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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 216/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 11 aprile 2023 da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Simone Forte, come da procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Maria Grazia Pannitteri, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
e contro (c.f.: ), contumace CP_3 P.IVA_2
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 364/22 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle cartelle di pagamento degli avvisi di addebito n.42220160003400021, n.42220170001670305, n.42220180003557170,
n.42220180004310369, n.42220190002648581 e n.42220190003763470, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.12220219003712487,
e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito n.42220160003400021, n.42220170001670305,
n.42220180000826816, n.42220180003557170, n.42220180004310369,
n.42220190002648581 e n.42220190003763470, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.12220219003712487, per la mancanza del calcolo degli interessi;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della pag. 2/14 sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio, anche e soprattutto, avendo riguardo alla declaratoria di cessata materia del contendere effettuata in primo grado.”
Conclusioni per : “- Controparte_1
Ritenere e dichiarare infondato ed inammissibile l'atto di appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 11 aprile 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.364/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona con la quale ha rigettato l' opposizione all'esecuzione di cui all'intimazione di pagamento n. 12220219003712487000 notificata il
12.1.2022 relativa a crediti di cui agli avvisi di addebito di seguito CP_3
indicati.
Con memoria depositata il 2 agosto 2024 si è costituita l
[...]
con memoria depositata il 30 ottobre 2023 chiedendo Controparte_1
di dichiarare inammissibile e, in ogni caso, di rigettare l'appello.
l' benché ritualmente evocato in giudizio non si è costituito CP_3
procedendosi nella sua contumacia.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza dell'11 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione pag. 3/14 1) L'intimazione di pagamento per la quale vi è stata opposizione riguarda la pretesa contributiva dell relativa ai seguenti sette avvisi di addebito: CP_3
42220160003400021000 per euro 22.399,60; 42220170001670305000 per euro 10.471,67; 42220180000826816000 per euro 2.910,55;
42220180003557170000 per euro 1.957,82; 42220180004310369000 per euro 2.591,80; 42220190002648581000 per euro 1.988,12;
42220190003763470000 per euro 9.644,07.
Secondo quanto risulta indicato nello stesso atto di intimazione detti avvisi sono stati notificati al signor rispettivamente il n. Pt_1
42220160003400021000, in data 24/11/2016; il n.
42220170001670305000, in data 04/10/2017; il n.42220180000826816000 in data 29/06/2018; il n.42220180003557170000 in data 28/01/2019; il n.42220180004310369000 in data 21/01/2019; il n.42220190002648581000 in data 07/01/2020; il n.42220190003763470000 in data 09/01/2020.
2) Il giudice di primo grado nel motivare il rigetto dell'opposizione ha ritenuto generico il disconoscimento relativo alle copie degli avvisi di ricevimento degli atti notificati, operato alla stessa udienza di discussione dell'11 ottobre 2023, in difetto di esplicazione del motivo del disconoscimento, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità
(Sentenza n.40750 del 2021) in ordine alla necessità che l'eccezione si
“precisa e circostanziata”, costituendo un onere inammissibile quello “di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria”.
Ha dato atto che, sia gli avvisi di addebito, sia le intimazioni di pagamento risultavano ritirate dalla stessa persona, , qualificatasi Controparte_4
pag. 4/14 all'agente postale come familiare convivente, al medesimo indirizzo via del
Lavoro 7 GA CA (VR), dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso come quello di residenza.
Ha richiamato l'ulteriore orientamento del giudice di legittimità secondo il quale in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario (Cass., Sez. L - , Ordinanza n.
4160 del 09/02/2022) o di un addetto alla ricezione, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario. In relazione a tale rilievo ha preso atto che alcuna osservazione era stata svolta dall'opponente.
Ha concluso, quindi, che in assenza di tempestiva opposizione degli avvisi di addebito ai sensi dell'art.24 del d.l.vo n.46 del 1999 la pretesa ivi incorporata non fosse più contestabile.
Con riguardo, invece, all'eccezione di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi ha rilevato che non risulta decorso il termine di prescrizione successivo alla rituale notifica degli avvisi di addebito, con la notificazione delle intimazioni di pagamento il 17.10.2019 e in data
12.1.2022, quest'ultima pacifica in quanto indicata dallo stesso ricorrente.
