 4/2019, conv. con mod. da L. 26/2019, estesa a tutto il 31.12.2025 in forza di successive proroghe, giacché trattasi di previsione normativa da intendersi limitata ai soli contributi previdenziali di pubblici impiegati non ancora estinti per prescrizione.
La ricostruzione interpretativa della ratio legis sottesa al citato art. 19 non può che condurre in tal senso: si può sospendere un termine solo se esso sia ancora pendente e non già oramai spirato.
Peraltro, ove il legislatore avesse voluto “sanare” le prescrizioni dei contributi già compiute, avrebbe disposto espressamente in tal senso, come anche sarebbe stato in suo potere, stabilendo l'inapplicabilità tout court e a posteriori del regime della prescrizione, incluso quello dettato ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
In conclusione, i contributi oggetto del segmento di domanda in esame erano già estinti
12 per prescrizione alla data di entrata in vigore della predetta sospensione legale.
6. Si ritiene, in ogni caso, utile rilevare che risulta estinto per prescrizione lo stesso diritto a percepire il T.F.S., come condivisibilmente stabilito nella sentenza n.
209/2025 di questo Tribunale.
Sul punto, è necessario rilevare che la Corte d'Appello, nella succitata sentenza n.
139/2021, non ha accertato l'unicità del rapporto di lavoro subordinato di Parte_1
nel senso che essa si è limitata a sancire la natura subordinata del rapporto
[...] intercorso dal 4.4.1981 al 5.8.1985, senza però statuire che tale rapporto è proseguito senza soluzione di continuità con quello, regolarmente instaurato a tempo indeterminato addì 6.8.1985 (cfr. certificato di servizio in atti), alle dipendenze della stessa Parte_2
Né il ricorrente ha rivendicato l'unicità dei rapporti in questione.
Pertanto, deve reputarsi sussistente una cesura giuridica tra il rapporto a convenzione, ritenuto subordinato e cessato il 5.8.1985, e quello regolarmente costituito a tempo indeterminato il 6.8.1985.
Di conseguenza, il diritto al T.F.S. per il rapporto a convenzione dissimulante il rapporto subordinato, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., non può che decorrere dalla stessa data del 6.8.1985, quale momento in cui, concluso il rapporto stesso, il diritto già poteva essere esercitato, sicché, pur volendo ricorrere al massimo termine di prescrizione in ossequio al favor lavoratoris, lo stesso diritto si è estinto dieci anni dopo, difettando la prova di utili atti interruttivi.
Ebbene, ben si potrebbe prospettare, a monte di quanto sopra osservato, un difetto di interesse attuale e concreto ad agire in giudizio, ex art. 100 c.p.c., in capo a con conseguente inammissibilità di tale prozione della domanda, Parte_1 giacché, pur condannando il datore di lavoro o chi per esso al versamento dei contributi, questi ultimi non sarebbero utili a conseguire il trattamento di fine servizio, oramai estinto per prescrizione.
7. Infine, va esaminata la domanda subordinata di costituzione della rendita vitalizia, che di per sé assume natura sostanziale di azione di risarcimento del danno e non già di azione pensionistica vera e propria.
Di conseguenza, è anch'essa da ricondursi alla giurisdizione del g.o. alla luce di quanto sopra rilevato, ossia considerando che il periodo coinvolto dalla domanda non può giovare della costituzione del rapporto di pubblico impiego ed è retto dalla disciplina privatistica di cui all'art. 2126 c.c., nonché in ossequio all'indirizzo fornito dalla
13 giurisprudenza (Cassazione civile, sez. un., 14/09/2017, n. 21302: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 l. n. 1338 del 1962 - strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva - ove proposta in relazione ad un rapporto di natura privatistica antecedente a quello di pubblico impiego”).
Occorre precisare che la rendita vitalizia ex art. 13 L. 1138/1962 postula, quale elemento costitutivo del relativo diritto, l'impossibilità del versamento contributivo ai fini pensionistici.
Dunque, esclusa l'applicabilità della rendita in sostituzione del T.F.S., la res iudicata sopra indicata impedisce, allo stato, la riconoscibilità della rendita pensionistica, poiché, in forza della sentenza n. 139/2021, il versamento dei contributi omessi è ancora possibile.
