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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Viviana Bove ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Bellman ove ha eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 22.09.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
Decorsi i termini di legge dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione alle parti del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter 2 comma c.p.c., preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisire il parere
PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 in Brugherio (MI) in data 10.5.2008, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Brugherio (MI) al n. 11 – Parte I –Anno 2008 - Ufficio 1, con conferma delle condizioni già definite in sede di separazione da intendersi qui trascritte. Ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 30.01.2025 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Brugherio in data 10.05.2008 (atto n. 11, Parte I, anno 2008) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.09.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Viviana Bove ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Bellman ove ha eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 22.09.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
Decorsi i termini di legge dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione alle parti del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter 2 comma c.p.c., preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisire il parere
PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 in Brugherio (MI) in data 10.5.2008, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Brugherio (MI) al n. 11 – Parte I –Anno 2008 - Ufficio 1, con conferma delle condizioni già definite in sede di separazione da intendersi qui trascritte. Ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 30.01.2025 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Brugherio in data 10.05.2008 (atto n. 11, Parte I, anno 2008) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.09.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti