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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/09/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4776/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4776/2021
Oggi 26 settembre 2025, alle ore 14.55, innanzi al Giudice, LA BO , sono comparsi: per l'Avv. IACOPETTI GIOVANNI Parte_1
per l'Avv. AS GIACOMO CP_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense dott.ssa ALESSIA GUERRINI.
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate. Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
LA BO
1 Riaperto il verbale alle ore 15.50, in assenza delle parti, viene data lettura della seguente sentenza.
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice LA BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel giudizio iscritto al n. 4776/2021 r.g.
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. IACOPETTI Parte_1 C.F._1
NN
ATTRICE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti MENCHINI CP_1 C.F._2
RA e AS OM
CONVENUTO
OGGETTO
Contratto di mantenimento vitalizio, nullità, simulazione, ripetizione dell'indebito, divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo - previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, in primo luogo, in tesi: dichiarare la simulazione assoluta – e, quindi, la nullità - del contratto ai rogiti del Notaio di Capannori in data 22.02.2013 – Rep. 30.141, denominato Per_1
2 “Costituzione di obbligo di mantenimento mediante cessione di diritti con riserva di usufrutto vitalizio” fra e , con conseguente condanna del convenuto a CP_1 CP_2 CP_1 conferire gli immobili oggetto del contratto nell'eredità materna;
sempre in primo luogo, in ipotesi: accertare e dichiarare che il suddetto contratto e relativamente simulato, trattandosi in realtà di una donazione;
conseguentemente, poiché il contratto non ha i requisiti formali propri del contratto di donazione, dichiarare la nullità dell'atto stesso, con conseguente condanna del convenuto CP_1
a conferire gli immobili oggetto del contratto nell'eredità materna;
[...] sempre in primo luogo, in ulteriore subordine, procedere alla riduzione della donazione dissimulata di cui si è detto e/o, comunque, procedere alla riduzione ex art. 809, 1° comma c.p.c. delle disposizion di cui al citato contratto e, dunque, dichiarare l'inefficacia relativa delle disposizioni di cui al contratto stesso in quanto lesive dei diritti di legittima della concludente;
con condanna del Sig.
a conferire a favore della concludente stessa quanto a lei spettante per il titolo di cui CP_1 si tratta;
sempre in primo luogo, in ulteriore subordine, dichiarare la nullità del contratto ai rogiti del
Notaio di Capannori in data 22.02.2013 – Rep. 30.141 per mancanza di alea, con ogni Per_1 consequenziale pronuncia di ragione e di legge in ordine all'acquisizione dei beni alla massa ereditaria;
sempre in primo luogo, in ulteriore subordine, pronunciare la risoluzione del contratto ai rogiti del Notaio di Capannori in data 22.02.2013 –Rep. 30.141 per inadempimento del Sig. Per_1
con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, ivi comprese la condanna
CP_1 del sig. alla restituzione dei beni oggetto del contratto stesso e/o l'acquisizione dei
CP_1 beni stessi alla massa ereditaria;
sempre in primo luogo, inoltre, accertare e dichiarare che il Sig. si è indebitamente
CP_1 appropriato di somme di esclusiva spettanza della di lui madre Signora e che, CP_2 pertanto, nella massa ereditaria di quest'ultima, esiste un credito nei confronti del Sig.
CP_1 pari all'importo di cui – appunto – egli si è appropriato senza titolo nel corso degli anni;
[...] con condanna del Sig. a conferire la somma indebitamente percepita (nella misura di CP_1 giustizia e, comunque, determinata all'esito dell'istruttoria) nella massa ereditaria e/o con
3 condanna dello stesso al pagamento a favore della comparente del 50% della somma CP_1 da lui acquisita illegittimamente;
il tutto oltre interessi e/o rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare il sig. a rendere il conto della gestione effettuata sui beni e CP_1 sui denari di spettanza della madre di cui si è detto nelle premesse dell'atto di citazione, a partire dalla data in cui ne ha avuto la disponibilità, con condanna a conferire nella massa ereditaria l'intero importo di cui la defunta madre risulterà essere creditrice;
in ogni caso, accertare e dichiarare - una volta ricostituito l'asse ereditario della defunta CP_2
, all'esito delle domande di cui sopra - che la concludente e suo fratello sono
[...] CP_1 titolari di diritti pari al 50% ciascuno dei diritti sulla massa ereditaria (in aggiunta ai diritti di
1/3 ciascuno sul compendio immobiliare dei quali sono già titolari in forza della successione paterna) e, conseguentemente, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria su tutti i cespiti - mobili e immobili (questi ultimi descritti al punto n.
2. dell'atto di citazione) - mediante assegnazione a ciascuno dei predetti eredi di una quota beni di valore pari ai rispettivi diritti che, complessivamente, ammontano a un mezzo sull'intero; in ogni caso, respingere tutte le eccezioni e domande riconvenzionali avversarie;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Per parte convenuta: “insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, funzionalmente a ciò, chiede rimettersi la causa in istruttoria ai fini dell'assunzione della prova orale richiesta e non ammessa e dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a:
1. concretare e stimare i beni ricompresi nell'asse ereditario della Sig.ra formare CP_2 due quote eguali degli stessi, da assegnarsi alle parti in lite mediante accordo tra di esse od estrazione a sorte;
2. accertare se i beni immobili meglio indicati in citazione possono essere comodamente divisi in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (2/3 e 1/3 , provvedendo CP_1 Parte_1 in caso contrario alla relativa stima ai fini di cui all'art. 720 c.p.c.;
3. determinare il valore delle migliorie e degli interventi di conservazione apportati dal Sig. sui predetti beni immobili”. CP_1
Si riportano di seguito le conclusioni precisate nelle note scritte sostitutive dell'udienza del
17.5.2024:
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1. in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
4
2. in via subordinata al mancato accoglimento della suesposta domanda principale, nella denegata ed impugnanda eventualità che, in accoglimento di una domanda avversaria, il contratto ai rogiti del Notaio di Capannori in data 22.02.2013 (Rep. 30.141), Per_1 denominato “Costituzione di obbligo di mantenimento mediante cessione di diritti con riserva di usufrutto vitalizio” venisse annullato, risolto, dichiarato nullo o comunque improduttivo d'effetti, accertato che il Sig. in esecuzione del predetto contratto, ha sostenuto esborsi per € CP_1
51.650,29 nell'interesse della Sig.ra condannare la Sig.ra – quale erede CP_2 Parte_1 della Sig.ra per i diritti di ½ – a rifondere al Sig. la corrispondente quota CP_2 CP_1 di ½ del predetto esborso, il tutto maggiorato d'interessi dal dì del sostenimento delle singole spese sino al saldo;
3. in ogni caso in via riconvenzionale, accertato che il Sig. ha sostenuto le spese CP_1 funerarie per l'importo di € 6.807,24, condannare la Sig.ra – quale erede della Sig.ra Parte_1 per i diritti di ½ – a rifondere al Sig. la corrispondente quota di ½ del CP_2 CP_1 predetto esborso, il tutto maggiorato d'interessi dal dì del sostenimento della spesa sino al saldo;
4. sempre in ogni caso, previa concertazione e stima dei beni costituenti la massa ereditaria nonché della residua comunione in essere tra le parti in lite, disporre lo scioglimento della comunione in essere tra i condividenti, attribuendo a ciascuno la quota di beni di sua spettanza, con spese a carico della massa, salvo quelle derivanti da contestazioni di porsi a carico della parte soccombente e con ordine al competente Conservatore alla trascrizione di cui all'art. 2646
c.c.;
5. il tutto, con vittoria delle spese di lite ».
Funzionalmente all'accoglimento delle suesposte conclusioni, si chiede rimettersi la causa in istruttoria ai fini dell'assunzione della prova orale richiesta e non ammessa e dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a:
1. concretare e stimare i beni ricompresi nell'asse ereditario della Sig.ra formare CP_2 due quote eguali degli stessi, da assegnarsi alle parti in lite mediante accordo tra di esse od estrazione a sorte;
2. accertare se i beni immobili meglio indicati in citazione possono essere comodamente divisi in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (2/3 e 1/3 , provvedendo CP_1 Parte_1 in caso contrario alla relativa stima ai fini di cui all'art. 720 c.p.c.;
5
3. determinare il valore delle migliorie e degli interventi di conservazione apportati dal Sig. sui predetti beni immobili.”. CP_1
SINTESI DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha citato dinanzi all'intestato Tribunale il fratello esponendo che: - in data Parte_1 CP_1
22.2.2013 la loro madre ( deceduta il 18.10.2019) aveva stipulato con un CP_2 CP_1 contratto con il quale: a) veniva ceduta la nuda proprietà di una quota di un immobile sito nel comune di Capannori, fraz. Castelvecchio di Compito (meglio identificato in atti) al prezzo dichiarato di euro 59.000; b) il prezzo era stato corrisposto in parte in denaro (precisamente per totali euro 12.432,20, versati in più soluzioni e del cui ricevimento la dante causa aveva rilasciato quietanza nell'atto) e in parte attraverso la costituzione di un obbligo di mantenimento in capo a c) precisamente, l'odierno convenuto si era obbligato a prestare alla cedente "ogni CP_1 assistenza morale e materiale, l'assistenza medica necessaria in caso di malattia, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali o case di cura, nonché a conservare i fabbricati, oggetto di quest'atto, in condizioni di pulizia ed igiene costanti, anche a mezzo di propri incaricati"; - tuttavia nei conti correnti della defunta madre non vi era traccia dei bonifici attraverso i quali avrebbe estinto in quota parte l'obbligazione di pagare CP_1 il prezzo di acquisto della nuda proprietà; - inoltre la madre, fino a poco prima della morte, era stata autosufficiente da un punto di vista patrimoniale (potendo godere di tre distinti ratei pensionistici per complessivi euro 1.850,00 al mese) e pienamente in grado di attendere a sé stessa senza necessità di particolare assistenza (era stata infatti ricoverata il 18.9.2019 ed era deceduta circa un mese dopo); - oltretutto il fratello profittando del fatto di essere CP_1 cointestatario dei libretti postali n. 33025/000028814494 e n. 33049/000038441377 e di disporre della carta-bancomat n. 75110334 appoggiata sul primo dei due libretti, aveva effettuato nel corso degli anni (e finanche quando la madre era ricoverata) numerosi prelevamenti, lasciando alla madre soltanto euro 500,00 al mese;
- al momento del decesso della madre, il libretto n.
33049/000038441377 aveva un saldo pari a zero mentre il n. 33025/000028814494 recava un saldo di appena euro 199,00.
Sulla scorta di tale esposizione, ha dedotto che il contratto de quo sarebbe (alternativamente) nullo, assolutamente simulato o quantomeno che dissimulasse una donazione, e ciò in quanto: - la quota parte del prezzo non era in realtà mai stata corrisposta;
- il fratello non aveva mai prestato un'assistenza materiale alla madre, essendo quest'ultima autosufficiente;
- altresì, non aveva CP_1
6 assistito patrimonialmente la madre e, al contrario, aveva prelevato somme dai suoi libretti;
- inoltre, alla data di conclusione del contratto la aveva 84 anni, età pari all'aspettativa di CP_2 vita delle donne in Italia, di talché non sarebbe esistita l'alea che dovrebbe connotare la causa del contratto atipico di mantenimento vitalizio. Anche qualora il contratto non dovesse considerarsi relativamente simulato, ad avviso dell'attrice, esso andrebbe risolto per inadempimento, non avendo adempiuto all'obbligo di mantenimento e assistenza. ha anche chiesto CP_1 Parte_1 che il fratello, previo rendiconto dell'utilizzo delle somme prelevate dai libretti della madre, restituisca alla massa ereditaria la metà delle indebite appropriazioni. Infine, ha chiesto disporsi la divisione della comunione ereditaria della defunta madre, ovviamente tenuto conto degli esiti delle precedenti domande e quindi contemplando nella massa anche l'immobile (eventualmente previa riduzione della donazione dissimulata) e il credito restitutorio discendente dagli indebiti prelievi operati dal fratello.
Si è costituito in giudizio contestando sia in fatto che in diritto l'atto introduttivo CP_1 della sorella. Dopo aver premesso che l'attrice aveva interrotto ogni rapporto con la madre a partire dal 2008 (data della morte del padre) ed aveva altresì promosso un contenzioso nei suoi confronti in relazione all'eredità del padre, per quanto più strettamente attinente ai fatti di causa ha esposto che: - i pagamenti risultanti dal rogito notarile traslativo della nuda proprietà corrispondevano a esborsi da lui posti in essere prima dell'atto nell'interesse della madre per l'acquisto di un termocamino, per l'esecuzione di un intervento oculistico e per l'installazione di un impianto montascale;
- nei quasi sette anni successivi alla stipula del contratto, egli aveva adempiuto pienamente all'obbligo di mantenimento ivi assunto;
- in particolare, aveva sostenuto ogni spesa nell'interesse della madre (sul punto il convenuto ha prodotto giustificativi di spesa per euro 39.218,09); - non aveva fatto mancare neppure l'assistenza morale, con visite pressoché quotidiane, ausilio in piccole commissioni e per le visite mediche, attività di pulizia e manutenzione dell'immobile; - per quanto concerne le somme depositate nei due libretti postali, la madre prelevava ogni mese la pensione alle poste (dove veniva da lui accompagnata), che poi spendeva in autonomia senza alcuna propensione al risparmio;
- egli, dunque, non aveva mai prelevato somme dai conti della madre, né aveva mai utilizzato la carta postamat (rinvenuta tra gli effetti personali della madre dopo la sua morte e subito restituita all'istituto emittente).
Ciò precisato e contestato in punto di fatto, ha dedotto in punto di diritto in merito all'infondatezza delle domande avversarie rilevando che: - l'età della madre non implicava, ex se,
7 l'assenza di alea e, quindi, la nullità del contratto;
- non vi era stata alcuna simulazione, tanto che il pagamento di quota parte del prezzo era effettivamente avvenuto (con imputazione a spese precedentemente sostenute nell'interesse della dante causa) e l'assistenza morale e materiale era stata da lui effettivamente prestata per quasi sette anni (mentre l'attrice si era disinteressata completamente della madre a partire dal 2008); - per le medesime ragioni non era sussistente un inadempimento dell'obbligo di mantenimento e assistenza;
- la massa ereditaria non vantava alcun credito restitutorio giacché egli non aveva mai prelevato alcunché dai libretti della madre nonostante la cointestazione.
Per l'eventualità dell'accoglimento di una parte delle domande dell'attrice, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale la ripetizione della metà degli esborsi posti in essere nell'interesse della madre e delle spese sostenute per le esequie. Infine, il convenuto ha aderito alla domanda di divisione giudiziale.
Il Tribunale ha dapprima accolto le istanze di ordine di esibizione della documentazione riguardante i libretti postali intestati alla de cuius e, successivamente, ha ammesso alcuni capitoli di prova testimoniale. Dopo lo sfogo della prova orale, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi in data 21.5.2024 nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c.
In seguito alla lettura degli scritti conclusionali, la causa è stata tuttavia rimessa sul ruolo istruttorio ed è stato nominato il dott. affinché fosse data risposta al Persona_2 seguente quesito:
"Quantifichi il CTU le somme prelevate dal convenuto dai libretti cointestati con la sig.ra
a tal fine: CP_2
- computi tutte le somme prelevate allo sportello;
- computi tutte le somme prelevate a mezzo POS qualora, in relazione al singolo libretto preso in considerazione, risultasse l'unico titolare di carta Postamat associata a quello CP_1 specifico libretto.
Per dare risposta al quesito, prenda visione della documentazione già prodotta dalle parti nonché da in corso di causa su ordine del giudicante, ed acquisisca tutta CP_3
l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, ivi compresi i contratti di apertura dei libretti di deposito e di attivazione delle carte ad essi associate".
8 Dopo varie proroghe concesse su richiesta dell'ausiliario, dettate anche dalla difficoltà di reperire la documentazione necessaria per rispondere a una parte del quesito, l'elaborato di consulenza è stato depositato in data 14.4.2025.
All'esito dell'udienza del 27.6.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza odierna, udita la discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia ha ad oggetto la divisione dell'eredità di madre delle CP_2 parti oggi in causa. Rispetto alla divisione, tuttavia, si pongono come antecedenti e strumentali le domande svolte da parte attrice che afferiscono, da un lato, alla validità o efficacia del contratto concluso nel 2013 tra la de cuius e il convenuto avente ad oggetto il trasferimento di CP_1 una quota ideale del diritto di nuda proprietà su alcuni immobili e, dall'altro lato, alla restituzione di una serie di somme riconducibili a ratei pensionistici di spettanza della medesima de cuius ma delle quali si sarebbe indebitamente appropriato il convenuto.
Seguendo l'ordine contenuto nelle conclusioni rassegnate dall'attrice, occorre soffermarsi in prima battuta sulla domanda di simulazione e/o nullità dell'atto, non prima di averne descritto sommariamente il contenuto.
Con atto a rogito dott.ssa datato 22.2.2013 (doc. 1 attrice), intercorso tra Per_1 CP_2
e alla presenza dei testimoni e GL MA, la de cuius ha
[...] CP_1 Tes_1 ceduto al figlio la nuda proprietà della quota indivisa di 1/3 su un fabbricato e su un terreno, nonché della quota di 5/18 su altri terreni. Il prezzo è stato pattuito in euro 59.000,00, e le parti hanno dato atto che una parte dello stesso era stato già corrisposta mediante un bonifico, pari a euro 6.274,00 e risalente al 6.11.2012 (cro. 00091835206), un assegno bancario di importo pari a euro 1.357,80 emesso nel maggio 2008 n. 1.132.905.428-05, un bonifico di euro 1.500,00 eseguito il 15.1.2013 (cro. 00096490001, ed infine un bonifico di importo pari a euro 3.300,00 eseguito il 11.2.2013 (cro. 00098132608). Le parti hanno poi convenuto che la residua parte del prezzo (pari ad esatti euro 46.567,80) venisse corrisposta mediante l'esecuzione dell'obbligo di mantenimento, così descritto nell'atto: "la presente cessione di diritti viene effettuata allo scopo di garantire il mantenimento omofamiliare della parte cedente Signora e per CP_2 assicurare alla medesima un sicuro avvenire ed una tranquilla vecchiaia ed a tal proposito parte
9 cessionaria Signor si obbliga per sé e propri eredi, a prestare a parte cedente ogni CP_1 assistenza morale e materiale, l'assistenza medica necessaria in caso di malattia, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali o case di cura, nonché a conservare i fabbricati, oggetto di quest'atto, in condizioni di pulizia ed igiene costanti anche a mezzo di propri incaricati".
In buona sostanza, il convenuto si è obbligato a corrispondere circa 4/5 del prezzo assicurando alla madre un'assistenza sia morale che materiale, accollandosi ogni spesa di carattere sanitario e di conservazione/manutenzione dell'immobile da lei abitato.
A fondamento della domanda di simulazione/nullità l'attrice ha dedotto quanto segue:
a) la somma di euro 12.432,20, data per pagata in precedenza nell'atto notarile, non corrisponderebbe a bonifici eseguiti in favore della bensì di terzi, per interessi CP_2 riconducibili in via esclusiva al convenuto;
b) la percepiva pensioni per complessivi € 1.850,00 mensili, per cui non necessitava di CP_2 assistenza sul piano patrimoniale;
oltretutto, aveva pieno accesso ai libretti CP_1 cointestati con la madre (ma alimentati esclusivamente da somme provenienti dalle pensioni di quest'ultima), per cui ogni somma ipoteticamente utilizzata nell'interesse della de cuius, in realtà, non proveniva dal convenuto;
c) inoltre, la de cuius era stata autosufficiente senza necessità di particolare assistenza fino alla data del suo ricovero in ospedale;
d) alla data della stipula dell'atto notarile la madre aveva già quasi 84 anni (età pressochè corrispondente all'aspettativa di vita media) ed aveva avuto già diversi problemi di natura cardiaca.
2. Orbene, prima di saggiare la pregnanza di tali argomenti, nei limiti in cui quanto dedotto abbia trovato conforto sul piano istruttorio, occorre soffermarsi in linea generale sulla tipologia di domande (simulazione e nullità) spiegate, le quali si muovono lungo direttrici parzialmente differenti.
Un atto è simulato allorquando le parti contraenti, pur confezionando un negozio che tipicamente
è funzionale a produrre determinati effetti, in realtà non vogliono affatto che i medesimi si producano (simulazione assoluta) oppure vogliono che si producano effetti diversi, così dissimulando un diverso contratto (simulazione relativa). L'attrice sostiene sia la prima che la seconda ipotesi e, quanto quest'ultima, afferma che le parti, pur configurando il trasferimento
10 delle quote immobiliari come un atto a titolo oneroso, in realtà avevano dissimulato una donazione, non rientrando nella sfera della loro volontà la controprestazione posta in capo all'acquirente, costituita, da un lato, dal pagamento di una somma di denaro (già dato per avvenuto) e, dall'altro lato, dal mantenimento vitalizio della venditrice. La nullità dell'atto, secondo la prospettiva dell'attrice, sarebbe una conseguenza dell'accertamento della suddetta simulazione relativa;
ed infatti, una volta accerta la dissimulazione di un atto donativo e posto che, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c. “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”, il contratto sarebbe nullo per difetto dei requisiti formali richiesti per la donazione.
Se quindi in via principale la categoria della nullità viene evocata come conseguenza dell'accertata simulazione assoluta o, in ipotesi, della simulazione relativa (in quest'ultimo caso sub specie di difetto di forma), sotto altro profilo, e in chiave subordinata, l'attrice sostiene anche la nullità dell'atto per difetto di causa. Più esattamente, ritiene che, ab origine, lo sbilanciamento tra prestazioni (trasferimento di quote immobiliari, da un lato, e assistenza vitalizia di persona in età avanzata, nonché autosufficiente sia da un punto di vista patrimoniale che materiale, dall'altro lato) fosse tale da rendere assente l'alea che, invece, dovrebbe caratterizzare questo contratto atipico.
Esaminando la giurisprudenza sviluppatasi in materia, emerge come gli argomenti addotti a sostegno della nullità per difetto di causa e dell'accertamento della natura (relativamente) simulata del contratto atipico di mantenimento, emerge quanto segue.
È stato sostenuto che “la differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15904 del 29/07/2016).
Dunque, l'assenza di alea, la cui spia è la sproporzione ab origine tra le prestazioni, è stata ritenuta un elemento presuntivo della voluntas simulandi.
11 Allo stesso modo, però, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l'assenza di alea è fonte di nullità del contratto. Più precisamente, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato, in aggiunta ad una rendita monetaria anche l'assistenza medico sanitaria nonché
l'alloggio ed il vestiario, si configura, al pari del cosiddetto contratto di mantenimento, come una sottospecie del vitalizio oneroso, ed è caratterizzato ad una accentuazione dell'elemento aleatorio giacché all'incertezza derivante dalla durata della vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle ulteriori prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparizione con il valore del bene trasferito al vitaliziato” (si veda già Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 6532 del 11/07/1994).
La stessa pronuncia si sofferma anche sull'individuazione dell'aleatorietà proponendo la comparazione delle prestazioni dedotte in contratto sulla base di dati omogenei, vale a dire “la capitalizzazione della rendita reale del bene capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite
e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato”. Trattasi di un principio riaffermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha anche puntualizzato
– ed è quanto più d'interesse in questa sede – che “avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del 22/11/2023).
Nonostante tale (almeno parziale) sovrapposizione dei piani attuativi, è bene rimarcare che nullità
e simulazione si pongono in termini del tutto alternativi. Ed infatti, come visto, la simulazione presuppone che le parti, fin dal momento della pattuizione, non volessero determinati effetti contrattuali o comunque che ne volessero altri rispetto a quelli apparenti, e la sproporzione delle prestazioni, in uno con altri elementi, finisce per costituire un dato presuntivo della volontà di celare, dietro al contratto di mantenimento vitalizio, una donazione. Viceversa, la nullità
12 presuppone che un determinato negozio, e con esso i suoi effetti, siano stati effettivamente voluti, ma proprio tali effetti non sono ritenuti dall'ordinamento meritevoli di prodursi perché non sorretti da una causa, e cioè da una ragione economico-sociale giustificativa del (pur voluto) scambio pattuito. In questo ambito, quindi, la sproporzione tra le prestazioni assume rilievo non già come elemento presuntivo disvelante la volontà simulatoria, ma come connotato di uno scambio a tal punto sbilanciato che l'alea, che dovrebbe caratterizzare questo contratto atipico, può ritenersi assente, così deprivando il negozio della sua funzione economico-sociale.
3. Ciò posto, ritiene questo giudicante che non sussistano sufficienti elementi per poter ritenere fondate queste domande.
Quanto alla domanda formulata in tesi, non sussistono i presupposti per sostenere la simulazione assoluta del contratto di mantenimento. Invero, non vi sono elementi fattuali per sostenere che le parti abbiano inteso concludere un contratto apparente del tutto improduttivo di effetti giuridici, anche con riferimento al trasferimento dei diritti immobiliari.
Con riferimento alle ulteriori domande, se è vero che, alla data di stipula del contratto
(22.2.2013), la (nata il [...]) aveva compiuto quasi 84 anni, raggiungendo così CP_2 un'età prossima all'aspettativa di vita media nella regione Toscana (a tal proposito l'attrice rimanda a uno studio ISTAT attraverso un collegamento ipertestuale;
la circostanza, ad ogni modo, non è contestata), tuttavia il dato statistico non assume portata assorbente, dovendo essere pur sempre rapportato alle condizioni di salute della persona e poi al controvalore della prestazione dedotta in contratto.
in particolare, si è soffermata sulle condizioni di salute della madre, per come Parte_1 descritte nella lettera di dimissione del Presidio Ospedaliero San Luca di Lucca datata 4.5.2019
(doc. 15 di parte attrice), della quale si riporta un estratto: “Ipertensione arteriosa. Dislipidemia.
Pregressa disctomia lombare. Pregresso intervento di arto protesi di ginocchio destro. Plasica vescicale. Dal 2000 angina da sforzo. Nello stesso anno episodio di angina instabile e successiva
PTCA e stent su IVA e CX. Nel 2002 ricomparsa di angina da sforzo e riscontro di restenosi su
IVA e stenosi della Cdx. Trattata con PTCA e stent su IVA Dl e Cdx. Dopo nuovo episodio di angor nuovo studio coronarografico e successivo CABG x 2 (LIMA MO2) presso
OPA. Da alcuni anni stenosi aortica. All'ultimo controllo giudicata di grado severo, in presenza di sintomi e iniziale disfunzione ventricolare sinistra. Ricoverata presso OPA in data 19/07 e sottoposta in data 22/07 ad intervento di sostituzione valvolare aortica con impianto
13 transcatetere di protesi autoespandibile Abbott. La procedura è stata complicata da insorgenza acuta BAV III grado. Sottoposta a posizionamento di PM provvisorio per via trans venosa femorale sinistra. Nel post operatorio verosimile periodo di bassa portata emodinamica con comparsa di IRA. Trattata con infusione di dopamina e lasix ad alto dosaggio con graduale miglioramento dei dati strumentali. Ci viene trasferita per le cure del caso. Portatrice di PM dal luglio 2013 (posizionato a AS)”.
Tuttavia, per quanto è dato evincere dal documento, emerge che la de cuius avesse avuto delle problematiche cardiache a partire dai primi anni 2000 (e quindi all'età di circa 70 anni), ma gli episodi di angina erano stati tutti superati e tenuti sotto controllo. Pur nell'incertezza sulle date esatte (sul punto il documento risulta effettivamente carente), parrebbe comprendersi che solo nel luglio 2013 (dunque 5 mesi dopo l'atto traslativo) la sia stata ricoverata per un nuovo CP_2 problema cardiaco, cui è seguita l'installazione del pacemaker. Insomma, alla data di stipula del contratto, la appariva come un'anziana signora con problematiche cardiache comunque CP_2 sotto controllo. I testimoni sentiti in udienza ( e , Testimone_2 Tes_3 Tes_4 peraltro, hanno confermato che la de cuius, salvo che negli ultimi anni della sua vita, era sostanzialmente autosufficiente, il che lascia presumere che le sue condizioni di salute non fossero allarmanti.
Quanto invece al valore della prestazione dedotta in contratto, deve evidenziarsi che, nell'economia complessiva del negozio, l'obbligazione di mantenimento vitalizio posta in capo al convenuto è stata valutata in misura pari a euro 46.567,80. Detto importo, sebbene non trascurabile, non si appalesa manifestamente incompatibile con il complesso di prestazioni annoverabili nel ventaglio del mantenimento morale e materiale di una persona in età avanzata. Si intende con ciò dire che, avuto riguardo alle spese di mantenimento ordinario e alle spese per la salute della persona (necessariamente in fase ascendente in età avanzata), anche solo cinque anni di vita (non incompatibili con le condizioni specifiche della signora, che infatti è vissuta per oltre sei anni dopo l'atto) avrebbero potuto implicare degli esborsi superiori alla somma suddetta. Ciò anche tenuto conto del fatto che il convenuto si era obbligato non solo a sostenere ogni spesa personale della madre (ivi comprese le cure mediche, sia domiciliari che presso ospedali o case di cura), ma anche “a conservare i fabbricati, oggetto di quest'atto, in condizioni di pulizia ed igiene costanti anche a mezzo di propri incaricati”.
14 A ulteriore sostegno della tesi della nullità/simulazione, l'attrice rileva il fatto, desumibile dal prospetto prodotto al doc. 6, che la de cuius fosse beneficiaria di tre ratei pensionistici per un ammontare complessivo pari, alla data del decesso, a euro 1.859,20. La tesi è sostanzialmente la seguente: dal momento che la poteva contare su ratei pensionistici ben superiori alla CP_2 media, e sicuramente più che sufficienti ad assicurarle un'autonomia patrimoniale e a poter far fronte anche ad eventuali imprevisti, non aveva alcun bisogno di stipulare con il figlio un contratto di mantenimento.
L'argomento, pur suggestivo, perde tuttavia di peso una volta considerato che, come dedotto dalla stessa attrice (e, soprattutto, come emerso nel corso dell'istruttoria, come si avrà modo di vedere più diffusamente nel proseguo), la era convinta di disporre ogni mese di circa CP_2
500-600 euro di pensione, come emerso dall'escussione dei testimoni indotti da entrambe le parti.
Tale aspetto, almeno ponendosi dal punto di vista della simulazione, e quindi indagando la reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto, risulta invero decisivo, nel senso che la disponente, convinta com'era di poter contare su una pensione molto bassa, avrebbe potuto realmente nutrire un interesse a concludere un contratto di mantenimento vitalizio. Ponendoci, invece, nella prospettiva della nullità contrattuale, non può sostenersi che l'ammontare complessivo dei ratei pensionistici percepiti dalla osse tale da elidere interamente l'alea CP_2 contrattuale, facendo venir meno la causa del contratto. Invero, l'alea va inquadrata alla luce delle obbligazioni assunte e, stando al contratto, per acquisire una parte della quota per un controvalore di circa 46.000 euro, si era obbligato a mantenere in tutto e per tutto la madre, e non CP_1 solo limitatamente alle necessità esorbitanti rispetto alle sue capacità economiche, essendo pertanto del tutto irrilevante la circostanza che la stessa avrebbe astrattamente potuto mantenersi da sola.
L'intento simulatorio pare smentito anche inserendo l'atto traslativo nel contesto complessivo dei rapporti familiari.
Il convenuto ha allegato che l'attrice, fin dalla morte del padre, avvenuta nel 2008, avesse interrotto ogni rapporto con la madre. L'attrice ha invece negato la circostanza, affermando piuttosto di aver interrotto ogni rapporto solo con il fratello, tanto da aver continuato a fare visita alla madre negli anni successivi, recandosi però nella sua abitazione solo di sera proprio per evitare di incontrare ha inoltre affermato che la madre avesse un ottimo rapporto con il CP_1 nipote tanto da essere stata presente al suo matrimonio. Per_3
15 La circostanza delle continue visite serali è stata confermata dai testimoni Testimone_5
e (rispettivamente, figlio e nuora dell'attrice), ma sostanzialmente
[...] Testimone_6 anche da (amico e vicino di casa della de cuius; questa la sua dichiarazione: "a me Tes_7 la sig.ra diceva che qualche volta la sig.ra andava a trovarla e qualche volta la CP_2 Pt_1 macchina l'ho vista anche io, ma non spesso"). Il fatto non pare neppure smentito dalla deposizione della testimone (anche lei amica e vicina di casa): è infatti vero Testimone_8 che la testimone ha riferito di non aver mai trovato dalla ma del pari vero è che la Pt_1 CP_2 testimone ha dichiarato che si recava dall'amica “di solito nel pomeriggio”, per cui non è smentito che la figlia si recasse dalla madre in orario serale.
Anche i buoni rapporti con il nipote hanno trovato conferma: oltre alle dichiarazioni rese dal nipote medesimo ( e dalla di lui moglie ( , va Testimone_5 Testimone_6 considerato che nel 2010 la aveva aperto un libretto di deposito cointestato con CP_2
Per_3
È certamente vero, comunque, che i rapporti fossero tesi, come confermato (oltre che da
[...]
figlia del convenuto) dai due testi del tutto indifferenti alla causa, cioè e Tes_9 Tes_4
La prima ha infatti dichiarato: "io sapevo che si erano interrotti i rapporti, me lo ha Tes_7 detto qualche volta la sig.ra parlando, piangendo;
mi ha raccontato poco, perché CP_2 piangeva;
so che non si frequentavano più da quando il papà di marito della sig.ra Parte_1
non c'era più; le ragioni non le so perché piangeva". Analogamente, a detta del CP_2 secondo, "c'erano rapporti burrascosi;
a me lo diceva la sig.ra che con la figlia non CP_2 andava molto d'accordo e così anche tra la sig.ra e il fratello nello specifico non so Pt_1 CP_1 altro". Cionondimeno, non corrisponde al vero che tra madre e figlia fosse cessato ogni rapporto e, stando alla reazione descritta dalla teste la era tutt'altro che felice per la Tes_4 CP_2 situazione venutasi a creare.
Ecco, questo contesto, se porta ad affermare che indubbiamente fosse il figlio con cui la CP_1 veva mantenuto maggiori contatti e sul quale faceva maggiormente affidamento (aveva CP_2 cointestato con lui i rapporti postali e stipulato il contratto di mantenimento vitalizio), non consente tuttavia di ritenere, in maniera univoca, che la de cuius fosse animata dalla volontà di favorire il figlio in un'ottica successoria al solo scopo di punire l'attrice, dissimulando una donazione dietro un contratto di mantenimento vitalizio simulato.
16 In definitiva, ritiene questo giudicante non vi siano sufficienti prove per sostenere che l'alea contrattuale fosse del tutto assente o che la volontà delle parti contraenti fosse quella di dissimulare un atto donativo o (finanche) di non voler alcun effetto contrattuale.
4. In ulteriore subordine, l'attrice ha chiesto l'accertamento dei presupposti della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del convenuto. A sostegno della domanda, l'attrice muove una duplice contestazione: da un lato, sostiene che il fratello non avrebbe adempiuto al mantenimento della madre e, dall'altro lato, che i quattro pagamenti indicati nell'atto in compensazione di una parte del prezzo avrebbero visto come beneficiari dei soggetti terzi e non, invece, la dante causa.
4.1. Prendendo le mosse da quest'ultimo aspetto, si rammenta preliminarmente che nel contratto le parti hanno dato atto che una parte del prezzo era stato già corrisposto mediante un bonifico pari a euro 6.274,00 risalente al 6.11.2012 (cro. 00091835206), un assegno bancario di importo pari a euro 1.357,80 emesso nel maggio 2008 n. 1.132.905.428-05, un bonifico di euro 1.500,00 eseguito il 15.1.2013 (cro. 00096490001) e infine un bonifico di importo pari a euro 3.300,00 eseguito il 11.2.2013 (cro. 00098132608). Il convenuto, pur non negando che sia i tre bonifici che l'assegno avevano visto come beneficiari soggetti diversi dalla ha dedotto che, in CP_2 concreto, le relative spese erano state sostenute nell'interesse esclusivo della madre.
Più nel dettaglio, con riguardo all'assegno del maggio 2008 menzionato nel contratto (di importo pari a euro 1.357,80), il convenuto ha sostenuto che trattasi di un titolo utilizzato per pagare la
Casa di cura Barbantini di Lucca per l'esecuzione di un intervento oculistico della madre.
Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno di tale asserzione (come, ad esempio, una fattura emessa dalla clinica), essendosi limitato il convenuto ad articolare un capitolo di prova testimoniale (il n. 6) non ammissibile in ossequio al dettato dell'art. 2721 c.c..
Relativamente ai tre bonifici ha invece prodotto:
- la fattura n. 183 del 20.10.2012 emessa da per un importo complessivo par a euro Parte_2
6.274,40 avente ad oggetto "lavori eseguiti in Castelvecchio di C.to Via Di Badia loc. Poggetto"
(doc. 5);
- la fattura n. 123 del 11.1.2013 emessa da TA per un importo pari a € 1.500,00 (doc. 6), cui
è eseguita la fattura a saldo n. 259 del 21.1.2013 di € 3.300,00, avente ad oggetto un impianto montascale (doc. 7).
17 Può notarsi come vi sia sostanziale coincidenza tra le fatture e gli importi oggetto dei bonifici, nonché una piena compatibilità sul piano temporale. Quanto all'oggetto delle fatture, è indubbio che i lavori eseguiti dalla abbiano riguardato l'immobile abitato dalla Parte_2 CP_2 relativamente al montascale, è del tutto verosimile che si trattasse di un'installazione che aveva riguardato anch'essa lo stesso immobile e che fosse strumentale ad assicurare che l'ormai anziana signora potesse muoversi con maggiore facilità tra i vari piani del fabbricato (nell'atto di vendita si legge, infatti, che l'edificio è strutturato su tre piani).
Sennonché, diversamente da quanto opinato dal convenuto, non è possibile sostenere che le spese siano state effettuate nell'interesse esclusivo della disponente. Sebbene la abitasse CP_2
l'immobile, e quindi all'epoca beneficiasse in prima persona (e in via esclusiva) di tali lavori/addizioni, non può trascurarsi il fatto che il compendio immobiliare sito nella località
Poggetto fosse (almeno fino all'atto oggetto di causa) in comproprietà tra la madre e figli per la quota di 1/3 ciascuno. Ciò significa che il convenuto ha compiuto delle spese sì CP_1 nell'interesse della de cuius, ma nei limiti di 1/3, corrispondente alla quota del diritto dominicale a lei spettante.
In definitiva: - non vi è prova che la somma pari a euro 1.357,80 sia stata mai stata spesa, tanto più nell'interesse della disponente;
- gli ulteriori esborsi imputati a una parte del prezzo da un punto di vista giuridico avrebbero potuto essere posti a carico della nei limiti di 1/3, e CP_2 cioè per euro 3.691,47.
4.2. Passando all'adempimento dell'altra obbligazione, va preliminarmente rilevato che quella assunta con la stipula del negozio atipico di mantenimento vitalizio è una prestazione complessa, caratterizzata da una molteplicità di adempimenti (mantenimento mensile, pagamento spese straordinarie, assistenza nel compimento di atti della quotidianità quantomeno se richiesto, manutenzione abitazione) per un periodo non determinabile.
L'istruttoria orale ha confermato in maniera sufficientemente chiara che il convenuto, unitamente ai propri familiari, si è occupato di gestire vari aspetti della vita della Ad esempio: - era CP_2 ad acquistare il pellet, gli elettrodomestici ed altri oggetti funzionali alla vita della madre;
- CP_1 sempre il convenuto si era occupato dell'assunzione della badante venuta per tre mesi e Per_4 chi si occupava delle pulizie;
- era la famiglia di ad occuparsi della gestione delle bollette e CP_1 della redazione del 730, nonché ad accompagnare la de cuius ad effettuare le visite mediche;
- il convenuto, inoltre, si occupava di eseguire i lavori di manutenzione nella casa abitata da sua
18 madre (casa che comunque era anche di sua proprietà); - infine, accompagnava la madre a CP_1 fare varie commissioni.
L'istruttoria (anche documentale) ha inoltre dato conto del fatto che il convenuto ha sostenuto vari esborsi nell'interesse della madre. Su tale aspetto, tuttavia, occorre soffermarsi con cura, intrecciandosi con un'altra contestazione mossa dall'attrice tradottasi anche in una vera e propria domanda restitutoria.
Sostiene infatti che il fratello avrebbe profittato della cointestazione dei due libretti Parte_1 postali su cui affluivano i ratei pensionistici della madre per sottrarre a quest'ultima numerose somme, sia attraverso prelievi allo sportello, sia attraverso l'utilizzo in via esclusivo della carta postamat.
Il convenuto ha invece negato tale assunto, sostenendo che: - non aveva mai gestito i risparmi della madre e non aveva mai prelevato alcunché dai suoi libretti postali;
- la de cuius veniva accompagnata da lui, dai suoi familiari o dai suoi vicini/conoscenti presso lo sportello postale per eseguire i prelievi;
- la carta postamat sarebbe sempre stata nella disponibilità della madre e da lui ritrovata tra i suoi effetti personali dopo la morte e quindi restituita all'istituto emittente.
4.3. Per approfondire tali aspetti fattuali è stato dapprima disposto un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di per come richiesto dall'attrice in seconda CP_3 memoria (e quindi “di tutti i documenti relativi ai depositi di cui era titolare la defunta CP_2
presso gli Uffici Postali di Capannori e di Colle di Compito (libretti postali n.
[...]
33025/000028814494 e n. 33049/000038441377) a partire dall'anno 2012 e fino all'apertura della successione”), è stata poi espletata la prova testimoniale e, infine, è stata disposta una CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “Quantifichi il CTU le somme prelevate dal convenuto dai libretti cointestati con la sig.ra a tal fine: CP_2
- computi tutte le somme prelevate allo sportello;
- computi tutte le somme prelevate a mezzo POS qualora, in relazione al singolo libretto preso in considerazione, risultasse l'unico titolare di carta Postamat associata a quello CP_1 specifico libretto.
Per dare risposta al quesito, prenda visione della documentazione già prodotta dalle parti nonché da in corso di causa su ordine del giudicante, ed acquisisca tutta CP_3
l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, ivi compresi i contratti di apertura dei libretti di deposito e di attivazione delle carte ad essi associati”.
19 Prima di soffermarsi sulle risultanze istruttorie, e in particolare sugli esiti della consulenza, è indispensabile prendere posizione sull'eccezione di nullità esperita dal convenuto. Ad avviso di la nullità discenderebbe dal fatto che il CTU ha acquisito in costanza di operazioni CP_1 peritali un documento finalizzato a dimostrare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, vale a dire la circostanza che il convenuto fosse l'unico titolare delle carte associate ai libretti n. 28814494 e n. 38441377.
L'eccezione è destituita di fondamento.
In primo luogo, va rilevato che l'attrice era estranea al rapporto di natura bancaria intercorrente tra , da un lato, e la madre e il fratello, dall'altro lato. L'ipotesi che il fratello avesse CP_3 indebitamente prelevato somme dai libretti è stata da lei avanzata una volta esaminati i movimenti dei libretti (con saldo pressoché pari a zero al momento della morte della e CP_2 prelievi di somme ingenti avvenuti anche durante la degenza in ospedale della madre) in quanto, sulla base della documentazione alla quale era riuscita fino a quel momento ad avere accesso, il fratello era intestatario di una carta postamat appoggiata sul libretto n. 28814494 (doc. 10 di parte attrice).
Dal momento che, sulla base delle allegazioni in fatto e dei documenti prodotti, l'ipotesi avanzata dall'attrice non era parsa manifestamente infondata, è stato disposto l'ordine di esibizione di
“tutti i documenti relativi ai depositi di cui era titolare la defunta ”, conformemente a CP_2 quanto richiesto dall'attrice, essendo la richiesta chiaramente volta ad avere una discovery quanto più ampia possibile dei movimenti verificatisi nell'ambito dei due rapporti bancari rispetto ai quali – lo si ripete – lei era rimasta del tutto estranea. La richiesta di esibizione avanzata dall'attrice conteneva una delimitazione temporale (“a partire dall'anno 2012 e fino all'apertura della successione”), ma per la semplice ragione che, a suo avviso, i prelievi anomali si sarebbero collocati in quel lasso temporale.
Successivamente all'esibizione, e preso atto anche delle dichiarazioni testimoniali medio tempore raccolte, la causa è stata posta in decisione, per poi però essere rimessa in istruttoria per disporre la CTU di cui sopra. Al consulente è stato richiesto di ricostruire la situazione complessiva dei prelievi, sia allo sportello che a mezzo ATM, e per comprendere se quest'ultimi fossero riconducibili (presuntivamente) solo al convenuto è stato chiesto al CTU di acquisire ulteriore documentazione, anche relativa agli originari contratti di apertura dei libretti e di attivazione della carta bancomat e senza alcuna limitazione temporale. Come già detto, l'attrice ha espressamente
20 chiesto di acquisire tutta la documentazione, limitando a un dato periodo temporale l'ordine di esibizione solo perché è in quell'intervallo che, a suo avviso, si sarebbero collocati i prelievi illeciti. Ciò non toglie, tuttavia, che individuare il titolare delle carte grazie alle quali quei prelievi di quel periodo erano stati compiuti sia fondamentale affinché possa aversi un quadro completo della situazione, senza che però l'acquisizione della documentazione suddetta si traduca in un indebito soccorso istruttorio. Trattasi, infatti, di documenti non tesi a provare direttamente il fatto principale (ossia, i prelievi indebiti), ma fatti secondari (le modalità e gli strumenti che consentivano ai titolari di operare sui libretti), valutabili in chiave presuntiva per la prova del fatto principale. Detto in altre parole, l'acquisizione dei contratti di attivazione delle carte bancomat non costituisce un documento a supporto di un fatto principale, che avrebbe dovuto essere chiesto o allegato dall'attrice (per quanto invero non nella sua disponibilità), bensì un fatto secondario strumentale all'inquadramento del fatto principale allegato, rappresentato dall'accertamento dei prelievi ascrivibili al convenuto.
È così che, tra i documenti di causa, è stato acquisito un riepilogo delle carte collegate ai due libretti, attivate nel 2017 e tutte intestate a (pag. 7 della documentazione prodotta da CP_1
su richiesta del CTU). È emerso, insomma, che il convenuto aveva attivato non CP_3 solo una carta appoggiata sul libretto n. 28814494 (come già lasciava ritenere il doc. 10 di parte attrice), ma anche una carta appoggiata sull'altro libretto.
La correttezza dell'operato del CTU è confermata dal più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ha trovato il suggello delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3086 del
01/02/2022). Secondo la Suprema Corte, l'indagine del CTU può estendersi ai fatti c.d. secondari, e cioè non principalmente finalizzati a sorreggere domande ed eccezioni. Fatti secondari che le Sezioni Unite definiscono come “i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”. Quanto all'aspetto relativo all'acquisibilità di nuovi documenti, è stato puntualizzato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.
4.4. Ciò posto, può passarsi alla disamina delle risultanze istruttorie.
21 Madre e figlio erano cointestatari di due libretti postali: il n. 33049/000038441377 acceso presso
AS AC (doc. 8 attrice) e il n. 33025/000028814494 aperto presso l'ufficio postale di
Colle di Compito (doc. 7 attrice). È pacifico tra le parti, ma anche documentato dalle liste movimenti prodotte da a seguito dell'ordine di esibizione giudiziale, che gli unici CP_3 accrediti nei due libretti provenissero dalle pensioni di cui era titolare la Come CP_2 desumibile dal prospetto prodotto dalla parte attrice al doc. 6, la de cuius era beneficiaria di tre ratei pensionistici per un ammontare complessivo pari, alla data del decesso, a euro 1.859,20.
Dall'esame della documentazione prodotta da , che copre un lasso temporale che CP_3 parte dalla fine del 2012, sono soltanto tre i prelievi allo sportello per certo riconducibili alla perché posti in essere su sua personale richiesta: un prelievo da 700 euro del 6.10.2012, CP_2 un prelievo di 700,00 euro del 11.9.2013 e infine un prelievo di 3.000 euro del 14.9.2013. Di contro, quelli effettuati dal convenuto, secondo la ricostruzione compiuta dal CTU, sono i seguenti:
Per quanto concerne, invece, i prelievi con postamat, deve rilevarsi, come del resto già anticipato, che tutte le carte operative sui due rapporti bancari erano intestate a come reso CP_1 evidente dalla documentazione acquisita da . Deve inoltre osservarsi che la CP_3
22 stragrande maggioranza dei prelievi che hanno riguardato i libretti veniva compiuta utilizzando le carte de quibus e, secondo i calcoli compiuti dal CTU, l'importo complessivo di prelievi tramite
POS assomma a complessivi euro 152.639,00 (95.238,00 + 57.401,00).
Le evidenze istruttorie palesano in maniera piuttosto lampante le carenze della linea difensiva tenuta dal convenuto.
Scrive il convenuto che “tra le commissioni che la Sig.ra non mancava di richiedere vi CP_2 era infatti di essere accompagnata presso le poste, ove mensilmente ritirava la propria pensione
(al pari di molti altri anziani, essa non familiarizzò mai con metodi di pagamento diversi dal contante)” (pag. 9 comparsa di costituzione). Sennonché, i prelievi allo sportello riferibili alla de cuius sono assai radi e si collocano nell'ottobre 2012 e nel settembre 2013, mentre tutti gli altri prelievi (e, in particolare, tutti i prelievi successivi al settembre 2013) sono stati effettuati da in prima persona. CP_1
E dunque, la circostanza che la maggior parte dei prelievi siano avvenuti mediante prelievo al bancomat, e non allo sportello, come invece sostenuto dal convenuto, mina la credibilità della sua prospettazione.
Quanto ai prelievi effettuati con le carte postamat, deve poi rilevarsi che le stesse erano intestate proprio a e – in difetto di elementi di segno contrario – non v'è ragione alcuna per ritenere CP_1 che, fossero utilizzate dalla madre.
A riprova di ciò, in chiave presuntiva, preme evidenziare che la nell'ottobre 2013 CP_2
(primo anno in cui il CTU ha rilevato prelievi ATM alla luce degli estratti dei movimenti prodotti in causa), aveva compiuto 84 anni e, con ogni probabilità, non era particolarmente avvezza all'utilizzo di questo metodo di prelievo e pagamento (lo stesso convenuto scrive che “essa non familiarizzò mai con metodi di pagamento diversi dal contante”).
D'altro canto, il convenuto, con riferimento alla carta già in atti, si è limitato ad allegare che la stessa venisse utilizzata dalla madre, senza chiedere l'assunzione di prove a sostegno di tali asserzioni.
Sicuramente falso, peraltro, è che il convenuto avrebbe “rinvenuto questa carta [postamat, n.d.r.] tra gli effetti personali della madre dopo la sua morte e – in qualità di erede – l'ha correttamente restituita all'istituto emittente;
nel verbale di distruzione del documento è infatti stata esplicitata la seguente motivazione” (pag. 10 e 11 della comparsa di costituzione). Ed infatti, è documentato che l'ultimo prelievo dal libretto n. 000028814494 è stato eseguito in data 1.10.2019 quando,
23 tuttavia, era ricoverata in ospedale (doc. 12 di parte attrice). Dunque, salvo non CP_2 voler ritenere che un terzo soggetto, all'insaputa di tutti, abbia eseguito il prelievo per poi riporre la carta tra gli effetti personali della de cuius (il che pare è francamente inverosimile e non sostenuto da alcuna delle parti), deve concludersi che la carta fosse nella piena disponibilità del convenuto.
La circostanza riguardante il fatto che la si occupasse dei prelievi, solo accompagnata CP_2 dal convenuto (o da altri) è stata anche oggetto di prova testimoniale, la quale, in ultima analisi, non è pervenuta a conclusioni favorevoli per CP_1
La testimone ha dichiarato quanto segue: “la sig.ra veniva Testimone_10 CP_2 accompagnata alle Poste dal figlio, dalla nuora e qualche volta da me;
veniva accompagnata per ritirare la pensione una volta al mese;
quando la portavo io ritirava allo sportello, quando la portavano il figlio o la nuora non lo so dire;
ciò accadeva fino a qualche anno fa, perché poi montare e scendere dalla macchina era un pericolo, perciò io non la portavo più; non so come andava allora a riscuotere la pensione”. Ebbene, non può non rilevarsi come la testimonianza sia poco puntuale in ordine alle coordinate temporali degli eventi, e non può escludersi, dunque, che il “qualche anno fa” riferito dalla testimone riguardasse il periodo antecedente al 2013, quando forse la de cuius ancora si occupava in prima persona di compiere i prelievi alle poste. Tale conclusione è tanto più verosimile se si pone mente al fatto che la teste ha riferito che la CP_2 quando veniva da lei accompagnata alle poste, prelevava allo sportello e che – documentalmente
– non risultano prelievi eseguiti dalla opo il settembre 2013. CP_2
Il teste ha invece dichiarato che “il figlio accompagnava la sig.ra a Tes_7 CP_2 prendere la pensione con la macchina, fino a che è stata in gamba, perché fino al 2018, anche se camminava, male si muoveva bene;
poi il resto non lo so”. Sulla base di tale dichiarazione (non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità del teste), parrebbe che, anche dopo il 2013, la si recasse alle poste insieme al figlio. Tale affermazione, tuttavia, deve essere valutata
CP_2 unitamente alle ulteriori emergenze istruttorie: da un lato il fatto che non risultano prelievi documentati formalmente eseguiti dalla dopo il 2013 e dall'altro che, per le ragioni già
CP_2 esposte, non è verosimile che la eseguisse personalmente i prelievi all'ATM. Inoltre, la
CP_2 dichiarazione del teste va inserita nel contesto complessivo della deposizione resa dal medesimo, il quale ha anche affermato che: “a me la sig.ra ha sempre detto che aveva una pensione
CP_2 di circa 620/630 euro al mese e la gestiva lei;
con me non si è mai lamentata che il figlio non le
24 desse abbastanza soldi;
si lamentava che prendeva poco di pensione”. Tale circostanza è stata confermata da tutti i testimoni escussi sul punto (salvo figlia del convenuto, Testimone_9 che non ha saputo riferire alcunché sugli importi):
- (figlio dell'attrice): “lei si lamentava sempre che andava Testimone_5 avanti con 500 euro di pensione al mese;
come tutti i nonni aveva piacere a lasciarci qualcosa: aveva l'abitudine di lasciarmi una tavoletta di cioccolata perché diceva che di più non poteva;
non so quanto prendesse di pensione, non sono mai stato coinvolto nei suoi affari economici;
diceva solo che prendeva poco di pensione, non so perché e per come;
diceva che aveva difficoltà
a pagare le bollette, il gas, le spese di casa”;
- (nuora dell'attrice): “lei diceva che aveva solo la pensione, che aveva questi Testimone_6
500 euro circa e si mortificava quasi a volte anche per i compleanni;
è successo che mi abbia regalato un pigiama e mi ha detto “non posso far di più perché questo è quello che ho”; si lamentava con noi, non so se anche con altre persone, immagino forse con i vicini”.
Ora, posto che, per tabulas, risulta che la de cuius aveva entrate mensili pari a euro 1.859,20, ripartiti tra i due libretti cointestati con il figlio, l'unica spiegazione compatibile con il fatto che la fosse convinta di percepire solo 500/600 euro di pensione è che non fosse lei a gestire i CP_2 prelievi, ancorchè si recasse alle poste accompagnata dal figlio, ma che materialmente fosse il figlio ad eseguire il prelievo, consegnando poi alla madre la minor somma di 500/600 euro. CP_1
Tale conclusione, come già evidenziato, è perfettamente coerente con il dato documentale;
ed infatti, lo si ripete, dal settembre 2013 in poi non vi è alcun prelievo allo sportello da parte della e i prelievi sono stati eseguiti per lo più all'ATM, con le carte intestate proprio al CP_2 convenuto.
Insomma, era a gestire in toto i prelievi, alla presenza o meno della madre (il dato, a ben CP_1 vedere, è poco rilevante), e a lasciare nella sua disponibilità un ammontare pari a circa un terzo della pensione effettivamente percepita;
somma che, pur tuttavia, la madre era convinta fosse l'unica pensione a sua disposizione.
Né la conclusione di cui sopra è smentita dal fatto che la nel 2010, avesse aperto un CP_2 libretto postale cointestato con il nipote Invero, tale iniziativa Testimone_5
(ossia, l'apertura del rapporto) si colloca prima del 2013 (anno in cui cessano i prelievi della de cuius), e la disamina dei movimenti di quel rapporto (pag. 41 della prima esibizione in giudizio di
) testimonia che lo stesso è stato alimentato da un iniziale innesto di euro 1.000 del CP_3
25 marzo 2010 per poi accrescere solo con gli interessi fino al 2016, data in cui è stato eseguito un prelievo di euro 1.000,00. Insomma, salvo un unico prelievo del 2016 (che è stato compiuto dal cointestatario), quel rapporto è rimasto sostanzialmente inutilizzato, sicché è ben difficile sostenere che l'esistenza dello stesso dimostri una sorta di attivismo o anche solo di attenzione della ella gestione delle sue finanze. CP_2
D'altra parte, un altro elemento che lascia ritenere che sia stato proprio ad attingere CP_1 pienamente dai rapporti postali profittando della cointestazione (e dell'esclusiva intestazione delle carte) è il fatto che, alla morte della de cuius, entrambi i libretti avevano dei saldi pressoché nulli. Invero, pare francamente inverosimile che la ultraottantenne e con una casa di CP_2 proprietà in una frazione della provincia lucchese, senza spese fisse rilevanti da sostenere ogni mese, con una mobilità molto limitata (è pacifico che potesse spostarsi solo se accompagnata dal figlio, dai familiari di quest'ultimo o dai vicini), riuscisse a spendere ogni mese oltre 1.800 euro.
Il tutto, peraltro, in asserita pendenza del contratto di mantenimento vitalizio anche di natura materiale gravante sul figlio.
Il convenuto, pur non negando di essere rimasto sorpreso dall'aver appreso che i libretti postali fossero pressoché vuoti alla morte della madre (sebbene egli ne fosse cointestatario, e quindi potesse disporre facilmente delle informazioni sul saldo), ha allegato che “con la provvista di contante così reperita, la de cuius affrontava quindi sia le spese per le quali non intendeva domandare il concorso del figlio sia gli esborsi voluttuari che essa decideva di affrontare (per quanto noto al comparente, soprattutto opere di beneficienza e donazioni in chiesa, specie in occasione delle messe “in suffragio” che faceva celebrare)” (pag. 9 della comparsa di costituzione). Pare tuttavia a questo giudicante assolutamente implausibile che la abbia CP_2 prosciugato i libretti per lo più con donazioni o opere di beneficenza (circostanza rispetto alla quale non vi è neanche un principio di prova); è invece maggiormente verosimile (anche per tutte le ragioni anzidette) che i prelievi siano stati eseguiti da il quale abbia lasciato alla madre CP_1 ben poco della pensione che mensilmente veniva accreditata sui libretti per poi impiegare la parte restante sia per spese destinate alla madre, sia per spese rispondenti ai propri ed esclusivi interessi.
Sostiene il convenuto che la circostanza che lui fosse l'intestatario delle carte postamat non dimostra anche che quanto prelevato sia stato utilizzato per spese proprie anziché per spese compiute a beneficio della de cuius. In effetti, nulla può escludere che abbia anche CP_1
26 utilizzato la provvista per soddisfare esigenze proprie della madre, ma l'intestazione delle carte a suo nome, unitamente agli altri elementi sin qui tratteggiati (vale a dire, l'inverosimiglianza della circostanza che fosse la ad utilizzare le carte per effettuare i prelievi e il fatto che ella si CP_2 lamentasse di percepire esclusivamente una piccola pensione di 500/600 euro), integra una chiara presunzione di segno opposto a tali allegazioni, rispetto alla quale era onere del convenuto offrire la prova contraria. In altri termini, deve presumersi che le somme siano state utilizzate nell'esclusivo interesse di chi ha prelevato la provvista, salvo che non sia dimostrato che quelle somme sono state effettivamente impiegate nell'interesse esclusivo dell'altro intestatario dei rapporti postali.
4.5. Da questo punto di vista, il convenuto ha depositato documentazione attestante il compimento di spese a suo dire sostenute ad esclusivo beneficio della madre, come da specchietto riepilogativo che si riporta di seguito:
Alcune spese (documentate da fatture, che si possono presumere tutte saldate anche in assenza di espressa quietanza o di prova del pagamento sia tenuto conto del loro oggetto, sia del fatto che sono piuttosto datate) sono senza dubbio riconducibili alla de cuius. Si allude a quelle
27 rappresentate dai seguenti documenti: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20 (rispetto a quest'ultima si veda anche la testimonianza resa da e , da 21 a 33. È bene precisare, Tes_7 Testimone_9 con riferimento alle spese per elettrodomestici, che si ritengono attribuibili per intero alla in quanto trattasi di oggetti che, per quanto installati dentro l'abitazione di proprietà CP_2 anche delle odierne parti in giudizio, per certo venivano utilizzati solo dalla signora che abitava il fabbricato e perché comunque trattasi di beni soggetti a tendenziale rapida obsolescenza, quindi ben diversi da interventi strutturali e duratori, come le opere murarie o l'installazione (e non la mera riparazione) del montascale. Del pari, si ritengono riconducibili alla anche gli CP_2 acquisti di pellet (doc. 11 e 14): sebbene, infatti, le fatture siano intestate in entrambi i casi al convenuto, i testimoni e hanno confermato che era ad Tes_7 Testimone_9 CP_1 occuparsi in prima persona dell'acquisto del materiale da combustione, che però veniva impiegato nell'abitazione abitata dalla madre.
Le altre spese, invece, si ritiene che non possano riferirsi alla de cuius, se non in parte. Invero, trattasi di opere e lavori eseguiti sul fabbricato (acquisto sanitari, rifacimento bagni, sistemazione terrazzo), come tali da dover imputare 1/3 ciascuno ai tre comproprietari del fabbricato.
Conclusivamente, si ritiene che il convenuto abbia dato prova di aver sostenuto esborsi nell'interesse di limitatamente alla somma pari a euro 32.063,29. CP_2
5. Quanto sin qui argomentato ha due implicazioni.
Anzitutto, occorre riprendere l'esame della domanda di risoluzione del contratto stipulato in data
22.2.2013 avanzata dall'attrice. Si è già visto che la componente di prezzo data per pagata con un meccanismo compensativo facente riferimento a spese precedenti, in realtà, è stata realmente corrisposta per la minor somma di euro 3.691,47 (anziché euro 12.432,2 indicati nell'atto). In merito, invece, al mantenimento vitalizio, corrispondente all'altra parte del prezzo (euro
46.567,80), non può ritenersi che le spese documentate e riconducibili (nei termini sopra detti) alla madre, siano state sostenute dal convenuto con denari propri, avendo egli prelevato somme dal conto corrente della de cujus per importi ben superiori. Risulta pertanto il grave inadempimento in cui è incorso il convenuto, che solo in minima parte ha adempiuto all'obbligazione contrattualmente assunta.