Anche su tale punto, va condivisa la sentenza n. 209/2025, che, a riguardo, così ha statuito: “Nel caso di specie, fermo che il datore di lavoro è stato condannato al pagamento dei contributi, la rendita non può essere costituita a favore della lavoratrice perché questa nemmeno allega l'impossibilità di ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita”.
Pertanto, tale segmento di domanda va dichiarato inammissibile.
Assorbita la domanda riconvenzionale dell' proposta in subordine CP3 all'accoglimento del ricorso, ed assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, e ne dispone il rigetto;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 20.2.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3581/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Roberto Savignano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del D. G. p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marco Mariano e Elisa Iannaccone, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede;
TE
E CONTRO
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Erminia Addivinola, con cui
è elettivamente domiciliata come in atti;
TE
NONCHÉ CONTRO
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP3 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
TE
1 CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: relativamente all'attività lavorativa svolta presso la U.S.L. 2 di
Sant'Angelo dei Lombardi per il periodo dal 4.4.1981 al 5.8.1985, dichiarare l'inadempimento contrattuale del datore per omesso versamento della quota contributiva a proprio carico ed a carico del lavoratore, ai fini previdenziali, rispettivamente pari ad € 6.724,53 ed € 2.595,48, nonché delle quote di T.F.R. o T.F.S. da quantificarsi, e condannare i resistenti in solido al relativo versamento in favore dell' oltre accessori di legge;
in subordine, nella denegata ipotesi di CP3 accertamento della prescrizione dei contributi, condannare i resistenti in solido alla costituzione presso l' della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962; il tutto CP3 previo eventuale accertamento della subordinazione;
condannare l' alla CP3 ricostituzione del T.F.R. o del T.F.S. sulla scorta dei maggiori contributi predetti ed al pagamento delle somme differenziali rispetto a quanto già corrisposto;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA TE : dichiarare il difetto di legittimazione passiva in Controparte_1 favore della in subordine, accogliere la domanda nei limiti di Controparte_2 quanto effettivamente dovuto da parte del solo datore di lavoro;
con vittoria di spese;
PER LA TE : dichiarare il difetto di legittimazione passiva Controparte_2 ovvero rigettare il ricorso, anche per prescrizione dei contributi;
con vittoria di spese;
PER IL TE dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei CP3 conti;
rigettare la domanda;
in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, in via riconvenzionale e previo accertamento nei limiti della prescrizione di legge, condannare e in solido per l'intero, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dei contributi, oltre accessori;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.11.2022, oggi in quiescenza, Parte_1 esponeva di essere stato lavoratore convenzionato a trentasei ore settimanali, tra l'altro presso l'U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi (confluita nell' ), nel Controparte_1 periodo dal 4.4.1981 fino al 5.8.1985, con la qualifica di perito chimico presso il laboratorio di analisi (livello VI C.C.N.L. di comparto), allorquando veniva regolarizzato come unità di personale convenzionato ed inquadrato in ruolo.
Deduceva che, nel predetto periodo, il rapporto aveva assunto i connotati della subordinazione, tanto che l' con verbale ispettivo n. 1352 del 24.4.1992, CP3
2 accertava l'effettiva natura del rapporto e contestava all'U.S.L. prefata l'omissione dei contributi previdenziali.
Riferiva che, in ordine a tale obbligo contributivo, era sorta controversia giudiziale, definita con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 29/2011, che aveva confermato la natura subordinata del rapporto.
Aggiungeva che detta Corte, con sentenza n. 139/2021, passata in giudicato, aveva ribadito tale natura, accertando e quantificando i correlati contributi previdenziali e condannando la U.S.L. al relativo pagamento in favore dell' CP3
Lamentava che, nonostante i numerosi solleciti, la U.S.L. e, poi, la non avevano CP1 mai provveduto a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale, neppure per quanto concerne il trattamento di fine rapporto e/o il trattamento di fine servizio.
Contestava siffatto inadempimento, dovuto alla luce del carattere subordinato del rapporto, rivendicando la spettanza delle prestazioni previdenziali, inclusa quella di fine rapporto, in forza del principio di automaticità ex art. 2116 c.c.
