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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9725 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11616/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PILATO Parte_1 P.IVA_1
FO, elettivamente domiciliato in VIA RANDACCIO N. 8 20145 MILANO presso il difensore avv. PILATO FO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPERATI Controparte_1 P.IVA_2
RE e dell'avv. PIERALLINI LAURA ( ) VIALE LIEGI, 28 00198 ROMA, C.F._1 elettivamente domiciliato in Viale Liegi n. 28 00198 ROMA presso il difensore avv. SPERATI RE CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così giudicare: Nel merito: - dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento, da parte del debitore ceduto, dei crediti dovuti e, da parte del cedente, del rimborso delle anticipazioni ricevute con riferimento a crediti oggetto dello storno parziale intervenuto, solamente, il 27.05.2025; - condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, da
[...] liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi, fase studio, introduttiva e istruttoria) in ragione della soccombenza virtuale della stessa e della documentata fondatezza delle domande proposte con l'atto di citazione notificato il 17.03.2025, a cui è conseguita - in data 27/05/2025 - la nota credito n.2500290372 emessa dalla cedente a storno parziale delle somme non dovute e, nel novembre 2025, il pagamento da parte del debitore ceduto della parte di credito non contestato e il rimborso da parte della cedente delle anticipazioni ricevute per crediti di cui la convenuta stessa ha riconosciuto l'inesistenza. Per Controparte_1
(come da verbale d'udienza del 16.12.2025) Le parti si riportano agli atti, precisano in conformità dando atto della cessata materia del contendere. L'avv. Pesci chiede la compensazione in quanto la domanda di controparte era infondata in riferimento a € 320.000,00.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio (di seguito Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 . Ha esposto che nell'ambito di un rapporto di factoring, stipulato nel 2016, ha CP_1 anticipato il pagamento del corrispettivo rispetto al momento di maturazione dei crediti scaduti, ma che alcuni di questi ultimi (segnatamente: quelli rispetto ai quali debitrice sarebbe stata l'Azienda sanitaria ospedaliera di Potenza), alla scadenza, non sono stati pagati;
ne sarebbe dovuto conseguire, alle luce delle previsioni di legge e contrattuali (1), l'obbligo di parte convenuta di riacquistare il credito ceduto previa restituzione di quanto ricevuto da parte di Parte_1
In particolare si allega il fatto che in data 20.9.2024 (dunque in un momento successivo alla stipula) l'azienda ospedaliera aveva contestato ad l'ammontare delle prestazioni CP_1 pretese, chiedendo l'emissione di una nota di credito, in ragione del fatto che la medesima non avrebbe eseguito tutte le prestazioni descritte nelle relative fatture. CP_1
Ora, si è difesa allegando che con lettera del 29.10.2023 “il debitore ceduto ha CP_1 espressamente riconosciuto la liquidabilità della pressoché totalità delle fatture oggetto di cessione, per sorte capitale pari ad Euro 324.937,97. Dall'altro, invece, per una parte minore del credito ceduto, il debitore ha assunto un atteggiamento del tutto illegittimo e dilatorio, chiedendo l'emissione di note di credito non dovute ed evidentemente subordinando nei fatti il pagamento del dovuto alla avvenuta emissione delle predette note di credito”.
Ciò premesso, si osserva che nel corso del giudizio è intervenuta una dichiarazione di parte attrice. “Con pec del 06.10.2025, l'ASL di Potenza ha trasmesso la determinazione n. 2025/D.02656 del 03.10.2025, avente ad oggetto la liquidazione delle fatture emesse da e relative al periodo compreso tra il maggio e il novembre 2017 Controparte_1
(doc. A). Da tale provvedimento risulta che , recepite le Controparte_1 contestazioni mosse dal debitore ceduto a mezzo della nota n. 90774 del 29/09/2023, ha provveduto ad emettere, in data 27/05/2025, la nota credito n.2500290372 per un importo di
€ 75.509,53, a storno delle somme non dovute. L'intervenuto storno delle somme non dovute 1 Si riporta in atto di citazione quanto segue: “(“La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio” - art. 1266 c.c.; “Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario” - art
1487 comma II c.c.”. Si riporta poi l'art. 9 del contratto di factoring: “Il Cedente garantisce, ora per allora nel caso di crediti futuri, che i Crediti qui ceduti sono esistenti, certi nel loro ammontare, liquidi ed esigibili alla scadenza. Il Cedente garantisce inoltre l'esistenza, la validità, l'efficacia e la regolare esecuzione dei sottostanti rapporti contrattuali da cui i Crediti originano e che l'importo dei Crediti medesimi è incontestabilmente dovuto dal Debitore al
Cedente quale corrispettivo di forniture e prestazioni effettivamente e correttamente rese, con l'adempimento quindi di tutte le obbligazioni contrattuali, nessuna esclusa, a carico del Cedente in favore del Debitore. Il
Cedente garantisce altresì che non sussistono tra Fornitore e Debitore riguardo ai Crediti qui ceduti pretese, reclami, domande giudiziali o stragiudiziali e controversie in corso e che non sussistono riguardo alle forniture e prestazioni da cui originano i Crediti ragioni di contestazione che possano essere opposte al Cessionario dal Debitore in sede di pagamento alla scadenza dei Crediti”. Di seguito si cita l'art.