Sussistono, quindi, i presupposti per la dichiarazione della risoluzione del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., con le conseguenze restitutorie che ne discendono secondo quanto previsto dall'art. 1458 c.c.: da un lato, la quota di proprietà (un
28 tempo nuda, ma che, con la morte dell'usufruttuaria, è divenuta piena) trasferita da madre a figlio deve ritenersi tornata nella sfera giuridica della de cuius, e quindi all'interno del patrimonio ereditario;
dall'altro lato, ha diritto alla restituzione della parte di prezzo pagata, CP_1 corrispondente a euro 3.691,47.
La seconda implicazione investe l'altra domanda avanzata dall'attrice, vale a dire quella restitutoria. Ed infatti, tutte le somme indebitamente prelevate dal convenuto dai libretti postali della madre e non utilizzate con certezza nell'interesse di quest'ultima devono essere restituite alla massa ereditaria affinché possano essere equamente distribuite tra tutti gli eredi.
Come risulta dalle tabelle sopra riportate, i prelievi compiuti dal convenuto assommano a complessivi € 168.089,00. Da tale importo vanno tuttavia detratte le somme mensilmente lasciate dal figlio nella disponibilità della madre. L'istruttoria ha ampiamente confermato che CP_1 lasciasse alla madre solo circa un terzo dei ratei pensionistici effettivamente percepiti dalla
[...] de cuius, anche se non è stato acquisito un dato univoco circa l'esatto ammontare:
[...]
e (rispettivamente figlio e nuora dell'attrice) hanno parlato di Testimone_5 Testimone_6
500 euro, mentre (amico della defunta) ha ricordato il maggior importo di 620/630 Tes_7 euro. Questo giudicante ritiene di dover attribuire maggior credito a quest'ultima rappresentazione, se non altro perché proveniente da un soggetto del tutto indifferente alle sorti della causa. Certezza assoluta non vi è neppure sulle tempistiche, tuttavia occorre considerare che fino al settembre 2013, sia pure non sempre in maniera costante, compisse dei ritiri CP_2 autonomamente, il che può lasciar presumere che, fino a quel momento, la de cuius provvedesse in autonomia al proprio sostentamento. In buona sostanza, può concludersi che il convenuto (che a partire dall'ottobre 2013 e fino alla morte della madre avvenuta nel corso dell'ottobre 2019, ha compiuto in via esclusiva prelievi sui libretti) per complessivi 72 mesi abbia lasciato alla sig.ra
30 euro mensili, per totali euro 45.360. CP_2
Vanno poi detratte anche le spese sostenute nell'interesse della de cuius, per come documentate dal convenuto e sopra accertate (euro 32.063,29).
In definitiva, l'importo che deve restituire alla massa ereditaria è pari a euro CP_1
90.665,71.
6. Occorre a questo punto soffermarsi sulle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto.
In primo luogo, ha chiesto la ripetizione delle spese sostenute in adempimento del CP_1 contratto di mantenimento vitalizio, coincidenti con quelle di cui all'elenco sopra riportato.
29 Tuttavia, una volta appurato che è stato proprio il convenuto a prelevare le somme dai depositi postali della madre, le spese che lo stesso ha provato di aver sostenuto nell'interesse della madre
(nella misura di cui sopra) sono state detratte dall'importo che questi deve restituire alla massa ereditarie, in quanto giustificate. A ciò consegue che le stesse non possono essere oggetto di ripetizione.
In secondo luogo, il convenuto ha chiesto il rimborso delle spese funerarie da lui sostenute.
Precisamente si tratterebbe di euro 4.504,22 per la concessione di sepoltura privata col comune di
Capannori ed euro 2.303,02 per pagare la fattura delle onoranze funebri.
Quanto al primo esborso (doc. 34), esso risale al 2008 e fu sostenuto in occasione della morte del padre. L'attrice ha eccepito che trattasi di spesa che avrebbe dovuto rilevare nella successione del padre e, soprattutto, ormai prescritta. Quest'ultima eccezione risulta sicuramente fondata e per questo il rimborso non può aver luogo.
Dovuto, invece, è il rimborso dell'altra spese richiesta, perfettamente documentata (doc. 35).
7. In conclusione, alla luce di quanto accertato, deve restituire alla massa ereditaria CP_1 euro 90.665,71, cui però vanno detratti sia il credito restitutorio discendente dalla risoluzione contrattuale (euro 3.691,47), sia il credito restitutorio discendente dall'esborso per le esequie della madre (euro 2.303,02), per un totale finale pari a euro 84.671,22.
L'eredità di dunque, dovrà essere divisa tra i due fratelli avuto riguardo all'intero CP_2 patrimonio attivo e, dunque, anche tenendo conto del suddetto credito della massa nei confronti del di Sotto questo profilo, è appena il caso di rilevare che, stante l'accertata CP_1 risoluzione dell'atto del 22.2.2013, nella massa ereditaria andranno computate anche le quote immobiliari oggetto di trasferimento in quella sede.
A tal fine, tuttavia, si rende necessaria la remissione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
11. Stante la natura non definitiva della sentenza, non sarà adottata nessuna statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, non definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: rigetta le domande di nullità e di simulazione avanzate dall'attrice;
30 dichiara ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione dell'atto ai rogiti del notaio di Per_1
Capannori in data 22.2.2013 – Rep. 30.141, denominato “Costituzione di obbligo di mantenimento mediante cessione di diritti con riserva di usufrutto vitalizio” fra e CP_1
CP_2 condanna a restituire alla massa ereditaria in morte di la somma di euro CP_1 CP_2
84.671,22, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal deposito della presente pronuncia;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Lucca, 26.9.2025
Il Giudice
LA BO
31
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4776/2021
Oggi 26 settembre 2025, alle ore 14.55, innanzi al Giudice, LA BO , sono comparsi: per l'Avv. IACOPETTI GIOVANNI Parte_1
per l'Avv. AS GIACOMO CP_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense dott.ssa ALESSIA GUERRINI.
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate. Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
LA BO
1 Riaperto il verbale alle ore 15.50, in assenza delle parti, viene data lettura della seguente sentenza.
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice LA BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel giudizio iscritto al n. 4776/2021 r.g.
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. IACOPETTI Parte_1 C.F._1
NN
ATTRICE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti MENCHINI CP_1 C.F._2
RA e AS OM
CONVENUTO
OGGETTO
Contratto di mantenimento vitalizio, nullità, simulazione, ripetizione dell'indebito, divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo - previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, in primo luogo, in tesi: dichiarare la simulazione assoluta – e, quindi, la nullità - del contratto ai rogiti del Notaio di Capannori in data 22.02.2013 – Rep. 30.141, denominato Per_1
2 “Costituzione di obbligo di mantenimento mediante cessione di diritti con riserva di usufrutto vitalizio” fra e , con conseguente condanna del convenuto a CP_1 CP_2 CP_1 conferire gli immobili oggetto del contratto nell'eredità materna;
sempre in primo luogo, in ipotesi: accertare e dichiarare che il suddetto contratto e relativamente simulato, trattandosi in realtà di una donazione;
conseguentemente, poiché il contratto non ha i requisiti formali propri del contratto di donazione, dichiarare la nullità dell'atto stesso, con conseguente condanna del convenuto CP_1
a conferire gli immobili oggetto del contratto nell'eredità materna;
[...] sempre in primo luogo, in ulteriore subordine, procedere alla riduzione della donazione dissimulata di cui si è detto e/o, comunque, procedere alla riduzione ex art. 809, 1° comma c.p.c. delle disposizion di cui al citato contratto e, dunque, dichiarare l'inefficacia relativa delle disposizioni di cui al contratto stesso in quanto lesive dei diritti di legittima della concludente;
con condanna del Sig.
a conferire a favore della concludente stessa quanto a lei spettante per il titolo di cui CP_1 si tratta;
sempre in primo luogo, in ulteriore subordine, dichiarare la nullità del contratto ai rogiti del
Notaio di Capannori in data 22.02.2013 – Rep. 30.141 per mancanza di alea, con ogni Per_1 consequenziale pronuncia di ragione e di legge in ordine all'acquisizione dei beni alla massa ereditaria;
sempre in primo luogo, in ulteriore subordine, pronunciare la risoluzione del contratto ai rogiti del Notaio di Capannori in data 22.02.2013 –Rep. 30.141 per inadempimento del Sig. Per_1
con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, ivi comprese la condanna
CP_1 del sig. alla restituzione dei beni oggetto del contratto stesso e/o l'acquisizione dei
CP_1 beni stessi alla massa ereditaria;
sempre in primo luogo, inoltre, accertare e dichiarare che il Sig. si è indebitamente
CP_1 appropriato di somme di esclusiva spettanza della di lui madre Signora e che, CP_2 pertanto, nella massa ereditaria di quest'ultima, esiste un credito nei confronti del Sig.
CP_1 pari all'importo di cui – appunto – egli si è appropriato senza titolo nel corso degli anni;
[...] con condanna del Sig. a conferire la somma indebitamente percepita (nella misura di CP_1 giustizia e, comunque, determinata all'esito dell'istruttoria) nella massa ereditaria e/o con
3 condanna dello stesso al pagamento a favore della comparente del 50% della somma CP_1 da lui acquisita illegittimamente;
il tutto oltre interessi e/o rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare il sig. a rendere il conto della gestione effettuata sui beni e CP_1 sui denari di spettanza della madre di cui si è detto nelle premesse dell'atto di citazione, a partire dalla data in cui ne ha avuto la disponibilità, con condanna a conferire nella massa ereditaria l'intero importo di cui la defunta madre risulterà essere creditrice;
in ogni caso, accertare e dichiarare - una volta ricostituito l'asse ereditario della defunta CP_2
, all'esito delle domande di cui sopra - che la concludente e suo fratello sono
[...] CP_1 titolari di diritti pari al 50% ciascuno dei diritti sulla massa ereditaria (in aggiunta ai diritti di
1/3 ciascuno sul compendio immobiliare dei quali sono già titolari in forza della successione paterna) e, conseguentemente, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria su tutti i cespiti - mobili e immobili (questi ultimi descritti al punto n.
2. dell'atto di citazione) - mediante assegnazione a ciascuno dei predetti eredi di una quota beni di valore pari ai rispettivi diritti che, complessivamente, ammontano a un mezzo sull'intero; in ogni caso, respingere tutte le eccezioni e domande riconvenzionali avversarie;
in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Per parte convenuta: “insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, funzionalmente a ciò, chiede rimettersi la causa in istruttoria ai fini dell'assunzione della prova orale richiesta e non ammessa e dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a:
1. concretare e stimare i beni ricompresi nell'asse ereditario della Sig.ra formare CP_2 due quote eguali degli stessi, da assegnarsi alle parti in lite mediante accordo tra di esse od estrazione a sorte;
2. accertare se i beni immobili meglio indicati in citazione possono essere comodamente divisi in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (2/3 e 1/3 , provvedendo CP_1 Parte_1 in caso contrario alla relativa stima ai fini di cui all'art. 720 c.p.c.;
3. determinare il valore delle migliorie e degli interventi di conservazione apportati dal Sig. sui predetti beni immobili”. CP_1
Si riportano di seguito le conclusioni precisate nelle note scritte sostitutive dell'udienza del
17.5.2024:
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1. in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
4
2. in via subordinata al mancato accoglimento della suesposta domanda principale, nella denegata ed impugnanda eventualità che, in accoglimento di una domanda avversaria, il contratto ai rogiti del Notaio di Capannori in data 22.02.2013 (Rep. 30.141), Per_1 denominato “Costituzione di obbligo di mantenimento mediante cessione di diritti con riserva di usufrutto vitalizio” venisse annullato, risolto, dichiarato nullo o comunque improduttivo d'effetti, accertato che il Sig. in esecuzione del predetto contratto, ha sostenuto esborsi per € CP_1
51.650,29 nell'interesse della Sig.ra condannare la Sig.ra – quale erede CP_2 Parte_1 della Sig.ra per i diritti di ½ – a rifondere al Sig. la corrispondente quota CP_2 CP_1 di ½ del predetto esborso, il tutto maggiorato d'interessi dal dì del sostenimento delle singole spese sino al saldo;
3. in ogni caso in via riconvenzionale, accertato che il Sig. ha sostenuto le spese CP_1 funerarie per l'importo di € 6.807,24, condannare la Sig.ra – quale erede della Sig.ra Parte_1 per i diritti di ½ – a rifondere al Sig. la corrispondente quota di ½ del CP_2 CP_1 predetto esborso, il tutto maggiorato d'interessi dal dì del sostenimento della spesa sino al saldo;
4. sempre in ogni caso, previa concertazione e stima dei beni costituenti la massa ereditaria nonché della residua comunione in essere tra le parti in lite, disporre lo scioglimento della comunione in essere tra i condividenti, attribuendo a ciascuno la quota di beni di sua spettanza, con spese a carico della massa, salvo quelle derivanti da contestazioni di porsi a carico della parte soccombente e con ordine al competente Conservatore alla trascrizione di cui all'art. 2646
c.c.;
5. il tutto, con vittoria delle spese di lite ».
Funzionalmente all'accoglimento delle suesposte conclusioni, si chiede rimettersi la causa in istruttoria ai fini dell'assunzione della prova orale richiesta e non ammessa e dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a:
1. concretare e stimare i beni ricompresi nell'asse ereditario della Sig.ra formare CP_2 due quote eguali degli stessi, da assegnarsi alle parti in lite mediante accordo tra di esse od estrazione a sorte;
2. accertare se i beni immobili meglio indicati in citazione possono essere comodamente divisi in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (2/3 e 1/3 , provvedendo CP_1 Parte_1 in caso contrario alla relativa stima ai fini di cui all'art. 720 c.p.c.;
5
3. determinare il valore delle migliorie e degli interventi di conservazione apportati dal Sig. sui predetti beni immobili.”. CP_1
SINTESI DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha citato dinanzi all'intestato Tribunale il fratello esponendo che: - in data Parte_1 CP_1
22.2.2013 la loro madre ( deceduta il 18.10.2019) aveva stipulato con un CP_2 CP_1 contratto con il quale: a) veniva ceduta la nuda proprietà di una quota di un immobile sito nel comune di Capannori, fraz. Castelvecchio di Compito (meglio identificato in atti) al prezzo dichiarato di euro 59.000; b) il prezzo era stato corrisposto in parte in denaro (precisamente per totali euro 12.432,20, versati in più soluzioni e del cui ricevimento la dante causa aveva rilasciato quietanza nell'atto) e in parte attraverso la costituzione di un obbligo di mantenimento in capo a c) precisamente, l'odierno convenuto si era obbligato a prestare alla cedente "ogni CP_1 assistenza morale e materiale, l'assistenza medica necessaria in caso di malattia, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali o case di cura, nonché a conservare i fabbricati, oggetto di quest'atto, in condizioni di pulizia ed igiene costanti, anche a mezzo di propri incaricati"; - tuttavia nei conti correnti della defunta madre non vi era traccia dei bonifici attraverso i quali avrebbe estinto in quota parte l'obbligazione di pagare CP_1 il prezzo di acquisto della nuda proprietà; - inoltre la madre, fino a poco prima della morte, era stata autosufficiente da un punto di vista patrimoniale (potendo godere di tre distinti ratei pensionistici per complessivi euro 1.850,00 al mese) e pienamente in grado di attendere a sé stessa senza necessità di particolare assistenza (era stata infatti ricoverata il 18.9.2019 ed era deceduta circa un mese dopo); - oltretutto il fratello profittando del fatto di essere CP_1 cointestatario dei libretti postali n. 33025/000028814494 e n. 33049/000038441377 e di disporre della carta-bancomat n. 75110334 appoggiata sul primo dei due libretti, aveva effettuato nel corso degli anni (e finanche quando la madre era ricoverata) numerosi prelevamenti, lasciando alla madre soltanto euro 500,00 al mese;
- al momento del decesso della madre, il libretto n.
33049/000038441377 aveva un saldo pari a zero mentre il n. 33025/000028814494 recava un saldo di appena euro 199,00.
