Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2798/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2798/2023 R.G. riservata in decisione in data 3.12.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BERTANI CRISTIANO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Abbiategrasso (MI), via Motta, 21
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRECO ANTONELLA e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Bologna, Via Massarenti, 410/17
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ voglia il Tribunale adito disciplinare il rapporto genitoriale e il contributo al mantenimento della prole a carico del ricorrente come ritenuto di giustizia”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 7
2) disporre che gli incontri padre-figlie avvengano in modo protetto in uno spazio neutro secondo le indicazioni che saranno ritenute opportune dai servizi sociali competenti previa una valutazione psicodiagnostica del ricorrente;
3) accertare e per l'effetto condannare il IG. tenuto a corrispondere, in via anticipata entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori la somma CP_1 mensile di € 600,00 (seicento/00), rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche secondo il protocollo del Tribunale di Pavia;
4) Disporre che l'assegno unico e universale per la prole sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che con sentenza non definitiva n. 499/2024, depositata in data 12.3.2024, è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Va, altresì, rilevato che parte ricorrente nelle conclusioni definitive rassegnate si è genericamente rimessa alle decisioni che il Tribunale vorrà assumere in merito alle condizioni di affido e di mantenimento della prole e che, tuttavia, anche nelle memorie conclusionali depositate ha insistito nelle originarie domande di affido condiviso delle figlie e di riduzione del contributo per il loro mantenimento a 400,00 euro, per cui deve escludersi che vi sia stata una rinuncia a tali istanze, sebbene non riproposte nella memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 10.9.2024.
Sull'affido delle figlie minori Per_ In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi delle figlie minori della coppia (nata il Per_ 07.02.2012) e (nata il [...]) va premesso che, con la sentenza di separazione del Tribunale di Pavia depositata in data 27.11.2023, veniva revocato l'affido delle minori all'ente e previsto il loro affido super esclusivo alla madre, considerato quanto relazionato dai servizi sociali incaricati in merito al disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole;
in particolare, nella su richiamata sentenza si dava atto che il sig. “non si è Pt_1 presentato diversi appuntamenti concordati con il servizio, e non ha partecipato al percorso in spazio neutro con le minori dichiarandosi indisponibile ad incontrarle. Non solo nell'unico colloquio che il servizio è riuscito ad effettuare, l ha dichiarato di essere intenzionato a richiedere gli esami per l'accertamento della propria Pt_1 paternità”. Di contro, veniva sottolineato l'atteggiamento collaborante assunto dalla madre nei confronti degli interventi proposti e degli operatori incaricati e si dava atto della “situazione di serenità del clima familiare” e di come le minori siano “ben supportate e accudite dalla sia a livello pratico sia a livello emotivo” (v. sentenza CP_1
pagina 2 di 7 di separazione allegata alla memoria della resistente del 6.12.2023).
Nel presente giudizio il ricorrente ha, tuttavia, domandato l'affido condiviso delle figlie manifestando, in ricorso e anche all'udienza celebrata davanti al Giudice delegato, di essere intenzionato a collaborare con l'Ente affidatario per il recupero del rapporto con le figlie;
la resistente, di contro, ha chiesto la conferma dell'affido esclusivo a sé delle minori deducendo il persistente disinteresse, sia materiale che morale, del padre nei loro confronti e con le quali i rapporti erano del tutto interrotti a causa dell'indisponibilità del padre a partecipare ai percorsi indicati e propedeutici alla ripresa della relazione con le figlie.
Al riguardo, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi delle minori, considerato il sostanziale comportamento di disinteresse mostrato dal padre verso le figlie come, del resto, confermato dalle risultanze delle indagini svolte da parte dei servizi sociali incaricati che hanno riscontrato la persistente mancanza di interesse del padre rispetto alla ripresa dei rapporti con le figlie, non essendosi quest'ultimo mai presentato alle convocazioni presso di loro (v. relazioni del 20.3.2024); invero, gli assistenti sociali hanno tentato più volte di contattare il ricorrente, fissando appuntamenti ai quali lo stesso non ha poi partecipato e hanno, altresì, sottolineato la sostanziale condizione di benessere delle figlie, le quali vivono il tema Per_ dell'abbandono da parte del padre con lucidità, consapevolezza e serenità, in particolare la minore al riguardo afferma “che questa è stata una sua scelta e specifica che pensa che questo penalizzerà lui, più che loro Per_ (“Peggio per lui”). non sembra sperimentare sentimenti di rabbia nei confronti del padre: si coglie piuttosto un atteggiamento di indifferenza nei suoi confronti (v. relazioni della dott.ssa del 3.9.2024). Pt_2
Nelle ultime relazioni trasmesse dai servizi sociali, del resto, viene confermato che “la situazione del nucleo familiare continua ad essere stabile e sufficientemente serena e la madre continua a mostrarsi in grado di sostenere le figlie nel loro percorso di crescita, attivandosi al bisogno”- tanto che all'esito della valutazione di entrambe le minori presso la NPI non si è ritenuta necessaria l'attivazione di un percorso psicologico per loro – mentre si conferma che il sig. in questi mesi non ha preso contatti con il Servizio scrivente, né tantomeno Pt_1 con la signora , per fare richiesta di poter incontrare le figlie, né si è attivato per avviare i percorsi richiesti CP_1 per lui già in occasione del giudizio di separazione, in particolare la valutazione psicodiagnostica e delle pagina 3 di 7 dipendenze presso il SERD (v. relazioni del 16.10.2024).