Affermava che, essendovi prova di un imponibile contributivo, nel periodo in questione, pari ad € 28.242,45, l'applicazione delle aliquote a carico del datore e del lavoratore (23,81% e 9,19%) conduceva a quantificare i contributi dovuti nell'importo di € 9.320,01 (di cui € 6.724,53 a carico del datore ed € 2.595,48 a carico del lavoratore).
Precisava che tali maggiori contributi gli avrebbero permesso di conseguire un maggior trattamento pensionistico ed un maggior T.F.R. / T.F.S.
Evidenziava che, ai sensi del D.L. 183/2020, conv. da L. 21/2021, il legislatore aveva disposto la sospensione della prescrizione dei contributi di previdenza per i rapporti di pubblico impiego, anche anteriori al 31.12.2015, fino al 31.12.2022.
In subordine, nell'ipotesi di accertamento della prescrizione, domandava la costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 a carico del datore, previo accertamento della natura subordinata del rapporto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 CP3 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio.
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sia in quanto, alla Controparte_1 non era subentrata essa bensì la Regione Parte_2 CP4
3 Campania per effetto degli artt. 6 L. 724/1994 e 2 co. 14 L. 549/1995, sia in quanto la gestione liquidatoria di detta U.S.L. era stata assunta in via esclusiva dal commissario liquidatore, individuato nella persona del Direttore Generale dell' organo da CP1 essa avulso ed agente nell'interesse della come da consolidato indirizzo CP2 giurisprudenziale.
Eccepiva, nel merito, l'insussistenza di una propria posizione datoriale e del connesso obbligo contributivo, peraltro in parte gravante sul lavoratore stesso.
Eccepiva altresì l'assenza di legittimazione e titolarità passive per la domanda di costituzione di rendita vitalizia, di cui è naturale destinatario il solo nonché, CP3 in ogni caso, il decorso del termine di prescrizione decennale.
Sosteneva l'insussistenza della subordinazione e del connesso obbligo contributivo nel periodo in contesa.
Deduceva la genericità della domanda in ordine al quantum.
Eccepiva la prescrizione dei contributi, quinquennale o decennale, in assenza di atti interruttivi. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, anche alla luce Controparte_2 dell'art. 1 L. R. 22/1996 e dell'art. 13 L. R. 15/2002, secondo cui la gestione liquidatoria delle UU.SS.LL. era affidata ai Direttori Generali delle unici destinatari Parte_3 delle domande ed unici titolari della legittimazione processuale in quanto commissari liquidatori.
Eccepiva altresì l'infondatezza nel merito del ricorso. eccepiva il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della Corte dei conti, CP3 giudice unico delle pensioni dei dipendenti pubblici.
Descriveva il regime della prescrizione dei contributi applicabile alla fattispecie, anche a seguito dell'art. 3 co. 9 L. 335/1995.
In subordine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento in suo favore dei contributi eventualmente accertati,
a carico di e Controparte_1 Controparte_2
I resistenti concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile, e va rigettato.
Giova sintetizzare i fatti e le vicende giudiziarie sottese all'azione.
4 Con verbale di accertamento ispettivo in atti, datato 24.4.1992, l' tra l'altro, CP3 riteneva che alcuni rapporti di lavoro in regime di convenzione, intrattenuti dall'
[...]
tra cui quello di parte ricorrente, avessero natura di rapporti Parte_2 di lavoro subordinato.
Sulla scorta di tale accertamento, l' chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, Pt_4 opposto dall'U.S.L. dinanzi al Tribunale di Avellino, la cui pronuncia veniva poi impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, che definiva il giudizio con sentenza n. 139/2021 del 6.4.2021, passata in giudicato.
Con tale pronuncia, il giudice partenopeo revocava il decreto ingiuntivo, tra l'altro confermando solo in parte il credito rivendicato dall' per i contributi di CP3 previdenza dovuti sulle posizioni dei lavoratori a convenzione, il cui rapporto era stato correttamente riqualificato come subordinato.
