TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11577/2024 RG, introdotta da
MILANO (MI), 20/09/1975), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SGRO' LAURA;
(ROMA (RM), 26/07/1971), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SGRO' LAURA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25/07/2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Il signor continuerà ad abitare nella casa coniugale, CP_1
sita in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 12, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. La signora si è già trasferita presso altra Parte_1
abitazione sita in Roma, Piazza Euclide n. 31, portando con sé i propri beni ed effetti personali.
4. Il figlio minore, di anni diciassette, sarà affidato Persona_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso il padre;
la figlia maggiorenne continuerà ad Persona_2
abitare prevalentemente presso il padre nella casa familiare.
5. I genitori, volendo trascorrere tendenzialmente pari tempo con la prole, intendono provvedere al mantenimento diretto del figlio minorenne e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative, mentre le spese straordinarie resteranno esclusivamente a carico del padre.
6. I genitori provvederanno paritariamente alla cura e all'educazione della prole. Con particolare riguardo al figlio minorenne, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
7. La madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della prole, potrà
frequentare il figlio minorenne, concordando Persona_1
direttamente con lo stesso i giorni ed orari, con facoltà per il figlio di pernottare presso la madre, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina e sino alla domenica sera. La madre potrà trascorrere con i propri figli il periodo delle festività natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio, alternando le annualità con il padre. Con il medesimo principio verranno trascorse le festività pasquali dal Venerdì
Santo alla domenica di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì
compresi, salvo diverso accordo tra i genitori dovuto a loro esigenze di lavoro o di spostamento;
allo stesso modo verranno suddivise le ulteriori solennità religiose, civili, i ponti previsti dal calendario scolastico, nonché le ricorrenze familiari. Per le vacanze estive la madre potrà tenere con sé il figlio minorenne due settimane nel mese di agosto previo accordo con il padre e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e salvo diverso accordo. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, ogni spostamento del figlio minore fuori città, fornendo indicazioni circa i luoghi in cui soggiornerà e il tempo di permanenza, nonché eventuali recapiti.
8. Il signor verserà a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
1.300,00 (milletrecento euro), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; contribuirà altresì, nella misura del 100%, al pagamento delle spese straordinarie per i figli.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11577/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MILANO (MI), 20/09/1975) e
[...] CP_1
(ROMA (RM), 26/07/1971) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 25/07/2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 680, Parte II, Serie A05, Anno 2002, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11577/2024 RG, introdotta da
MILANO (MI), 20/09/1975), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SGRO' LAURA;
(ROMA (RM), 26/07/1971), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SGRO' LAURA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25/07/2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Il signor continuerà ad abitare nella casa coniugale, CP_1
sita in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 12, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. La signora si è già trasferita presso altra Parte_1
abitazione sita in Roma, Piazza Euclide n. 31, portando con sé i propri beni ed effetti personali.
4. Il figlio minore, di anni diciassette, sarà affidato Persona_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso il padre;
la figlia maggiorenne continuerà ad Persona_2
abitare prevalentemente presso il padre nella casa familiare.
5. I genitori, volendo trascorrere tendenzialmente pari tempo con la prole, intendono provvedere al mantenimento diretto del figlio minorenne e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative, mentre le spese straordinarie resteranno esclusivamente a carico del padre.
6. I genitori provvederanno paritariamente alla cura e all'educazione della prole. Con particolare riguardo al figlio minorenne, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
7. La madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della prole, potrà
frequentare il figlio minorenne, concordando Persona_1
direttamente con lo stesso i giorni ed orari, con facoltà per il figlio di pernottare presso la madre, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina e sino alla domenica sera. La madre potrà trascorrere con i propri figli il periodo delle festività natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio, alternando le annualità con il padre. Con il medesimo principio verranno trascorse le festività pasquali dal Venerdì
Santo alla domenica di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì
compresi, salvo diverso accordo tra i genitori dovuto a loro esigenze di lavoro o di spostamento;
allo stesso modo verranno suddivise le ulteriori solennità religiose, civili, i ponti previsti dal calendario scolastico, nonché le ricorrenze familiari. Per le vacanze estive la madre potrà tenere con sé il figlio minorenne due settimane nel mese di agosto previo accordo con il padre e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e salvo diverso accordo. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, ogni spostamento del figlio minore fuori città, fornendo indicazioni circa i luoghi in cui soggiornerà e il tempo di permanenza, nonché eventuali recapiti.
8. Il signor verserà a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
1.300,00 (milletrecento euro), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; contribuirà altresì, nella misura del 100%, al pagamento delle spese straordinarie per i figli.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11577/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MILANO (MI), 20/09/1975) e
[...] CP_1
(ROMA (RM), 26/07/1971) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 25/07/2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 680, Parte II, Serie A05, Anno 2002, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi