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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro
Riunita nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere rel.
Dott. Fabio Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note maturata il 23\9\2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 106/2024 r.g., promossa da
(C.F.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Previti
appellante
CONTRO
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Simona Controparte_1 C.F._1
Alfarone
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di chiedeva la condanna della Pt_1 Parte_2 [...]
(di seguito CM), della quale era dipendente, per l'importo di 585,00 euro Parte_1 assuntamente dovuto per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Resistendo CM, con sentenza n. 212\2024 del 2 febbraio 2024 il giudice di primo grado accoglieva la domanda, condannando CM anche al rimborso delle spese di lite.
CM proponeva appello con ricorso depositato in data 4 marzo 2024.
Nella resistenza del con atto depositato in data 19\9\2025 CM dichiarava di rinunciare Pt_2 all'azione e all'appello. La causa veniva stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 23\9\2025 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestivamente le note, alla scadenza del termine la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato" (così Cass. sez. II ord.
821/22 in motivazione, con numerosi precedenti citati).
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e pertanto il processo va dichiarato estinto (comma 1) e bisogna provvedere sulle spese (comma 4). L'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 c.p.c.).
La soccombenza va comunque individuata in capo a CM, dato l'effetto sostanziale della rinuncia.
L'appellante fa tuttavia correttamente notare come la materia della retribuzione del lavoro straordinario nel pubblico impiego sia andata incontro ad un'evoluzione nella giurisprudenza di legittimità, con progressivo affievolimento di un orientamento originariamente assai rigoroso a sfavore dei lavoratori. Tale circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consente di compensare le spese di questo grado in ragione di metà. La liquidazione va fatta in termini poco superiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento e pertanto sono dovuti euro 230,00, oltre spese generali, iva e cassa.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara estinto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese di lite, liquidate in 230,00 euro, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Simona Alfarone.
Messina 24\9\2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà Dott. B. Catarsini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro
Riunita nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere rel.
Dott. Fabio Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note maturata il 23\9\2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 106/2024 r.g., promossa da
(C.F.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Previti
appellante
CONTRO
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Simona Controparte_1 C.F._1
Alfarone
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di chiedeva la condanna della Pt_1 Parte_2 [...]
(di seguito CM), della quale era dipendente, per l'importo di 585,00 euro Parte_1 assuntamente dovuto per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Resistendo CM, con sentenza n. 212\2024 del 2 febbraio 2024 il giudice di primo grado accoglieva la domanda, condannando CM anche al rimborso delle spese di lite.
CM proponeva appello con ricorso depositato in data 4 marzo 2024.
Nella resistenza del con atto depositato in data 19\9\2025 CM dichiarava di rinunciare Pt_2 all'azione e all'appello. La causa veniva stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 23\9\2025 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestivamente le note, alla scadenza del termine la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato" (così Cass. sez. II ord.
821/22 in motivazione, con numerosi precedenti citati).
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e pertanto il processo va dichiarato estinto (comma 1) e bisogna provvedere sulle spese (comma 4). L'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 c.p.c.).
La soccombenza va comunque individuata in capo a CM, dato l'effetto sostanziale della rinuncia.
L'appellante fa tuttavia correttamente notare come la materia della retribuzione del lavoro straordinario nel pubblico impiego sia andata incontro ad un'evoluzione nella giurisprudenza di legittimità, con progressivo affievolimento di un orientamento originariamente assai rigoroso a sfavore dei lavoratori. Tale circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consente di compensare le spese di questo grado in ragione di metà. La liquidazione va fatta in termini poco superiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento e pertanto sono dovuti euro 230,00, oltre spese generali, iva e cassa.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara estinto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese di lite, liquidate in 230,00 euro, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Simona Alfarone.
Messina 24\9\2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà Dott. B. Catarsini