Ha aggiunto che in ogni caso, con riferimento all'avviso di addebito notificato il 24.11.2016, operava della c.d. sospensione “covid” dal
23.2.2020 al 30.6.2020 ai sensi dell'art. 37 d.l. n.18 del 2020 e dal
31.12.2020 al 30.6.2021, a mente dell'art. 11, co. 9 d.l. n.183 del 2020. In tale modo doveva ritenersi di per sé atto interruttivo della prescrizione pag. 5/14 quinquennale la seconda intimazione di pagamento anche per l'avviso di addebito più risalente.
Priva di pregio, infine, è stata ritenuta la contestazione relativa alla violazione della legge 228/2012 per la presentazione dell'istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, comma 537 ss in data
22.2.2022, in quanto il termine di decadenza per la proposizione della stessa, ad ogni effetto di legge, è di 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, ossia nel caso di specie dalla notifica degli avvisi di addebito, rispetto ai quali detto termine appare ampiamente trascorso.
3) Appella la decisione il signor in forza dei seguenti motivi. Pt_1
Col primo motivo viene eccepita l'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di per non essersi costituita a mezzo Controparte_1
del personale interno in primo grado. nullità. Rileva il difetto di valida procura stante l'intervenuta violazione del paragrafo 3.4, del protocollo d'intesa tra l' e l'avvocatura Generale del 22.6.2017, che per la CP_1
difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione impone ad agenzia entrate riscossione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. Ne consegue, ad avviso dell'appellante l'inammissibilità della costituzione di controparte per difetto di valida procura, essendo patrocinata l nel giudizio di CP_1
primo grado da un avvocato del libero foro e non dall'Avvocatura dello
Stato e, conseguentemente l'inutilizzabilità di difese e produzioni della parte. Richiama sul tema un precedente di legittimità Cass. n.34191 del
2022).
Col secondo motivo si duole per avere omesso la sentenza, la valutazione in ordine alla sussistenza della notificazione e del disconoscimento pag. 6/14 effettuato, avendo “già in primo grado, impugnato e disconosciuto tutta la documentazione prodotta da controparte.”. Richiama in tema altra giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 1792 del 23.01.19) secondo cui il disconoscimento non necessita di particolari formule potendo consistere anche, implicitamente, nella richiesta di ordinare la produzione degli originali degli atti. Richiama, altresì, altro precedente di legittimità (n.4988 del 2023) circa il rilievo autonomo che ha la denuncia circa l'inesistenza della notificazione ai fini di un utile disconoscimento. Su tale presupposto, quindi, vi è stato un difetto di qualsivoglia accertamento giudiziale, a fronte del valido disconoscimento in assenza di istanza di verificazione (peraltro riferita al disconoscimento ex art.216 c.p.c.), orami preclusa.
A chiarimento dell'operato disconoscimento rileva che: a) le copie fotostatiche replicano esclusivamente una delle facciate della presunta raccomandata di notifica, risultando “slegate dall'atto notificato, in quanto poste su foglio separato e non congiunto all'atto notificato”, “ragion per cui la copia del RETRO o FRONTE che sia prodotta potrebbe appartenere
a qualsiasi avviso di ricevimento”; b) le fotocopie prodotte dall'ufficio non sono autenticate e “risultano, ictu oculi, sfocate, illeggibili, non collegate ad un preciso e individuabile avviso”.
Col terzo motivo deduce l'irritualità della notificazione degli avvisi di addebito, in relazione alla disciplina che regola la notificazione a persona diversa dal destinatario in assenza della seconda raccomandata e dell'attestazione di un collegamento del soggetto ricevente con il destinatario della notificazione. Richiama a tal proposito l'art. 60 lett. b-bis d.P.R. n.600 del 1973.
pag. 7/14 Col il quarto motivo rileva che anche le intimazioni di pagamento devono considerarsi nulle almeno nella parte relativa agli interessi se non contengano l'indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia omettono di indicare, in modo dettagliato, come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità.
Richiama in materia giurisprudenza del giudice tributario a sua volta riferita a precedente di legittimità (Sentenza n. 4516/2012).
Col quinto motivo reitera l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, in riferimento agli avvisi di addebito n.42220160003400021,
n.42220170001670305, n.42220180003557170, n.42220180004310369,
n.42220190002648581 e n.42220190003763470 in assenza della comunicazione al contribuente della pretesa creditoria dell'ente ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d. l.vo n. 46 del 1999.
In conclusione, fa valere l'intervenuta prescrizione dei crediti.
4) L'appello non merita accoglimento.
