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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IL BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 18.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 4010/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025, promossa da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti LANDI LUCA e MARUCCO GIOVAN
BATTISTA ) VIA SAVONAROLA 4 25034 ORZINUOVI C.F._2 come da procura allegata alla citazione;
- Ricorrente -
nei confronti di
(c.f. e p.i. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. CAROBBIO LUCA giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Resistente -
nonché di
1 (cf. e p.i. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Carobbio giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- Altra resistente -
Conclusioni come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande con cui parte ricorrente ha chiesto di: -) dichiarare la nullità testuale del contratto preliminare avente ad oggetto l'obbligazione di trasferimento di un immobile da costruire con destinazione abitativa per violazione dell'art. 2 del d.lgs. 122/2005 e, cioè, per mancato rilascio da parte del venditore-costruttore di una fideiussione pari all'importo riscosso dal costruttore a titolo di caparra confirmatoria;
-) condannare la promittente venditrice alla restituzione della somma percepita a titolo di caparra confirmatoria;
-) condannare la società che ha volto il ruolo di mediatore (v. art. 1754 cod. civ.) alla restituzione della provvigione incamerata (arg. ex art. 1757 cod. civ.).
2.- Entrambe le società convenute, infatti, si sono costituite in giudizio e hanno riconosciuto la nullità del preliminare. La promittente venditrice, in corso di causa, ha restituito quanto percepito a titolo di caparra confirmatoria oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ. Analogamente anche la società di mediazione ha restituito la somma incamerata a titolo di provvigione oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ.
3.- Quindi, la condotta processuale dei convenuti e la restituzione spontanea delle somme incamerate in forza dei titoli negoziali nulli maggiorate degli interessi ex art. 1284, comma primo, cod. civ. successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, rendono
2 palese che la ricorrente non ha più un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito sulle domande proposte.
4.- Permane l'interesse della ricorrente alla decisione sulla domanda di pagamento degli interessi moratori.
5.- Sulle somme dovute a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo (v. art. 2033 cod. civ.) decorrono, infatti, dalla data della percezione dei pagamenti non dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ. Nel caso di specie, infatti, sussiste la mala fede di entrambe le parti che hanno percepito le somme non dovute. Tanto la società costruttrice quanto la società che ha svolto l'attività di mediazione erano ben edotte, data la loro veste professionale e l'attinenza del contratto de quo al cuore della loro attività professionale, che il contratto preliminare di immobile da costruire destinato ad una persona fisica era nullo se non accompagnato dal rilascio di una fideiussione a garanzia degli importi riscossi dal promittente venditore costruttore. Si tratta, infatti, di una nullità testuale dipendente dalla piana applicazione della citata disposizione di legge entrata in vigore vent'anni fa e che trova applicazione diffusamente nella prassi negoziale. Il mediatore, inoltre, sa benissimo che, in base all'art. 1757 cod. civ., il diritto al compenso professionale non sorge se il contratto è ex ante inidoneo a produrre effetti giuridici. Tali soggetti, quindi, hanno incassato somme di denaro consistenti nella piena consapevolezza dell'assenza di un titolo giuridico valido e facendo affidamento che la persona fisica, non assistita da un legale o da un notaro nella stipula del preliminare, non se ne rendesse conto sino al momento della stipula del contratto definitivo. Le fideiussioni bancarie o assicurative (quali sono quelle previste dall'art. 3 del d.lgs.
122/2005), di fatti, hanno un costo e gli imprenditori commerciali coinvolti in questa vicenda processuale hanno dolosamente evitato di sostenere tale spesa.
3 6.1.- Dalla data della domanda giudiziale, invece, gli interessi legali si applicano al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., atteso che “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4 comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è "da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata" (così Cass., Sez. Un.,
7/5/2024, n. 12449). A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284,4 co., c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409, evocata nell'impugnata sentenza).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/03/2025, n.
7677).
6.2.- Attesa la collocazione topografica dell'art. 1284, comma quarto, cod. civ., la disposizione trova, infatti, applicazione a tutte le obbligazioni di valuta quale che sia la fonte del debito. Invero, l'incipt “se le parti non ne hanno determinato la misura” è soltanto finalizzato a garantire la prevalenza di una diversa volontà negoziale ove manifestata, analogamente a quanto previsto dall'art. 1224, comma primo, cod. civ. per quel che riguarda il danno da ritardata restituzione delle obbligazioni pecuniarie prima dell'inizio del processo. Costituisce, invece, un salto logico attribuire a tale previsione la funzione di circoscrivere l'ambito di applicazione della disposizione ai soli debiti di valuta che rinvengono nell'esistenza di un contratto valido ed efficace il proprio titolo costitutivo.
Una siffatta limitazione, inoltre, limiterebbe impropriamente la funzione deterrente della disposizione, tesa a compulsare l'adempimento spontaneo delle obbligazioni che sorgono come liquide e rispetto alle quali gli
4 interessi moratori costituiscono una forma di liquidazione anticipata e forfettaria del danno.