In specie, la Corte d'Appello riteneva dovuti i soli contributi minori (malattia, disoccupazione, gescal, ecc.), mentre affermava che i contributi I.V.S., anch'essi richiesti in pagamento dall' con il decreto ingiuntivo opposto, non fossero CP3 spettanti, giacché avrebbero dovuto essere pagati a quale ente preposto alla Parte_5 gestione previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici locali, qual era la U.S.L. 2.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, domanda la Parte_1 condanna dei resistenti indicati al versamento di ulteriori contributi, e ciò sia ai fini dell'incremento pensionistico, essendo egli in quiescenza (dalla data dedotta dall' ossia agosto 2017, quale data di decorrenza della pensione di vecchiaia CP3 ordinaria), con contestuale formulazione di riserva d'azione dinanzi alla Corte dei conti per il corrispondente aumento del rateo di pensione, sia ai fini del maggior T.F.R. o
T.F.S.
Ebbene, la domanda va per l'appunto scissa in due segmenti, ossia quello inerente ai contributi di previdenza a fini pensionistici e quello inerente ai contributi ai fini del trattamento di fine servizio, oltre all'istanza, comune ad entrambi, di accertamento della subordinazione.
2. Quanto al primo segmento, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall' in favore della Corte dei conti in funzione di CP3 giudice unico delle pensioni dei dipendenti pubblici.
Come noto, la giurisdizione si individua sulla scorta del petitum sostanziale, ossia del bene della vita che la parte istante intende conseguire.
Nella fattispecie, ha proposto una domanda di accertamento Parte_1
5 dell'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico, in relazione ad un periodo lavorativo in cui, ferma l'impossibilità di ottenere la formale costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, ne è stata giudizialmente accertata la natura subordinata.
A ciò consegue l'applicazione dell'art. 2126 c.c., disposizione estesa sia alla retribuzione sia alla contribuzione e notoriamente applicabile anche al pubblico impiego
(Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2024, n. 12868: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma”; Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2018, n. 6046: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell' art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001 , deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro”).
L'espletamento delle prestazioni lavorative indicate in ricorso, nel periodo dal 4.4.1981 al 5.8.1985, è pacifico, così come è pacifico che la sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 139/2021 abbia accertato la natura subordinata del rapporto e l'obbligo contributivo connesso.
D'altra parte, il rapporto d'impiego non è mai stato formalizzato in detto periodo ed esso non può essere oggetto di costituzione giudiziale, salvo il diritto del lavoratore, appunto, ex art. 2126 c.c., di conseguire retribuzioni e copertura contributiva
(Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2018, n. 9591: “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell' articolo 2126 c.c. , qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale”).
Dunque, il petitum sostanziale di tale segmento della domanda è rappresentato dal versamento contributivo, in sé e per sé considerato.
Solo in via di riflesso, in ipotesi di accoglimento della domanda, ciò produrrà l'effetto di maggiorazione della pensione attualmente in fruizione al ricorrente, aumento che
6 questi ha infatti prefigurato nella narrativa dell'atto introduttivo.
A riguardo, occorre segnalare che, in fattispecie analoga, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2024, n. 20134: “in premessa va richiamo il principio, costantemente ribadito da questa Corte regolatrice, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati
e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre
2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492); pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione;
si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, opera anche nei casi in cui, come nella fattispecie, occorre statuire sui confini dell'ambito riservato alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti che, ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214/1934, "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge"; al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente affermato che la delimitazione dell'ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti
a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); peraltro, il richiamato principio è stato precisato da Cass. S.U. n. 15058/2017 con l'affermazione che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti non può essere affermata qualora venga in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore (incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilo dell'insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale;
in tal caso, infatti, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto, connotazione
o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto, ossia al giudice ordinario o a quello amministrativo, sulla base della regola di riparto della giurisdizione dettata dagli artt. 63 e 69 del
D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 23399/2016 e Cass. S.U. n. 16827/2017);
3. alla luce dei richiamati principi deve essere affermata nella fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la domanda principale proposta dal come si Pt_6 desume con chiarezza dalle conclusioni formulate e dalle argomentazioni sviluppate a sostegno delle stesse, ha ad oggetto
l'accertamento dell'obbligo contributivo gravante sulla , sollecitato con l'istanza di ricostruzione della Controparte_2 carriera a fini giuridici, economici e previdenziali del 29 luglio 1999 e solo parzialmente accolta dall'amministrazione, la quale ha ritenuto di dovere escludere i periodi già interessati da contribuzione, ivi compresa quella versata da datori di lavoro privati
e in ragione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
… oggetto della domanda principale, che solo mediatamente incide sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (domande queste ricomprese nell'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti), è quindi un diritto connesso al rapporto di impiego
…”).