4.1) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di procura di
. Controparte_5
La Corte evidenzia quanto alla nullità del mandato conferito ad avvocato del libero foro da parte dell come la Controparte_6
questione sia infondata e da ritenersi superata in ragione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sezioni unite già con sentenza n.
30008 del 19/11/2019 che ha ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: «fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio
l' si avvale:…omissis…in alternativa e Controparte_1
pag. 8/14 senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art.
43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma Controparte_1
non obbligata, ad avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell' di non avvalersi di un Pt_2
funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
Più di recente: “In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'
[...]
e l' si avvalgono CP_1 Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti fi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi
pag. 9/14 affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.” (Sez. 5 -
, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 - 01).
4.2) Con riguardo al secondo motivo l'appellante non spiega le ragioni per le quali sarebbe errato il rilevo giudiziale secondo il quale non vi era stato un efficace disconoscimento in assenza di specifici rilievi che consentissero di apprezzare le ragioni di tale disconoscimento, peraltro effettuato ai sensi dell'art.2719 c.c. e non dell'art.215 c.p.c.. Di talché anche il rilievo circa la preclusione formatisi in ordine alla mancata proposizione dell'istanza di verificazione è fuori luogo. Né è pertinente il richiamo all'arresto di legittimità n.4988, peraltro in contrasto con altro precedente di legittimità
(Sentenza n.15790 del 2016). Mai era stata dedotta in primo grado l'inesistenza della notificazione. Col ricorso di primo grado la parte odierna appellante aveva semplicemente dedotto che gli avvisi di addebito “non sono mai stati notificati al contribuente. In virtù dei principi sul riparto degli oneri probatori, spetta (al creditore e) all'agente della riscossione dimostrare di aver proceduto alla regolare notifica (D.P.R. 600/73). In mancanza di tale prova, il creditore (l'ente pubblico e, per esso, l'agente della riscossione) non può dirsi in possesso di un titolo esecutivo che consenta di esperire, validamente, l'esecuzione forzata. Perché possa dirsi assolto il predetto onere probatorio, l'Agente della riscossione deve: 1) provare l'intervenuta NOTIFICA degli avvisi di addebito impugnati, attraverso la produzione in giudizio delle relate di notifica congiunte ed in calce agli atti in originale;
”. A fronte di tale deduzione e della costituzione con la quale era stata offerta la prova della notificazione la difesa del signor si era limitata a tale testuale deduzione: “Controparte non Pt_1
deposita/esibisce in giudizio né la matrice delle cartelle come previsto
pag. 10/14 dall'art. 26 DPR 602 né gli originali delle cartelle e degli avvisi di addebito e relativa relata;
pertanto, si rende necessario, in tale sede, procedere con il disconoscimento della produzione di controparte”.
4.3) Pure il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Per il primo giudice la notificazione è avvenuta a mente dell'art.26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, con consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022) senza che ciò implichi gli oneri aggiuntivi indicati con l'impugnazione.
Nessuna doglianza era stata svolta con specifico riguardo all'esito della notificazione e al contenuto dell'annotazione sulla ricevuta della raccomandata, per cui la doglianza in relazione a tale specifico motivo si palesa inammissibile, in quanto sollevata solo in questo grado.
Ad ogni modo, la notificazione avvenuta a mani del familiare convivente non richiede alcuna ulteriore raccomandata informativa: in tale senso si è pronunciata anche di recente la Corte di Cassazione (Sez. L, Ordinanza n.
23384 del 2025).
Su tema va ulteriormente ricordato, con riguardo alla mancata indicazione della relazione di convivenza del familiare che ha ricevuto gli avvisi, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “In tema di riscossione coattiva, la notificazione della cartella di pagamento, nell'ipotesi di utilizzo della raccomandata con ricevuta di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si perfeziona alla data di consegna al destinatario attestata nell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria né la stesura di alcuna relata, atteso che è l'ufficiale postale, nel predetto avviso, a garantirne l'avvenuta esecuzione, né, ai fini
pag. 11/14 della relativa prova in giudizio, l'allegazione in uno con la ricevuta anche della cartella di pagamento presupposta, non risultando tale incombente previsto da alcuna norma di legge.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13628 del
21/05/2025, Rv. 675067 - 01).
Inoltre, il collegio non reputa che vi siano argomenti per discostarsi dall'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).” (Sez. 3
- , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023, Rv. 668472 - 01).