9.4 del medesimo contratto: e (art. 9.4), è espressamente precisato che “sussiste violazione delle dichiarazioni e delle garanzie rese dal
Fornitore ai sensi del presente art. 9 e dell'Allegato “A” allorché ricorrano atti, fatti o circostanze che valgano ad attestare il mancato pagamento dei Crediti per ragioni diverse dall'insolvenza e illiquidità del Debitore quali ad esempio comunicazioni scritte del Debitore che adducano a ragione del mancato pagamento dei Crediti contestazioni motivate sui Crediti stessi o comunque un'inadempienza del Fornitore….”. pagina 2 di 4 ha consentito al debitore ceduto di provvedere al pagamento - durante il mese CP_2 di novembre 2025 - del residuo importo di € 324.937,97 in favore della cessionaria
[...]
[…]. Sempre durante il mese di novembre 2025, ha provveduto a Parte_1 CP_1 rimborsare a le anticipazioni a suo tempo erogate nella misura di € Parte_1
75.509,53 e con riferimento ai crediti oggetto dello storno parziale del 27/05/2025. Alla luce di quanto sopra, stante la fondatezza dell'iniziativa giudiziale che è Parte_1 stata costretta a promuovere con l'atto di citazione notificato il 17.03.2025 e stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, l'odierna attrice, così come rappresentata, difesa e domiciliata, conclude come segue Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così giudicare: Nel merito: - dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento, da parte del debitore ceduto, dei crediti dovuti e, da parte del cedente, del rimborso delle anticipazioni ricevute con riferimento a crediti oggetto dello storno parziale intervenuto, solamente, il 27.05.2025; - condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi, fase studio, introduttiva e istruttoria) in ragione della soccombenza virtuale della stessa e della documentata fondatezza delle domande proposte con l'atto di citazione notificato il 17.03.2025, a cui è conseguita - in data 27/05/2025 - la nota credito n.2500290372 emessa dalla cedente a storno parziale delle somme non dovute e, nel novembre 2025, il pagamento da parte del debitore ceduto della parte di credito non contestato e il rimborso da parte della cedente delle anticipazioni ricevute per crediti di cui la convenuta stessa ha riconosciuto l'inesistenza”.
Consegue che la causa prosegue ai fini della sola liquidazione delle spese di lite. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Impregiudicata l'effettività o meno dell'adempimento da parte di nei confronti CP_1 dell'azienda ospedaliera, l'impegno contrattuale derivante dall'art. 9 è nel senso che assume oggettivo rilievo il fatto del mancato pagamento del credito alla scadenza, per ragioni diverse dall'insolvenza o dalla mancanza di liquidità del debitore, e che per esempio assume rilievo ai fini di integrare le garanzie suddette la comunicazione del debitore che contestai crediti ceduti per giustificare il proprio inadempimento: che è poi quanto avvenuto nel caso di specie. Tale circostanza consentirebbe, in base al contratto, di azionare la tutela di cui all'art. 9.3, i.e. l'obbligo di riacquisto in capo al fornitore avente a oggetto i crediti ceduti, nel termine di 15
pagina 3 di 4 giorni dalla richiesta del cessionario (i.e. l'odierna società attrice) (2).
