TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/11/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL GA La PO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 233/2024 R.G. tra le parti:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Antonino Arizia;
- parte attore -
(c.f ), CP_1 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Carmelo Pace;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2024 Parte_1 premettendo di esser stato assistito dall'Avv. nel giudizio civile n. CP_1
Pag. 1 di 7 107/2018 R.G. davanti la Corte di Appello di Messina, conclusosi con sentenza n.
677/2019 del 23.09.2019 (con cui -in riforma della sentenza di primo grado- è stata accertata la responsabilità del in relazione al sinistro Controparte_2 oggetto di causa e condannato l'Ente al pagamento in favore di della Pt_1 somma di 11.427,31 euro a titolo di risarcimento dei danni), ha convenuto in giudizio il predetto Avv. al fine di far accertare il suo inadempimento CP_1 nell'espletamento del mandato conferito e, di conseguenza, ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Le contestazioni mosse dall'attore nei confronti della Professionista consistono nel:
1. non aver riproposto in appello le eccezioni svolte in primo grado nei confronti della CTU, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 346 CPC;
2. non aver riscontrato l'errore in judicando commesso dal Giudice di appello che, nel quantificare il danno, ha fatto riferimento alla CTU espletata in primo grado ma ha applicato parametri diversi;
e, di conseguenza, non avrebbe tempestivamente proposto impugnazione (ricorso in cassazione ovvero revocazione).
Secondo TT detti errori avrebbero causato allo stesso un ingente danno, che l'attore ha chiesto di quantificare mediante CTU, evidenziando che solo la differenza tra la somma (erroneamente) riconosciuta in sentenza e quella liquidabile in base alle risultanze della CTU di primo grado ammonta a 11.571,30 euro.
Con comparsa del 30.04.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. , contestando CP_1 la domanda attorea, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la convenuta ha eccepito che nell'atto di appello è stato espressamente richiesto il rinnovo della CTU e che il mandato era stato conferito solo per il giudizio di appello, non essendo la stessa abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC l'attore, sulla scorta delle difese spiegate dalla convenuta, ha precisato le proprie domande, specificando -in relazione al punto sopra indicato con il numero 2- che l'inadempimento della Professionista sarebbe consistito
Pag. 2 di 7 non solo nel non aver proposto impugnazione, ma anche nel non aver informato adeguatamente il Cliente in ordine a detta possibilità.
Con ordinanza del 09.04.2025 è stata rigettata la richiesta di CTU medico legale formulata dall'attore e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189 CPC.
A detta udienza, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
*****
1. sulla mancata riproposizione in appello delle eccezioni sollevate in primo grado nei confronti della CTU, con conseguente decadenza ex art. 346
CPC.
La prima contestazione formulata da nei confronti dell'Avv. Pt_1 CP_1 consiste nel non aver riproposto in appello le eccezioni formulate in primo grado (dal precedente difensore) nei confronti della CTU medico legale, incorrendo così nella decadenza prevista dall'art. 346 CPC.
L'Avv. , costituendosi in giudizio, ha replicato alla superiore contestazione, CP_1 evidenziando che in primo grado la domanda di era stata rigettata, Pt_1 ritenendo il Giudice non provato l'an debeatur; sicché con l'atto di appello si è cercato in primo luogo di ottenere la riforma di detto capo della sentenza e successivamente la rinnovazione della CTU disposta in primo grado.
Ebbene, dalla lettura della documentazione in atti si evince che l'Avv. ha CP_1 effettivamente contestato la CTU di primo di grado e chiesto la rinnovazione della stessa;
e che la Corte di Appello ha esaminato le contestazioni mosse dal CTP di parte attrice, ritenendole tuttavia infondate.
