Sentenza breve 29 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/10/2021, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01306/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, notificato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 29.7.2021, di rigetto della istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/20
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Riferisce il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, che davanti alla Prefettura di -OMISSIS- era stata presentata dal datore di lavoro, sig. -OMISSIS-, istanza ai sensi dell’art. 103 del D.l. 34/2020, al fine dell’emersione dal lavoro irregolare e che detta istanza inizialmente aveva trovato accoglimento, stanti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato del Lavoro, con conseguente stipula del contratto di lavoro, per cui il ricorrente, in qualità di lavoratore, procedeva con la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno tramite invio del kit postale alla Questura di -OMISSIS-.
Tuttavia, come da avviso anticipato ai sensi dell’art. 7 L.241/90, essendo stata rilevata, a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, l’esistenza a carico del lavoratore di una condanna irrogata con sentenza del -OMISSIS- commesso in -OMISSIS-, circostanza in precedenza non riscontrata in quanto in occasione dell’arresto erano state fornite false identità, l’amministrazione provvedeva ad annullare in autotutela il provvedimento di accoglimento dell’istanza di regolarizzazione, stante la sussistenza a carico del lavoratore di un reato ostativo, così come previsto dall’art. 103, comma 10 lettera c) del D.l. 34/20.
Con il ricorso in epigrafe, assistito da istanza cautelare, parte ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la manifesta irragionevolezza e quindi l’illegittimità per violazione di legge del provvedimento assunto in autotutela dall’amministrazione.
Evidenzia parte istante che l’esistenza a carico del ricorrente della sentenza di condanna doveva essere conosciuta dall’amministrazione, in quanto il ricorrente era stato processato con le corrette generalità, sottolineando, altresì, la non gravità del fatto ascritto, nonostante si tratti di fattispecie ostativa sulla base della prescrizioni normative contenute nel D.L. 34/20, in ordine alla quale, tenuto conto anche del decorso del tempo, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare una concreta valutazione circa -OMISSIS-.
Al contempo, parte istante evidenzia che proprio il decorso del tempo, nella specie più di cinque anni dalla commissione del reato e dalla condanna, avrebbe determinato l’estinzione del reato, senza necessità di una espressa declaratoria, essendo l’effetto estintivo derivante unicamente dal decorso del tempo, circostanza tuttavia non recepita dall’amministrazione, diversamente da quanto operato con riguardo ad altro soggetto correo nel medesimo reato.
Si è costituita l’amministrazione intimata, la cui difesa ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per la reiezione del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
Con memoria depositata in data 19.10.2021 la difesa istante ha ribadito le proprie argomentazioni ed ha depositato l’ordinanza del 28 settembre 2021 con la quale, a seguito istanza presentata dall’interessato in data 7.7.2021, è stata dichiarata l’estinzione dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2) e 495, comma 1 c.p. di cui alla sentenza del Tribunale-OMISSIS-
Alla Camera di consiglio del 20 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da verbale.
Il ricorso è infondato.
La previsione contenuta nell’art. 103, comma 10 del D.L. 34/20 contempla espressamente una serie di cause impeditive della regolarizzazione dei lavoratori stranieri e specificatamente, alla lettera c), per coloro “ che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per-OMISSIS- il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per-OMISSIS-al -OMISSIS-di -OMISSIS- alla -OMISSIS- o allo-OMISSIS- della -OMISSIS- da-OMISSIS- -OMISSIS- ”.
Il reato per il quale è stato condannato il ricorrente rientra nell’alveo normativo così richiamato, trattandosi di reato riconducibile alle fattispecie contemplate dall’art. 380 c.p.
Nel disporre il provvedimento impugnato l’amministrazione ha fatto correttamente riferimento all’ipotesi normativa richiamata, ossia alla lettera c) del comma 10 dell’art. 103.
L’esistenza di una condanna per un reato ostativo costituisce causa impeditiva al positivo apprezzamento dell’istanza di emersione, non congiurandosi, come correttamente rilevato dalla difesa resistente, le diverse ipotesi in cui, in presenza di titolo di lungo soggiorno o di ricongiungimento, l’amministrazione sia chiamata a valutare e bilanciare ulteriori interessi coinvolti.
Quanto alla mancata considerazione dell’avvenuta estinzione del reato per il quale il ricorrente è stato condannato, va disattesa la tesi difensiva di parte ricorrente, la quale pretende di attribuire al mero decorso del tempo l’effetto estintivo del reato.
In realtà, come da costante giurisprudenza, il disposto di cui all’art. 445 comma 2 c.p.p. deve essere letto in combinato disposto con l’art. 676 c.p.p., in virtù del quale “ Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna ” (comma 1) e “ Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti. ”(comma 3).
Invero, l’estinzione del reato sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto".
Non operando quindi ipso iure l’estinzione del reato per effetto del mero decorso del quinquennio, essendo sempre necessaria una declaratoria da parte del giudice dell’esecuzione penale, difettando nel caso di specie tale condizione, il reato ascritto al ricorrente non poteva considerarsi estinto nel momento in cui l’istanza di emersione è stata esaminata, da cui la legittimità del provvedimento assunto in autotutela.
Né può avere alcuna rilevanza il provvedimento di estinzione depositato agli atti, in quanto sopravvenuto rispetto al provvedimento impugnato, a seguito della richiesta solo successivamente presentata e ottenuto solo dopo la sua adozione.
Ne consegue la legittimità del provvedimento assunto dall’amministrazione e quindi il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in 1500,00 € (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.