Con ciò rendendo ragione dell'infondatezza del motivo già esaminato circa le ragioni del disconoscimento nei termini solo ora e tardivamente esposti, con riguardo all'esame del fronte e del retro delle cartoline di ricevimento delle raccomandate.
4.4) Il quarto motivo non ha pregio.
pag. 12/14 Si tratta di rilievo attinente ad aspetto meramente formale, come tale da proporre nelle forme dell'art.617 c.p.c., quindi inammissibile, sia perché proposto nella forma dell'appello e non del ricorso per cassazione, sia perché non proposto nel termine dei 20 giorni in primo grado ma solo in sede di discussione (Sez. U - , Sentenza n. 8501 del 25/03/2021, Rv.
660855 - 01): nel caso di specie la notificazione dell'intimazione è del 12 gennaio 2022 ed il ricorso in opposizione del 3 marzo 2022).
Ad ogni buon conto, ancora una volta, soccorre l'orientamento di legittimità secondo cui “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025, Rv. 674359 - 02).
Nel caso di specie, quindi, ogni questione in ordine al computo degli interessi doveva essere esaminata nell'opposizione agli avvisi di addebito.
Non essendo ciò avvenuto ed essendosi in tale modo consolidata in modo irretrattabile la pretesa impositiva, anche per tale aspetto è precluso in questa sede l'esame nel merito del rilievo.
Va da sé che il quinto motivo alla luce dei rilievi operati nell'esaminare i precedenti tre motivi di appello (tenuto conto del rilievo che, analogamente al tema posto con il quarto motivo sussiste un profilo di inammissibilità ai pag. 13/14 sensi dell'art.617 c.p.c. anche in tema di decadenza dall'iscrizione a ruolo) resta assorbito.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto riguarda il rapporto processuale con , venendo liquidate in Controparte_1
base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023, nel minimo in base al valore di causa (fascia compresa tra €.52.000,00 ed €.260.000,00.), tenuto conto del rilievo che si tratta di questioni la cui soluzione riposta su consolidati orientamenti di legittimità.
Nulla per quanto riguarda il rapporto processuale con in quanto CP_3
contumace.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di liquidate in €.4.997,00 oltre al Controparte_1
rimborso forfetario, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 11 aprile 2023 da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Simone Forte, come da procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Maria Grazia Pannitteri, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
e contro (c.f.: ), contumace CP_3 P.IVA_2
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 364/22 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Causa trattata all'udienza dell'11 settembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle cartelle di pagamento degli avvisi di addebito n.42220160003400021, n.42220170001670305, n.42220180003557170,
n.42220180004310369, n.42220190002648581 e n.42220190003763470, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.12220219003712487,
e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito n.42220160003400021, n.42220170001670305,
n.42220180000826816, n.42220180003557170, n.42220180004310369,
n.42220190002648581 e n.42220190003763470, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.12220219003712487, per la mancanza del calcolo degli interessi;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della pag. 2/14 sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio, anche e soprattutto, avendo riguardo alla declaratoria di cessata materia del contendere effettuata in primo grado.”
Conclusioni per : “- Controparte_1
Ritenere e dichiarare infondato ed inammissibile l'atto di appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 11 aprile 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.364/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona con la quale ha rigettato l' opposizione all'esecuzione di cui all'intimazione di pagamento n. 12220219003712487000 notificata il
12.1.2022 relativa a crediti di cui agli avvisi di addebito di seguito CP_3
indicati.
Con memoria depositata il 2 agosto 2024 si è costituita l
[...]
con memoria depositata il 30 ottobre 2023 chiedendo Controparte_1
di dichiarare inammissibile e, in ogni caso, di rigettare l'appello.
l' benché ritualmente evocato in giudizio non si è costituito CP_3
procedendosi nella sua contumacia.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza dell'11 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione pag. 3/14 1) L'intimazione di pagamento per la quale vi è stata opposizione riguarda la pretesa contributiva dell relativa ai seguenti sette avvisi di addebito: CP_3
42220160003400021000 per euro 22.399,60; 42220170001670305000 per euro 10.471,67; 42220180000826816000 per euro 2.910,55;
42220180003557170000 per euro 1.957,82; 42220180004310369000 per euro 2.591,80; 42220190002648581000 per euro 1.988,12;
42220190003763470000 per euro 9.644,07.
Secondo quanto risulta indicato nello stesso atto di intimazione detti avvisi sono stati notificati al signor rispettivamente il n. Pt_1
42220160003400021000, in data 24/11/2016; il n.
42220170001670305000, in data 04/10/2017; il n.42220180000826816000 in data 29/06/2018; il n.42220180003557170000 in data 28/01/2019; il n.42220180004310369000 in data 21/01/2019; il n.42220190002648581000 in data 07/01/2020; il n.42220190003763470000 in data 09/01/2020.
2) Il giudice di primo grado nel motivare il rigetto dell'opposizione ha ritenuto generico il disconoscimento relativo alle copie degli avvisi di ricevimento degli atti notificati, operato alla stessa udienza di discussione dell'11 ottobre 2023, in difetto di esplicazione del motivo del disconoscimento, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità
(Sentenza n.40750 del 2021) in ordine alla necessità che l'eccezione si
“precisa e circostanziata”, costituendo un onere inammissibile quello “di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria”.
Ha dato atto che, sia gli avvisi di addebito, sia le intimazioni di pagamento risultavano ritirate dalla stessa persona, , qualificatasi Controparte_4
pag. 4/14 all'agente postale come familiare convivente, al medesimo indirizzo via del
Lavoro 7 GA CA (VR), dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso come quello di residenza.
Ha richiamato l'ulteriore orientamento del giudice di legittimità secondo il quale in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario (Cass., Sez. L - , Ordinanza n.
4160 del 09/02/2022) o di un addetto alla ricezione, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario. In relazione a tale rilievo ha preso atto che alcuna osservazione era stata svolta dall'opponente.
Ha concluso, quindi, che in assenza di tempestiva opposizione degli avvisi di addebito ai sensi dell'art.24 del d.l.vo n.46 del 1999 la pretesa ivi incorporata non fosse più contestabile.
Con riguardo, invece, all'eccezione di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi ha rilevato che non risulta decorso il termine di prescrizione successivo alla rituale notifica degli avvisi di addebito, con la notificazione delle intimazioni di pagamento il 17.10.2019 e in data
12.1.2022, quest'ultima pacifica in quanto indicata dallo stesso ricorrente.
Ha aggiunto che in ogni caso, con riferimento all'avviso di addebito notificato il 24.11.2016, operava della c.d. sospensione “covid” dal
23.2.2020 al 30.6.2020 ai sensi dell'art. 37 d.l. n.18 del 2020 e dal
31.12.2020 al 30.6.2021, a mente dell'art. 11, co. 9 d.l. n.183 del 2020. In tale modo doveva ritenersi di per sé atto interruttivo della prescrizione pag. 5/14 quinquennale la seconda intimazione di pagamento anche per l'avviso di addebito più risalente.
Priva di pregio, infine, è stata ritenuta la contestazione relativa alla violazione della legge 228/2012 per la presentazione dell'istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, comma 537 ss in data
22.2.2022, in quanto il termine di decadenza per la proposizione della stessa, ad ogni effetto di legge, è di 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, ossia nel caso di specie dalla notifica degli avvisi di addebito, rispetto ai quali detto termine appare ampiamente trascorso.
3) Appella la decisione il signor in forza dei seguenti motivi. Pt_1
Col primo motivo viene eccepita l'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di per non essersi costituita a mezzo Controparte_1
del personale interno in primo grado. nullità. Rileva il difetto di valida procura stante l'intervenuta violazione del paragrafo 3.4, del protocollo d'intesa tra l' e l'avvocatura Generale del 22.6.2017, che per la CP_1
difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione impone ad agenzia entrate riscossione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. Ne consegue, ad avviso dell'appellante l'inammissibilità della costituzione di controparte per difetto di valida procura, essendo patrocinata l nel giudizio di CP_1
primo grado da un avvocato del libero foro e non dall'Avvocatura dello
Stato e, conseguentemente l'inutilizzabilità di difese e produzioni della parte. Richiama sul tema un precedente di legittimità Cass. n.34191 del
2022).
Col secondo motivo si duole per avere omesso la sentenza, la valutazione in ordine alla sussistenza della notificazione e del disconoscimento pag. 6/14 effettuato, avendo “già in primo grado, impugnato e disconosciuto tutta la documentazione prodotta da controparte.”. Richiama in tema altra giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 1792 del 23.01.19) secondo cui il disconoscimento non necessita di particolari formule potendo consistere anche, implicitamente, nella richiesta di ordinare la produzione degli originali degli atti. Richiama, altresì, altro precedente di legittimità (n.4988 del 2023) circa il rilievo autonomo che ha la denuncia circa l'inesistenza della notificazione ai fini di un utile disconoscimento. Su tale presupposto, quindi, vi è stato un difetto di qualsivoglia accertamento giudiziale, a fronte del valido disconoscimento in assenza di istanza di verificazione (peraltro riferita al disconoscimento ex art.216 c.p.c.), orami preclusa.
