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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 6815/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BRUNO MANFREDI in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché la dott.ssa
BUFFA MARIA GIOVANA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Bruno precisa che, nonostante la CTU non ha riconosciuto il 100% ma il 74%, il ricorrente ha diritto comunque ad una prestazione assistenziale, come per una visita di revisione. In subordine chiede il richiamo della CTU.
La dott.ssa Buffa rileva che la domanda svolta è stata per l'ottenimento del
100%, non concesso dalla consulente.
E' altresì presente la Dott.ssa Mauthe Degerfeld Helga, ai fini della pratica forense
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6815 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TODARO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: pensione d'inabilità conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per l'invalidità civile del 74% dal marzo 2024, con i relativi benefici di legge;
2 - rigetta la domanda relativa alla sussistenza del requisito sanitario relativa alla condizione di disabilità ex L.n. 104/1992;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere stato riconosciuto dalla CMI invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L 118/71 a far data dal 18.01.2022 nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, di cui alla legge n.104/92
(all. 02), con revisione al gennaio 2024; che con nota del 24.09.2023, l'Istituto gli comunicava che “la commissione medica le potrà rilasciare il nuovo verbale sullo stato di invalidità in base ai documenti medici, senza convocarla a visita nella sede Per questo le CP_1
chiediamo di inviarci la documentazione sanitaria che ha una data più recente dell'ultimo verbale di invalidità; che provvedeva quindi all'invio della certificazione sanitaria;
che però, senza alcun avviso, la prestazione veniva sospesa;
che, richiesti chiarimenti, l' rispondeva che il ricorrente fosse CP_2
risultato “assente a visita di revisione convocata per il giorno 23 gennaio
2024”; che nonostante avvisasse l'Istituto di non essere mai stato convocato a visita, l'Istituto permaneva nella propria decisione;
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere CP_1
e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per
l'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e
12 L 118/71 e dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma
3, di cui alla legge n.104/92; Indi, ritenere e dichiarare che il sig.
[...]
, ha diritto a percepire la pensione di invalidità civile senza Parte_1
soluzione di continuità con l'accertamento di cui ai precedenti verbali del
13.06.2022 e comunque fin dal mese di marzo 2024, data in cui è stata sospesa la prestazione, o, in subordine, dalla data accertata dalla disponenda
3 C.T.U., con interessi come per legge;
Conseguentemente, ritenere e dichiarare la revoca della sospensione della prestazione assistenziale e l'annullamento di qualsivoglia relativo indebito preteso ex adverso, e condannare l' alla CP_1
ricostituzione della prestazione illegittimamente sospesa ed al pagamento di tutte le mensilità non corrisposte dal mese di marzo 2024 in poi o in subordine dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando la reiterata chiamata a visita del ricorrente, mai presentatosi, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 14.11.2024, richiamando l'orientamento delle sezioni unite della Suprema Corte espresso con sentenza n. 14561/2022 (“ (…)
Il diritto alla prestazione promana dalla norma, nel concorso dei requisiti legali. La revoca è atto dell'ente gestore che ne accerta la sopravvenuta insussistenza. L'intervento del giudice verifica la persistenza o meno dei presupposti di legge per beneficiarne. Con la revoca si può mettere in discussione la debenza del trattamento, ma non è ragionevole ritenere che si possa determinare una irrimediabile cesura laddove il giudice accerti
l'esistenza ab initio e senza soluzione di continuità dei requisiti di legge per beneficiarne. L'impronta solidaristica della sicurezza sociale non legittima, da parte dell'interprete, scostamenti da un assetto sistematico costituzionalmente teso ad arginare l'eventuale (progressivo) svuotamento della funzione di sostegno delle categorie più fragili affidata allo Stato ed anche per tale ragione non si giustifica la necessità di anteporre una domanda amministrativa alla proposizione dell'azione giudiziaria a tutela del diritto dell'invalido che sia stato inciso dalla determinazione unilaterale dell'ente (…)” veniva disposta CTU medico legale al fine di accertare la persistenza delle condizioni sanitarie in capo al ricorrente.
Discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
4 Il ricorso è parzialmente fondato.
Va immediatamente osservato che, la CTU incaricata non ha riscontrato in capo al ricorrente le condizioni da lui richieste, riscontrando una invalidità di grado inferiore (74%) e l'assenza dei requisiti necessari ai fini dei benefici di cui alla L. 104/1992 art. 3 comma 3°, così come chiesto in domanda.
E così, in tal senso e tal fine, la domanda di accertamento giudiziale dell'inabilità totale (100%) con il conseguente diritto alla relativa pensione d'inabilità, in guisa e sostituzione della visita di revisione mai svolta, non per dolosa mancata presenza, ma per scarsa diligenza del periziando, anche favorita dalla fuorviante comunicazione dell' di prossima revisione CP_1
documentale, non può però essere accolta.
