Sentenza 13 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2018, n. 32282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32282 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI IA IA... nato il [...] avverso il decreto del 24/04/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Cuomo che chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto pronunciata in data 24.4.2017 il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza presentata da VI NI, disponendo la trasmissione della medesima al Tribunale di sorveglianza di Bologna per provvedere sulla istanza di sospensione e/o revoca dell'ordine di esecuzione. Il Tribunale ha osservato che l'istanza non proponeva alcuna questione sulla formazione del titolo esecutivo, ma solo in relazione al calcolo del presofferto e alla mancata concessione di benefici.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di VI NI, deducendo la violazione dell'art. 656, comma 3, cod. proc. pen. che assegna al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere sulle istanze che riguardano la esecutività di condanne.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Va disposto annullamento del decreto impugnato. Il Tribunale di Bologna, ha provveduto sulla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., con decreto, senza aver previamente fissato udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666, comma 3 e 4, cod. proc. pen. . Si deve precisare che il decreto impugnato, pur utilizzando l'espressione "... dichiara non luogo a provvedere ...", ha il contenuto di una pronuncia di inammissibilità. Peraltro, va esclusa la ricorrenza di alcuna delle ipotesi di definizione de plano del procedimento (mediante decreto di inammissibilità, deliberato sentito il Pubblico Ministero), contemplate dall'art. 666 c.p.p., comma 2, per i casi di manifesta infondatezza della richiesta, per difetto delle condizioni di legge, ovvero di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. L'adozione del rito de plano da parte del giudice comporta la inosservanza dalla norma processuale, infra indicata, stabilita a pena di nullità. Invero, l'art. 666 c.p.p., prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i casi previsti dal comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 con l'ulteriore requisito dell'intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.Se - come nella specie - il giudice della esecuzione provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. del procedimento per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza ( Sez. 1, 14.2.2014, Imperiale, Rv. 259172; Sez. 3, 29 gennaio 2013, Prediletto, Rv. 254939). Al rilievo della nullità conseguono l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il corso ulteriore, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna. Così deciso il 10.4.2018. Il Consigliere estensore Il Presidente 1-k