Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
Rigetto
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 20/02/2026, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01384/2026REG.PROV.COLL.
N. 00208/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2026, proposto da
EN AR, rappresentato e difeso dagli avvocati NN Maglione, AO Bormioli, con domicilio eletto presso lo studio AO Bormioli in Genova, piazza Dante, 9/14;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 627/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. OB HE MI e udito per l’appellante l’avvocato Corbyons in sostituzione degli avv Maglione e Bormioli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 7 giugno 2023, sulla Autostrada A10, in località Piazzale Esterno CAS.SV, km. 44.785, il sig. AR – alla guida di un autocarro IVECO targato FN314HF – è stato coinvolto in un incidente stradale nel quale è deceduto un motociclista.
A seguito di tale accadimento, con provvedimento prot. n. RM 581/24 del 10 ottobre 2024 la Motorizzazione Civile di Savona ha disposto nei confronti del sig. AR la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 d. lgs. n. 285/92 (Codice della Strada – c.d.s.).
Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente innanzi al TAR Liguria, innanzi al quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 128 c.d.s, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 627/25 il TAR Liguria ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. AR ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in procedendo ; travisamento di fatto decisivo; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 128 c.d.s; difetto di istruttoria e motivazione apparente; 3) errata irrilevanza del concorso di colpa, e mancata considerazione della pendenza del procedimento penale e del giudizio di cassazione; violazione del principio di leale collaborazione tra giurisdizioni.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 5.2.2026, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentito sul punto l’appellante, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. L’appello è infondato.
3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta anzitutto l’errore compiuto dal primo giudice in ordine alla mancata impugnazione del verbale di accertamento della dinamica del sinistro.
In secondo luogo, e in termini correlati, egli lamenta il difetto di motivazione in ordine ai presupposti dell’impugnato provvedimento, tenuto conto altresì della funzione preventiva propria di quest’ultimo.
Da ultimo, l’appellante lamenta che non si sia tenuto conto dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato, per il quale occorreva attendere l’esito dei giudizi civile e penale attualmente pendenti in Corte di Cassazione.
Le censure sono tutte infondate.
4. Ai sensi dell'art. 128, comma 1, del codice della strada, “[g]li uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica ”.
5. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 d.lgs. 285 del 1992 è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, e non configura una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale.
Trattasi dunque di misura cautelare preventiva, volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (cfr., ex multis , C.d.S, V, 5.11.2024, n. 8853).
Considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, il relativo provvedimento è sindacabile innanzi al giudice amministrativo unicamente in presenza di esercizio distorto, irrazionale e/o irragionevole del relativo potere da parte dell’Amministrazione.
6. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, costituisce elemento decisivo, nel senso dell’infondatezza delle censure di parte appellante, la circostanza, esposta dall’Amministrazione nell’atto impugnato, che l’appellante, alla guida del proprio autocarro: “ … effettuava variazione di corsia da sx a dx, collidendovi altro veicolo già ivi in transito ”, con esito infausto per il conducente dell’altro veicolo, riportante ferite che ne cagionavano il decesso.
7. Orbene, la descrizione della dinamica del sinistro è di per sé sufficiente a ingenerare dubbi sull’idoneità psicofisica dell’appellante alla guida, avuto riguardo alla peculiare dinamica dell’incidente, e al suo exitus finale.
In particolare, non rileva in questa sede accertare se vi sia stata o meno contestazione del verbale, avuto riguardo alla finalità prettamente cautelare del provvedimento di revisione della patente di guida, nei termini prima esposti.
Alla stessa stregua, costituisce circostanza del tutto irrilevante l’eventuale presenza di un concorso di colpa del danneggiato, ovvero la pendenza di giudizio civile e penale su tale vicenda, traendo l’impugnato provvedimento la propria giustificazione unicamente dal fatto storico – del tutto pacifico e incontestato – del sinistro stradale, dal quale è conseguito il decesso di uno dei due conducenti dei veicoli in esso coinvolti.
8. Per tali ragioni, reputa il Collegio che l’impugnato provvedimento costituisca manifestazione di esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, sottraendosi pertanto alle lamentate censure.
9. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AO NN O' LO, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
OB HE MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB HE MI | AO NN O' LO |
IL SEGRETARIO