Va però considerato che la relazione di consulenza individua con certezza la presenza in capo al ricorrente di una percentuale d'invalidità minore, ma comunque sufficiente al conseguimento di una prestazione economica.
Tale notazione non è irrilevante, considerando che come più volte affermato dalla Suprema Corte “ In tema di prestazioni assistenziali, il giudice investito della domanda di pensione di inabilità, per la quale risulti carente il requisito sanitario, qualora, per la percentuale accertata, ricorrano le condizioni per
l'attribuzione dell'assegno di invalidità, può riconoscere, pur in mancanza di esplicita richiesta dell'interessato, quest'ultima prestazione se sussistano i necessari requisiti socio-economici, in quanto implicitamente compresa nella più ampia domanda di pensione.” (cfr. Cass. ord. 3027/2016; in tal senso anche Cass. 6744/1999; Cass. 19164/2006; Cass. ord. 11961/2015).
Va quindi rilevato che, secondo tutte queste pronunce, l'attribuzione della prestazione non espressamente richiesta, può essere riconosciuta giudizialmente soltanto allorquando in giudizio risulti accertata la presenza dei requisiti socioeconomici, e/o la certificata incollocazione al lavoro;
essendo in questo la Suprema Corte tassativa.
Sul punto, va comunque anche rilevato che la prestazione di specie non è riconosciuta a prima domanda, avendo già goduto il ricorrente sino alla revoca, per motivi amministrativi e non sanitari, della pensione d'inabilità,
5 attestante quindi la totale incollocabilità al lavoro.
Deve a questo punto richiamarsi il ragionamento svolto dalla Corte in ord.
n. 11961/2015: “Ne consegue che nel giudizio diretto al riconoscimento della pensione di inabilità, prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 12, non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza della totale invalidità al lavoro e tuttavia l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno previsto dall'art. 13 della stessa legge oltre che degli altri requisiti (reddituale e di incollocazione al lavoro) specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, ne affermi il diritto: con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, ne' si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo
(causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
8. Così il principio di diritto enunciato, a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., da Cass. n.17452 del 2014: "nel giudizio in cui il ricorrente abbia richiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscergli l'assegno mensile di invalidità, per
l'implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato. Senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell'art. 112
c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell'assegno come un minus rispetto alla pensione. Ed essendo ammissibile, a norma dell'art. 437 c.p.c., comma 2, la produzione in grado di appello di un documento (certificato di iscrizione alle liste speciali) attestante il requisito della incollocazione al lavoro in quanto assorbito, per la pensione di inabilità, da quello della totale inabilità al lavoro ed espressamente richiesto invece (anteriormente alla modifica della L. n. 118 del 1971, art. 13, operata dalla L. n. 247 del 2007, art.
1, comma 35) per l'assegno di invalidità".
Orbene, va quindi rilevato che la certificazione del requisito d'incollocazione
6 al lavoro è richiesto in caso di riconoscimento dell'assegno mensile e non per la pensione d'inabilità, proprio perché il riconoscimento della pensione d'inabilità totale comporta in re ipsa l'assorbimento di tale questione, essendo la collocabilità del soggetto esclusa a priori dalla percentuale d'inabilità.
Avendo goduto, sino alla revoca, della pensione d'inabilità il ricorrente era già munito di detto requisito e, avendo sostanzialmente sostituito il giudizio la visita di revisione, deve – anche richiamando quanto esposto da Cass. SS.UU.
n. 14561/2022 in tema di continuum dello stato invalidante – ritenersi che la incollocazione al lavoro, prima riconosciuta dal punto di vista sanitario dall'Istituto, debba ritenersi giudizialmente sussistente tale requisito.
Quanto alla ulteriore sussistenza degli ulteriori generali requisiti socioeconomici generici per la fruizione della prestazione riconoscibile dell'assegno mensile (diversi quanto alla soglia reddituale necessaria per l'ottenimento), degli stessi non vi è alcuna prova in atti, non potendo quindi statuirsi compiutamente e direttamente sul ripristino di una prestazione economica. Deve però sul punto rilevarsi che, posto l'obbligatorio accertamento amministrativo dei requisiti socioeconomici, da parte dell'Ente erogatore e, altresì, posto l'incardinamento del processo sulla domanda di ripristino della prestazione revocata, (…diritto a percepire la pensione di invalidità civile senza soluzione di continuità con l'accertamento di cui ai precedenti verbali del 13.06.2022 e comunque fin dal mese di marzo 2024…), il ricorso può essere solo parzialmente accolto, dichiarando la “… sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per l'invalidità civile…” pur in qualità e quantità minori del richiesto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite, in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22/05/2025 Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 6815/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BRUNO MANFREDI in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché la dott.ssa
BUFFA MARIA GIOVANA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Bruno precisa che, nonostante la CTU non ha riconosciuto il 100% ma il 74%, il ricorrente ha diritto comunque ad una prestazione assistenziale, come per una visita di revisione. In subordine chiede il richiamo della CTU.
