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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 1571/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9.30 sono presenti l'avv. Livigni in sostituzione dell'avv. Crescimano Francesca per parte ricorrente nonché l'avv. Camarda per la parte resistente.
L'avv. Camarda si riporta agli atti e alle note depositate, contesta le risultanze della CTU e ne chiede il rinnovo
L'avv. Livigni si riporta alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1571 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, codice fiscale nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Crescimanno e dall' avv. Sergio Gambino per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
- CF: Controparte_2
– P. IVA - Sede di Palermo, in persona del suo Direttore P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo viale del
Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Cacioppo.
Resistente
oggetto: revisione malattia professionale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/03/2025 DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-Dichiara che il ricorrente ha riportato un danno biologico derivante dalla malattia professionale già
accertata e al successivo aggravamento, nella misura del 16% e per l'effetto
-Condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa rendita vitalizia a decorrere dalla richiesta CP_1
di revisione, oltre accessori come per legge.
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2540,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2024, conveniva in giudizio l' e premettendo: Parte_1 CP_1
di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della Fincantieri s.p.a. per la durata di anni 34,
con la mansione di “saldatore navale”; di avere contratto nello svolgimento di tale attività una patologica oncologica che il Tribunale di Palermo, con sentenza, aveva accertato integrasse una
“malattia professionale asbesto correlata” condannando l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
capitale di cui all'art. 13 D. lgs n. 38/2000, in relazione al danno biologico riconosciuto nella misura del 10%; che, successivamente, per il peggiorare delle sue condizioni di salute e della patologia già
riscontrata, presentava domanda di revisione per aggravamento che veniva respinta dall' , così CP_1
come la successiva opposizione, chiedeva di: - accogliere integralmente il presente ricorso e, per
l'effetto, così provvedere: disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,- ritenere e dichiarare
che le menomazioni ed il complesso invalidante riscontrato in capo al Sig. è Parte_1
causalmente dipendente dalla malattia professionale insorta in data 21.10.2019;- ritenere e
dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia professionale, presenta un grado di
menomazione dell'integrità psico-fisica che determina un danno biologico in misura pari almeno al 29% o alla percentuale maggiore o minore che risulterà accertata a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l 'ammissione;- per l'effetto condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione a favore del Sig. della Parte_1
rendita vitalizia o dell'indennizzo che risulterà spettante in base al grado di inabilità accertato a
seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' deducendo l'infondatezza della CP_1
domanda avversaria, invocandone il rigetto.
La causa veniva istruita esclusivamente con l'espletamento della consulenza tecnica affidata al dott.
e, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, viene decisa. Persona_1
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Consulenza tecnica ha infatti accertato che “Da quanto sopra si può concludere che il ricorrente
è affetto da un mesotelioma della vaginale testicolare che presenta un nesso causale con l'esposizione
ad amianto, non trattato chirurgicamente per il rischio oncologico, come certificano gli oncologi che
lo hanno in cura (visita luglio 2021) che nella sua progressione è stato causa di un sempre più
invalidante edema scrotale, limitante la deambulazione e causa di dolore in posizione seduta ed
anche eretta. La progressione della malattia si è caratterizzata per una sintomatologia dolorosa che
ha richieste molteplici accessi al Pronto Soccorso.
Non sono rilevabili i segni (radiologici, funzionali e clinici) di una interstiziopatia fibrogena
(asbestosi), e non è documentata la presenza di un mesotelioma pleurico, ma che è presente, in un
unico esame TC del torace (settembre 2023), una fibrosclerosi mantellare. …. L'esame della
documentazione sanitaria e quello clinico portano a valutare il grado di menomazione psicofisica e
di inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura del 16 (sedici)%.
La decorrenza del riconoscimento della sussistenza della menomazione può coincidere con la data
di presentazione dell'istanza amministrativa di revisione (giugno 2023).” Ha così risposto alle critiche dell' “1.La valutazione espressa nella CTU del procedimento che CP_1
ha portato alla sentenza 1093/2022 indicava come compatibile, con lo stato di salute del ricorrente,
la voce 131 del DM 12/07/2000 - “Neoplasie maligne che si giovano del trattamento medico e/o
chirurgico locale, radicale”. Il ricorrente non è stato sottoposto, e non si prevede che lo sarà, ad
alcun trattamento medico e/o chirurgico locale radicale, sia per il rischio oncologico che per gli
effetti psicologici (orchiectomia) in un soggetto con una peculiare situazione psichiatrica
(schizofrenia). La voce 133 “Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medio e/o chirurgico
ai fini di una prognosi quoad vitame superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di
segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia”, appare,
certamente, più aderente alla realtà clinica del ricorrente. Si è ritenuto di adottare la voce 133
principalmente per la prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, non essendo presenti nel DM
12/07/2000 altre voci che meglio possano definire il caso.
2.La richiesta di revisione, avanzata dopo
sette mesi dalla sentenza di appello, era più che plausibile, data la valutazione espressa dal CTU che
non corrispondeva alla reale situazione sanitaria del ricorrente.
3.Il ricorrente nell'anno 2023, dopo
l'omologa della sentenza di appello, è ricorso alle cure del Pronto Soccorso ben quattro volte e
sempre per sintomatologia dolorosa (orchialgia).
4.L'esame obiettivo, effettuato durante i lavori
peritali, ha confermato la presenza di un vistoso edema scrotale e rilevata una deambulazione
difficoltosa a causa di quest'ultimo”.
A parere del decidente le conclusioni della CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni tecnico – scientifiche non scalfite dalle contestazioni formulate dall' che non contrappongono argomenti di evidenza scientifica a CP_1
quelli illustrati dal consulente sulla scorta di accertamenti che si ritengono corretti.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che il ricorrente ha riportato un danno biologico derivante dalla malattia professionale già accertata e al successivo aggravamento, nella misura del 16%, con condanna dell' al pagamento della relativa rendita CP_1
vitalizia a decorrere dalla richiesta di revisione (giugno 2023). Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione a favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vanno definitivamente poste a carico le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile