a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta; c) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche; g) le affissioni consentite e le relative modalita'; h) i giochi consentiti; i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro. 3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.
9 ottobre 2010
a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta; c) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche; g) le affissioni consentite e le relative modalita'; h) i giochi consentiti; i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro. 3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.
Commentari • 3
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Il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, è invalido. Gli effetti del regolamento 2019/1157 sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i due anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento, fondato sull'articolo 77, paragrafo 3, TFUE, diretto a sostituirlo.
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Giurisprudenza • 30
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