Sulla scorta di tale esposizione, ha dedotto che il contratto de quo sarebbe (alternativamente) nullo, assolutamente simulato o quantomeno che dissimulasse una donazione, e ciò in quanto: - la quota parte del prezzo non era in realtà mai stata corrisposta;
- il fratello non aveva mai prestato un'assistenza materiale alla madre, essendo quest'ultima autosufficiente;
- altresì, non aveva CP_1
6 assistito patrimonialmente la madre e, al contrario, aveva prelevato somme dai suoi libretti;
- inoltre, alla data di conclusione del contratto la aveva 84 anni, età pari all'aspettativa di CP_2 vita delle donne in Italia, di talché non sarebbe esistita l'alea che dovrebbe connotare la causa del contratto atipico di mantenimento vitalizio. Anche qualora il contratto non dovesse considerarsi relativamente simulato, ad avviso dell'attrice, esso andrebbe risolto per inadempimento, non avendo adempiuto all'obbligo di mantenimento e assistenza. ha anche chiesto CP_1 Parte_1 che il fratello, previo rendiconto dell'utilizzo delle somme prelevate dai libretti della madre, restituisca alla massa ereditaria la metà delle indebite appropriazioni. Infine, ha chiesto disporsi la divisione della comunione ereditaria della defunta madre, ovviamente tenuto conto degli esiti delle precedenti domande e quindi contemplando nella massa anche l'immobile (eventualmente previa riduzione della donazione dissimulata) e il credito restitutorio discendente dagli indebiti prelievi operati dal fratello.
Si è costituito in giudizio contestando sia in fatto che in diritto l'atto introduttivo CP_1 della sorella. Dopo aver premesso che l'attrice aveva interrotto ogni rapporto con la madre a partire dal 2008 (data della morte del padre) ed aveva altresì promosso un contenzioso nei suoi confronti in relazione all'eredità del padre, per quanto più strettamente attinente ai fatti di causa ha esposto che: - i pagamenti risultanti dal rogito notarile traslativo della nuda proprietà corrispondevano a esborsi da lui posti in essere prima dell'atto nell'interesse della madre per l'acquisto di un termocamino, per l'esecuzione di un intervento oculistico e per l'installazione di un impianto montascale;
- nei quasi sette anni successivi alla stipula del contratto, egli aveva adempiuto pienamente all'obbligo di mantenimento ivi assunto;
- in particolare, aveva sostenuto ogni spesa nell'interesse della madre (sul punto il convenuto ha prodotto giustificativi di spesa per euro 39.218,09); - non aveva fatto mancare neppure l'assistenza morale, con visite pressoché quotidiane, ausilio in piccole commissioni e per le visite mediche, attività di pulizia e manutenzione dell'immobile; - per quanto concerne le somme depositate nei due libretti postali, la madre prelevava ogni mese la pensione alle poste (dove veniva da lui accompagnata), che poi spendeva in autonomia senza alcuna propensione al risparmio;
- egli, dunque, non aveva mai prelevato somme dai conti della madre, né aveva mai utilizzato la carta postamat (rinvenuta tra gli effetti personali della madre dopo la sua morte e subito restituita all'istituto emittente).
Ciò precisato e contestato in punto di fatto, ha dedotto in punto di diritto in merito all'infondatezza delle domande avversarie rilevando che: - l'età della madre non implicava, ex se,
7 l'assenza di alea e, quindi, la nullità del contratto;
- non vi era stata alcuna simulazione, tanto che il pagamento di quota parte del prezzo era effettivamente avvenuto (con imputazione a spese precedentemente sostenute nell'interesse della dante causa) e l'assistenza morale e materiale era stata da lui effettivamente prestata per quasi sette anni (mentre l'attrice si era disinteressata completamente della madre a partire dal 2008); - per le medesime ragioni non era sussistente un inadempimento dell'obbligo di mantenimento e assistenza;
- la massa ereditaria non vantava alcun credito restitutorio giacché egli non aveva mai prelevato alcunché dai libretti della madre nonostante la cointestazione.
Per l'eventualità dell'accoglimento di una parte delle domande dell'attrice, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale la ripetizione della metà degli esborsi posti in essere nell'interesse della madre e delle spese sostenute per le esequie. Infine, il convenuto ha aderito alla domanda di divisione giudiziale.
Il Tribunale ha dapprima accolto le istanze di ordine di esibizione della documentazione riguardante i libretti postali intestati alla de cuius e, successivamente, ha ammesso alcuni capitoli di prova testimoniale. Dopo lo sfogo della prova orale, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi in data 21.5.2024 nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c.
In seguito alla lettura degli scritti conclusionali, la causa è stata tuttavia rimessa sul ruolo istruttorio ed è stato nominato il dott. affinché fosse data risposta al Persona_2 seguente quesito:
"Quantifichi il CTU le somme prelevate dal convenuto dai libretti cointestati con la sig.ra
a tal fine: CP_2
- computi tutte le somme prelevate allo sportello;
- computi tutte le somme prelevate a mezzo POS qualora, in relazione al singolo libretto preso in considerazione, risultasse l'unico titolare di carta Postamat associata a quello CP_1 specifico libretto.
Per dare risposta al quesito, prenda visione della documentazione già prodotta dalle parti nonché da in corso di causa su ordine del giudicante, ed acquisisca tutta CP_3
l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, ivi compresi i contratti di apertura dei libretti di deposito e di attivazione delle carte ad essi associate".
8 Dopo varie proroghe concesse su richiesta dell'ausiliario, dettate anche dalla difficoltà di reperire la documentazione necessaria per rispondere a una parte del quesito, l'elaborato di consulenza è stato depositato in data 14.4.2025.
All'esito dell'udienza del 27.6.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza odierna, udita la discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia ha ad oggetto la divisione dell'eredità di madre delle CP_2 parti oggi in causa. Rispetto alla divisione, tuttavia, si pongono come antecedenti e strumentali le domande svolte da parte attrice che afferiscono, da un lato, alla validità o efficacia del contratto concluso nel 2013 tra la de cuius e il convenuto avente ad oggetto il trasferimento di CP_1 una quota ideale del diritto di nuda proprietà su alcuni immobili e, dall'altro lato, alla restituzione di una serie di somme riconducibili a ratei pensionistici di spettanza della medesima de cuius ma delle quali si sarebbe indebitamente appropriato il convenuto.
Seguendo l'ordine contenuto nelle conclusioni rassegnate dall'attrice, occorre soffermarsi in prima battuta sulla domanda di simulazione e/o nullità dell'atto, non prima di averne descritto sommariamente il contenuto.
Con atto a rogito dott.ssa datato 22.2.2013 (doc. 1 attrice), intercorso tra Per_1 CP_2
e alla presenza dei testimoni e GL MA, la de cuius ha
[...] CP_1 Tes_1 ceduto al figlio la nuda proprietà della quota indivisa di 1/3 su un fabbricato e su un terreno, nonché della quota di 5/18 su altri terreni. Il prezzo è stato pattuito in euro 59.000,00, e le parti hanno dato atto che una parte dello stesso era stato già corrisposta mediante un bonifico, pari a euro 6.274,00 e risalente al 6.11.2012 (cro. 00091835206), un assegno bancario di importo pari a euro 1.357,80 emesso nel maggio 2008 n. 1.132.905.428-05, un bonifico di euro 1.500,00 eseguito il 15.1.2013 (cro. 00096490001, ed infine un bonifico di importo pari a euro 3.300,00 eseguito il 11.2.2013 (cro. 00098132608). Le parti hanno poi convenuto che la residua parte del prezzo (pari ad esatti euro 46.567,80) venisse corrisposta mediante l'esecuzione dell'obbligo di mantenimento, così descritto nell'atto: "la presente cessione di diritti viene effettuata allo scopo di garantire il mantenimento omofamiliare della parte cedente Signora e per CP_2 assicurare alla medesima un sicuro avvenire ed una tranquilla vecchiaia ed a tal proposito parte
9 cessionaria Signor si obbliga per sé e propri eredi, a prestare a parte cedente ogni CP_1 assistenza morale e materiale, l'assistenza medica necessaria in caso di malattia, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali o case di cura, nonché a conservare i fabbricati, oggetto di quest'atto, in condizioni di pulizia ed igiene costanti anche a mezzo di propri incaricati".
In buona sostanza, il convenuto si è obbligato a corrispondere circa 4/5 del prezzo assicurando alla madre un'assistenza sia morale che materiale, accollandosi ogni spesa di carattere sanitario e di conservazione/manutenzione dell'immobile da lei abitato.
A fondamento della domanda di simulazione/nullità l'attrice ha dedotto quanto segue:
a) la somma di euro 12.432,20, data per pagata in precedenza nell'atto notarile, non corrisponderebbe a bonifici eseguiti in favore della bensì di terzi, per interessi CP_2 riconducibili in via esclusiva al convenuto;
b) la percepiva pensioni per complessivi € 1.850,00 mensili, per cui non necessitava di CP_2 assistenza sul piano patrimoniale;
oltretutto, aveva pieno accesso ai libretti CP_1 cointestati con la madre (ma alimentati esclusivamente da somme provenienti dalle pensioni di quest'ultima), per cui ogni somma ipoteticamente utilizzata nell'interesse della de cuius, in realtà, non proveniva dal convenuto;
c) inoltre, la de cuius era stata autosufficiente senza necessità di particolare assistenza fino alla data del suo ricovero in ospedale;
d) alla data della stipula dell'atto notarile la madre aveva già quasi 84 anni (età pressochè corrispondente all'aspettativa di vita media) ed aveva avuto già diversi problemi di natura cardiaca.
2. Orbene, prima di saggiare la pregnanza di tali argomenti, nei limiti in cui quanto dedotto abbia trovato conforto sul piano istruttorio, occorre soffermarsi in linea generale sulla tipologia di domande (simulazione e nullità) spiegate, le quali si muovono lungo direttrici parzialmente differenti.
Un atto è simulato allorquando le parti contraenti, pur confezionando un negozio che tipicamente
è funzionale a produrre determinati effetti, in realtà non vogliono affatto che i medesimi si producano (simulazione assoluta) oppure vogliono che si producano effetti diversi, così dissimulando un diverso contratto (simulazione relativa). L'attrice sostiene sia la prima che la seconda ipotesi e, quanto quest'ultima, afferma che le parti, pur configurando il trasferimento
10 delle quote immobiliari come un atto a titolo oneroso, in realtà avevano dissimulato una donazione, non rientrando nella sfera della loro volontà la controprestazione posta in capo all'acquirente, costituita, da un lato, dal pagamento di una somma di denaro (già dato per avvenuto) e, dall'altro lato, dal mantenimento vitalizio della venditrice. La nullità dell'atto, secondo la prospettiva dell'attrice, sarebbe una conseguenza dell'accertamento della suddetta simulazione relativa;
ed infatti, una volta accerta la dissimulazione di un atto donativo e posto che, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c. “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”, il contratto sarebbe nullo per difetto dei requisiti formali richiesti per la donazione.
Se quindi in via principale la categoria della nullità viene evocata come conseguenza dell'accertata simulazione assoluta o, in ipotesi, della simulazione relativa (in quest'ultimo caso sub specie di difetto di forma), sotto altro profilo, e in chiave subordinata, l'attrice sostiene anche la nullità dell'atto per difetto di causa. Più esattamente, ritiene che, ab origine, lo sbilanciamento tra prestazioni (trasferimento di quote immobiliari, da un lato, e assistenza vitalizia di persona in età avanzata, nonché autosufficiente sia da un punto di vista patrimoniale che materiale, dall'altro lato) fosse tale da rendere assente l'alea che, invece, dovrebbe caratterizzare questo contratto atipico.
Esaminando la giurisprudenza sviluppatasi in materia, emerge come gli argomenti addotti a sostegno della nullità per difetto di causa e dell'accertamento della natura (relativamente) simulata del contratto atipico di mantenimento, emerge quanto segue.
È stato sostenuto che “la differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15904 del 29/07/2016).
Dunque, l'assenza di alea, la cui spia è la sproporzione ab origine tra le prestazioni, è stata ritenuta un elemento presuntivo della voluntas simulandi.
11 Allo stesso modo, però, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l'assenza di alea è fonte di nullità del contratto. Più precisamente, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato, in aggiunta ad una rendita monetaria anche l'assistenza medico sanitaria nonché
l'alloggio ed il vestiario, si configura, al pari del cosiddetto contratto di mantenimento, come una sottospecie del vitalizio oneroso, ed è caratterizzato ad una accentuazione dell'elemento aleatorio giacché all'incertezza derivante dalla durata della vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle ulteriori prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparizione con il valore del bene trasferito al vitaliziato” (si veda già Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 6532 del 11/07/1994).
La stessa pronuncia si sofferma anche sull'individuazione dell'aleatorietà proponendo la comparazione delle prestazioni dedotte in contratto sulla base di dati omogenei, vale a dire “la capitalizzazione della rendita reale del bene capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite
e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato”. Trattasi di un principio riaffermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha anche puntualizzato
– ed è quanto più d'interesse in questa sede – che “avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del 22/11/2023).
Nonostante tale (almeno parziale) sovrapposizione dei piani attuativi, è bene rimarcare che nullità
e simulazione si pongono in termini del tutto alternativi. Ed infatti, come visto, la simulazione presuppone che le parti, fin dal momento della pattuizione, non volessero determinati effetti contrattuali o comunque che ne volessero altri rispetto a quelli apparenti, e la sproporzione delle prestazioni, in uno con altri elementi, finisce per costituire un dato presuntivo della volontà di celare, dietro al contratto di mantenimento vitalizio, una donazione. Viceversa, la nullità
12 presuppone che un determinato negozio, e con esso i suoi effetti, siano stati effettivamente voluti, ma proprio tali effetti non sono ritenuti dall'ordinamento meritevoli di prodursi perché non sorretti da una causa, e cioè da una ragione economico-sociale giustificativa del (pur voluto) scambio pattuito. In questo ambito, quindi, la sproporzione tra le prestazioni assume rilievo non già come elemento presuntivo disvelante la volontà simulatoria, ma come connotato di uno scambio a tal punto sbilanciato che l'alea, che dovrebbe caratterizzare questo contratto atipico, può ritenersi assente, così deprivando il negozio della sua funzione economico-sociale.
3. Ciò posto, ritiene questo giudicante che non sussistano sufficienti elementi per poter ritenere fondate queste domande.
Quanto alla domanda formulata in tesi, non sussistono i presupposti per sostenere la simulazione assoluta del contratto di mantenimento. Invero, non vi sono elementi fattuali per sostenere che le parti abbiano inteso concludere un contratto apparente del tutto improduttivo di effetti giuridici, anche con riferimento al trasferimento dei diritti immobiliari.
Con riferimento alle ulteriori domande, se è vero che, alla data di stipula del contratto
(22.2.2013), la (nata il [...]) aveva compiuto quasi 84 anni, raggiungendo così CP_2 un'età prossima all'aspettativa di vita media nella regione Toscana (a tal proposito l'attrice rimanda a uno studio ISTAT attraverso un collegamento ipertestuale;
la circostanza, ad ogni modo, non è contestata), tuttavia il dato statistico non assume portata assorbente, dovendo essere pur sempre rapportato alle condizioni di salute della persona e poi al controvalore della prestazione dedotta in contratto.
in particolare, si è soffermata sulle condizioni di salute della madre, per come Parte_1 descritte nella lettera di dimissione del Presidio Ospedaliero San Luca di Lucca datata 4.5.2019
(doc. 15 di parte attrice), della quale si riporta un estratto: “Ipertensione arteriosa. Dislipidemia.
