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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6141/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, in persona della dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6141 dell'anno 2021
tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Bisceglie alla via Degli Aragonesi n. 2
(P.I.: ), elettivamente domiciliato in Barletta alla via M.R. Mauro n°12/C, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Gennaro Cefola (C.F. ) e dell'Avv. Savino Garrinella (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono;
CodiceFiscale_3
RICORRENTE
e
(C.F. ), con sede in Roma in Via Po n. 16/A, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. PISANI RENATO (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato i n presso lo studio dell'Avv. Michelina Santo alla via Galleria Pisani n. 6 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26/02/2024, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti concludevano come da verbali in atti, chiedendo:
PER PARTE RICORRENTE:
- Si revochi e si ponga nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1568/2021, R.G. n. 4438/2021, Rep.
N. 2280/2021, emesso dal Tribunale di Trani, Giudice Unico Dott.ssa Laura Cantore, in data pagina1 di 3 10/10/2021, notificato, unitamente ad atto di precetto, il successivo 28/10/2021, per i titoli e le causali indicati in narrativa.
- Si condanni la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori quali antistatari.
PER PARTE RESISTENTE:
- In via preliminare accogliere la sollevata eccezione di improcedibilità/inammissibilità con le dovute conseguenze di legge;
- nel merito rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte, per le causali di cui innanzi, il predetto Decreto
Ingiuntivo reso in forma provvisoriamente esecutiva e notificato in data 28.10.2021;
- condannare l'impresa individuale al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1
professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1568 del 10/10/2021, Parte_1 con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 180.327,05 a titolo di canoni dovuti in forza del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato dalle odierne parti in data
22/12/2024.
Ha allegato che, seppure nella somma ingiunta non sono computati i canoni relativi ai mesi di lockdown (marzo-maggio 2020), la pandemia e le misure restrittive ad essa collegate hanno causato interruzioni dell'attività e cali di guadagno anche nei periodi ad esso successivi, impedendo all'opponente di adempiere ai propri ai propri pagamenti.
Si è costituita in giudizio l'opposta eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa opposizione per violazione del termine ex art. 641 c.p.c., oltre che l'infondatezza della medesima.
***
L'opposizione deve essere respinta sul rilievo prevalente della tardività della medesima, che assorbe ogni ulteriore questione.
È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (Cass. n. 27343 del 29/12/2016, Cass. n. 797 del
2013; Cass. n. 8014 del 2009; Cass. n. 21671 del 19/09/2017).
pagina2 di 3 Nel caso di specie il credito azionato in via monitoria attiene a canoni scaduti e non pagati relativi ad un contratto di locazione commerciale, per cui l'opposizione doveva essere proposta con ricorso da depositarsi in Cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del d.i. opposto (ex art. 641 c.p.c.).
Invece, il decreto ingiuntivo de quo è stato notificato al conduttore, insieme all'atto di precetto, tramite pec inviata all'indirizzo di posta certificata il giorno 28/10/2021 e questo ha proposto opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07/12/2021, ma depositato in data
15/12/2021, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica.
Ne deriva che l'opposizione deve essere dichiarata tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di
. Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad €. 260.000,00) e dell'attività effettivamente prestata con fasi istruttoria e decisionale dimezzate per il modulo decisionale adottato e in manca espletamento di attività istruttoria (studio: €. 2.552,00; introduttiva: €. 1.628,00; istruttoria/trattazione: €. 2.835,00; decisionale: €. 2.127,00, per complessivi €. 9.142,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1568 del 10/10/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, con distrazione in Parte_1
favore del procuratore antistatario, avv. Renato Pisani, spese che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Trani, 07/01/2025.
Il giudice dr.ssa Sandra Moselli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, in persona della dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6141 dell'anno 2021
tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Bisceglie alla via Degli Aragonesi n. 2
(P.I.: ), elettivamente domiciliato in Barletta alla via M.R. Mauro n°12/C, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Gennaro Cefola (C.F. ) e dell'Avv. Savino Garrinella (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono;
CodiceFiscale_3
RICORRENTE
e
(C.F. ), con sede in Roma in Via Po n. 16/A, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. PISANI RENATO (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato i n presso lo studio dell'Avv. Michelina Santo alla via Galleria Pisani n. 6 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26/02/2024, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti concludevano come da verbali in atti, chiedendo:
PER PARTE RICORRENTE:
- Si revochi e si ponga nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1568/2021, R.G. n. 4438/2021, Rep.
N. 2280/2021, emesso dal Tribunale di Trani, Giudice Unico Dott.ssa Laura Cantore, in data pagina1 di 3 10/10/2021, notificato, unitamente ad atto di precetto, il successivo 28/10/2021, per i titoli e le causali indicati in narrativa.
- Si condanni la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori quali antistatari.
PER PARTE RESISTENTE:
- In via preliminare accogliere la sollevata eccezione di improcedibilità/inammissibilità con le dovute conseguenze di legge;
- nel merito rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte, per le causali di cui innanzi, il predetto Decreto
Ingiuntivo reso in forma provvisoriamente esecutiva e notificato in data 28.10.2021;
- condannare l'impresa individuale al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1
professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1568 del 10/10/2021, Parte_1 con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 180.327,05 a titolo di canoni dovuti in forza del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato dalle odierne parti in data
22/12/2024.
Ha allegato che, seppure nella somma ingiunta non sono computati i canoni relativi ai mesi di lockdown (marzo-maggio 2020), la pandemia e le misure restrittive ad essa collegate hanno causato interruzioni dell'attività e cali di guadagno anche nei periodi ad esso successivi, impedendo all'opponente di adempiere ai propri ai propri pagamenti.
Si è costituita in giudizio l'opposta eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa opposizione per violazione del termine ex art. 641 c.p.c., oltre che l'infondatezza della medesima.
***
L'opposizione deve essere respinta sul rilievo prevalente della tardività della medesima, che assorbe ogni ulteriore questione.
È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (Cass. n. 27343 del 29/12/2016, Cass. n. 797 del
2013; Cass. n. 8014 del 2009; Cass. n. 21671 del 19/09/2017).
pagina2 di 3 Nel caso di specie il credito azionato in via monitoria attiene a canoni scaduti e non pagati relativi ad un contratto di locazione commerciale, per cui l'opposizione doveva essere proposta con ricorso da depositarsi in Cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del d.i. opposto (ex art. 641 c.p.c.).
Invece, il decreto ingiuntivo de quo è stato notificato al conduttore, insieme all'atto di precetto, tramite pec inviata all'indirizzo di posta certificata il giorno 28/10/2021 e questo ha proposto opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07/12/2021, ma depositato in data
15/12/2021, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica.
Ne deriva che l'opposizione deve essere dichiarata tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di
. Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad €. 260.000,00) e dell'attività effettivamente prestata con fasi istruttoria e decisionale dimezzate per il modulo decisionale adottato e in manca espletamento di attività istruttoria (studio: €. 2.552,00; introduttiva: €. 1.628,00; istruttoria/trattazione: €. 2.835,00; decisionale: €. 2.127,00, per complessivi €. 9.142,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1568 del 10/10/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, con distrazione in Parte_1
favore del procuratore antistatario, avv. Renato Pisani, spese che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Trani, 07/01/2025.
Il giudice dr.ssa Sandra Moselli
pagina3 di 3