Sentenza 16 aprile 2003
Massime • 1
In tema di archiviazione, non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini la formulazione dell'imputazione anche nei confronti di soggetti ai quali egli ritenga debba essere estesa l'imputazione, anche se essi non siano stati sottoposti ad indagini da parte del pubblico ministero e le loro posizioni non siano state comprese nella richiesta di archiviazione. (Nel caso in esame la S.C. ha di conseguenza dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del GIP, proposto da uno dei soggetti ai quali l'imputazione doveva essere estesa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2003, n. 26406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26406 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Coco Giovanni Silvio Presidente
1. Dott. Costanzo Enzo Consigliere
2. Dott. Brusco Carlo SE Consigliere
3. Dott. Palmieri Ettore Consigliere
4. Dott. Iacopino Silvana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US NM, n. il 21/4/1950;
avverso ordinanza del 20/5/2002 GIP Tribunale di Ancona;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Brusco Carlo SE;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. L. D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza 20 maggio 2002 pronunziata in esito all'udienza camerale - fissata ai sensi dell'art. 409 comma 2 c.p.p. a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e non accolta - ordinava al medesimo p.m. di formulare, entro dieci giorni, l'imputazione nei confronti di OS ST e CI SE (già sottoposti alle indagini per il delitto di omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione medica in danno di ET NA deceduta il 20 settembre 1996) e nei confronti di EL SE e US NM, non indagati nel procedimento, previa iscrizione di questi ultimi nel registro delle notizie di reato.
Contro questo provvedimento ha proposto ricorso US NM il quale ne sostiene l'abnormità in base a queste considerazioni sinteticamente riassunte: secondo il ricorrente con il provvedimento impugnato il Gip si sarebbe sostituito al pubblico ministero perché non si era limitato a ordinare la formulazione dell'imputazione nei confronti delle persone già sottoposte alle indagini ma, esorbitando dai suoi poteri, aveva disposto l'iscrizione di due persone non sottoposte alle indagini, e al formulazione dell'imputazione nei loro confronti. In questo modo non avrebbe limitato il suo compito al controllo dell'operato del pubblico ministero sotto il profilo dell'individuazione del thema decidendum e dell'accertamento della necessità di procedere ma si sarebbe attribuito poteri di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, che gli sono preclusi, privandone l'organo titolare. Nel ricorso si sottolinea ancora che il provvedimento in esame deve ritenersi abnorme in quanto ha ordinato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di persona non compiutamente identificata e in quanto adottato in violazione dell'art. 111 della Costituzione perché il ricorrente è stato coinvolto in un procedimento penale del quale mai aveva avuto notizia e non aveva avuto il tempo e la possibilità di esercitare i poteri e i diritti concessi all'indagato nel corso delle indagini preliminari. Ciò premesso deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato non ha caratteristiche di abnormità.
Pur dando atto di una non recente giurisprudenza di legittimità orientata (peraltro non univocamente) nel senso sostenuto in ricorso questa Sezione ritiene di dover aderire ai più recenti orientamenti di questa Corte che hanno invece escluso la natura abnorme del provvedimento oggetto delle critiche formulate dal ricorrente (ci si riferisce in particolare alle sentenze Cass., sez. V, 12 luglio 2001 n. 4581, Pagni e sez. VI, 10 luglio 2001 n. 2766, Mangione e altri che hanno affrontato il caso in cui il Gip aveva ordinato la formulazione dell'imputazione nei confronti di persone non ancora iscritte nel registro delle notizie di reato e per reati diversi da quelli ipotizzati dal pubblico ministero).
Si è affermato, in queste decisioni (in particolare nella n. 4581) che il contestato potere del Gip non è affatto escluso dal tenore letterale del comma 5 dell'art. 409 c.p.p. che si limita ad affermare che, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice dispone che "il pubblico ministero formuli l'imputazione" senza alcuna limitazione alle persone già sottoposte alle indagini e ai reati inizialmente oggetto dell'indagine. È stato infatti osservato, nella sentenza citata, che la richiesta di archiviazione e il relativo provvedimento non hanno per oggetto un'imputazione ma una notizia di retao. Di ciò si ha conferma della lettura del testo dell'art. 408 comma 1 c.p.p. secondo cui il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione "se la notizia di reato è infondata" e dalla circostanza che non è richiesta la formulazione dell'imputazione se le indagini preliminari si concludono con la richiesta di archiviazione.
Se dunque la richiesta di archiviazione riguarda non l'imputazione ma la notizia di reato ben si comprende come non possa essere precluso al Gip il potere di questione anche perché pienamente rientrante nei poteri di controllo che il giudice esercita sul corretto esercizio delle funzioni del pubblico ministero. Controllo che, seguendo la tesi del ricorrente, verrebbe eluso sol che si omettesse di iscrivere il nome di una persona o il titolo di reato nel registro delle notizie di reato non valendo ad ovviare a questo inconveniente il potere di segnalazione e sollecitazione eventualmente esercitato dal giudice.
La conferma dell'esistenza di questo potere la si rinviene nell'art.415 comma 2 c.p.p. che attribuisce espressamente al giudice il potere di ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato quando, nel procedimento nei confronti di ignoti, sia stato richiesto dell'archiviazione ma ritenga che il reato possa essere attribuito a persona già individuata. Situazione del tutto sovrapponibile a quella oggi esaminata per la quale non si comprenderebbe una divergente disciplina posto che, in entrambi i casi, ci si trova in presenza di una richiesta di archiviazione proposta ad un giudice che (indipendentemente dall'esistenza e dall'accoglimento della richiesta per altre persone e per altri reati) ritiene, nell'esercizio del suo potere di controllo, che si sia omesso di indagare nei confronti di persone individuate o per reati che risultano essere stati commessi ma che non sono stati presi in considerazione dal pubblico ministero.
Una diversa interpretazione vanificherebbe i poteri di controllo che la legge processuale ha attribuito al giudice per le indagini preliminari che, non per questo, diviene il titolare dell'azione penale, come sostiene il ricorrente, ma che, dall'esercizio di questi poteri, esercita una più incisiva verifica sull'attività di indagine e sulla necessità di procedere al giudizio. Nè può affermarsi l'abnormità del provvedimento per la mancata completa identificazione del dott. US in considerazione della sua facile identificabilità. È inoltre evidente che non sarebbe comunque abnorme il provvedimento sotto questo profilo posto che non esorbita dai poteri del Gip ne' provoca una stasi insuperabile del procedimento.
Quanto alla violazione dei principi del giusto processo non è agevole verificare in che senso possono ritenersi violati questi principi posto che, anche dopo l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e la formulazione dell'imputazione, la persona sottoposta alle indagini può esercitare tutti i diritti di difesa che gli sono attribuiti non diversamente da quanto avviene nei processi con pluralità di indagati nei quali l'individuazione di uno più degli autori del reato avviene con ritardo rispetto agli altri. È stato infatti osservato (nella citata sentenza n. 2766 del 2001) che il provvedimento in esame è un mezzo di impulso processuale senza alcuna efficacia preclusiva o decisoria. Esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato, che anzi deve ritenersi legittimamente adottato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che può escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, in considerazione di precedente contrastante giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Suprema di Cassazione, Sez. IV penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 2003.