Pregressa disctomia lombare. Pregresso intervento di arto protesi di ginocchio destro. Plasica vescicale. Dal 2000 angina da sforzo. Nello stesso anno episodio di angina instabile e successiva
PTCA e stent su IVA e CX. Nel 2002 ricomparsa di angina da sforzo e riscontro di restenosi su
IVA e stenosi della Cdx. Trattata con PTCA e stent su IVA Dl e Cdx. Dopo nuovo episodio di angor nuovo studio coronarografico e successivo CABG x 2 (LIMA
OPA. Da alcuni anni stenosi aortica. All'ultimo controllo giudicata di grado severo, in presenza di sintomi e iniziale disfunzione ventricolare sinistra. Ricoverata presso OPA in data 19/07 e sottoposta in data 22/07 ad intervento di sostituzione valvolare aortica con impianto
13 transcatetere di protesi autoespandibile Abbott. La procedura è stata complicata da insorgenza acuta BAV III grado. Sottoposta a posizionamento di PM provvisorio per via trans venosa femorale sinistra. Nel post operatorio verosimile periodo di bassa portata emodinamica con comparsa di IRA. Trattata con infusione di dopamina e lasix ad alto dosaggio con graduale miglioramento dei dati strumentali. Ci viene trasferita per le cure del caso. Portatrice di PM dal luglio 2013 (posizionato a AS)”.
Tuttavia, per quanto è dato evincere dal documento, emerge che la de cuius avesse avuto delle problematiche cardiache a partire dai primi anni 2000 (e quindi all'età di circa 70 anni), ma gli episodi di angina erano stati tutti superati e tenuti sotto controllo. Pur nell'incertezza sulle date esatte (sul punto il documento risulta effettivamente carente), parrebbe comprendersi che solo nel luglio 2013 (dunque 5 mesi dopo l'atto traslativo) la sia stata ricoverata per un nuovo CP_2 problema cardiaco, cui è seguita l'installazione del pacemaker. Insomma, alla data di stipula del contratto, la appariva come un'anziana signora con problematiche cardiache comunque CP_2 sotto controllo. I testimoni sentiti in udienza ( e , Testimone_2 Tes_3 Tes_4 peraltro, hanno confermato che la de cuius, salvo che negli ultimi anni della sua vita, era sostanzialmente autosufficiente, il che lascia presumere che le sue condizioni di salute non fossero allarmanti.
Quanto invece al valore della prestazione dedotta in contratto, deve evidenziarsi che, nell'economia complessiva del negozio, l'obbligazione di mantenimento vitalizio posta in capo al convenuto è stata valutata in misura pari a euro 46.567,80. Detto importo, sebbene non trascurabile, non si appalesa manifestamente incompatibile con il complesso di prestazioni annoverabili nel ventaglio del mantenimento morale e materiale di una persona in età avanzata. Si intende con ciò dire che, avuto riguardo alle spese di mantenimento ordinario e alle spese per la salute della persona (necessariamente in fase ascendente in età avanzata), anche solo cinque anni di vita (non incompatibili con le condizioni specifiche della signora, che infatti è vissuta per oltre sei anni dopo l'atto) avrebbero potuto implicare degli esborsi superiori alla somma suddetta. Ciò anche tenuto conto del fatto che il convenuto si era obbligato non solo a sostenere ogni spesa personale della madre (ivi comprese le cure mediche, sia domiciliari che presso ospedali o case di cura), ma anche “a conservare i fabbricati, oggetto di quest'atto, in condizioni di pulizia ed igiene costanti anche a mezzo di propri incaricati”.
14 A ulteriore sostegno della tesi della nullità/simulazione, l'attrice rileva il fatto, desumibile dal prospetto prodotto al doc. 6, che la de cuius fosse beneficiaria di tre ratei pensionistici per un ammontare complessivo pari, alla data del decesso, a euro 1.859,20. La tesi è sostanzialmente la seguente: dal momento che la poteva contare su ratei pensionistici ben superiori alla CP_2 media, e sicuramente più che sufficienti ad assicurarle un'autonomia patrimoniale e a poter far fronte anche ad eventuali imprevisti, non aveva alcun bisogno di stipulare con il figlio un contratto di mantenimento.
L'argomento, pur suggestivo, perde tuttavia di peso una volta considerato che, come dedotto dalla stessa attrice (e, soprattutto, come emerso nel corso dell'istruttoria, come si avrà modo di vedere più diffusamente nel proseguo), la era convinta di disporre ogni mese di circa CP_2
500-600 euro di pensione, come emerso dall'escussione dei testimoni indotti da entrambe le parti.
Tale aspetto, almeno ponendosi dal punto di vista della simulazione, e quindi indagando la reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto, risulta invero decisivo, nel senso che la disponente, convinta com'era di poter contare su una pensione molto bassa, avrebbe potuto realmente nutrire un interesse a concludere un contratto di mantenimento vitalizio. Ponendoci, invece, nella prospettiva della nullità contrattuale, non può sostenersi che l'ammontare complessivo dei ratei pensionistici percepiti dalla osse tale da elidere interamente l'alea CP_2 contrattuale, facendo venir meno la causa del contratto. Invero, l'alea va inquadrata alla luce delle obbligazioni assunte e, stando al contratto, per acquisire una parte della quota per un controvalore di circa 46.000 euro, si era obbligato a mantenere in tutto e per tutto la madre, e non CP_1 solo limitatamente alle necessità esorbitanti rispetto alle sue capacità economiche, essendo pertanto del tutto irrilevante la circostanza che la stessa avrebbe astrattamente potuto mantenersi da sola.
L'intento simulatorio pare smentito anche inserendo l'atto traslativo nel contesto complessivo dei rapporti familiari.
Il convenuto ha allegato che l'attrice, fin dalla morte del padre, avvenuta nel 2008, avesse interrotto ogni rapporto con la madre. L'attrice ha invece negato la circostanza, affermando piuttosto di aver interrotto ogni rapporto solo con il fratello, tanto da aver continuato a fare visita alla madre negli anni successivi, recandosi però nella sua abitazione solo di sera proprio per evitare di incontrare ha inoltre affermato che la madre avesse un ottimo rapporto con il CP_1 nipote tanto da essere stata presente al suo matrimonio. Per_3
15 La circostanza delle continue visite serali è stata confermata dai testimoni Testimone_5
e (rispettivamente, figlio e nuora dell'attrice), ma sostanzialmente
[...] Testimone_6 anche da (amico e vicino di casa della de cuius; questa la sua dichiarazione: "a me Tes_7 la sig.ra diceva che qualche volta la sig.ra andava a trovarla e qualche volta la CP_2 Pt_1 macchina l'ho vista anche io, ma non spesso"). Il fatto non pare neppure smentito dalla deposizione della testimone (anche lei amica e vicina di casa): è infatti vero Testimone_8 che la testimone ha riferito di non aver mai trovato dalla ma del pari vero è che la Pt_1 CP_2 testimone ha dichiarato che si recava dall'amica “di solito nel pomeriggio”, per cui non è smentito che la figlia si recasse dalla madre in orario serale.
Anche i buoni rapporti con il nipote hanno trovato conferma: oltre alle dichiarazioni rese dal nipote medesimo ( e dalla di lui moglie ( , va Testimone_5 Testimone_6 considerato che nel 2010 la aveva aperto un libretto di deposito cointestato con CP_2
Per_3
È certamente vero, comunque, che i rapporti fossero tesi, come confermato (oltre che da
[...]
figlia del convenuto) dai due testi del tutto indifferenti alla causa, cioè e Tes_9 Tes_4
La prima ha infatti dichiarato: "io sapevo che si erano interrotti i rapporti, me lo ha Tes_7 detto qualche volta la sig.ra parlando, piangendo;
mi ha raccontato poco, perché CP_2 piangeva;
so che non si frequentavano più da quando il papà di marito della sig.ra Parte_1
non c'era più; le ragioni non le so perché piangeva". Analogamente, a detta del CP_2 secondo, "c'erano rapporti burrascosi;
a me lo diceva la sig.ra che con la figlia non CP_2 andava molto d'accordo e così anche tra la sig.ra e il fratello nello specifico non so Pt_1 CP_1 altro". Cionondimeno, non corrisponde al vero che tra madre e figlia fosse cessato ogni rapporto e, stando alla reazione descritta dalla teste la era tutt'altro che felice per la Tes_4 CP_2 situazione venutasi a creare.
Ecco, questo contesto, se porta ad affermare che indubbiamente fosse il figlio con cui la CP_1 veva mantenuto maggiori contatti e sul quale faceva maggiormente affidamento (aveva CP_2 cointestato con lui i rapporti postali e stipulato il contratto di mantenimento vitalizio), non consente tuttavia di ritenere, in maniera univoca, che la de cuius fosse animata dalla volontà di favorire il figlio in un'ottica successoria al solo scopo di punire l'attrice, dissimulando una donazione dietro un contratto di mantenimento vitalizio simulato.
16 In definitiva, ritiene questo giudicante non vi siano sufficienti prove per sostenere che l'alea contrattuale fosse del tutto assente o che la volontà delle parti contraenti fosse quella di dissimulare un atto donativo o (finanche) di non voler alcun effetto contrattuale.
4. In ulteriore subordine, l'attrice ha chiesto l'accertamento dei presupposti della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del convenuto. A sostegno della domanda, l'attrice muove una duplice contestazione: da un lato, sostiene che il fratello non avrebbe adempiuto al mantenimento della madre e, dall'altro lato, che i quattro pagamenti indicati nell'atto in compensazione di una parte del prezzo avrebbero visto come beneficiari dei soggetti terzi e non, invece, la dante causa.
4.1. Prendendo le mosse da quest'ultimo aspetto, si rammenta preliminarmente che nel contratto le parti hanno dato atto che una parte del prezzo era stato già corrisposto mediante un bonifico pari a euro 6.274,00 risalente al 6.11.2012 (cro. 00091835206), un assegno bancario di importo pari a euro 1.357,80 emesso nel maggio 2008 n. 1.132.905.428-05, un bonifico di euro 1.500,00 eseguito il 15.1.2013 (cro. 00096490001) e infine un bonifico di importo pari a euro 3.300,00 eseguito il 11.2.2013 (cro. 00098132608). Il convenuto, pur non negando che sia i tre bonifici che l'assegno avevano visto come beneficiari soggetti diversi dalla ha dedotto che, in CP_2 concreto, le relative spese erano state sostenute nell'interesse esclusivo della madre.
Più nel dettaglio, con riguardo all'assegno del maggio 2008 menzionato nel contratto (di importo pari a euro 1.357,80), il convenuto ha sostenuto che trattasi di un titolo utilizzato per pagare la
Casa di cura Barbantini di Lucca per l'esecuzione di un intervento oculistico della madre.
Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno di tale asserzione (come, ad esempio, una fattura emessa dalla clinica), essendosi limitato il convenuto ad articolare un capitolo di prova testimoniale (il n. 6) non ammissibile in ossequio al dettato dell'art. 2721 c.c..
Relativamente ai tre bonifici ha invece prodotto:
- la fattura n. 183 del 20.10.2012 emessa da per un importo complessivo par a euro Parte_2
6.274,40 avente ad oggetto "lavori eseguiti in Castelvecchio di C.to Via Di Badia loc. Poggetto"
(doc. 5);
- la fattura n. 123 del 11.1.2013 emessa da TA per un importo pari a € 1.500,00 (doc. 6), cui
è eseguita la fattura a saldo n. 259 del 21.1.2013 di € 3.300,00, avente ad oggetto un impianto montascale (doc. 7).
17 Può notarsi come vi sia sostanziale coincidenza tra le fatture e gli importi oggetto dei bonifici, nonché una piena compatibilità sul piano temporale. Quanto all'oggetto delle fatture, è indubbio che i lavori eseguiti dalla abbiano riguardato l'immobile abitato dalla Parte_2 CP_2 relativamente al montascale, è del tutto verosimile che si trattasse di un'installazione che aveva riguardato anch'essa lo stesso immobile e che fosse strumentale ad assicurare che l'ormai anziana signora potesse muoversi con maggiore facilità tra i vari piani del fabbricato (nell'atto di vendita si legge, infatti, che l'edificio è strutturato su tre piani).
Sennonché, diversamente da quanto opinato dal convenuto, non è possibile sostenere che le spese siano state effettuate nell'interesse esclusivo della disponente. Sebbene la abitasse CP_2
l'immobile, e quindi all'epoca beneficiasse in prima persona (e in via esclusiva) di tali lavori/addizioni, non può trascurarsi il fatto che il compendio immobiliare sito nella località
Poggetto fosse (almeno fino all'atto oggetto di causa) in comproprietà tra la madre e figli per la quota di 1/3 ciascuno. Ciò significa che il convenuto ha compiuto delle spese sì CP_1 nell'interesse della de cuius, ma nei limiti di 1/3, corrispondente alla quota del diritto dominicale a lei spettante.
In definitiva: - non vi è prova che la somma pari a euro 1.357,80 sia stata mai stata spesa, tanto più nell'interesse della disponente;
- gli ulteriori esborsi imputati a una parte del prezzo da un punto di vista giuridico avrebbero potuto essere posti a carico della nei limiti di 1/3, e CP_2 cioè per euro 3.691,47.
4.2. Passando all'adempimento dell'altra obbligazione, va preliminarmente rilevato che quella assunta con la stipula del negozio atipico di mantenimento vitalizio è una prestazione complessa, caratterizzata da una molteplicità di adempimenti (mantenimento mensile, pagamento spese straordinarie, assistenza nel compimento di atti della quotidianità quantomeno se richiesto, manutenzione abitazione) per un periodo non determinabile.
L'istruttoria orale ha confermato in maniera sufficientemente chiara che il convenuto, unitamente ai propri familiari, si è occupato di gestire vari aspetti della vita della Ad esempio: - era CP_2 ad acquistare il pellet, gli elettrodomestici ed altri oggetti funzionali alla vita della madre;
- CP_1 sempre il convenuto si era occupato dell'assunzione della badante venuta per tre mesi e Per_4 chi si occupava delle pulizie;
- era la famiglia di ad occuparsi della gestione delle bollette e CP_1 della redazione del 730, nonché ad accompagnare la de cuius ad effettuare le visite mediche;
- il convenuto, inoltre, si occupava di eseguire i lavori di manutenzione nella casa abitata da sua
18 madre (casa che comunque era anche di sua proprietà); - infine, accompagnava la madre a CP_1 fare varie commissioni.
L'istruttoria (anche documentale) ha inoltre dato conto del fatto che il convenuto ha sostenuto vari esborsi nell'interesse della madre. Su tale aspetto, tuttavia, occorre soffermarsi con cura, intrecciandosi con un'altra contestazione mossa dall'attrice tradottasi anche in una vera e propria domanda restitutoria.
Sostiene infatti che il fratello avrebbe profittato della cointestazione dei due libretti Parte_1 postali su cui affluivano i ratei pensionistici della madre per sottrarre a quest'ultima numerose somme, sia attraverso prelievi allo sportello, sia attraverso l'utilizzo in via esclusivo della carta postamat.
Il convenuto ha invece negato tale assunto, sostenendo che: - non aveva mai gestito i risparmi della madre e non aveva mai prelevato alcunché dai suoi libretti postali;
- la de cuius veniva accompagnata da lui, dai suoi familiari o dai suoi vicini/conoscenti presso lo sportello postale per eseguire i prelievi;
- la carta postamat sarebbe sempre stata nella disponibilità della madre e da lui ritrovata tra i suoi effetti personali dopo la morte e quindi restituita all'istituto emittente.
4.3. Per approfondire tali aspetti fattuali è stato dapprima disposto un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di per come richiesto dall'attrice in seconda CP_3 memoria (e quindi “di tutti i documenti relativi ai depositi di cui era titolare la defunta CP_2
presso gli Uffici Postali di Capannori e di Colle di Compito (libretti postali n.
[...]
33025/000028814494 e n. 33049/000038441377) a partire dall'anno 2012 e fino all'apertura della successione”), è stata poi espletata la prova testimoniale e, infine, è stata disposta una CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “Quantifichi il CTU le somme prelevate dal convenuto dai libretti cointestati con la sig.ra a tal fine: CP_2
- computi tutte le somme prelevate allo sportello;
- computi tutte le somme prelevate a mezzo POS qualora, in relazione al singolo libretto preso in considerazione, risultasse l'unico titolare di carta Postamat associata a quello CP_1 specifico libretto.
Per dare risposta al quesito, prenda visione della documentazione già prodotta dalle parti nonché da in corso di causa su ordine del giudicante, ed acquisisca tutta CP_3
l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, ivi compresi i contratti di apertura dei libretti di deposito e di attivazione delle carte ad essi associati”.
