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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8359/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 4.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8359/2023, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Andrea PIENAZZA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 17.1.2023, cittadino pachistano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 7.4.2023 (notificato all'istante in data 21.6.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto, a detta dell'autorità amministrativa egli non avrebbe alcun legame familiare o affettivo significativo in Italia, mentre avrebbe mantenuto contatti con i parenti rimasti nel Paese d'origine; l'esperienza lavorativa si riferirebbe, inoltre, ad attività non continuative svolte presso differenti datori di lavoro e produttive di redditi non pienamente sufficienti a condurre una vita dignitosa nel nostro Paese.
Pag. 1 di 6 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 30.6.2023 tempestivo ricorso. La difesa del ricorrente ha dato atto della situazione abitativa e lavorativa del suo assistito sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione da lui avviato nel Paese di accoglienza (v., in proposito, i seguenti documenti: copia del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 11.7.2019 della durata di quattro anni;
contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per il periodo 19.10.2017-18.4.2018 con la buste paga dal gennaio 2018 al giugno 2019; lettera Controparte_2 di conferimento incarico per collaborazione occasionale con la per due giornate lavorative CP_3 nel mese di aprile 2022; modello UNILAV relativo all'assunzione a tempo parziale e indeterminato alle dipendenze di Munir Aftab a decorrere dal 21.11.2022 con la busta paga del mese di novembre 2022; modello UNILAV relativo al contratto di lavoro tempo parziale e indeterminato concluso con la Ajwa Restaurant e con decorrenza dal 23.3.3023, con le buste paga Controparte_4 di aprile e maggio 2023; contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 22.6.2020 per lo svolgimento dell'attività di Tandoori Pizza & Lahori Naan con scadenza fissata al 30.6.2026, unitamente a ricevuta di accettazione di comunicazione unica presso l'ufficio registro delle imprese di
, dichiarazione di inizio attività e scontrini attestanti gli incassi giornalieri; CU 2018, 2020, 2021; CP_1 estratto conto previdenziale aggiornato al 26.6.2023). CP_5
Il procuratore del ricorrente ha, poi, evidenziato che le condanne emesse nei confronti di quest'ultimo si riferiscono a fatti accaduti molti anni fa, connessi alla sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale.
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore di ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio, in Pt_1 favore del suo assistito, di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 24.8.2023, ribadendo la correttezza delle argomentazioni svolte nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto del ricorso.
Contestualmente alla propria comparsa di risposta, parte resistente ha depositato in atti una relazione stilata da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione del ricorrente. CP_1
4. L'udienza di comparizione fissata in data 8.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 29.10.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, corredata di documentazione aggiornata sulla situazione lavorativa dell'istante, composta dall'estratto conto previdenziale aggiornato al 12.9.2024, da sei buste paga del periodo novembre 2023-settembre CP_5
2024 e dal contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato sottoscritto il 17.9.2024 con la Bibi s.r.l.s., unitamente al relativo modello UNILAV).
5. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza avanti a sé per la discussione in data 15.1.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con nota tempestivamente depositata il 9.1.2025, il difensore del ricorrente, oltre a depositare documentazione sopravvenuta (buste paga relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2024), ha insistito per l'accoglimento della domanda di protezione speciale.
La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli
Pag. 2 di 6 obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Pag. 3 di 6 Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda del ricorrente in sede amministrativa è datata 17.1.2023 ed è, quindi, antecedente all'entrata in vigore di tale atto normativo, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»).
2.2. Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, primo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Questa norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
Ebbene, non si possono trascurare le notevoli criticità circa il rispetto dei diritti umani in Pakistan ed in specie nella provincia del Punjab (ove si trova il distretto di Gujranwala, luogo di provenienza del richiedente), le quali raggiungono – nel loro complesso – una soglia di gravità tale da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch, «il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del Paese, uccidendo oltre 1.000persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle. Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media. Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi. Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il Persona_1
, contro funzionari delle forze dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone» (v.
[...] [...]
'Constitutional in Pakistan, disponibile all'indirizzo CP_6 Controparte_7 https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup-threatened-pakistan).
Pag. 4 di 6 Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia, l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha, a sua volta, evidenziato quanto segue: «Le questioni significative relative ai diritti umani hanno incluso rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria;
prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy; gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet; interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile» (v. https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup-threatened-pakistan).
Un simile quadro è stato confermato anche dal rapporto di Amnesty International del 2022 (v. https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/pakistan/report-pakistan/), ove si legge quanto segue: «Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta. Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti».
Freedom House, con riferimento all'anno 2022, ha classificato, del resto, il Pakistan come Paese solo parzialmente libero con un punteggio di 37/100, di cui 15/40 per i diritti politici e 22/60 per le libertà civili (v. https://freedomhouse.org/country/pakistan/freedom-world/2023).
La valutazione sullo stato di libertà da parte di Freedom House per il 2023 è, peraltro, peggiorata rispetto all'anno precedente: il punteggio complessivo è pari a 35/100, suddiviso in 14/40 per i diritti politici e 21/60 per le libertà civili (https://freedomhouse.org/country/pakistan/freedom-world/2024).
Nel 2024 si è assistito a un ulteriore peggioramento: il punteggio complessivo è sceso a 32/100, suddiviso in 12/40 per i diritti politici e in 20/60 per le libertà civili (https://freedomhouse.org/country/pakistan/freedom-world/2025).
La protezione speciale va, dunque, in primo luogo riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Ciò posto, ha, altresì, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 in Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dal suo difensore.
Egli ha difatti trovato un primo impiego presso la con contratto a tempo parziale Controparte_2
e determinato dal 19.10.2017 al 18.4.2018, prorogato fino al giugno 2019 (v. le buste paga in atti), per poi sottoscrivere molteplici contratti part-time a tempo indeterminato, l'ultimo dei quali, ancóra in essere, stipulato con la Bibi s.r.l.s. a decorrere dal 17.9.2024 (v. il contratto, il modello UNILAV e l'estratto conto
Pag. 5 di 6 previdenziale aggiornato al 12.9.2024). CP_5
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
È appena il caso di osservare che l'unica condanna penale pronunciata nei confronti del ricorrente – avente ad oggetto una violazione ex art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 – non è ostativa al rilascio di tale titolo di soggiorno, sia perché il divieto di refoulement di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit. non conosce eccezioni fondate sulla pericolosità sociale dello straniero sia (in ogni caso) perché tale unico pregiudizio penale non sarebbe comunque idoneo a mettere in discussione il percorso di integrazione positivamente avviato dal ricorrente, avendo ad oggetto un episodio di scarso disvalore, strettamente connesso alla condizione di irregolarità in cui versava all'epoca e, quindi, inespressivo di Pt_1 pericolosità sociale dello stesso. Quanto alle segnalazioni di polizia evidenziate nel parere della Commissione territoriale, esse non possono essere prese in considerazione, in quanto – per un verso – non sfociate (a quanto consta) in una condanna definitiva e – per altro verso – non corredate degli atti da cui hanno tratto origine (con conseguente impossibilità per il Tribunale di apprezzarli autonomamente in questa sede).
3. Le spese di lite debbono possono essere integralmente compensate, alla luce del peggioramento della situazione dei diritti umani nel Punjab pachistano e dell'intervenuta stabilizzazione della situazione lavorativa del ricorrente in epoca successiva all'emissione del provvedimento questorile qui impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 04NT25U), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1
1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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