CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 26335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26335 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26335 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, con decorrenza dal 21 settembre 2022, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a ET IL con ordinanza dello stesso Tribunale dell'8 febbraio 2022. La misura ha avuto inizio il 23 giugno 2022 in relazione alla condanna per il delitto di tentata estorsione commesso dal giugno 2010 al febbraio 2012. Il Tribunale ha segnalato l'emersione di «forti criticità» nella corretta esecuzione della misura in ragione della scarsa revisione critica della condannata rivelatasi poco rispettosa delle prescrizioni alla stessa imposte, con particolare riguardo allo svolgimento del servizio di volontariato e ai contatti con il Centro di salute mentale necessari in ragione del ritardo mentale lieve/moderato dal quale è affetta. Benché diffidata al rispetto delle prescrizioni all'esito di colloquio del 21 settembre 2022, la condannata ha mantenuto il medesimo comportamento non collaborativo che è stato ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova. 2. ET IL, per mezzo del proprio difensore Avv. Giovanni Salvemini, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità e rilevanza delle violazioni poste a fondamento del provvedimento di revoca della misura alternativa. In particolare, ha lamentato la mancata indicazione del motivo per cui gli episodi segnalati nel provvedimento di revoca (mancata osservanza delle prescrizioni relative ai contatti con l'assistente sociale o il parroco, in relazione alla condizione psichica della ricorrente) dovrebbero essere indicativi dell'inutilità della prosecuzione della prova. Proprio le caratteristiche soggettive della ricorrente avrebbero imposto una maggiore cautela nella valutazione della prosecuzione della misura. 2.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il difetto di motivazione circa la non computabilità del periodo trascorso in affidamento ai fini dell'espiazione della pena. Non sarebbe stato, infatti, chiarito per quale ragione il periodo di concreta applicazione della misura alternativa non sia stato giudicato utilmente computabile ai fini della determinazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti posti a fondamento del provvedimento di revoca. Come segnalato anche dal Procuratore generale, l'argomentazione difensiva è strettamente connessa al merito della vicenda e si sostanzia nella richiesta di rivalutazione del fatto, per come ampiamente e logicamente illustrato nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari. Dietro l'apparente formulazione del motivo in termini di vizio motivazionale del provvedimento impugnato, si pretende di sollecitare un inammissibile nuovo esame nel merito della vicenda sulla base di elementi di fatto (quali le caratteristiche soggettive della ricorrente) che dovrebbero essere funzionali, nella prospettazione difensiva, ad offrire una diversa valutazione del comportamento della IL. L'altra carenza motivazionale sarebbe da rinvenire nella mancata illustrazione delle ragioni per le quali la violazione delle prescrizioni dovrebbero essere indicative della inutilità della prosecuzione della prova. Si tratta, invece, di profili che sono stati congruamente esaminati e presi in considerazione, con motivazione non manifestamente illogica, in funzione della compatibilità dei plurimi comportamenti non collaborativi della IL con la prosecuzione della misura e con la finalità del relativo trattamento. Le argomentazioni censurate si presentano lineari, coerenti e prive di frizioni in punto di contraddittorietà e illogicità manifeste. Avendo il Tribunale illustrato, in termini sintetici ma sufficienti, le ragioni poste a fondamento della propria decisione, le eccezioni difensive si risolvono in argomentazioni di merito tese a sollecitare a questa Corte una, non consentita, rivalutazione di merito del medesimo compendio già oggetto di completo esame. Deve, quindi, farsi applicazione del consolidato principio di diritto risalente a Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 ed altre numerose conformi successive secondo cui il sindacato di legittimità in ordine ai vizi di motivazione è delimitato, nel senso che esso è funzionale a «riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di 7 cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali». 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il Tribunale, nel disporre la revoca della misura alternativa, ha previsto che la decorrenza del provvedimento fosse dalla data della diffida della ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte. La data di decorrenza è stata, quindi, fissata al 21 settembre 2022 quando la IL è stata convocata dal Magistrato di sorveglianza con l'assistente sociale per un primo colloquio. La revoca, quindi, ha avuto efficacia a partire dalla data indicata e, per il periodo a partire dal 23 giugno 2022, la misura alternativa è stata utilmente computata ai fini dell'espiazione della pena. Per quanto riguarda, invece, il periodo che va dal 21 settembre 2022 alla data dell'udienza (13 dicembre 2022) il Tribunale ha motivato il mancato computo nei termini sopra ampiamente illustrati. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto articolato secondo uno schema non consentito. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualg e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. Q (I) c Così deciso il 11/04/2023
lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26335 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, con decorrenza dal 21 settembre 2022, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a ET IL con ordinanza dello stesso Tribunale dell'8 febbraio 2022. La misura ha avuto inizio il 23 giugno 2022 in relazione alla condanna per il delitto di tentata estorsione commesso dal giugno 2010 al febbraio 2012. Il Tribunale ha segnalato l'emersione di «forti criticità» nella corretta esecuzione della misura in ragione della scarsa revisione critica della condannata rivelatasi poco rispettosa delle prescrizioni alla stessa imposte, con particolare riguardo allo svolgimento del servizio di volontariato e ai contatti con il Centro di salute mentale necessari in ragione del ritardo mentale lieve/moderato dal quale è affetta. Benché diffidata al rispetto delle prescrizioni all'esito di colloquio del 21 settembre 2022, la condannata ha mantenuto il medesimo comportamento non collaborativo che è stato ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova. 2. ET IL, per mezzo del proprio difensore Avv. Giovanni Salvemini, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità e rilevanza delle violazioni poste a fondamento del provvedimento di revoca della misura alternativa. In particolare, ha lamentato la mancata indicazione del motivo per cui gli episodi segnalati nel provvedimento di revoca (mancata osservanza delle prescrizioni relative ai contatti con l'assistente sociale o il parroco, in relazione alla condizione psichica della ricorrente) dovrebbero essere indicativi dell'inutilità della prosecuzione della prova. Proprio le caratteristiche soggettive della ricorrente avrebbero imposto una maggiore cautela nella valutazione della prosecuzione della misura. 2.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il difetto di motivazione circa la non computabilità del periodo trascorso in affidamento ai fini dell'espiazione della pena. Non sarebbe stato, infatti, chiarito per quale ragione il periodo di concreta applicazione della misura alternativa non sia stato giudicato utilmente computabile ai fini della determinazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti posti a fondamento del provvedimento di revoca. Come segnalato anche dal Procuratore generale, l'argomentazione difensiva è strettamente connessa al merito della vicenda e si sostanzia nella richiesta di rivalutazione del fatto, per come ampiamente e logicamente illustrato nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari. Dietro l'apparente formulazione del motivo in termini di vizio motivazionale del provvedimento impugnato, si pretende di sollecitare un inammissibile nuovo esame nel merito della vicenda sulla base di elementi di fatto (quali le caratteristiche soggettive della ricorrente) che dovrebbero essere funzionali, nella prospettazione difensiva, ad offrire una diversa valutazione del comportamento della IL. L'altra carenza motivazionale sarebbe da rinvenire nella mancata illustrazione delle ragioni per le quali la violazione delle prescrizioni dovrebbero essere indicative della inutilità della prosecuzione della prova. Si tratta, invece, di profili che sono stati congruamente esaminati e presi in considerazione, con motivazione non manifestamente illogica, in funzione della compatibilità dei plurimi comportamenti non collaborativi della IL con la prosecuzione della misura e con la finalità del relativo trattamento. Le argomentazioni censurate si presentano lineari, coerenti e prive di frizioni in punto di contraddittorietà e illogicità manifeste. Avendo il Tribunale illustrato, in termini sintetici ma sufficienti, le ragioni poste a fondamento della propria decisione, le eccezioni difensive si risolvono in argomentazioni di merito tese a sollecitare a questa Corte una, non consentita, rivalutazione di merito del medesimo compendio già oggetto di completo esame. Deve, quindi, farsi applicazione del consolidato principio di diritto risalente a Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 ed altre numerose conformi successive secondo cui il sindacato di legittimità in ordine ai vizi di motivazione è delimitato, nel senso che esso è funzionale a «riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di 7 cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali». 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il Tribunale, nel disporre la revoca della misura alternativa, ha previsto che la decorrenza del provvedimento fosse dalla data della diffida della ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte. La data di decorrenza è stata, quindi, fissata al 21 settembre 2022 quando la IL è stata convocata dal Magistrato di sorveglianza con l'assistente sociale per un primo colloquio. La revoca, quindi, ha avuto efficacia a partire dalla data indicata e, per il periodo a partire dal 23 giugno 2022, la misura alternativa è stata utilmente computata ai fini dell'espiazione della pena. Per quanto riguarda, invece, il periodo che va dal 21 settembre 2022 alla data dell'udienza (13 dicembre 2022) il Tribunale ha motivato il mancato computo nei termini sopra ampiamente illustrati. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto articolato secondo uno schema non consentito. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualg e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. Q (I) c Così deciso il 11/04/2023