La dott.ssa Buffa rileva che la domanda svolta è stata per l'ottenimento del
100%, non concesso dalla consulente.
E' altresì presente la Dott.ssa Mauthe Degerfeld Helga, ai fini della pratica forense
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6815 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TODARO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: pensione d'inabilità conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per l'invalidità civile del 74% dal marzo 2024, con i relativi benefici di legge;
2 - rigetta la domanda relativa alla sussistenza del requisito sanitario relativa alla condizione di disabilità ex L.n. 104/1992;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere stato riconosciuto dalla CMI invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L 118/71 a far data dal 18.01.2022 nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, di cui alla legge n.104/92
(all. 02), con revisione al gennaio 2024; che con nota del 24.09.2023, l'Istituto gli comunicava che “la commissione medica le potrà rilasciare il nuovo verbale sullo stato di invalidità in base ai documenti medici, senza convocarla a visita nella sede Per questo le CP_1
chiediamo di inviarci la documentazione sanitaria che ha una data più recente dell'ultimo verbale di invalidità; che provvedeva quindi all'invio della certificazione sanitaria;
che però, senza alcun avviso, la prestazione veniva sospesa;
che, richiesti chiarimenti, l' rispondeva che il ricorrente fosse CP_2
risultato “assente a visita di revisione convocata per il giorno 23 gennaio
2024”; che nonostante avvisasse l'Istituto di non essere mai stato convocato a visita, l'Istituto permaneva nella propria decisione;
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere CP_1
e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per
l'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e
12 L 118/71 e dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma
3, di cui alla legge n.104/92; Indi, ritenere e dichiarare che il sig.
[...]
, ha diritto a percepire la pensione di invalidità civile senza Parte_1
soluzione di continuità con l'accertamento di cui ai precedenti verbali del
13.06.2022 e comunque fin dal mese di marzo 2024, data in cui è stata sospesa la prestazione, o, in subordine, dalla data accertata dalla disponenda
3 C.T.U., con interessi come per legge;
Conseguentemente, ritenere e dichiarare la revoca della sospensione della prestazione assistenziale e l'annullamento di qualsivoglia relativo indebito preteso ex adverso, e condannare l' alla CP_1
ricostituzione della prestazione illegittimamente sospesa ed al pagamento di tutte le mensilità non corrisposte dal mese di marzo 2024 in poi o in subordine dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando la reiterata chiamata a visita del ricorrente, mai presentatosi, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 14.11.2024, richiamando l'orientamento delle sezioni unite della Suprema Corte espresso con sentenza n. 14561/2022 (“ (…)
Il diritto alla prestazione promana dalla norma, nel concorso dei requisiti legali. La revoca è atto dell'ente gestore che ne accerta la sopravvenuta insussistenza. L'intervento del giudice verifica la persistenza o meno dei presupposti di legge per beneficiarne. Con la revoca si può mettere in discussione la debenza del trattamento, ma non è ragionevole ritenere che si possa determinare una irrimediabile cesura laddove il giudice accerti
l'esistenza ab initio e senza soluzione di continuità dei requisiti di legge per beneficiarne. L'impronta solidaristica della sicurezza sociale non legittima, da parte dell'interprete, scostamenti da un assetto sistematico costituzionalmente teso ad arginare l'eventuale (progressivo) svuotamento della funzione di sostegno delle categorie più fragili affidata allo Stato ed anche per tale ragione non si giustifica la necessità di anteporre una domanda amministrativa alla proposizione dell'azione giudiziaria a tutela del diritto dell'invalido che sia stato inciso dalla determinazione unilaterale dell'ente (…)” veniva disposta CTU medico legale al fine di accertare la persistenza delle condizioni sanitarie in capo al ricorrente.
Discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
4 Il ricorso è parzialmente fondato.
Va immediatamente osservato che, la CTU incaricata non ha riscontrato in capo al ricorrente le condizioni da lui richieste, riscontrando una invalidità di grado inferiore (74%) e l'assenza dei requisiti necessari ai fini dei benefici di cui alla L. 104/1992 art. 3 comma 3°, così come chiesto in domanda.
E così, in tal senso e tal fine, la domanda di accertamento giudiziale dell'inabilità totale (100%) con il conseguente diritto alla relativa pensione d'inabilità, in guisa e sostituzione della visita di revisione mai svolta, non per dolosa mancata presenza, ma per scarsa diligenza del periziando, anche favorita dalla fuorviante comunicazione dell' di prossima revisione CP_1
documentale, non può però essere accolta.
