CASS
Sentenza 26 novembre 2021
Sentenza 26 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 43638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43638 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 22/12/2015, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO in data 6/11/2014, nei confronti di ME IO in relazione a varie ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43638 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 23/09/2021 1.1. Violazione di legge con riferimento all'ordinanza dibattimentale dell'8/5/2014 con la quale è stato acquisito il verbale di denuncia del teste FI in quanto ritenuto irreperibile e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni in questo contenute. 1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 che delle circostanze attenuanti generiche e in merito alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla disposta acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. del verbale contente la denuncia sporta dal teste FI, risultato irreperibile. Violazione questa che determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale. La doglianza formulata in termini aspecifici è comunque manifestamente infondata. 1.1. Come anche di recente ribadito, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per carenza della necessaria specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Nel caso di specie, a fronte della dedotta inutilizzabilità della prova acquisita, il ricorrente non si è confrontato in concreto con il ragionamento del giudice di merito omettendo così di adempiere all'onere di evidenziare se e in che modo l'eliminazione della prova ritenuta inutilizzabile determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione e la conseguente manifesta illogicità della conclusione. Verifica questa che, d'altro canto, avrebbe avuto esito negativo in quanto la motivazione del provvedimento impugnato, pure eliminando il contenuto del verbale, con il riferimento alle dichiarazioni del teste ON e a quanto sottoposto a sequestro, appare comunque adeguata e coerente con la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato. 1.2. Sotto altro profilo, comunque, deve rilevarsi che la soluzione adottata dai giudici di merito, considerata la conseguita prova della sopravvenuta irreperibilità del teste, è corretta e non è pertanto sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 2 La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle modalità utilizzate dal ricorrente (predisposizione di avvisi di ricerche di personale per lavori vari, contatti e incontri con le persone così adescate, stesura di falsi contratti di lavoro, di false fatture di ricevute di somme per fantomatici tesserini magnetici di riconoscimento e con il ricorso a nomi di fantasia cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 che delle circostanze attenuanti generiche che in merito alla quantificazione della pena. Le doglianze sono manifestamente infondate. 3.1. La conclusione della Corte territoriale circa la necessità di tenere in considerazione l'intero danno provocato alle persone offese e non esclusivamente la cifra oggetto della truffa appare corretta e la valutazione sul punto, che fa riferimento alla necessità delle persone offese di trovare un lavoro, anche umile e alle modeste condizioni economiche delle stesse, appare adeguata e non è censurabile in questa sede (cfr. risalente nel tempo Sez. 2, n. 2327 del 11/06/1976, dep. 1977, Marzo, Rv. 135270) 3.2. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, desunta dalle modalità di commissione dei reati, dalla callidità dimostrata e dalle precedenti condanne da cui lo stesso è gravato. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita 3 M . rrtf an.) o eriali onaco valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 23/9/2021 Il consigli e estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 22/12/2015, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO in data 6/11/2014, nei confronti di ME IO in relazione a varie ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43638 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 23/09/2021 1.1. Violazione di legge con riferimento all'ordinanza dibattimentale dell'8/5/2014 con la quale è stato acquisito il verbale di denuncia del teste FI in quanto ritenuto irreperibile e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni in questo contenute. 1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 che delle circostanze attenuanti generiche e in merito alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla disposta acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. del verbale contente la denuncia sporta dal teste FI, risultato irreperibile. Violazione questa che determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale. La doglianza formulata in termini aspecifici è comunque manifestamente infondata. 1.1. Come anche di recente ribadito, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per carenza della necessaria specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Nel caso di specie, a fronte della dedotta inutilizzabilità della prova acquisita, il ricorrente non si è confrontato in concreto con il ragionamento del giudice di merito omettendo così di adempiere all'onere di evidenziare se e in che modo l'eliminazione della prova ritenuta inutilizzabile determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione e la conseguente manifesta illogicità della conclusione. Verifica questa che, d'altro canto, avrebbe avuto esito negativo in quanto la motivazione del provvedimento impugnato, pure eliminando il contenuto del verbale, con il riferimento alle dichiarazioni del teste ON e a quanto sottoposto a sequestro, appare comunque adeguata e coerente con la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato. 1.2. Sotto altro profilo, comunque, deve rilevarsi che la soluzione adottata dai giudici di merito, considerata la conseguita prova della sopravvenuta irreperibilità del teste, è corretta e non è pertanto sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 2 La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle modalità utilizzate dal ricorrente (predisposizione di avvisi di ricerche di personale per lavori vari, contatti e incontri con le persone così adescate, stesura di falsi contratti di lavoro, di false fatture di ricevute di somme per fantomatici tesserini magnetici di riconoscimento e con il ricorso a nomi di fantasia cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sia in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 che delle circostanze attenuanti generiche che in merito alla quantificazione della pena. Le doglianze sono manifestamente infondate. 3.1. La conclusione della Corte territoriale circa la necessità di tenere in considerazione l'intero danno provocato alle persone offese e non esclusivamente la cifra oggetto della truffa appare corretta e la valutazione sul punto, che fa riferimento alla necessità delle persone offese di trovare un lavoro, anche umile e alle modeste condizioni economiche delle stesse, appare adeguata e non è censurabile in questa sede (cfr. risalente nel tempo Sez. 2, n. 2327 del 11/06/1976, dep. 1977, Marzo, Rv. 135270) 3.2. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, desunta dalle modalità di commissione dei reati, dalla callidità dimostrata e dalle precedenti condanne da cui lo stesso è gravato. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita 3 M . rrtf an.) o eriali onaco valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 23/9/2021 Il consigli e estensore Il Presidente