Ne sarebbe conseguita, a rigore, la condanna della convenuta alla restituzione dei corrispettivi di cessione incassati nella misura complessiva, allegata e non specificamente contestata, di € 386.244,26. Le spese di lite si liquidano allora a € 25.000,00 (avuto riguardo alla relativa semplicità della causa e alla mancanza di istruttoria in senso sostanziale), oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA Cessata la materia del contendere CONDANNA al pagamento in favore di di € 25.000,00 Controparte_1 Parte_1 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 16 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo 2
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11616/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PILATO Parte_1 P.IVA_1
FO, elettivamente domiciliato in VIA RANDACCIO N. 8 20145 MILANO presso il difensore avv. PILATO FO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPERATI Controparte_1 P.IVA_2
RE e dell'avv. PIERALLINI LAURA ( ) VIALE LIEGI, 28 00198 ROMA, C.F._1 elettivamente domiciliato in Viale Liegi n. 28 00198 ROMA presso il difensore avv. SPERATI RE CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così giudicare: Nel merito: - dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento, da parte del debitore ceduto, dei crediti dovuti e, da parte del cedente, del rimborso delle anticipazioni ricevute con riferimento a crediti oggetto dello storno parziale intervenuto, solamente, il 27.05.2025; - condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, da
[...] liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi, fase studio, introduttiva e istruttoria) in ragione della soccombenza virtuale della stessa e della documentata fondatezza delle domande proposte con l'atto di citazione notificato il 17.03.2025, a cui è conseguita - in data 27/05/2025 - la nota credito n.2500290372 emessa dalla cedente a storno parziale delle somme non dovute e, nel novembre 2025, il pagamento da parte del debitore ceduto della parte di credito non contestato e il rimborso da parte della cedente delle anticipazioni ricevute per crediti di cui la convenuta stessa ha riconosciuto l'inesistenza. Per Controparte_1
(come da verbale d'udienza del 16.12.2025) Le parti si riportano agli atti, precisano in conformità dando atto della cessata materia del contendere. L'avv. Pesci chiede la compensazione in quanto la domanda di controparte era infondata in riferimento a € 320.000,00.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio (di seguito Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 . Ha esposto che nell'ambito di un rapporto di factoring, stipulato nel 2016, ha CP_1 anticipato il pagamento del corrispettivo rispetto al momento di maturazione dei crediti scaduti, ma che alcuni di questi ultimi (segnatamente: quelli rispetto ai quali debitrice sarebbe stata l'Azienda sanitaria ospedaliera di Potenza), alla scadenza, non sono stati pagati;
ne sarebbe dovuto conseguire, alle luce delle previsioni di legge e contrattuali (1), l'obbligo di parte convenuta di riacquistare il credito ceduto previa restituzione di quanto ricevuto da parte di Parte_1
In particolare si allega il fatto che in data 20.9.2024 (dunque in un momento successivo alla stipula) l'azienda ospedaliera aveva contestato ad l'ammontare delle prestazioni CP_1 pretese, chiedendo l'emissione di una nota di credito, in ragione del fatto che la medesima non avrebbe eseguito tutte le prestazioni descritte nelle relative fatture. CP_1
Ora, si è difesa allegando che con lettera del 29.10.2023 “il debitore ceduto ha CP_1 espressamente riconosciuto la liquidabilità della pressoché totalità delle fatture oggetto di cessione, per sorte capitale pari ad Euro 324.937,97. Dall'altro, invece, per una parte minore del credito ceduto, il debitore ha assunto un atteggiamento del tutto illegittimo e dilatorio, chiedendo l'emissione di note di credito non dovute ed evidentemente subordinando nei fatti il pagamento del dovuto alla avvenuta emissione delle predette note di credito”.
Ciò premesso, si osserva che nel corso del giudizio è intervenuta una dichiarazione di parte attrice. “Con pec del 06.10.2025, l'ASL di Potenza ha trasmesso la determinazione n. 2025/D.02656 del 03.10.2025, avente ad oggetto la liquidazione delle fatture emesse da e relative al periodo compreso tra il maggio e il novembre 2017 Controparte_1
(doc. A). Da tale provvedimento risulta che , recepite le Controparte_1 contestazioni mosse dal debitore ceduto a mezzo della nota n. 90774 del 29/09/2023, ha provveduto ad emettere, in data 27/05/2025, la nota credito n.2500290372 per un importo di
€ 75.509,53, a storno delle somme non dovute. L'intervenuto storno delle somme non dovute 1 Si riporta in atto di citazione quanto segue: “(“La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio” - art. 1266 c.c.; “Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario” - art
1487 comma II c.c.”. Si riporta poi l'art. 9 del contratto di factoring: “Il Cedente garantisce, ora per allora nel caso di crediti futuri, che i Crediti qui ceduti sono esistenti, certi nel loro ammontare, liquidi ed esigibili alla scadenza. Il Cedente garantisce inoltre l'esistenza, la validità, l'efficacia e la regolare esecuzione dei sottostanti rapporti contrattuali da cui i Crediti originano e che l'importo dei Crediti medesimi è incontestabilmente dovuto dal Debitore al
Cedente quale corrispettivo di forniture e prestazioni effettivamente e correttamente rese, con l'adempimento quindi di tutte le obbligazioni contrattuali, nessuna esclusa, a carico del Cedente in favore del Debitore. Il
Cedente garantisce altresì che non sussistono tra Fornitore e Debitore riguardo ai Crediti qui ceduti pretese, reclami, domande giudiziali o stragiudiziali e controversie in corso e che non sussistono riguardo alle forniture e prestazioni da cui originano i Crediti ragioni di contestazione che possano essere opposte al Cessionario dal Debitore in sede di pagamento alla scadenza dei Crediti”. Di seguito si cita l'art.