Va però considerato che la relazione di consulenza individua con certezza la presenza in capo al ricorrente di una percentuale d'invalidità minore, ma comunque sufficiente al conseguimento di una prestazione economica.
Tale notazione non è irrilevante, considerando che come più volte affermato dalla Suprema Corte “ In tema di prestazioni assistenziali, il giudice investito della domanda di pensione di inabilità, per la quale risulti carente il requisito sanitario, qualora, per la percentuale accertata, ricorrano le condizioni per
l'attribuzione dell'assegno di invalidità, può riconoscere, pur in mancanza di esplicita richiesta dell'interessato, quest'ultima prestazione se sussistano i necessari requisiti socio-economici, in quanto implicitamente compresa nella più ampia domanda di pensione.” (cfr. Cass. ord. 3027/2016; in tal senso anche Cass. 6744/1999; Cass. 19164/2006; Cass. ord. 11961/2015).
Va quindi rilevato che, secondo tutte queste pronunce, l'attribuzione della prestazione non espressamente richiesta, può essere riconosciuta giudizialmente soltanto allorquando in giudizio risulti accertata la presenza dei requisiti socioeconomici, e/o la certificata incollocazione al lavoro;
essendo in questo la Suprema Corte tassativa.
Sul punto, va comunque anche rilevato che la prestazione di specie non è riconosciuta a prima domanda, avendo già goduto il ricorrente sino alla revoca, per motivi amministrativi e non sanitari, della pensione d'inabilità,
5 attestante quindi la totale incollocabilità al lavoro.
Deve a questo punto richiamarsi il ragionamento svolto dalla Corte in ord.
n. 11961/2015: “Ne consegue che nel giudizio diretto al riconoscimento della pensione di inabilità, prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 12, non viola il suddetto principio il giudice che, accertata l'insussistenza della totale invalidità al lavoro e tuttavia l'esistenza della riduzione della capacità lavorativa richiesta per l'assegno previsto dall'art. 13 della stessa legge oltre che degli altri requisiti (reddituale e di incollocazione al lavoro) specificamente richiesti per questo tipo di beneficio, ne affermi il diritto: con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, ne' si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo
(causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
8. Così il principio di diritto enunciato, a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., da Cass. n.17452 del 2014: "nel giudizio in cui il ricorrente abbia richiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscergli l'assegno mensile di invalidità, per
l'implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato. Senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell'art. 112
c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell'assegno come un minus rispetto alla pensione. Ed essendo ammissibile, a norma dell'art. 437 c.p.c., comma 2, la produzione in grado di appello di un documento (certificato di iscrizione alle liste speciali) attestante il requisito della incollocazione al lavoro in quanto assorbito, per la pensione di inabilità, da quello della totale inabilità al lavoro ed espressamente richiesto invece (anteriormente alla modifica della L. n. 118 del 1971, art. 13, operata dalla L. n. 247 del 2007, art.
1, comma 35) per l'assegno di invalidità".
Orbene, va quindi rilevato che la certificazione del requisito d'incollocazione
6 al lavoro è richiesto in caso di riconoscimento dell'assegno mensile e non per la pensione d'inabilità, proprio perché il riconoscimento della pensione d'inabilità totale comporta in re ipsa l'assorbimento di tale questione, essendo la collocabilità del soggetto esclusa a priori dalla percentuale d'inabilità.
Avendo goduto, sino alla revoca, della pensione d'inabilità il ricorrente era già munito di detto requisito e, avendo sostanzialmente sostituito il giudizio la visita di revisione, deve – anche richiamando quanto esposto da Cass. SS.UU.
n. 14561/2022 in tema di continuum dello stato invalidante – ritenersi che la incollocazione al lavoro, prima riconosciuta dal punto di vista sanitario dall'Istituto, debba ritenersi giudizialmente sussistente tale requisito.
Quanto alla ulteriore sussistenza degli ulteriori generali requisiti socioeconomici generici per la fruizione della prestazione riconoscibile dell'assegno mensile (diversi quanto alla soglia reddituale necessaria per l'ottenimento), degli stessi non vi è alcuna prova in atti, non potendo quindi statuirsi compiutamente e direttamente sul ripristino di una prestazione economica. Deve però sul punto rilevarsi che, posto l'obbligatorio accertamento amministrativo dei requisiti socioeconomici, da parte dell'Ente erogatore e, altresì, posto l'incardinamento del processo sulla domanda di ripristino della prestazione revocata, (…diritto a percepire la pensione di invalidità civile senza soluzione di continuità con l'accertamento di cui ai precedenti verbali del 13.06.2022 e comunque fin dal mese di marzo 2024…), il ricorso può essere solo parzialmente accolto, dichiarando la “… sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per l'invalidità civile…” pur in qualità e quantità minori del richiesto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite, in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22/05/2025 Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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