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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n.285/23 RG promossa in grado di appello da
Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Di Gloria e Giuseppe Bernoc- chi. Appellante
contro
Controparte_1
Appellato/contumace
All'udienza del 20 marzo 2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come in ricorso.
FATTO E MOTIVI.
1)Con la sentenza n. 3193/2022 Tribunale di Palermo ha parzialmente ac- colto la opposizione al verbale unico di accertamento n. 2019006795, pro- posta da avendo escluso la sussistenza del credito con- Controparte_1 tributivo con riferimento ai “permessi individuali” inferiori a 40 ore annue (punti 2 e 3 del verbale opposto) e del credito esposto al punto 6 del verbale ( mancata erogazione del premio annuo in favore del personale impiegati- zio) per i lavoratori , e . Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
Per quanto qui interessa, il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissi- bilità sollevata dall' in relazione alla domanda di rateizzazione del Pt_1 credito avendo ritenuto che “non preclude di per sé la successiva contesta- zione”; ha ritenuto, quanto alla omessa contribuzione di ore non lavorate senza nessuna giustificazione, che, in base all'art. 29 dl n. 244/1995 e suc- cessivo DM 16.12.2016, l'obbligo contributivo per i permessi non retribuiti inferiori alle 40 ore annue fosse escluso;
ha ritenuto che l'opponente avesse
1 dimostrato l'assunzione dei lavoratori , , e Per_1 CP_2 Per_3 [...]
in epoca successiva al mese di giugno 2018, data entro la quale Per_4 era stato accertato il debito contributivo per la mancata erogazione del premio annuo al personale impiegatizio. 2)Avverso tale decisione ha interposto appello l' dolendosi, con il Pt_1 primo motivo, del rigetto dell'eccezione di inammissibilità in relazione alla domanda di rateizzazione evidenziando che il relativo contenuto era univo- camente di riconoscimento del debito contributivo. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l'obbligo contributivo per le assenze inferiori a 40 ore e rileva al riguardo che l'opponente non aveva dimostrato che si era trattato di permessi non re- tribuiti sottratti alla “contribuzione virtuale”. Sulla mancata erogazione del premio annuo deduce che per mero errore materiale nel verbale ispettivo l'inadempimento era stato indicato come af- ferente al solo mese di giugno 2018 , mentre per taluni lavoratori, tra cui
, , e , l'addebito riguardava anche il Per_1 CP_2 Per_3 Persona_4 mese di giugno 2019 come era evincibile dal fatto che l'addebito dei con- tributi era stato, comunque, “correttamente operato secondo il maggiore imponibile per il mese di giugno 2019 che era di euro 542,51, Per_1 per di euro 953,81, per di euro 1.583,47 e per CP_2 Per_3 Parte_2
di euro 1062,48”.
[...]
3) Esame dell'appello Il riconoscimento del diritto altrui si concretarsi in una dichiarazione di vo- lontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito al- trui e può anche sostanziarsi in un comportamento obiettivamente incompa- tibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (in termini Cass. 24555/2010; Cass. 10327/17). Tale valutazione passa attraverso l'accertamento di tale volontà sulla base dei documenti prodotti o dei comportamenti dimostrati.
Ebbene, con la domanda di rateizzazione del giorno 11 marzo 2020 il lega- le rappresentante della società appellata ha dichiarato: “DI RICONOSCE- RE IN MODO ESPLICITO E INCONDIZIONATO IL DEBITO CON- TRIBUTIVO INDICATO, FATTO SALVO IL DIRITTO PER L Pt_1
AD ULTERIORI ADDEBITI PER ERRORI ED EVENTUALI OMIS- SIONI;
•DI RINUNCIARE A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSANO IN- FLUIRE SULL'ESISTENZA ED AZIONABILITA' DEL CREDITO DELL'INPS, NONCHE' AGLI EVENTUALI GIUDIZI DI OPPOSI-
ZIONE PROPOSTI IN SEDE CIVILE;
2 •DI VOLER SODDISFARE, PER OGNI GESTIONE ASSICURATIVA, IL DEBITO PER CONTRIBUTI E SOMME AGGIUNTIVE NEI CON- FRONTI DELL'ISTITUTO A PARTIRE DAL PERIODO PIU' REMO- TO”. È incontestato che la domanda di rateizzazione fu accolta dall' il Pt_1
12/3/2020 con provvedimento poi revocato per mancato pagamento. Orbene, la piana lettura del documento attesta il riconoscimento della pre- tesa dell' , non solo perché tanto è espressamente affermato dal dichia- Pt_1 rante, ma soprattutto perché si tratta di una richiesta di adempimento ratea- le che non mette capo a nessuna previsione di condono o di agevolazioni di qualche tipo. Pertanto, le successive contestazioni giudiziali appaiono del tutto vanificate dal menzionato riconoscimento che attesta la consapevolezza della fonda- tezza dei rilievi ispettivi circa, per quanto qui interessa, la insussistenza di cause di esclusione dalla contribuzione con riferimento alle “assenze ingiu- stificate” tali registrate nel LUL, come verificato dagli ispettori;
alla man- cata erogazione del premio di rendimento anche ai lavoratori , Per_1
, e per il mese di giugno 2019 secondo il CP_2 Per_3 Persona_4 maggiore imponibile indicato proprio per tale mensilità nelle tabelle allega- te al verbale. Pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'appellata, in parziale riforma della sentenza n. 3193/2022 del Tribunale di Palermo rigetta inte- gralmente il ricorso di primo grado. Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado che liquida, per il primo grado, in euro 4.000,00 per compen- si e, per questo grado, in euro 4.900,00 per compensi oltre spese e oneri di legge. Palermo 20 marzo 2025.
Il Presidente Dott. Maria G. Di Marco
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