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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4041/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Gloria G. CARLESSO Giudice
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi con l'avv.to Giovanni Di Lullo del foro di Trieste C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Napoli il 18.1.2001
(anno 2001 atto n. 2 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 12 maggio 2022 omologato con decreto del 6 giugno 2022
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i signori Parte_1
e ;
[...] Parte_2
i coniugi sono economicamente indipendenti l'uno dall'altro e quindi non hanno nulla da pretendere a qualsiasi titolo l'uno nei confronti dell'altra.
Spese di giudizio interamente a carico di . Parte_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, evidenziando l'autonomia di entrambi e dunque l'assenza di richieste in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 18.1.2001 (anno 2001 atto n. 2 parte I) tra e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento;
- spese di giudizio interamente a carico di . Parte_1
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Gloria G. CARLESSO Giudice
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi con l'avv.to Giovanni Di Lullo del foro di Trieste C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Napoli il 18.1.2001
(anno 2001 atto n. 2 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 12 maggio 2022 omologato con decreto del 6 giugno 2022
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1 “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i signori Parte_1
e ;
[...] Parte_2
i coniugi sono economicamente indipendenti l'uno dall'altro e quindi non hanno nulla da pretendere a qualsiasi titolo l'uno nei confronti dell'altra.
Spese di giudizio interamente a carico di . Parte_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, evidenziando l'autonomia di entrambi e dunque l'assenza di richieste in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 18.1.2001 (anno 2001 atto n. 2 parte I) tra e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento;
- spese di giudizio interamente a carico di . Parte_1
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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