7.- Conseguentemente, il pagamento della somma di 1.222,19 euro da parte di a titolo di interessi moratori non è Controparte_1 satisfattivo e, analogamente, non è integralmente estintivo dell'obbligazione di pagare gli interessi di mora la corresponsione da parte di della somma di euro 181,40. La misura Controparte_2 della maggior somma dovuta a titolo di interessi moratori ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al momento del pagamento ricevuto in corso di causa, viene conteggiata, al netto dei pagamenti già ricevuti a tale titolo dalla ricorrente, direttamente in dispositivo alla stregua dei criteri enunciati in parte motiva, salvo errori di calcolo emendabili mediante l'istituto della correzione dell'errore materiale.
8.- Per quanto riguarda le spese legali le stesse devono necessariamente porsi a carico dei convenuti che risultano in parte virtualmente e in altra parte effettivamente soccombenti.
9.- L'odierna ricorrente è, infatti, stata costretta ad agire in giudizio e solo in pendenza di causa ha ottenuto i beni della vita che le spettano ed a cui, fuori dal processo, ha invano anelato.
10.- Le spese legali si liquidano direttamente in dispositivo, applicando i valori minimi della tabella del giudizio di cognizione davanti al tribunale ed applicando lo scaglione in cui è compreso il credito. La condanna viene posta in via solidale a carico delle parti, atteso il pari interesse alla lite.
Nei rapporti interni la somma viene posta per i 5/6 a carico della società costruttrice e per 1/6 a carico della mediatrice, in considerazione del diverso valore degli importi indebitamente percepiti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, dott. IL
BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di nullità del preliminare di compravendita;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna del promittente venditore a restituire la somma percepita a titolo di caparra e sugli interessi correnti sino alla proposizione della domanda giudiziale;
3. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna del mediatore a restituire la somma percepita a titolo di provvigione e sugli interessi correnti sino alla proposizione della domanda giudiziale;
4. condanna a pagare la somma di euro Controparte_3
2.469,48 a titolo di interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data della domanda sino al giorno del pagamento sulle somme domandate in restituzione;
5. condanna a pagare la somma di Controparte_2 euro 399,20 a titolo di interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data della domanda sino al giorno del pagamento sulle somme domandate in restituzione;
6. condanna i resistenti, in via tra loro solidale, e nei rapporti interni con obbligazione suddivisa per i 5/6 a carico di Controparte_3
e per 1/6 a carico di a
[...] Controparte_2 rifondere alla ricorrente le spese legali che si liquidano in complessivi euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori, più euro 786,00 a titolo di spese vive.
Bergamo, 18/12/2025
6 Il
Giudice
IL BU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IL BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 18.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 4010/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025, promossa da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti LANDI LUCA e MARUCCO GIOVAN
BATTISTA ) VIA SAVONAROLA 4 25034 ORZINUOVI C.F._2 come da procura allegata alla citazione;
- Ricorrente -
nei confronti di
(c.f. e p.i. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. CAROBBIO LUCA giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Resistente -
nonché di
1 (cf. e p.i. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Carobbio giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- Altra resistente -
Conclusioni come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande con cui parte ricorrente ha chiesto di: -) dichiarare la nullità testuale del contratto preliminare avente ad oggetto l'obbligazione di trasferimento di un immobile da costruire con destinazione abitativa per violazione dell'art. 2 del d.lgs. 122/2005 e, cioè, per mancato rilascio da parte del venditore-costruttore di una fideiussione pari all'importo riscosso dal costruttore a titolo di caparra confirmatoria;
-) condannare la promittente venditrice alla restituzione della somma percepita a titolo di caparra confirmatoria;
-) condannare la società che ha volto il ruolo di mediatore (v. art. 1754 cod. civ.) alla restituzione della provvigione incamerata (arg. ex art. 1757 cod. civ.).
2.- Entrambe le società convenute, infatti, si sono costituite in giudizio e hanno riconosciuto la nullità del preliminare. La promittente venditrice, in corso di causa, ha restituito quanto percepito a titolo di caparra confirmatoria oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ. Analogamente anche la società di mediazione ha restituito la somma incamerata a titolo di provvigione oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ.
3.- Quindi, la condotta processuale dei convenuti e la restituzione spontanea delle somme incamerate in forza dei titoli negoziali nulli maggiorate degli interessi ex art. 1284, comma primo, cod. civ. successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, rendono
2 palese che la ricorrente non ha più un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito sulle domande proposte.
4.- Permane l'interesse della ricorrente alla decisione sulla domanda di pagamento degli interessi moratori.