Del pari non è contestato il totale inadempimento del ricorrente anche ai propri obblighi di mantenimento verso la prole, condotta certamente indicativa di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte sua, considerato del resto lo svolgimento da parte dello stesso di regolare attività lavorativa e la percezione di redditi da lavoro del tutto adeguati, come dallo stesso confermato anche in udienza
(v. verbale di udienza del 5.12.2023).
Ed invero, i giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587, conforme a Cass. Civ. n. 16593) hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Ebbene, rilevato che nel caso di specie risulta provato che il ricorrente abbia esercitato negli anni il suo diritto- dovere di frequentazione delle figlie minori in modo discontinuo ed occasionale, mostrando in seguito assoluto disinteresse in merito al recupero della relazione con le stesse, considerato, altresì, il completo inadempimento degli obblighi relativi al loro mantenimento, il Collegio ritiene contraria agli interessi delle minori una condivisione delle scelte educative.
Per tutto quanto sopra evidenziato va confermato l'affido esclusivo delle figlie alla madre e deve, altresì, prevedersi che quest'ultima possa adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute delle predette (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Quanto alla disciplina del diritto di visita del ricorrente nei confronti delle minori è opportuno prevedere che in futuro l'eventuale ripresa degli incontri tra loro, previa valutazione del primario interesse delle stesse e ove tale richiesta sia espressamente avanzata dal padre, avvenga con l'accordo della madre e, in ogni caso, presso uno spazio neutro gestito dal personale dei Servizi sociali del Comune di residenza delle minori, subordinatamente alla partecipazione da parte del ricorrente agli interventi che saranno proposti per lui, quali la già richiesta valutazione psicodiagnostica e l'accertamento dell'assenza di problematiche di dipendenza presso il SERD competente, oltre che alla valutazione della sua seria intenzione di essere costantemente presente nella vita delle figlie.
Va, conseguentemente, affidata la ex casa familiare alla resistente, immobile di cui peraltro la stessa è proprietaria esclusiva.
Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole.
pagina 4 di 7 Pertanto, la madre convivendo con le figlie provvederà direttamente al loro mantenimento attraverso la cura ed il sostentamento delle predette, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, va evidenziato che la resistente ha chiesto che venga confermato l'assegno mensile nella misura di
600,00 euro, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno, come previsto in separazione, mentre il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a corrispondere un assegno di mantenimento mensile di euro
400,00 (v. comparsa conclusionale del 30.9.2024).