A chiarimento dell'operato disconoscimento rileva che: a) le copie fotostatiche replicano esclusivamente una delle facciate della presunta raccomandata di notifica, risultando “slegate dall'atto notificato, in quanto poste su foglio separato e non congiunto all'atto notificato”, “ragion per cui la copia del RETRO o FRONTE che sia prodotta potrebbe appartenere
a qualsiasi avviso di ricevimento”; b) le fotocopie prodotte dall'ufficio non sono autenticate e “risultano, ictu oculi, sfocate, illeggibili, non collegate ad un preciso e individuabile avviso”.
Col terzo motivo deduce l'irritualità della notificazione degli avvisi di addebito, in relazione alla disciplina che regola la notificazione a persona diversa dal destinatario in assenza della seconda raccomandata e dell'attestazione di un collegamento del soggetto ricevente con il destinatario della notificazione. Richiama a tal proposito l'art. 60 lett. b-bis d.P.R. n.600 del 1973.
pag. 7/14 Col il quarto motivo rileva che anche le intimazioni di pagamento devono considerarsi nulle almeno nella parte relativa agli interessi se non contengano l'indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia omettono di indicare, in modo dettagliato, come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità.
Richiama in materia giurisprudenza del giudice tributario a sua volta riferita a precedente di legittimità (Sentenza n. 4516/2012).
Col quinto motivo reitera l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, in riferimento agli avvisi di addebito n.42220160003400021,
n.42220170001670305, n.42220180003557170, n.42220180004310369,
n.42220190002648581 e n.42220190003763470 in assenza della comunicazione al contribuente della pretesa creditoria dell'ente ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d. l.vo n. 46 del 1999.
In conclusione, fa valere l'intervenuta prescrizione dei crediti.
4) L'appello non merita accoglimento.
4.1) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di procura di
. Controparte_5
La Corte evidenzia quanto alla nullità del mandato conferito ad avvocato del libero foro da parte dell come la Controparte_6
questione sia infondata e da ritenersi superata in ragione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sezioni unite già con sentenza n.
30008 del 19/11/2019 che ha ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: «fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio
l' si avvale:…omissis…in alternativa e Controparte_1
pag. 8/14 senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art.
43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma Controparte_1
non obbligata, ad avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell' di non avvalersi di un Pt_2
funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
Più di recente: “In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'
[...]
e l' si avvalgono CP_1 Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti fi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi
pag. 9/14 affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.” (Sez. 5 -
, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 - 01).
4.2) Con riguardo al secondo motivo l'appellante non spiega le ragioni per le quali sarebbe errato il rilevo giudiziale secondo il quale non vi era stato un efficace disconoscimento in assenza di specifici rilievi che consentissero di apprezzare le ragioni di tale disconoscimento, peraltro effettuato ai sensi dell'art.2719 c.c. e non dell'art.215 c.p.c.. Di talché anche il rilievo circa la preclusione formatisi in ordine alla mancata proposizione dell'istanza di verificazione è fuori luogo. Né è pertinente il richiamo all'arresto di legittimità n.4988, peraltro in contrasto con altro precedente di legittimità
(Sentenza n.15790 del 2016). Mai era stata dedotta in primo grado l'inesistenza della notificazione. Col ricorso di primo grado la parte odierna appellante aveva semplicemente dedotto che gli avvisi di addebito “non sono mai stati notificati al contribuente. In virtù dei principi sul riparto degli oneri probatori, spetta (al creditore e) all'agente della riscossione dimostrare di aver proceduto alla regolare notifica (D.P.R. 600/73). In mancanza di tale prova, il creditore (l'ente pubblico e, per esso, l'agente della riscossione) non può dirsi in possesso di un titolo esecutivo che consenta di esperire, validamente, l'esecuzione forzata. Perché possa dirsi assolto il predetto onere probatorio, l'Agente della riscossione deve: 1) provare l'intervenuta NOTIFICA degli avvisi di addebito impugnati, attraverso la produzione in giudizio delle relate di notifica congiunte ed in calce agli atti in originale;
”. A fronte di tale deduzione e della costituzione con la quale era stata offerta la prova della notificazione la difesa del signor si era limitata a tale testuale deduzione: “Controparte non Pt_1
deposita/esibisce in giudizio né la matrice delle cartelle come previsto
pag. 10/14 dall'art. 26 DPR 602 né gli originali delle cartelle e degli avvisi di addebito e relativa relata;
pertanto, si rende necessario, in tale sede, procedere con il disconoscimento della produzione di controparte”.