Ebbene, l'elemento da valorizzare ai fini dell'individuazione della giurisdizione è proprio l'assenza di formale costituzione del rapporto di lavoro subordinato.
Difatti, è innegabile che nessun accertamento sul fatto sia necessario nel caso di specie, poiché la subordinazione è sancita da sentenza passata in giudicato e munita di efficacia esterna, essendo intervenuta tra le stesse parti del presente giudizio, con effetto pienamente estensivo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quanto all'U.S.L., nei confronti
7 dell'ente pubblico che ne ha assunto la gestione.
In ogni caso, non v'è dubbio circa la specifica efficacia probatoria dell'accertamento compiuto dal giudice del gravame nella sentenza n. 139/2021, pronunciata all'esito dell'esame di un complesso quadro istruttorio orale, documentale e contabile.
Tuttavia, l'assenza di regolare assunzione di nel periodo in contesa Parte_1 fa sì che il petitum si incentri sull'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, a prescindere dall'esistenza del giudicato e dalle fonti di prova, sicché l'effetto dell'incremento del rateo pensionistico, che certamente ricade nella giurisdizione della
Corte dei conti, si produce in via mediata e riflessa.
Tant'è che, in fattispecie similare, in cui però vi era regolare costituzione del rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice delle pensioni pubbliche (Cassazione civile, sez. un., 30/05/2024, n. 15148).
3. A questo punto, è possibile procedere all'esame del segmento di domanda inerente ai contributi di previdenza per la pensione ed all'accertamento della subordinazione, esame che ne rivela l'inammissibilità.
Sul punto, richiamata l'efficacia di giudicato, ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., della sentenza n. 139/2021, devono essere condivise, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le conclusioni a cui questo Tribunale è giunto in fattispecie del tutto sovrapponibile
(Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Luce R. G. n. 3580/2022, sentenza n. 209/2025 del 18.2.2025), anche in ordine al profilo della titolarità passiva del preteso obbligo contributivo.
In specie, il giudice del lavoro ha così statuito: “Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dall' , perché per effetto degli artt. 6 della legge n. 724/1994 e art. Parte_7
2, comma 14, della Legge n. 549/1995 alla Sant'Angelo dei Lombardi è subentrata la CP5
. "A norma della L. n. 724 del 1994, art. 6, (prevedente che in nessun caso le regioni Controparte_2 possono far gravare sulle costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle costituite che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione;
ne Pt_8 consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla subentrante, bensì alla (la cui soggettività continua nella Pt_8 Parte_9 gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare" (Cass. n. 7529 del 12/04/2005; in termini: Cass. n.1532 del 26.1.10; n.7802 del 31.3.10, Cass., III sez. civile, n. 5637/2014). Per il resto, il
Tribunale osserva quanto segue. Con Sentenza n. 29/2011 del Tribunale di Avellino, confermata nella
8 sostanza da Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 139/2021, il rapporto di lavoro che dallo 04 aprile 1981 fino allo 05 agosto 1985 la ricorrente aveva svolto presso U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei
Lombardi è stato qualificato come rapporto di lavoro di natura subordinato. La Parte_10
è stata condannata al pagamento delle contribuzioni indicate nella Sentenza di secondo
[...] CP grado a favore di Ai procedimenti ha preso parte, in forza di intervento volontario, anche
[...]
, per cui quella pronuncia, pacificamente definitiva, fa stato anche nei suoi confronti. CP6
Le domande proposte nel presente giudizio perché sia riconosciuta la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dallo 04 aprile 1981 allo 05 agosto 1985 è quindi inammissibile, perché la questione è già coperta da giudicato tra le parti. Analogamente, inammissibili sono anche le domande finalizzate alla condanna al pagamento di contribuzione: la
[...] CP è stata già condannata al pagamento della contribuzione a favore di Parte_2 per effetto della Sentenza n. 29/2011 del Tribunale di Avellino”.