5.- Sulle somme dovute a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo (v. art. 2033 cod. civ.) decorrono, infatti, dalla data della percezione dei pagamenti non dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ. Nel caso di specie, infatti, sussiste la mala fede di entrambe le parti che hanno percepito le somme non dovute. Tanto la società costruttrice quanto la società che ha svolto l'attività di mediazione erano ben edotte, data la loro veste professionale e l'attinenza del contratto de quo al cuore della loro attività professionale, che il contratto preliminare di immobile da costruire destinato ad una persona fisica era nullo se non accompagnato dal rilascio di una fideiussione a garanzia degli importi riscossi dal promittente venditore costruttore. Si tratta, infatti, di una nullità testuale dipendente dalla piana applicazione della citata disposizione di legge entrata in vigore vent'anni fa e che trova applicazione diffusamente nella prassi negoziale. Il mediatore, inoltre, sa benissimo che, in base all'art. 1757 cod. civ., il diritto al compenso professionale non sorge se il contratto è ex ante inidoneo a produrre effetti giuridici. Tali soggetti, quindi, hanno incassato somme di denaro consistenti nella piena consapevolezza dell'assenza di un titolo giuridico valido e facendo affidamento che la persona fisica, non assistita da un legale o da un notaro nella stipula del preliminare, non se ne rendesse conto sino al momento della stipula del contratto definitivo. Le fideiussioni bancarie o assicurative (quali sono quelle previste dall'art. 3 del d.lgs.
122/2005), di fatti, hanno un costo e gli imprenditori commerciali coinvolti in questa vicenda processuale hanno dolosamente evitato di sostenere tale spesa.
3 6.1.- Dalla data della domanda giudiziale, invece, gli interessi legali si applicano al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., atteso che “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4 comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è "da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata" (così Cass., Sez. Un.,
7/5/2024, n. 12449). A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284,4 co., c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409, evocata nell'impugnata sentenza).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/03/2025, n.
7677).
6.2.- Attesa la collocazione topografica dell'art. 1284, comma quarto, cod. civ., la disposizione trova, infatti, applicazione a tutte le obbligazioni di valuta quale che sia la fonte del debito. Invero, l'incipt “se le parti non ne hanno determinato la misura” è soltanto finalizzato a garantire la prevalenza di una diversa volontà negoziale ove manifestata, analogamente a quanto previsto dall'art. 1224, comma primo, cod. civ. per quel che riguarda il danno da ritardata restituzione delle obbligazioni pecuniarie prima dell'inizio del processo. Costituisce, invece, un salto logico attribuire a tale previsione la funzione di circoscrivere l'ambito di applicazione della disposizione ai soli debiti di valuta che rinvengono nell'esistenza di un contratto valido ed efficace il proprio titolo costitutivo.
Una siffatta limitazione, inoltre, limiterebbe impropriamente la funzione deterrente della disposizione, tesa a compulsare l'adempimento spontaneo delle obbligazioni che sorgono come liquide e rispetto alle quali gli
4 interessi moratori costituiscono una forma di liquidazione anticipata e forfettaria del danno.
7.- Conseguentemente, il pagamento della somma di 1.222,19 euro da parte di a titolo di interessi moratori non è Controparte_1 satisfattivo e, analogamente, non è integralmente estintivo dell'obbligazione di pagare gli interessi di mora la corresponsione da parte di della somma di euro 181,40. La misura Controparte_2 della maggior somma dovuta a titolo di interessi moratori ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al momento del pagamento ricevuto in corso di causa, viene conteggiata, al netto dei pagamenti già ricevuti a tale titolo dalla ricorrente, direttamente in dispositivo alla stregua dei criteri enunciati in parte motiva, salvo errori di calcolo emendabili mediante l'istituto della correzione dell'errore materiale.
8.- Per quanto riguarda le spese legali le stesse devono necessariamente porsi a carico dei convenuti che risultano in parte virtualmente e in altra parte effettivamente soccombenti.
9.- L'odierna ricorrente è, infatti, stata costretta ad agire in giudizio e solo in pendenza di causa ha ottenuto i beni della vita che le spettano ed a cui, fuori dal processo, ha invano anelato.
10.- Le spese legali si liquidano direttamente in dispositivo, applicando i valori minimi della tabella del giudizio di cognizione davanti al tribunale ed applicando lo scaglione in cui è compreso il credito. La condanna viene posta in via solidale a carico delle parti, atteso il pari interesse alla lite.
Nei rapporti interni la somma viene posta per i 5/6 a carico della società costruttrice e per 1/6 a carico della mediatrice, in considerazione del diverso valore degli importi indebitamente percepiti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, dott. IL
BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di nullità del preliminare di compravendita;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna del promittente venditore a restituire la somma percepita a titolo di caparra e sugli interessi correnti sino alla proposizione della domanda giudiziale;
3. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna del mediatore a restituire la somma percepita a titolo di provvigione e sugli interessi correnti sino alla proposizione della domanda giudiziale;
4. condanna a pagare la somma di euro Controparte_3
2.469,48 a titolo di interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data della domanda sino al giorno del pagamento sulle somme domandate in restituzione;
5. condanna a pagare la somma di Controparte_2 euro 399,20 a titolo di interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data della domanda sino al giorno del pagamento sulle somme domandate in restituzione;
6. condanna i resistenti, in via tra loro solidale, e nei rapporti interni con obbligazione suddivisa per i 5/6 a carico di Controparte_3
e per 1/6 a carico di a
[...] Controparte_2 rifondere alla ricorrente le spese legali che si liquidano in complessivi euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori, più euro 786,00 a titolo di spese vive.
Bergamo, 18/12/2025
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