Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4806 del 2025, proposto da
- IO AN e AR OR, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ramona Gualtieri e Federica Romano e domiciliati ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in AN, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 3268/2024, emessa dal Tribunale di AN, Sezione Lavoro, in data 24 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 3268/2024, emessa dal Tribunale di AN, Sezione Lavoro, in data 24 luglio 2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, il consigliere NI De IT e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TT
Con ricorso notificato il 4 dicembre 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3268/2024, emessa dal Tribunale di AN, Sezione Lavoro, in data 24 luglio 2024.
I ricorrenti, docenti presso istituti scolastici, con ricorso proposto davanti al Tribunale di AN, Sezione Lavoro, hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico. Con la sentenza n. 3268/2024 emessa in data 24 luglio 2024, il Tribunale di AN, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dai docenti e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente OR la Carta docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 per l’importo di € 500,00 annui (€ 2.000,00 complessivi) e per il ricorrente AN per l’anno scolastico 2021/2022 (€ 500,00 complessivi), ponendo le spese a carico della parte soccombente. La predetta sentenza, in data 29 gennaio 2025, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 8 agosto 2025 dalla cancelleria del Tribunale di AN. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza, nella parte in cui ha imposto l’erogazione della Carta docente alle parti ricorrenti.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, le parti ricorrenti hanno proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della predetta Amministrazione a erogare in proprio favore la Carta docente per il periodo indicato in sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, il Collegio, previo rilievo dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori dei ricorrenti e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
IR
1. Il ricorso è inammissibile con riguardo alla posizione del ricorrente IO AN, mentre è da accogliere con riguardo alla posizione della ricorrente AR OR.
2. Come eccepito dal Collegio in sede di camera di consiglio di trattazione della causa (cfr. verbale di udienza), il ricorso è inammissibile per genericità della procura alle liti conferita dal ricorrente IO AN ai propri difensori in relazione al giudizio de quo.
3. Preliminarmente, deve evidenziarsi che la mancata presenza dei difensori dei ricorrenti alla camera di consiglio di trattazione della controversia non impone al Collegio di assumere obbligatoriamente l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la quale deve essere necessariamente adottata soltanto qualora il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione della causa (cfr., sul punto, T.A.R. Lombardia, AN, II, 8 maggio 2026, n. 2258).
4. Ai fini della decisione della presente controversia con riguardo alla posizione del ricorrente IO AN deve innanzitutto rilevarsi come la procura alle liti sia stata rilasciata dal suddetto ricorrente ai propri difensori su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, recante la sottoscrizione autografa della parte e dei citati difensori, e una copia informatica della medesima procura alle liti sia stata notificata all’Amministrazione resistente in data 4 dicembre 2025 in allegato alla e-mail certificata contenente anche il ricorso e la relata di notifica (tutti in documenti informatici separati e distinti).
La procura in oggetto non indica né il Tribunale amministrativo regionale presso il quale deve essere incardinata la controversia, né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione. Nello specifico, la procura contiene la seguente dicitura: “ … delego a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, nel giudizio di ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, con ogni più ampia facoltà del caso e di legge, l’Avv. Federica Romano … ”.
5. La suddetta procura risulta assolutamente generica e inidonea in vista del soddisfacimento dei requisiti che sono richiesti per la sua validità nell’ambito del processo amministrativo.
Difatti, l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., stabilisce che il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “ procura speciale ”, ovvero di una procura che deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2026, n. 866; III, 25 ottobre 2024, 8552; con riguardo al contenuto della procura speciale nel giudizio di Cassazione, cfr. Cass. civ., SS.UU., 21 dicembre 2022, n. 37434).
6. Pertanto, il ricorso nella parte in cui si riferisce alla posizione del ricorrente IO AN deve essere dichiarato inammissibile non essendo munito di procura speciale, come imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lombardia, AN, II, 8 maggio 2026, n. 2258; II, 17 marzo 2026, n. 1302; anche, T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 20 marzo 2026, n. 5260); a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11, tale carenza non può più ritenersi sanabile dalla parte ricorrente e quindi per i ricorsi notificati successivamente alla data di pubblicazione della citata sentenza, ossia dopo il 2 ottobre 2025, non può essere più ammessa la possibilità di regolarizzazione previa concessione dell’errore scusabile (come invece accaduto per i ricorsi notificati entro il 2 ottobre 2025: cfr. ad esempio, T.A.R. Lombardia, AN, II, ord. 19 gennaio 2026, n. 189).
7. Con riguardo alla posizione della ricorrente AR OR, il ricorso è meritevole di accoglimento, stante la specificità della procura alle liti dalla stessa sottoscritta.
8. Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 3268/2024, emessa dal Tribunale di AN, Sezione Lavoro, in data 24 luglio 2024 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla Cancelleria del Tribunale di AN in data 8 agosto 2025 (all. 3 al ricorso).
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 29 gennaio 2025 (all. 2 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
9. Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del presente contenzioso – determina l’accoglimento (parziale) del ricorso, con il conseguente obbligo da parte dell’Amministrazione scolastica resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di erogare alla ricorrente AR OR l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per una somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00).
9.1. Nel caso di perduranza dell’inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di AN, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti. L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non appare dovuto allo stesso alcun compenso.
10. In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto, nei termini in precedenza specificati.
11. Avuto riguardo alle peculiarità e al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei termini specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
GA IA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NI De IT, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NI De IT | GA IA |
IL SEGRETARIO