In particolare, nel corpo dell'atto di appello si legge “il giudicante di primo grado […] ha, inoltre, errato nella scelta del medico specialista, affidando incarico ad un ortopedico non certo in grado di valutare conseguenze neurologiche e chirurgiche così come riportate e documentate, invece, da parte attrice. Nonostante le contestazioni effettuate dal precedente procuratore e dal C.T.P., in merito
Pag. 3 di 7 all'inadeguatezza del professionista dal punto di vista specialistico, nessuna traccia si scorge”; mentre al punto “c” delle conclusioni si chiede di “accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro de quo e i danni patiti e patiendi dal sig.
rinnovando, ove ritenuto necessario, la C.T.U. medico-legale”. Parte_1
Nella sentenza, dopo aver accolto il motivo di appello relativo all'an debeatur, si dice invece “i rilievi del c.t.p. non appaiono rilevanti consistendo in mera diversità di opinioni col tecnico d'ufficio e trovando, per altro, esauriente risposta nel corpo della relazione del c.t.u. che questa Corte condivide e fa propria”.
Alla luce di quanto testé detto va pertanto rigettata la domanda attorea in relazione all'asserita mancata riproposizione in appello delle eccezioni sollevate in primo grado nei confronti della CTU, risultando dalla documentazione in atti che dette eccezioni sono state riproposte dall'appellante ed esaminate dalla Corte di Appello, la quale tuttavia le ha ritenute infondate.
2. sulla mancata segnalazione dell'errore in judicando commesso dal Giudice di appello
La seconda contestazione mossa da ll'Avv. consiste nel non aver Pt_1 CP_1 riscontrato l'errore commesso dalla Corte di appello nella liquidazione del danno e, di conseguenza, non aver proposto tempestiva impugnazione (ricorso in cassazione o revocazione).
L'attore ha evidenziato che nella sentenza emessa in data 23.09.2019 dalla Corte di
Appello, la Corte ha fatto proprie le risultanze della CTU espletata in primo grado, ma ha applicato parametri diversi.
Sulla scorta di detti parametri (errati) è stata liquidata a la somma di Pt_1
11.427,31 euro a titolo di risarcimento danni (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo), anziché la somma di 23.216,13 euro che sarebbe spettata in base alle risultanze della CTU di primo grado (applicando i criteri indicati nella sentenza della Corte di Appello di Messina).
Per la correzione di detto errore TT ha depositato in data 22.04.2022 un ricorso ex art. 287 CPC, il quale tuttavia è stato rigettato, ritenendo la Corte di Appello che i rilievi mossi dal ricorrente non integrino un mero errore materiale, ma un errore
Pag. 4 di 7 in judicando che può esser fatto valere solo proponendo ricorso in cassazione o revocazione (il quale tuttavia sarebbe ormai inammissibile, siccome tardivo).
La convenuta ha contestato le superiori circostanze, evidenziando che il mandato era stato conferito solo per il giudizio di appello, e che all'esito di detto giudizio arebbe stato tempestivamente informato della possibilità di impugnare la Pt_1 sentenza e invitato a rivolgersi ad altro legale, non essendo la convenuta abilitata all'esercizio della professione dinnanzi alle giurisdizioni superiori.
A fronte delle eccezioni formulate dalla convenuta, l'attore ha precisato nelle memorie ex art. 171 ter n. 1 CPC, e quindi tempestivamente rispetto alle preclusioni previste dal citato art. 171 ter CPC, che l'inadempimento della Professionista sarebbe consistito non solo nel non aver proposto impugnazione, ma anche nel non aver informato adeguatamente il Cliente in ordine a detta possibilità.
Orbene, ricostruita in questi termini la vicenda, si rileva che costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
Ricade quindi sull'attore l'onere di fornire la prova della fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio e l'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre ricade sul convenuto l'onere di dimostrare il suo corretto adempimento ovvero la sussistenza di altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Detto onere probatorio, nel caso in esame, è stato assolto dall'attore, ma non dalla convenuta.
Ed invero, a fronte delle contestazioni mosse dall'attore, così come precisate nella memoria ex art. 171 ter CPC, la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente informato il Cliente in ordine all'errore contenuto nella sentenza della
Corte di Appello e della necessità di proporre impugnazione entro il termine previsto
Pag. 5 di 7 dall'art. 325 CPC;
sicché deve ritenersi la stessa inadempiente rispetto al mandato ricevuto dal Cliente.
Su casi simili si è più volte pronunciata la Suprema Corte, statuendo che “l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione” (v. Cassazione civile sez. III, 20/11/2009, n. 24544).