9.4 del medesimo contratto: e (art. 9.4), è espressamente precisato che “sussiste violazione delle dichiarazioni e delle garanzie rese dal
Fornitore ai sensi del presente art. 9 e dell'Allegato “A” allorché ricorrano atti, fatti o circostanze che valgano ad attestare il mancato pagamento dei Crediti per ragioni diverse dall'insolvenza e illiquidità del Debitore quali ad esempio comunicazioni scritte del Debitore che adducano a ragione del mancato pagamento dei Crediti contestazioni motivate sui Crediti stessi o comunque un'inadempienza del Fornitore….”. pagina 2 di 4 ha consentito al debitore ceduto di provvedere al pagamento - durante il mese CP_2 di novembre 2025 - del residuo importo di € 324.937,97 in favore della cessionaria
[...]
[…]. Sempre durante il mese di novembre 2025, ha provveduto a Parte_1 CP_1 rimborsare a le anticipazioni a suo tempo erogate nella misura di € Parte_1
75.509,53 e con riferimento ai crediti oggetto dello storno parziale del 27/05/2025. Alla luce di quanto sopra, stante la fondatezza dell'iniziativa giudiziale che è Parte_1 stata costretta a promuovere con l'atto di citazione notificato il 17.03.2025 e stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, l'odierna attrice, così come rappresentata, difesa e domiciliata, conclude come segue Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così giudicare: Nel merito: - dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento, da parte del debitore ceduto, dei crediti dovuti e, da parte del cedente, del rimborso delle anticipazioni ricevute con riferimento a crediti oggetto dello storno parziale intervenuto, solamente, il 27.05.2025; - condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi, fase studio, introduttiva e istruttoria) in ragione della soccombenza virtuale della stessa e della documentata fondatezza delle domande proposte con l'atto di citazione notificato il 17.03.2025, a cui è conseguita - in data 27/05/2025 - la nota credito n.2500290372 emessa dalla cedente a storno parziale delle somme non dovute e, nel novembre 2025, il pagamento da parte del debitore ceduto della parte di credito non contestato e il rimborso da parte della cedente delle anticipazioni ricevute per crediti di cui la convenuta stessa ha riconosciuto l'inesistenza”.
Consegue che la causa prosegue ai fini della sola liquidazione delle spese di lite. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Impregiudicata l'effettività o meno dell'adempimento da parte di nei confronti CP_1 dell'azienda ospedaliera, l'impegno contrattuale derivante dall'art. 9 è nel senso che assume oggettivo rilievo il fatto del mancato pagamento del credito alla scadenza, per ragioni diverse dall'insolvenza o dalla mancanza di liquidità del debitore, e che per esempio assume rilievo ai fini di integrare le garanzie suddette la comunicazione del debitore che contestai crediti ceduti per giustificare il proprio inadempimento: che è poi quanto avvenuto nel caso di specie. Tale circostanza consentirebbe, in base al contratto, di azionare la tutela di cui all'art. 9.3, i.e. l'obbligo di riacquisto in capo al fornitore avente a oggetto i crediti ceduti, nel termine di 15
pagina 3 di 4 giorni dalla richiesta del cessionario (i.e. l'odierna società attrice) (2).
Ne sarebbe conseguita, a rigore, la condanna della convenuta alla restituzione dei corrispettivi di cessione incassati nella misura complessiva, allegata e non specificamente contestata, di € 386.244,26. Le spese di lite si liquidano allora a € 25.000,00 (avuto riguardo alla relativa semplicità della causa e alla mancanza di istruttoria in senso sostanziale), oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA Cessata la materia del contendere CONDANNA al pagamento in favore di di € 25.000,00 Controparte_1 Parte_1 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 16 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo 2
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