Orbene, nella determinazione dell'assegno per il figlio, l'articolo 337 ter c.c. pone al primo posto "le attuali esigenze del figlio". Tale scelta legislativa è indice del fatto che l'assegno va in primo luogo parametrato a quelle che sono le esigenze di spesa riguardanti il figlio, effettuando una quantificazione che attualizzi tutto ciò che periodicamente, di solito in ragione di mese, occorre pagare per far fronte alle esigenze del figlio minore. Sebbene
l'assegno di mantenimento non si basi solo sulle esigenze del figlio, ma anche su tutti gli altri parametri previsti all'articolo 337 ter c.c., la scelta primaria del legislatore determina l'effetto di attribuire all'assegno di mantenimento indiretto un carattere peculiare che si può chiamare di “omnicomprensività ordinaria”. Valorizzare l'aspetto omnicomprensivo dell'assegno di mantenimento risponde ad un'esigenza non solo di utilità sociale, ma anche di sicurezza per le parti le quali non dovranno affrontare una serie infinita di richieste, rifiuti, incomprensioni, recriminazioni, a cui tante volte, spesso, si assiste laddove l'assegno di mantenimento sia non definito nel suo ammontare, ma definito solo in parte e in parte delineato con riferimento ad ambigue formule.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato di lavorare in proprio come saldatore e guadagni pari a circa 2.000,00 euro al mese, pur se non costanti
(v. verbale di udienza del 5.12.2023); in merito, tuttavia, si condividono le considerazioni espresse dal Giudice delegato nell'ordinanza del 12.1.2024, in cui si dava atto della scarsa attendibilità delle certificazioni reddituali prodotte dal sig. (v. Mod. PF 2023 in cui emergeva un reddito netto per l'anno 2022 di euro 10.555,00), Pt_1 sia rispetto a quanto dichiarato dallo stesso in udienza ma anche tenendo conto delle evidenze emerse dagli estratti conto prodotti, dai quali difatti risultavano numerosi e rilevanti accrediti di somme riconducibili allo svolgimento da parte sua di attività lavorativa (v. estratto Banco Posta del 2022 in cui emergono bonifici a titolo di acconto o pagamento di fatture di euro 4137.40 nel mese di gennaio,12.522.08 nel mese di maggio, 8.822,56 nel mese di giugno, 26.471,74 nel mese di luglio, 22.016,68 nel mese di agosto 2022 e 11.193,27 nel mese di settembre 2022; e, ancora, per l'anno 2023, di euro 8.540 euro a gennaio, 4.370,00 a marzo, 1.700,00 a maggio,
4.536,00 a giugno). Va, inoltre, considerato che il ricorrente non ha ottemperato all'ordine del Giudice di produrre le ultime certificazioni reddituali e che, del pari, non è stata fornita evidenza delle spese abitative che lo stesso ha in udienza dichiarato di sostenere (pari a 450,00 euro mensili, v. verbale di udienza del 5.12.2023) per la locazione dell'immobile nel quale ha riferito di vivere, posto che non risulta prodotto il relativo contratto.
Quanto alla posizione economica della sig.ra la stessa ha dichiarato di lavorare come OS con contratto a CP_1
pagina 5 di 7 tempo indeterminato part time a decorrere dall'anno 2021 e retribuzione netta mensile di 1.300,00 euro per 13 mensilità; tuttavia, la resistente è gravata dal pagamento del mutuo, contratto per acquistare l'immobile nel quale vive con le figlie, con ratei mensili di euro 400,00 (v. doc. n. 12). Le ultime certificazioni reddituali prodotte all'esito dell'ordine di esibizione disposto evidenziano, del resto, un reddito netto mensile di euro 18.559,4 per l'anno 2023
(v. CU 2024).
Reputa il Collegio che alla luce delle evidenze indicate, non potendosi, nel caso di specie, considerare l'esatta attuale condizione reddituale del ricorrente, quanto alla misura del contributo da porre a suo carico per il mantenimento delle figlie, nonostante l'assenza di documentazione reddituale aggiornata riferibile allo stesso, vanno, in ogni caso, considerate l'età e l'abilità al lavoro, oltre che l'assenza di impedimenti documentati a procurarsi attività lavorativa, come emerso anche dalla documentazione prodotta.
Tanto premesso, la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore delle minori merita accoglimento.
Pertanto, il Tribunale considerata l'assenza di rapporti padre-figlie e che quindi gli oneri di accudimento delle stesse gravano esclusivamente sulla madre, valutata la disparità economico-reddituale esistente tra i genitori, ritiene congrua all'attualità, quale somma mensile a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00). Tale somma dovrà essere corrisposta alla sig.ra CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026. Va, altresì, confermato l'obbligo a carico del padre di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per la prole, secondo la disciplina del Protocollo in uso presso il Tribunale.
Va, altresì, previsto che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 499/2024, depositata in data 12.3.2024, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, così provvede: Per_ Per_
- affida le figlie minori della coppia (nata il [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva alla madre disponendo che questa possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda le minori;
- assegna la ex casa coniugale alla resistente;
- dispone che gli incontri padre-figlie avvengano esclusivamente in uno spazio neutro secondo le indicazioni che saranno eventualmente date dai Servizi sociali del Comune di residenza delle minori,
pagina 6 di 7 laddove il padre ne faccia richiesta e previa valutazione della loro rispondenza agli interessi della prole, come indicato in parte motiva cui si rimanda;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento delle figlie di € 600,00;
- pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre nella misura del 50% le spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale per la prole sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
- condanna a pagare a le spese di lite, che liquida in € 6.200,00 per Parte_1 CP_1 compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 7 di 7