In virtù di detto orientamento, che questo Giudice condivide, va pertanto accolta la domanda di parte attrice.
Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall'inadempimento della Professionista, si rileva che la differenza tra la somma (erroneamente) liquidata dalla Corte di Appello
e quella che si sarebbe dovuta liquidare in base alle risultanze della CTU, è pari a
11.571,30 euro, e che detta somma costituisce il danno subito in concreto dall'attore,
e quindi risarcibile, atteso che, essendo evidente l'errore di fatto commesso dalla Corte di Appello, non vi possono esser dubbi in ordine all'esito -favorevole per il Cliente- dell'eventuale ricorso per cassazione o revocazione (laddove fosse stato tempestivamente proposto).
La domanda attorea va pertanto accolta e condannata l'Avv. al pagamento CP_1 della somma di 11.571,30 euro, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in considerazione della natura documentale della causa, dell'attività svolta in concreto dalle parti e del ridotto numero di udienze, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 5.200 a 26.000 euro).
Pag. 6 di 7 Di conseguenza l'Avv. va condannata alla refusione delle spese di CP_1 lite in favore di , che si liquidano in 264,00 euro per esborsi Parte_1
e 2.540,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- ACCERTA L'INADEMPIMENTO DELL'AVV. LENZO IN CP_1
RELAZIONE AL MANDATO CONFERITO DA Parte_1
NEL GIUDIZIO CIVILE N. 107/2018 R.G. DAVANTI LA CORTE DI
APPELLO DI MESSINA;
- CONDANNA L'AVV. A CORRISPONDERE A CP_1
A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI Parte_1
SUBITI LA SOMMA DI 11.571,30 EURO, OLTRE INTERESSI DALLA
DATA DELLA DOMANDA SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO;
- CONDANNA L'AVV. ALLA REFUSIONE DELLE CP_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DI CHE SI Parte_1
LIQUIDANO IN 264,00 EURO PER ESBORSI E 2.540,00 EURO PER
COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE
DOVUTA).
Così deciso il 7 Novembre 2025
Il Giudice
EL GA La PO
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL GA La PO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 233/2024 R.G. tra le parti:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Antonino Arizia;
- parte attore -
(c.f ), CP_1 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Carmelo Pace;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2024 Parte_1 premettendo di esser stato assistito dall'Avv. nel giudizio civile n. CP_1
Pag. 1 di 7 107/2018 R.G. davanti la Corte di Appello di Messina, conclusosi con sentenza n.
677/2019 del 23.09.2019 (con cui -in riforma della sentenza di primo grado- è stata accertata la responsabilità del in relazione al sinistro Controparte_2 oggetto di causa e condannato l'Ente al pagamento in favore di della Pt_1 somma di 11.427,31 euro a titolo di risarcimento dei danni), ha convenuto in giudizio il predetto Avv. al fine di far accertare il suo inadempimento CP_1 nell'espletamento del mandato conferito e, di conseguenza, ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Le contestazioni mosse dall'attore nei confronti della Professionista consistono nel:
1. non aver riproposto in appello le eccezioni svolte in primo grado nei confronti della CTU, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 346 CPC;
2. non aver riscontrato l'errore in judicando commesso dal Giudice di appello che, nel quantificare il danno, ha fatto riferimento alla CTU espletata in primo grado ma ha applicato parametri diversi;
e, di conseguenza, non avrebbe tempestivamente proposto impugnazione (ricorso in cassazione ovvero revocazione).
Secondo TT detti errori avrebbero causato allo stesso un ingente danno, che l'attore ha chiesto di quantificare mediante CTU, evidenziando che solo la differenza tra la somma (erroneamente) riconosciuta in sentenza e quella liquidabile in base alle risultanze della CTU di primo grado ammonta a 11.571,30 euro.
Con comparsa del 30.04.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. , contestando CP_1 la domanda attorea, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la convenuta ha eccepito che nell'atto di appello è stato espressamente richiesto il rinnovo della CTU e che il mandato era stato conferito solo per il giudizio di appello, non essendo la stessa abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC l'attore, sulla scorta delle difese spiegate dalla convenuta, ha precisato le proprie domande, specificando -in relazione al punto sopra indicato con il numero 2- che l'inadempimento della Professionista sarebbe consistito
Pag. 2 di 7 non solo nel non aver proposto impugnazione, ma anche nel non aver informato adeguatamente il Cliente in ordine a detta possibilità.
Con ordinanza del 09.04.2025 è stata rigettata la richiesta di CTU medico legale formulata dall'attore e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189 CPC.
A detta udienza, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
*****
1. sulla mancata riproposizione in appello delle eccezioni sollevate in primo grado nei confronti della CTU, con conseguente decadenza ex art. 346
CPC.
La prima contestazione formulata da nei confronti dell'Avv. Pt_1 CP_1 consiste nel non aver riproposto in appello le eccezioni formulate in primo grado (dal precedente difensore) nei confronti della CTU medico legale, incorrendo così nella decadenza prevista dall'art. 346 CPC.
L'Avv. , costituendosi in giudizio, ha replicato alla superiore contestazione, CP_1 evidenziando che in primo grado la domanda di era stata rigettata, Pt_1 ritenendo il Giudice non provato l'an debeatur; sicché con l'atto di appello si è cercato in primo luogo di ottenere la riforma di detto capo della sentenza e successivamente la rinnovazione della CTU disposta in primo grado.
Ebbene, dalla lettura della documentazione in atti si evince che l'Avv. ha CP_1 effettivamente contestato la CTU di primo di grado e chiesto la rinnovazione della stessa;
e che la Corte di Appello ha esaminato le contestazioni mosse dal CTP di parte attrice, ritenendole tuttavia infondate.
In particolare, nel corpo dell'atto di appello si legge “il giudicante di primo grado […] ha, inoltre, errato nella scelta del medico specialista, affidando incarico ad un ortopedico non certo in grado di valutare conseguenze neurologiche e chirurgiche così come riportate e documentate, invece, da parte attrice. Nonostante le contestazioni effettuate dal precedente procuratore e dal C.T.P., in merito
Pag. 3 di 7 all'inadeguatezza del professionista dal punto di vista specialistico, nessuna traccia si scorge”; mentre al punto “c” delle conclusioni si chiede di “accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro de quo e i danni patiti e patiendi dal sig.
rinnovando, ove ritenuto necessario, la C.T.U. medico-legale”. Parte_1
Nella sentenza, dopo aver accolto il motivo di appello relativo all'an debeatur, si dice invece “i rilievi del c.t.p. non appaiono rilevanti consistendo in mera diversità di opinioni col tecnico d'ufficio e trovando, per altro, esauriente risposta nel corpo della relazione del c.t.u. che questa Corte condivide e fa propria”.
Alla luce di quanto testé detto va pertanto rigettata la domanda attorea in relazione all'asserita mancata riproposizione in appello delle eccezioni sollevate in primo grado nei confronti della CTU, risultando dalla documentazione in atti che dette eccezioni sono state riproposte dall'appellante ed esaminate dalla Corte di Appello, la quale tuttavia le ha ritenute infondate.
2. sulla mancata segnalazione dell'errore in judicando commesso dal Giudice di appello
La seconda contestazione mossa da ll'Avv. consiste nel non aver Pt_1 CP_1 riscontrato l'errore commesso dalla Corte di appello nella liquidazione del danno e, di conseguenza, non aver proposto tempestiva impugnazione (ricorso in cassazione o revocazione).
L'attore ha evidenziato che nella sentenza emessa in data 23.09.2019 dalla Corte di
Appello, la Corte ha fatto proprie le risultanze della CTU espletata in primo grado, ma ha applicato parametri diversi.
Sulla scorta di detti parametri (errati) è stata liquidata a la somma di Pt_1
11.427,31 euro a titolo di risarcimento danni (oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo), anziché la somma di 23.216,13 euro che sarebbe spettata in base alle risultanze della CTU di primo grado (applicando i criteri indicati nella sentenza della Corte di Appello di Messina).
Per la correzione di detto errore TT ha depositato in data 22.04.2022 un ricorso ex art. 287 CPC, il quale tuttavia è stato rigettato, ritenendo la Corte di Appello che i rilievi mossi dal ricorrente non integrino un mero errore materiale, ma un errore
Pag. 4 di 7 in judicando che può esser fatto valere solo proponendo ricorso in cassazione o revocazione (il quale tuttavia sarebbe ormai inammissibile, siccome tardivo).
La convenuta ha contestato le superiori circostanze, evidenziando che il mandato era stato conferito solo per il giudizio di appello, e che all'esito di detto giudizio arebbe stato tempestivamente informato della possibilità di impugnare la Pt_1 sentenza e invitato a rivolgersi ad altro legale, non essendo la convenuta abilitata all'esercizio della professione dinnanzi alle giurisdizioni superiori.
A fronte delle eccezioni formulate dalla convenuta, l'attore ha precisato nelle memorie ex art. 171 ter n. 1 CPC, e quindi tempestivamente rispetto alle preclusioni previste dal citato art. 171 ter CPC, che l'inadempimento della Professionista sarebbe consistito non solo nel non aver proposto impugnazione, ma anche nel non aver informato adeguatamente il Cliente in ordine a detta possibilità.
Orbene, ricostruita in questi termini la vicenda, si rileva che costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
Ricade quindi sull'attore l'onere di fornire la prova della fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio e l'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre ricade sul convenuto l'onere di dimostrare il suo corretto adempimento ovvero la sussistenza di altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Detto onere probatorio, nel caso in esame, è stato assolto dall'attore, ma non dalla convenuta.
Ed invero, a fronte delle contestazioni mosse dall'attore, così come precisate nella memoria ex art. 171 ter CPC, la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente informato il Cliente in ordine all'errore contenuto nella sentenza della
Corte di Appello e della necessità di proporre impugnazione entro il termine previsto
Pag. 5 di 7 dall'art. 325 CPC;
sicché deve ritenersi la stessa inadempiente rispetto al mandato ricevuto dal Cliente.
Su casi simili si è più volte pronunciata la Suprema Corte, statuendo che “l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione” (v. Cassazione civile sez. III, 20/11/2009, n. 24544).
In virtù di detto orientamento, che questo Giudice condivide, va pertanto accolta la domanda di parte attrice.
Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall'inadempimento della Professionista, si rileva che la differenza tra la somma (erroneamente) liquidata dalla Corte di Appello
e quella che si sarebbe dovuta liquidare in base alle risultanze della CTU, è pari a
11.571,30 euro, e che detta somma costituisce il danno subito in concreto dall'attore,
e quindi risarcibile, atteso che, essendo evidente l'errore di fatto commesso dalla Corte di Appello, non vi possono esser dubbi in ordine all'esito -favorevole per il Cliente- dell'eventuale ricorso per cassazione o revocazione (laddove fosse stato tempestivamente proposto).
La domanda attorea va pertanto accolta e condannata l'Avv. al pagamento CP_1 della somma di 11.571,30 euro, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in considerazione della natura documentale della causa, dell'attività svolta in concreto dalle parti e del ridotto numero di udienze, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 5.200 a 26.000 euro).
Pag. 6 di 7 Di conseguenza l'Avv. va condannata alla refusione delle spese di CP_1 lite in favore di , che si liquidano in 264,00 euro per esborsi Parte_1
e 2.540,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- ACCERTA L'INADEMPIMENTO DELL'AVV. LENZO IN CP_1
RELAZIONE AL MANDATO CONFERITO DA Parte_1
NEL GIUDIZIO CIVILE N. 107/2018 R.G. DAVANTI LA CORTE DI
APPELLO DI MESSINA;
- CONDANNA L'AVV. A CORRISPONDERE A CP_1
A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI Parte_1
SUBITI LA SOMMA DI 11.571,30 EURO, OLTRE INTERESSI DALLA
DATA DELLA DOMANDA SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO;
- CONDANNA L'AVV. ALLA REFUSIONE DELLE CP_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DI CHE SI Parte_1
LIQUIDANO IN 264,00 EURO PER ESBORSI E 2.540,00 EURO PER
COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE
DOVUTA).
Così deciso il 7 Novembre 2025
Il Giudice
EL GA La PO
Pag. 7 di 7