Anche l'odierno ricorrente figura tra gli interventori volontari nel primo grado del giudizio definito con la sentenza n. 139/2021.
Pertanto, ha già ottenuto sia l'accertamento della subordinazione Parte_1 nel periodo detto, sia la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi.
Il giudicato esterno, formatosi tra le medesime parti in causa in un giudizio, determina che l'accertamento compiuto in ordine a questioni di fatto e di diritto, comuni alla presente controversia, precluda il riesame dello stesso punto accertato e risolto, in applicazione del principio “ne bis in idem” (Cassazione civile, S.U., n. 13916/2006:
“L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione
(essendo tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensivi)”; Corte giustizia U.E., sez. IV, 23/03/2023, C-412/21: “L'applicazione del principio del ne bis in idem
è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore
(condizione «bis») e, dall'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem»). Per quanto riguarda, in primis, la condizione «idem», essa richiede che i fatti materiali siano identici, e non semplicemente simili.
L'identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda, in secundis la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa”).
9 L'esito giudiziale, sancito a chiare lettere nella citata sentenza n. 139/2021, nonché nella sentenza di primo grado n. 29/2011, non può essere oggetto di un nuovo esame nella presente sede, in forza della segnalata preclusione ex iudicato.
Le richiamate sentenze pongono la regula iuris, definitivamente cristallizzata nel rapporto controverso.
A ciò si aggiunga che, come noto, il giudicato copre dedotto e deducibile (Cassazione civile, sez. III, 11/01/2024, n. 1259: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”; conforme: Cassazione civile, sez. III, 26/09/2023,
n. 27399).
Dunque, la sentenza n. 139/2021 investe anche la questione dei contributi I.V.S., che la Corte d'Appello ha ritenuto dovuti non già in favore dell' bensì in favore di CP3
ente confluito dapprima nell' (D. Lgs. 479/1994), a sua volta Parte_5 CP7 confluito nell' (L. 201/2011). CP3
4. La pronuncia richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. va condivisa anche sotto il profilo dell'assenza di titolarità passiva del rapporto in capo alla resistente CP1
Difatti, come si evince dalle leggi regionali indicate da nella propria Controparte_2 memoria di costituzione, è stata la stessa a subentrare nei rapporti delle CP2 cessate sin dalla fase di liquidazione, che è stata sì affidata ai direttori Pt_11 generali delle ma non già in tale veste, bensì quali organi regionali Parte_3 destinatari di un'apposita delega funzionale, esercitata autonomamente rispetto all'incarico di vertice dell' . Parte_12
Dunque, la non ha mai assunto la titolarità del rapporto, neppure Controparte_1 durante la gestione liquidatoria della sicché essa deve Parte_2 ritenersi estranea ad ogni domanda proposta dal ricorrente, che, nei confronti dell' resistente, va rigettata nel merito per assenza di posizione soggettiva CP4 passiva.
5. A questo punto, va esaminata la frazione di domanda con cui Parte_1 intende ottenere l'appostamento della provvista contributiva necessaria ad ottenere il maggior trattamento di fine rapporto o servizio.
Ai fini della giurisdizione, si osserva che il ricorrente non ha domandato in via diretta la condanna del datore pubblico al pagamento del trattamento finale, ma solo il
10 versamento dei contributi necessari e la costituzione della provvista.
Dunque, l'oggetto immediato di tale segmento della domanda è rappresentato dall'accantonamento contributivo necessario alla fruizione di un maggior T.F.R. o
T.F.S., crediti rispetto ai quali sussiste la giurisdizione del g.o. in funzione di giudice del lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 23/06/2020, n. 12366; Cassazione civile, sez. un., 30/06/2008, n. 17769; Cassazione civile, sez. un., 07/11/2013, n. 25039).
Del resto, è noto che il T.F.R. ed il T.F.S. hanno natura mista, ed in specie prevalentemente di retribuzione differita e solo latamente di prestazione previdenziale.
Ciò chiarito, occorre rappresentare che la natura prettamente documentale della controversia ha reso superfluo l'espletamento dei mezzi di prova orale richiesti dalle parti.
Inoltre, giova rilevare che il ricorrente non ha precisato se egli abbia diritto al T.F.R. o al T.F.S., e nel dubbio ha indicato entrambi nell'atto introduttivo.
Come noto, il regime del trattamento finale del pubblico dipendente muta a seconda che egli abbia iniziato il rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A. prima o dopo l'1.1.2001.
Per i soggetti assunti prima, com'è, con tutta evidenzia, (assunto a Parte_1 tempo indeterminato addì 6.8.1985, come da certificato di servizio in atti), alla conclusione del rapporto viene corrisposto il T.F.S., denominato, nella fattispecie, indennità di premio di servizio (L. 152/1968), salva opzione volontaria per il T.F.R. (in questa sede non allegata).
A ciò non osta l'assenza di formale assunzione e la declaratoria solo giudiziale della natura subordinata del rapporto per il periodo antecedente suindicato, giacché il T.F.S.
è una posta creditoria apprestata anche in caso di nullità del contratto di lavoro ai sensi del succitato art. 2126 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/11/1985, n. 5799: “In tema di prestazioni di fatto con violazione di legge l'art. 2126 c.c. non equipara il contratto di lavoro invalido
a quello valido di talché non trovano applicazione tutte quelle norme che disciplinano e limitano la facoltà di recesso del datore di lavoro, ma nondimeno riconosce efficacia all'intercorso rapporto di fatto garantendo al lavoratore il diritto alla retribuzione per tutta la durata del rapporto. Consegue che - costituendo il trattamento di fine rapporto una forma di retribuzione differita - il lavoratore ha diritto anche a tale emolumento, quantificabile in base alla disciplina legale (anche, eventualmente, di carattere speciale) e contrattuale applicabile in generale al tipo di rapporto posto in essere dalle parti”).
Tuttavia, come segnalato, il ricorrente non ha domandato il maggior T.F.S., bensì solo i contributi a ciò specificamente diretti, la cui disciplina risale al T.U. approvato con
11 D.P.R. 1092/1973.
Ebbene, la domanda in esame è infondata in quanto siffatti contributi sono estinti per prescrizione, la quale, come noto, in subiecta materia è oggetto di rilievo d'ufficio.
A riguardo, deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo ottenuto dall' ed oggetto CP3 della sentenza n. 139/2021 non contemplava le quote contributive per il T.F.S., sicché non vi è stato per esse l'effetto di sospensione della prescrizione per proposizione della domanda giudiziale ex art. 2945 co. 2 c.c.
Il dies a quo del termine di prescrizione di tali contributi, notoriamente applicati a percentuale sulla retribuzione, decorre da ogni mensilità retributiva intercorsa nel periodo dal 4.4.1981 al 5.8.1985, mentre il regime applicabile sarebbe quello quinquennale ex art. 55 R.D.L. 1827/1935, conv. da L. 1155/1936.
Tuttavia, pur volendo assumere la prospettiva più favorevole al ricorrente, ossia considerare, quale data di iniziale decorso del termine, il 6.8.1985, nonché applicare il termine più ampio possibile, cioè quello decennale, i contributi in questione si sono certamente prescritti alla data del 6.8.1995.
Non sono stati prodotti atti interruttivi antecedenti.
Inoltre, non risultano applicabili sospensioni legali del termine di prescrizione.
In particolare, non è applicabile la sospensione triennale disposta ex art. 2 co. 19 D. L.
463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, in quanto i contributi utili al T.F.S., come già osservato, non erano stati posti in riscossione dall' né con il verbale CP3 ispettivo, né con il successivo ricorso per decreto ingiuntivo, con cui l'Istituto aveva richiesto in pagamento solo i contributi I.V.S. e i contributi minori.
Né trova applicazione la sospensione disposta ex art. 19 D. L. 4/2019, conv. con mod. da L. 26/2019, estesa a tutto il 31.12.2025 in forza di successive proroghe, giacché trattasi di previsione normativa da intendersi limitata ai soli contributi previdenziali di pubblici impiegati non ancora estinti per prescrizione.
La ricostruzione interpretativa della ratio legis sottesa al citato art. 19 non può che condurre in tal senso: si può sospendere un termine solo se esso sia ancora pendente e non già oramai spirato.
