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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, RO D. CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2313/2024 R.G.A.C. promossa da: La SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 da Canoa, stato di Alagoas, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Joao
Simoes de Souza 740 – Apto 137 A – Parque Rebouças; la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile;
la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Marie Nader
Calfat 415 – Apto 31 – Jardim Ampliaçao; il SI. (codice fiscale ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Joao Simoes de Souza 740 – Apto 152 A;
la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a Parte_5 C.F._5
Sao Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Joao
Simoes de Souza 740 – Apto 152 A;
la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...], stato Parte_6 C.F._6 di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Avenida Sargento Geraldo
Santana 154 apto 1104 Torre A, Jardim Taquaral;
la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_7 C.F._7
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Avenida Sargento
Geraldo Santana 154 apto 1104 Torre A, Jardim Taquaral;
il SI. (codice fiscale ), nato il [...] a [...], stato Parte_8 C.F._8 di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Belterra 421 apto 61F, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata il [...] a [...], stato di Sao Paulo, Brasile;
Persona_1 la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] Parte_9 C.F._9
a Sao Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua
Belterra 421 apto 61F; la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_10 C.F._10
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Marcos
Lopes 90 Apt 151 Vila Nova Conceiçao; la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_11 C.F._11
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Marcos
Lopes 90 Apt 151 Vila Nova Conceiçao; il SI. (codice fiscale ), nato il [...] a [...], Parte_12 C.F._12 stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Marcos Lopes 90
Apt 151 Vila Nova Conceiçao, rappresentati e difesi come da procure allegate, autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Ascone (codice fiscale
) e SS MU (codice fiscale del Foro di C.F._13 C.F._14
Milano, presso il cui studio sito in Milano, Via Vitruvio n. 5, hanno eletto domicilio
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 07.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, , nato ad [...], il Persona_2
20.02.1861, emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_1 sospendere il giudizio e, nel merito, senza contestare la domanda, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti, dopo aver depositato le note di trattazione scritta per le udienze del
14.05.2025 e del 15.10.2025 - sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – si sono opposti alla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'Amministrazione e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo
°°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 14.05.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_1 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_2 Tanto premesso in rito, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nato ad [...], il [...], poi emigrato in Persona_2
Brasile non è mai stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana.
Approdato in Brasile, si sposava con e, dalla predetta Persona_2 Persona_3 unione, nasceva il 7.02.1899 la figlia la quale in data 27.02.1918 si Persona_4 sposava con . Dalla loro unione nasceva il 08.05.1936 il figlio , CP_2 Persona_5 il quale a sua volta il 15.12.1962 si univa in matrimonio con la ricorrente Parte_13
la quale ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10 della L. 555/1912
[...] allora vigente. Da tale, ultima, unione nascevano i quattro figli, tutti odierni ricorrenti
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_6
(nato il [...]) e (nata il [...]). Parte_8 Parte_10
La primogenita , odierna ricorrente, contraeva matrimonio il Parte_2 con il SI. e dalla loro unione sono nati i ricorrenti Controparte_3 Parte_3
, (nata il [...]), (nato il [...]) e
[...] Parte_4
(nata il [...]), tutti e tre odierni ricorrenti. Parte_5
La secondogenita , odierna ricorrente, contraeva matrimonio con il Parte_6
SI. e, da tale matrimonio, nasceva l'odierna ricorrente Persona_6 [...] nata il [...]). Parte_7 Il terzogenito , odierno ricorrente e nella qualità di genitore esercente Parte_8 la potestà sulla figlia minore, si sposava con la SI.ra e Controparte_4 dalla loro unione sono nate le figlie, entrambe odierne ricorrenti, E Parte_9
(nata il [...]) e E Persona_1 Persona_7 Persona_1
(nata il [...]), quest'ultima minorenne al momento del deposito del ricorso introduttivo.
L'ultimogenita , odierna ricorrente, si sposava con il SI. Parte_10
e, in seguito a divorzio, ha sposato e da Controparte_5 CP_6 quest'unione sono nati i figli, entrambi odierni ricorrenti (nata il Parte_11
27.08.1994) e (nato il [...]). Parte_12
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione da ai propri Persona_4 discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.
30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n.
