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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/11/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
UL LA - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
IA OL - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1855 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 20.11.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso congiunto - dall'avv. ADAMI DEBORA e dall'avv. RUSSO DANIELA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIA PAOLI,17 38068 ROVERETO;
e da c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce al ricorso congiunto- dall'avv. DI LUCIA CINZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.SO ROSMINI, 8 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore come dalle medesime richiesto.”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.11.2025 e anno chiesto Parte_1 Parte_2 la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_1 nato a [...], il [...], così come stabilite nel decreto n. 723/2016 pronunciato dal
Tribunale di Rovereto il 10.03.2016.
2. In data 22.11.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
4. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 723/2016 pubblicato dal medesimo Tribunale il 17.03.2016, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. Il figlio minore resta affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
egli Per_1
è collocato prevalentemente presso il padre e risiede nell'abitazione di quest'ultimo di Via Unione
76/B a Rovereto (TN).
2. I genitori si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche del figlio minore, del percorso formativo e scolastico e di quant'altro lo riguardi, discutendo tra di loro ogni aspetto rilevante della vita, la salute – garantendo al figlio un'adeguata informazione a mezzo del medico di base - e la crescita del figlio minore.
3. A norma dell'articolo 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relative pagina2 di 4 all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4. starà con la madre con il seguente Protocollo di visita: Per_1 una settimana: dal mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola o dalle 13.00 se non c'è scuola, e fino al venerdì mattina (due pernotti); una settimana: da mercoledì pomeriggio fino a giovedì mattina oltre che dal sabato mattina dalle ore
10.00 fino a lunedì mattina (tre pernotti).
Per Pasqua e Natale si conferma il protocollo sin qui attuato e quindi: con riferimento alle vacanze natalizie, queste saranno divise in due periodi: a) dalla sera del giorno 23 dicembre alla mattina del
31 dicembre, b) dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio successivo. I genitori trascorreranno ad anni alterni tali periodi con il figlio. Con riguardo alle vacanze pasquali, inizieranno l'ultimo giorno della frequenza della scuola fino al giorno di Pasqua compreso, mentre il secondo periodo inizierà con la giornata di Pasquetta sino alla ripresa della scuola. I genitori trascorreranno tali periodi con il figlio ad anni alterni.
Per le vacanze estive si prevede che, data l'età di , i genitori concorderanno tra loro, di anno in Per_1 anno, i concreti periodi di trascorrenza feriale con il figlio, impegnandosi a tenere conto delle esigenze e dei desiderata di . Al di fuori del periodo delle ferie estive con ciascun genitore si osserverà Per_1
l'ordinario protocollo di visita. Si stabilisce espressamente, per garantire un'adeguata alternanza, che il week end successivo alla fine delle ferie trascorse con un genitore, spetti sempre automaticamente all'altro genitore.
5. Tenuto conto dei diversi redditi delle parti e dei tempi di visita, si stabilisce che la sig.ra Pt_1 versi al sig. a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio
[...] Parte_2 minore, l'importo di euro 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente del padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal gennaio 2027.
6. Sempre a far data dal deposito del ricorso, il padre viene autorizzato a percepire integralmente l'assegno unico sia universale Inps, che quello erogato dalla Provincia e così ogni altro assegno/contributo/provvidenza legato al collocamento del figlio minore. Rispetto alla detraibilità delle spese straordinarie ed alla deducibilità fiscale per il figlio a carico, le parti si richiamano alle medesime Linee Guida CNF. Per l'anno fiscale 2025 ciascun genitore detrarrà le spese che ha direttamente sostenuto per il figlio ovvero nella quota effettivamente sostenuta.
pagina3 di 4 7. Quanto alle spese straordinarie per il figlio minore da intendersi per tali quelle indicate dalle Linee guida del CNF che le parti dichiarano di conoscere, ivi allegate, sub doc. 9), si prevede sin d'ora che esse saranno ripartite tra i genitori al 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, prevedendo che dette spese straordinarie siano rimborsate dal genitore che non sostiene la spesa all'altro che la anticipa nel termine di 15 gg. dalla richiesta debitamente documentata. Si prevede altresì che le spese straordinarie, che, secondo le predette linee guida debbono essere previamente concordate, dovranno esserlo fra le parti solo laddove superiori ad 100,00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Per le spese di maggiore entità, come ad esempio le spese dentistiche, ciascun genitore, ove possibile, dovrà sostenere direttamente la propria quota di spesa prendendo accordi diretti con chi eroga la prestazione, onde evitare onerose anticipazioni a carico dell'uno o dell'altro genitore.
8. I genitori si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti d'identità e del passaporto;
nonché della carta d'identità (valida anche per l'espatrio) e del passaporto in favore del figlio minore;
documenti che verranno tenuti presso il genitore collocatario, con l'impegno di questi a consegnarli qualora l'altro genitore, avendone l'esigenza, li richiedesse.
9. Le parti dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali per arretrati di mantenimento ordinario e straordinario del figlio e/o a qualsivoglia altro titolo sino al deposito del presente ricorso.
10. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il presidente
UL LA
La giudice estensora
IA OL
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
UL LA - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
IA OL - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1855 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 20.11.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso congiunto - dall'avv. ADAMI DEBORA e dall'avv. RUSSO DANIELA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIA PAOLI,17 38068 ROVERETO;
e da c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce al ricorso congiunto- dall'avv. DI LUCIA CINZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.SO ROSMINI, 8 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore come dalle medesime richiesto.”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.11.2025 e anno chiesto Parte_1 Parte_2 la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_1 nato a [...], il [...], così come stabilite nel decreto n. 723/2016 pronunciato dal
Tribunale di Rovereto il 10.03.2016.
2. In data 22.11.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
4. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 723/2016 pubblicato dal medesimo Tribunale il 17.03.2016, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. Il figlio minore resta affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
egli Per_1
è collocato prevalentemente presso il padre e risiede nell'abitazione di quest'ultimo di Via Unione
76/B a Rovereto (TN).
2. I genitori si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche del figlio minore, del percorso formativo e scolastico e di quant'altro lo riguardi, discutendo tra di loro ogni aspetto rilevante della vita, la salute – garantendo al figlio un'adeguata informazione a mezzo del medico di base - e la crescita del figlio minore.
3. A norma dell'articolo 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relative pagina2 di 4 all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4. starà con la madre con il seguente Protocollo di visita: Per_1 una settimana: dal mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola o dalle 13.00 se non c'è scuola, e fino al venerdì mattina (due pernotti); una settimana: da mercoledì pomeriggio fino a giovedì mattina oltre che dal sabato mattina dalle ore
10.00 fino a lunedì mattina (tre pernotti).
Per Pasqua e Natale si conferma il protocollo sin qui attuato e quindi: con riferimento alle vacanze natalizie, queste saranno divise in due periodi: a) dalla sera del giorno 23 dicembre alla mattina del
31 dicembre, b) dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio successivo. I genitori trascorreranno ad anni alterni tali periodi con il figlio. Con riguardo alle vacanze pasquali, inizieranno l'ultimo giorno della frequenza della scuola fino al giorno di Pasqua compreso, mentre il secondo periodo inizierà con la giornata di Pasquetta sino alla ripresa della scuola. I genitori trascorreranno tali periodi con il figlio ad anni alterni.
Per le vacanze estive si prevede che, data l'età di , i genitori concorderanno tra loro, di anno in Per_1 anno, i concreti periodi di trascorrenza feriale con il figlio, impegnandosi a tenere conto delle esigenze e dei desiderata di . Al di fuori del periodo delle ferie estive con ciascun genitore si osserverà Per_1
l'ordinario protocollo di visita. Si stabilisce espressamente, per garantire un'adeguata alternanza, che il week end successivo alla fine delle ferie trascorse con un genitore, spetti sempre automaticamente all'altro genitore.
5. Tenuto conto dei diversi redditi delle parti e dei tempi di visita, si stabilisce che la sig.ra Pt_1 versi al sig. a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio
[...] Parte_2 minore, l'importo di euro 100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente del padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal gennaio 2027.
6. Sempre a far data dal deposito del ricorso, il padre viene autorizzato a percepire integralmente l'assegno unico sia universale Inps, che quello erogato dalla Provincia e così ogni altro assegno/contributo/provvidenza legato al collocamento del figlio minore. Rispetto alla detraibilità delle spese straordinarie ed alla deducibilità fiscale per il figlio a carico, le parti si richiamano alle medesime Linee Guida CNF. Per l'anno fiscale 2025 ciascun genitore detrarrà le spese che ha direttamente sostenuto per il figlio ovvero nella quota effettivamente sostenuta.
pagina3 di 4 7. Quanto alle spese straordinarie per il figlio minore da intendersi per tali quelle indicate dalle Linee guida del CNF che le parti dichiarano di conoscere, ivi allegate, sub doc. 9), si prevede sin d'ora che esse saranno ripartite tra i genitori al 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, prevedendo che dette spese straordinarie siano rimborsate dal genitore che non sostiene la spesa all'altro che la anticipa nel termine di 15 gg. dalla richiesta debitamente documentata. Si prevede altresì che le spese straordinarie, che, secondo le predette linee guida debbono essere previamente concordate, dovranno esserlo fra le parti solo laddove superiori ad 100,00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Per le spese di maggiore entità, come ad esempio le spese dentistiche, ciascun genitore, ove possibile, dovrà sostenere direttamente la propria quota di spesa prendendo accordi diretti con chi eroga la prestazione, onde evitare onerose anticipazioni a carico dell'uno o dell'altro genitore.
8. I genitori si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti d'identità e del passaporto;
nonché della carta d'identità (valida anche per l'espatrio) e del passaporto in favore del figlio minore;
documenti che verranno tenuti presso il genitore collocatario, con l'impegno di questi a consegnarli qualora l'altro genitore, avendone l'esigenza, li richiedesse.
9. Le parti dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali per arretrati di mantenimento ordinario e straordinario del figlio e/o a qualsivoglia altro titolo sino al deposito del presente ricorso.
10. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il presidente
UL LA
La giudice estensora
IA OL
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