Peraltro, ove il legislatore avesse voluto “sanare” le prescrizioni dei contributi già compiute, avrebbe disposto espressamente in tal senso, come anche sarebbe stato in suo potere, stabilendo l'inapplicabilità tout court e a posteriori del regime della prescrizione, incluso quello dettato ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
In conclusione, i contributi oggetto del segmento di domanda in esame erano già estinti
12 per prescrizione alla data di entrata in vigore della predetta sospensione legale.
6. Si ritiene, in ogni caso, utile rilevare che risulta estinto per prescrizione lo stesso diritto a percepire il T.F.S., come condivisibilmente stabilito nella sentenza n.
209/2025 di questo Tribunale.
Sul punto, è necessario rilevare che la Corte d'Appello, nella succitata sentenza n.
139/2021, non ha accertato l'unicità del rapporto di lavoro subordinato di Parte_1
nel senso che essa si è limitata a sancire la natura subordinata del rapporto
[...] intercorso dal 4.4.1981 al 5.8.1985, senza però statuire che tale rapporto è proseguito senza soluzione di continuità con quello, regolarmente instaurato a tempo indeterminato addì 6.8.1985 (cfr. certificato di servizio in atti), alle dipendenze della stessa Parte_2
Né il ricorrente ha rivendicato l'unicità dei rapporti in questione.
Pertanto, deve reputarsi sussistente una cesura giuridica tra il rapporto a convenzione, ritenuto subordinato e cessato il 5.8.1985, e quello regolarmente costituito a tempo indeterminato il 6.8.1985.
Di conseguenza, il diritto al T.F.S. per il rapporto a convenzione dissimulante il rapporto subordinato, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., non può che decorrere dalla stessa data del 6.8.1985, quale momento in cui, concluso il rapporto stesso, il diritto già poteva essere esercitato, sicché, pur volendo ricorrere al massimo termine di prescrizione in ossequio al favor lavoratoris, lo stesso diritto si è estinto dieci anni dopo, difettando la prova di utili atti interruttivi.
Ebbene, ben si potrebbe prospettare, a monte di quanto sopra osservato, un difetto di interesse attuale e concreto ad agire in giudizio, ex art. 100 c.p.c., in capo a con conseguente inammissibilità di tale prozione della domanda, Parte_1 giacché, pur condannando il datore di lavoro o chi per esso al versamento dei contributi, questi ultimi non sarebbero utili a conseguire il trattamento di fine servizio, oramai estinto per prescrizione.
7. Infine, va esaminata la domanda subordinata di costituzione della rendita vitalizia, che di per sé assume natura sostanziale di azione di risarcimento del danno e non già di azione pensionistica vera e propria.
Di conseguenza, è anch'essa da ricondursi alla giurisdizione del g.o. alla luce di quanto sopra rilevato, ossia considerando che il periodo coinvolto dalla domanda non può giovare della costituzione del rapporto di pubblico impiego ed è retto dalla disciplina privatistica di cui all'art. 2126 c.c., nonché in ossequio all'indirizzo fornito dalla
13 giurisprudenza (Cassazione civile, sez. un., 14/09/2017, n. 21302: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 l. n. 1338 del 1962 - strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva - ove proposta in relazione ad un rapporto di natura privatistica antecedente a quello di pubblico impiego”).
Occorre precisare che la rendita vitalizia ex art. 13 L. 1138/1962 postula, quale elemento costitutivo del relativo diritto, l'impossibilità del versamento contributivo ai fini pensionistici.
Dunque, esclusa l'applicabilità della rendita in sostituzione del T.F.S., la res iudicata sopra indicata impedisce, allo stato, la riconoscibilità della rendita pensionistica, poiché, in forza della sentenza n. 139/2021, il versamento dei contributi omessi è ancora possibile.
Anche su tale punto, va condivisa la sentenza n. 209/2025, che, a riguardo, così ha statuito: “Nel caso di specie, fermo che il datore di lavoro è stato condannato al pagamento dei contributi, la rendita non può essere costituita a favore della lavoratrice perché questa nemmeno allega l'impossibilità di ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita”.
Pertanto, tale segmento di domanda va dichiarato inammissibile.
Assorbita la domanda riconvenzionale dell' proposta in subordine CP3 all'accoglimento del ricorso, ed assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, e ne dispone il rigetto;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 20.2.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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