4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_1 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 27 novembre 2025
IL GIUDICE
RO D. CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, RO D. CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2313/2024 R.G.A.C. promossa da: La SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 da Canoa, stato di Alagoas, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Joao
Simoes de Souza 740 – Apto 137 A – Parque Rebouças; la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile;
la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Marie Nader
Calfat 415 – Apto 31 – Jardim Ampliaçao; il SI. (codice fiscale ), nato il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Joao Simoes de Souza 740 – Apto 152 A;
la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a Parte_5 C.F._5
Sao Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Joao
Simoes de Souza 740 – Apto 152 A;
la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...], stato Parte_6 C.F._6 di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Avenida Sargento Geraldo
Santana 154 apto 1104 Torre A, Jardim Taquaral;
la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_7 C.F._7
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Avenida Sargento
Geraldo Santana 154 apto 1104 Torre A, Jardim Taquaral;
il SI. (codice fiscale ), nato il [...] a [...], stato Parte_8 C.F._8 di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Belterra 421 apto 61F, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata il [...] a [...], stato di Sao Paulo, Brasile;
Persona_1 la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] Parte_9 C.F._9
a Sao Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua
Belterra 421 apto 61F; la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_10 C.F._10
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Marcos
Lopes 90 Apt 151 Vila Nova Conceiçao; la SI.ra (codice fiscale ), nata il [...] a [...] Parte_11 C.F._11
Paulo, stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Marcos
Lopes 90 Apt 151 Vila Nova Conceiçao; il SI. (codice fiscale ), nato il [...] a [...], Parte_12 C.F._12 stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Sao Paulo, Rua Marcos Lopes 90
Apt 151 Vila Nova Conceiçao, rappresentati e difesi come da procure allegate, autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Ascone (codice fiscale
) e SS MU (codice fiscale del Foro di C.F._13 C.F._14
Milano, presso il cui studio sito in Milano, Via Vitruvio n. 5, hanno eletto domicilio
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 07.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, , nato ad [...], il Persona_2
20.02.1861, emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_1 sospendere il giudizio e, nel merito, senza contestare la domanda, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti, dopo aver depositato le note di trattazione scritta per le udienze del
14.05.2025 e del 15.10.2025 - sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – si sono opposti alla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'Amministrazione e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo
°°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 14.05.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_1 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_2 Tanto premesso in rito, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nato ad [...], il [...], poi emigrato in Persona_2
Brasile non è mai stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana.
Approdato in Brasile, si sposava con e, dalla predetta Persona_2 Persona_3 unione, nasceva il 7.02.1899 la figlia la quale in data 27.02.1918 si Persona_4 sposava con . Dalla loro unione nasceva il 08.05.1936 il figlio , CP_2 Persona_5 il quale a sua volta il 15.12.1962 si univa in matrimonio con la ricorrente Parte_13
la quale ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10 della L. 555/1912
[...] allora vigente. Da tale, ultima, unione nascevano i quattro figli, tutti odierni ricorrenti
(nata il [...]), (nata il [...]), Parte_2 Parte_6
(nato il [...]) e (nata il [...]). Parte_8 Parte_10
La primogenita , odierna ricorrente, contraeva matrimonio il Parte_2 con il SI. e dalla loro unione sono nati i ricorrenti Controparte_3 Parte_3
, (nata il [...]), (nato il [...]) e
[...] Parte_4
(nata il [...]), tutti e tre odierni ricorrenti. Parte_5
La secondogenita , odierna ricorrente, contraeva matrimonio con il Parte_6
SI. e, da tale matrimonio, nasceva l'odierna ricorrente Persona_6 [...] nata il [...]). Parte_7 Il terzogenito , odierno ricorrente e nella qualità di genitore esercente Parte_8 la potestà sulla figlia minore, si sposava con la SI.ra e Controparte_4 dalla loro unione sono nate le figlie, entrambe odierne ricorrenti, E Parte_9
(nata il [...]) e E Persona_1 Persona_7 Persona_1
(nata il [...]), quest'ultima minorenne al momento del deposito del ricorso introduttivo.
L'ultimogenita , odierna ricorrente, si sposava con il SI. Parte_10
e, in seguito a divorzio, ha sposato e da Controparte_5 CP_6 quest'unione sono nati i figli, entrambi odierni ricorrenti (nata il Parte_11
27.08.1994) e (nato il [...]). Parte_12
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione da ai propri Persona_4 discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.
30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n.
4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_1 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 27 novembre 2025
IL GIUDICE
RO D. CA