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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 610 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Enrico Anzidei come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Raspini come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma della sentenza n. 11785/2021 emessa dal Tribunale Civile di Roma, voglia annullare la determinazione dirigenziale ingiuntiva PROT. 302031 del 26.04.2018, n. 95180004125 emessa da
[...]
, per i motivi sopra esposti”. CP_1
Per l'ente appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, rigettare integralmente
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza nr. 11785/2021, resa dal Tribunale Ordinario di Roma e, dunque, la legittimità della Determina Dirigenziale Ingiuntiva nr. 95180004125. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005)”.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha impugnato la sentenza di rigetto dell'opposizione alla determinazione ingiuntiva (PROT. 302031 del 26.04.2018, n. 95180004125) notificata in data 16/05/2018, con cui è stata alla medesima applicata la sanzione di euro 25.999,20 per l'occupazione illegittima (in violazione dell'art. 15, LR n. 12/99) dell'alloggio E.R.P. di Via Cerignola n. 4, Sc. F, int. 5 in CP_1
L'appellante ha contestato:
1. il “mancato rispetto del termine per l'emissione della decisione”;
2. l'erronea affermazione dell'illecito contestato;
3. la “mancata indicazione delle modalità di calcolo della somma ingiunta”.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.
Risultato vano il rinvio per il bonario componimento, le parti hanno discusso la causa all'odierna udienza.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
1. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che l'avviso di convocazione per l'audizione personale (in tesi mai ricevuto) è stato inviato
(secondo l'ente comunale) soltanto in data 26.02.2016, e, pertanto, “dopo oltre 26 mesi (600 giorni)” dal proprio “ricorso, protocollato in data 14.10.2013”: la convocazione è tardiva perché è stata “semmai spedita, ben oltre i 210 giorni previsti dalla legge n. 689/81 per definire il procedimento, ed utilizzata solamente per
“recuperare” termini ormai scaduti”.
La doglianza è infondata: come osservato dal giudice di primo grado, la contestazione ha avuto luogo con “notifica del verbale al trasgressore in data
12.09.2013 (cfr. v.a.v. presente nel fascicolo di ” mentre “la notifica CP_1 del provvedimento conclusivo in data 16.05.2018 e, dunque, entro il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 l. 689/1981, osservandosi che
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 inconferente risulta il riferimento agli artt. 203-204 d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) non applicabili alla fattispecie in oggetto”.
D'altro canto, secondo quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia comminata esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sé, a differenza dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, dovendo, sempre ed in ogni caso, intervenire al riguardo una ordinanza-ingiunzione (o, diversamente, una ordinanza di archiviazione) e, una volta intervenuto l'atto lesivo mediante
l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, i vizi di quest'ultima e del relativo procedimento possono essere fatti valere liberamente con l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981”; pertanto, è pienamente legittimo l'art. 18 della legge n.
689 del 1981 che “non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, o quello stesso termine posto al prefetto sul ricorso di cui all'art. 203 del codice della strada (art. 204 dello stesso codice), come requisito di legittimità della fattispecie” (Cass. n. 28045/2011).
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che “l'immobile oggetto della sanzione che ha originato il procedimento odierno era abitato dal sig. Per_1
che aveva in essere con l' un regolare contratto di locazione.
[...] CP_2
L'immobile è stato abitato sin dalla nascita dal sig. nipote della Persona_2 sig.ra , moglie del sig. sebbene dal certificato di residenza Parte_2 Per_1 risulti che lo stesso abbia preso la residenza solamente dal 2005. Il sig. nel Per_2
2008 ha iniziato una convivenza con la ricorrente, la quale ha definitivamente stabilito la propria residenza nell'immobile solamente nel 2010. Il sig. Per_2 dopo aver cercato di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Ente gestore e per la quale non ha mai ricevuto risposta, ha abbandonato la sig.ra
, “colpevole”, a suo dire, di non poter avere figli. Successivamente Parte_1 all'abbandono dell'abitazione da parte del sig. la sig.ra ha Per_2 Parte_1 continuato a risiedere nell'immobile e tutt'oggi vi risiede, con la propria figlia,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 concepita grazie alla fecondazione artificiale. La signora ha presentato Parte_1 domanda di regolarizzazione in sanatoria della propria posizione (Cfr. allegato 2) e paga regolarmente ogni mese l'indennità di occupazione”.
Tale doglianza risulta inammissibile, in difetto di contestazione dell'illecito amministrativo: l'opposizione di primo grado ha per oggetto soltanto il “mancato rispetto del termine per l'emissione” del decreto e l'omessa “indicazione delle modalità di calcolo della somma ingiunta”.
D'altro canto, l'impugnazione non riguarda la circostanza pacifica, perché allegata dalla stessa opponente”, circa “la mancanza di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio”, né quella secondo cui “dalla documentazione offerta in comunicazione” risulta “che la ricorrente ha collocato la propria residenza anagrafica nell'immobile in oggetto dopo la morte del legittimo assegnatario e successivamente alla occupazione illegittima di altro occupante senza titolo (cfr. visure anagrafiche, presenti senza numerazione nel fascicolo di ” (v. CP_1 sentenza di primo grado).
Le circostanze tardivamente dedotte in appello, peraltro, sono indimostrate e comunque neppure astrattamente idonee al “subentro” nell'assegnazione; infine, è irrilevante, rispetto alla contestazione dell'illecito, la sopravvenuta “locazione” ora documentata in atti.
3. Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto che “La sanzione amministrativa comminata attraverso il verbale di accertamento era di importo pari a
21.000,00 euro. Oggi ne vengono richiesti 26.000,00. Come si sia arrivati a tale somma non è specificato in alcuna parte della determinazione ingiuntiva e non è possibile dedurlo neppure per relationem. Effettuando semplici calcoli matematici, si rileva l'assoluta incomprensibilità dei numeri indicati. La signora Parte_1 avrebbe dovuto essere messa nella condizione di poter comprendere le modalità di calcolo ed il sistema applicato per giungere a tale somma”.
Anche tale motivo di gravame risulta inammissibile, non essendo specificata la ragione di doglianza rispetto alla decisione impugnata in cui è chiarita (ed è ritenuta congrua) la modalità di computo: la sanzione “tenuto conto dei criteri indicati
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 dall'art. 11 l. 689/1981, richiamati dall'art. 14 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della l. 24 novembre
1981 n. 689, e ss. mm. ii., adottato da con Deliberazione n. 10/2015, CP_1
è stata determinata nella misura di euro 25.999,20 (somma dovuta per il pagamento in misura ridotta maggiorata del 20%), ritenuta congrua avuto riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'opponente, alla mancanza di reiterazione ed alle condizioni economico-sociali della stessa” (v. sentenza impugnata).
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 55/2014.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza del Tribunale di Roma
[...] CP_1
n. 11785 del 7/7/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed CP_1 accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5