4.3) Pure il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Per il primo giudice la notificazione è avvenuta a mente dell'art.26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, con consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022) senza che ciò implichi gli oneri aggiuntivi indicati con l'impugnazione.
Nessuna doglianza era stata svolta con specifico riguardo all'esito della notificazione e al contenuto dell'annotazione sulla ricevuta della raccomandata, per cui la doglianza in relazione a tale specifico motivo si palesa inammissibile, in quanto sollevata solo in questo grado.
Ad ogni modo, la notificazione avvenuta a mani del familiare convivente non richiede alcuna ulteriore raccomandata informativa: in tale senso si è pronunciata anche di recente la Corte di Cassazione (Sez. L, Ordinanza n.
23384 del 2025).
Su tema va ulteriormente ricordato, con riguardo alla mancata indicazione della relazione di convivenza del familiare che ha ricevuto gli avvisi, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “In tema di riscossione coattiva, la notificazione della cartella di pagamento, nell'ipotesi di utilizzo della raccomandata con ricevuta di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si perfeziona alla data di consegna al destinatario attestata nell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria né la stesura di alcuna relata, atteso che è l'ufficiale postale, nel predetto avviso, a garantirne l'avvenuta esecuzione, né, ai fini
pag. 11/14 della relativa prova in giudizio, l'allegazione in uno con la ricevuta anche della cartella di pagamento presupposta, non risultando tale incombente previsto da alcuna norma di legge.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13628 del
21/05/2025, Rv. 675067 - 01).
Inoltre, il collegio non reputa che vi siano argomenti per discostarsi dall'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).” (Sez. 3
- , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023, Rv. 668472 - 01).
Con ciò rendendo ragione dell'infondatezza del motivo già esaminato circa le ragioni del disconoscimento nei termini solo ora e tardivamente esposti, con riguardo all'esame del fronte e del retro delle cartoline di ricevimento delle raccomandate.
4.4) Il quarto motivo non ha pregio.
pag. 12/14 Si tratta di rilievo attinente ad aspetto meramente formale, come tale da proporre nelle forme dell'art.617 c.p.c., quindi inammissibile, sia perché proposto nella forma dell'appello e non del ricorso per cassazione, sia perché non proposto nel termine dei 20 giorni in primo grado ma solo in sede di discussione (Sez. U - , Sentenza n. 8501 del 25/03/2021, Rv.
660855 - 01): nel caso di specie la notificazione dell'intimazione è del 12 gennaio 2022 ed il ricorso in opposizione del 3 marzo 2022).
Ad ogni buon conto, ancora una volta, soccorre l'orientamento di legittimità secondo cui “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025, Rv. 674359 - 02).
Nel caso di specie, quindi, ogni questione in ordine al computo degli interessi doveva essere esaminata nell'opposizione agli avvisi di addebito.
Non essendo ciò avvenuto ed essendosi in tale modo consolidata in modo irretrattabile la pretesa impositiva, anche per tale aspetto è precluso in questa sede l'esame nel merito del rilievo.
Va da sé che il quinto motivo alla luce dei rilievi operati nell'esaminare i precedenti tre motivi di appello (tenuto conto del rilievo che, analogamente al tema posto con il quarto motivo sussiste un profilo di inammissibilità ai pag. 13/14 sensi dell'art.617 c.p.c. anche in tema di decadenza dall'iscrizione a ruolo) resta assorbito.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto riguarda il rapporto processuale con , venendo liquidate in Controparte_1
base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023, nel minimo in base al valore di causa (fascia compresa tra €.52.000,00 ed €.260.000,00.), tenuto conto del rilievo che si tratta di questioni la cui soluzione riposta su consolidati orientamenti di legittimità.
Nulla per quanto riguarda il rapporto processuale con in quanto CP_3
contumace.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di liquidate in €.4.997,00 oltre al Controparte_1
rimborso forfetario, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14