19 Prima di soffermarsi sulle risultanze istruttorie, e in particolare sugli esiti della consulenza, è indispensabile prendere posizione sull'eccezione di nullità esperita dal convenuto. Ad avviso di la nullità discenderebbe dal fatto che il CTU ha acquisito in costanza di operazioni CP_1 peritali un documento finalizzato a dimostrare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, vale a dire la circostanza che il convenuto fosse l'unico titolare delle carte associate ai libretti n. 28814494 e n. 38441377.
L'eccezione è destituita di fondamento.
In primo luogo, va rilevato che l'attrice era estranea al rapporto di natura bancaria intercorrente tra , da un lato, e la madre e il fratello, dall'altro lato. L'ipotesi che il fratello avesse CP_3 indebitamente prelevato somme dai libretti è stata da lei avanzata una volta esaminati i movimenti dei libretti (con saldo pressoché pari a zero al momento della morte della e CP_2 prelievi di somme ingenti avvenuti anche durante la degenza in ospedale della madre) in quanto, sulla base della documentazione alla quale era riuscita fino a quel momento ad avere accesso, il fratello era intestatario di una carta postamat appoggiata sul libretto n. 28814494 (doc. 10 di parte attrice).
Dal momento che, sulla base delle allegazioni in fatto e dei documenti prodotti, l'ipotesi avanzata dall'attrice non era parsa manifestamente infondata, è stato disposto l'ordine di esibizione di
“tutti i documenti relativi ai depositi di cui era titolare la defunta ”, conformemente a CP_2 quanto richiesto dall'attrice, essendo la richiesta chiaramente volta ad avere una discovery quanto più ampia possibile dei movimenti verificatisi nell'ambito dei due rapporti bancari rispetto ai quali – lo si ripete – lei era rimasta del tutto estranea. La richiesta di esibizione avanzata dall'attrice conteneva una delimitazione temporale (“a partire dall'anno 2012 e fino all'apertura della successione”), ma per la semplice ragione che, a suo avviso, i prelievi anomali si sarebbero collocati in quel lasso temporale.
Successivamente all'esibizione, e preso atto anche delle dichiarazioni testimoniali medio tempore raccolte, la causa è stata posta in decisione, per poi però essere rimessa in istruttoria per disporre la CTU di cui sopra. Al consulente è stato richiesto di ricostruire la situazione complessiva dei prelievi, sia allo sportello che a mezzo ATM, e per comprendere se quest'ultimi fossero riconducibili (presuntivamente) solo al convenuto è stato chiesto al CTU di acquisire ulteriore documentazione, anche relativa agli originari contratti di apertura dei libretti e di attivazione della carta bancomat e senza alcuna limitazione temporale. Come già detto, l'attrice ha espressamente
20 chiesto di acquisire tutta la documentazione, limitando a un dato periodo temporale l'ordine di esibizione solo perché è in quell'intervallo che, a suo avviso, si sarebbero collocati i prelievi illeciti. Ciò non toglie, tuttavia, che individuare il titolare delle carte grazie alle quali quei prelievi di quel periodo erano stati compiuti sia fondamentale affinché possa aversi un quadro completo della situazione, senza che però l'acquisizione della documentazione suddetta si traduca in un indebito soccorso istruttorio. Trattasi, infatti, di documenti non tesi a provare direttamente il fatto principale (ossia, i prelievi indebiti), ma fatti secondari (le modalità e gli strumenti che consentivano ai titolari di operare sui libretti), valutabili in chiave presuntiva per la prova del fatto principale. Detto in altre parole, l'acquisizione dei contratti di attivazione delle carte bancomat non costituisce un documento a supporto di un fatto principale, che avrebbe dovuto essere chiesto o allegato dall'attrice (per quanto invero non nella sua disponibilità), bensì un fatto secondario strumentale all'inquadramento del fatto principale allegato, rappresentato dall'accertamento dei prelievi ascrivibili al convenuto.
È così che, tra i documenti di causa, è stato acquisito un riepilogo delle carte collegate ai due libretti, attivate nel 2017 e tutte intestate a (pag. 7 della documentazione prodotta da CP_1
su richiesta del CTU). È emerso, insomma, che il convenuto aveva attivato non CP_3 solo una carta appoggiata sul libretto n. 28814494 (come già lasciava ritenere il doc. 10 di parte attrice), ma anche una carta appoggiata sull'altro libretto.
La correttezza dell'operato del CTU è confermata dal più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ha trovato il suggello delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3086 del
01/02/2022). Secondo la Suprema Corte, l'indagine del CTU può estendersi ai fatti c.d. secondari, e cioè non principalmente finalizzati a sorreggere domande ed eccezioni. Fatti secondari che le Sezioni Unite definiscono come “i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”. Quanto all'aspetto relativo all'acquisibilità di nuovi documenti, è stato puntualizzato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.
4.4. Ciò posto, può passarsi alla disamina delle risultanze istruttorie.
21 Madre e figlio erano cointestatari di due libretti postali: il n. 33049/000038441377 acceso presso
AS AC (doc. 8 attrice) e il n. 33025/000028814494 aperto presso l'ufficio postale di
Colle di Compito (doc. 7 attrice). È pacifico tra le parti, ma anche documentato dalle liste movimenti prodotte da a seguito dell'ordine di esibizione giudiziale, che gli unici CP_3 accrediti nei due libretti provenissero dalle pensioni di cui era titolare la Come CP_2 desumibile dal prospetto prodotto dalla parte attrice al doc. 6, la de cuius era beneficiaria di tre ratei pensionistici per un ammontare complessivo pari, alla data del decesso, a euro 1.859,20.
Dall'esame della documentazione prodotta da , che copre un lasso temporale che CP_3 parte dalla fine del 2012, sono soltanto tre i prelievi allo sportello per certo riconducibili alla perché posti in essere su sua personale richiesta: un prelievo da 700 euro del 6.10.2012, CP_2 un prelievo di 700,00 euro del 11.9.2013 e infine un prelievo di 3.000 euro del 14.9.2013. Di contro, quelli effettuati dal convenuto, secondo la ricostruzione compiuta dal CTU, sono i seguenti:
Per quanto concerne, invece, i prelievi con postamat, deve rilevarsi, come del resto già anticipato, che tutte le carte operative sui due rapporti bancari erano intestate a come reso CP_1 evidente dalla documentazione acquisita da . Deve inoltre osservarsi che la CP_3
22 stragrande maggioranza dei prelievi che hanno riguardato i libretti veniva compiuta utilizzando le carte de quibus e, secondo i calcoli compiuti dal CTU, l'importo complessivo di prelievi tramite
POS assomma a complessivi euro 152.639,00 (95.238,00 + 57.401,00).
Le evidenze istruttorie palesano in maniera piuttosto lampante le carenze della linea difensiva tenuta dal convenuto.
Scrive il convenuto che “tra le commissioni che la Sig.ra non mancava di richiedere vi CP_2 era infatti di essere accompagnata presso le poste, ove mensilmente ritirava la propria pensione
(al pari di molti altri anziani, essa non familiarizzò mai con metodi di pagamento diversi dal contante)” (pag. 9 comparsa di costituzione). Sennonché, i prelievi allo sportello riferibili alla de cuius sono assai radi e si collocano nell'ottobre 2012 e nel settembre 2013, mentre tutti gli altri prelievi (e, in particolare, tutti i prelievi successivi al settembre 2013) sono stati effettuati da in prima persona. CP_1
E dunque, la circostanza che la maggior parte dei prelievi siano avvenuti mediante prelievo al bancomat, e non allo sportello, come invece sostenuto dal convenuto, mina la credibilità della sua prospettazione.
Quanto ai prelievi effettuati con le carte postamat, deve poi rilevarsi che le stesse erano intestate proprio a e – in difetto di elementi di segno contrario – non v'è ragione alcuna per ritenere CP_1 che, fossero utilizzate dalla madre.
A riprova di ciò, in chiave presuntiva, preme evidenziare che la nell'ottobre 2013 CP_2
(primo anno in cui il CTU ha rilevato prelievi ATM alla luce degli estratti dei movimenti prodotti in causa), aveva compiuto 84 anni e, con ogni probabilità, non era particolarmente avvezza all'utilizzo di questo metodo di prelievo e pagamento (lo stesso convenuto scrive che “essa non familiarizzò mai con metodi di pagamento diversi dal contante”).
D'altro canto, il convenuto, con riferimento alla carta già in atti, si è limitato ad allegare che la stessa venisse utilizzata dalla madre, senza chiedere l'assunzione di prove a sostegno di tali asserzioni.
Sicuramente falso, peraltro, è che il convenuto avrebbe “rinvenuto questa carta [postamat, n.d.r.] tra gli effetti personali della madre dopo la sua morte e – in qualità di erede – l'ha correttamente restituita all'istituto emittente;
nel verbale di distruzione del documento è infatti stata esplicitata la seguente motivazione” (pag. 10 e 11 della comparsa di costituzione). Ed infatti, è documentato che l'ultimo prelievo dal libretto n. 000028814494 è stato eseguito in data 1.10.2019 quando,
23 tuttavia, era ricoverata in ospedale (doc. 12 di parte attrice). Dunque, salvo non CP_2 voler ritenere che un terzo soggetto, all'insaputa di tutti, abbia eseguito il prelievo per poi riporre la carta tra gli effetti personali della de cuius (il che pare è francamente inverosimile e non sostenuto da alcuna delle parti), deve concludersi che la carta fosse nella piena disponibilità del convenuto.
La circostanza riguardante il fatto che la si occupasse dei prelievi, solo accompagnata CP_2 dal convenuto (o da altri) è stata anche oggetto di prova testimoniale, la quale, in ultima analisi, non è pervenuta a conclusioni favorevoli per CP_1
La testimone ha dichiarato quanto segue: “la sig.ra veniva Testimone_10 CP_2 accompagnata alle Poste dal figlio, dalla nuora e qualche volta da me;
veniva accompagnata per ritirare la pensione una volta al mese;
quando la portavo io ritirava allo sportello, quando la portavano il figlio o la nuora non lo so dire;
ciò accadeva fino a qualche anno fa, perché poi montare e scendere dalla macchina era un pericolo, perciò io non la portavo più; non so come andava allora a riscuotere la pensione”. Ebbene, non può non rilevarsi come la testimonianza sia poco puntuale in ordine alle coordinate temporali degli eventi, e non può escludersi, dunque, che il “qualche anno fa” riferito dalla testimone riguardasse il periodo antecedente al 2013, quando forse la de cuius ancora si occupava in prima persona di compiere i prelievi alle poste. Tale conclusione è tanto più verosimile se si pone mente al fatto che la teste ha riferito che la CP_2 quando veniva da lei accompagnata alle poste, prelevava allo sportello e che – documentalmente
– non risultano prelievi eseguiti dalla opo il settembre 2013. CP_2
Il teste ha invece dichiarato che “il figlio accompagnava la sig.ra a Tes_7 CP_2 prendere la pensione con la macchina, fino a che è stata in gamba, perché fino al 2018, anche se camminava, male si muoveva bene;
poi il resto non lo so”. Sulla base di tale dichiarazione (non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità del teste), parrebbe che, anche dopo il 2013, la si recasse alle poste insieme al figlio. Tale affermazione, tuttavia, deve essere valutata
CP_2 unitamente alle ulteriori emergenze istruttorie: da un lato il fatto che non risultano prelievi documentati formalmente eseguiti dalla dopo il 2013 e dall'altro che, per le ragioni già
CP_2 esposte, non è verosimile che la eseguisse personalmente i prelievi all'ATM. Inoltre, la
CP_2 dichiarazione del teste va inserita nel contesto complessivo della deposizione resa dal medesimo, il quale ha anche affermato che: “a me la sig.ra ha sempre detto che aveva una pensione
CP_2 di circa 620/630 euro al mese e la gestiva lei;
con me non si è mai lamentata che il figlio non le
24 desse abbastanza soldi;
si lamentava che prendeva poco di pensione”. Tale circostanza è stata confermata da tutti i testimoni escussi sul punto (salvo figlia del convenuto, Testimone_9 che non ha saputo riferire alcunché sugli importi):
- (figlio dell'attrice): “lei si lamentava sempre che andava Testimone_5 avanti con 500 euro di pensione al mese;
come tutti i nonni aveva piacere a lasciarci qualcosa: aveva l'abitudine di lasciarmi una tavoletta di cioccolata perché diceva che di più non poteva;
non so quanto prendesse di pensione, non sono mai stato coinvolto nei suoi affari economici;
diceva solo che prendeva poco di pensione, non so perché e per come;
diceva che aveva difficoltà
a pagare le bollette, il gas, le spese di casa”;
- (nuora dell'attrice): “lei diceva che aveva solo la pensione, che aveva questi Testimone_6
500 euro circa e si mortificava quasi a volte anche per i compleanni;
è successo che mi abbia regalato un pigiama e mi ha detto “non posso far di più perché questo è quello che ho”; si lamentava con noi, non so se anche con altre persone, immagino forse con i vicini”.
Ora, posto che, per tabulas, risulta che la de cuius aveva entrate mensili pari a euro 1.859,20, ripartiti tra i due libretti cointestati con il figlio, l'unica spiegazione compatibile con il fatto che la fosse convinta di percepire solo 500/600 euro di pensione è che non fosse lei a gestire i CP_2 prelievi, ancorchè si recasse alle poste accompagnata dal figlio, ma che materialmente fosse il figlio ad eseguire il prelievo, consegnando poi alla madre la minor somma di 500/600 euro. CP_1
Tale conclusione, come già evidenziato, è perfettamente coerente con il dato documentale;
ed infatti, lo si ripete, dal settembre 2013 in poi non vi è alcun prelievo allo sportello da parte della e i prelievi sono stati eseguiti per lo più all'ATM, con le carte intestate proprio al CP_2 convenuto.
Insomma, era a gestire in toto i prelievi, alla presenza o meno della madre (il dato, a ben CP_1 vedere, è poco rilevante), e a lasciare nella sua disponibilità un ammontare pari a circa un terzo della pensione effettivamente percepita;
somma che, pur tuttavia, la madre era convinta fosse l'unica pensione a sua disposizione.
Né la conclusione di cui sopra è smentita dal fatto che la nel 2010, avesse aperto un CP_2 libretto postale cointestato con il nipote Invero, tale iniziativa Testimone_5
(ossia, l'apertura del rapporto) si colloca prima del 2013 (anno in cui cessano i prelievi della de cuius), e la disamina dei movimenti di quel rapporto (pag. 41 della prima esibizione in giudizio di
) testimonia che lo stesso è stato alimentato da un iniziale innesto di euro 1.000 del CP_3
25 marzo 2010 per poi accrescere solo con gli interessi fino al 2016, data in cui è stato eseguito un prelievo di euro 1.000,00. Insomma, salvo un unico prelievo del 2016 (che è stato compiuto dal cointestatario), quel rapporto è rimasto sostanzialmente inutilizzato, sicché è ben difficile sostenere che l'esistenza dello stesso dimostri una sorta di attivismo o anche solo di attenzione della ella gestione delle sue finanze. CP_2
D'altra parte, un altro elemento che lascia ritenere che sia stato proprio ad attingere CP_1 pienamente dai rapporti postali profittando della cointestazione (e dell'esclusiva intestazione delle carte) è il fatto che, alla morte della de cuius, entrambi i libretti avevano dei saldi pressoché nulli. Invero, pare francamente inverosimile che la ultraottantenne e con una casa di CP_2 proprietà in una frazione della provincia lucchese, senza spese fisse rilevanti da sostenere ogni mese, con una mobilità molto limitata (è pacifico che potesse spostarsi solo se accompagnata dal figlio, dai familiari di quest'ultimo o dai vicini), riuscisse a spendere ogni mese oltre 1.800 euro.
Il tutto, peraltro, in asserita pendenza del contratto di mantenimento vitalizio anche di natura materiale gravante sul figlio.
Il convenuto, pur non negando di essere rimasto sorpreso dall'aver appreso che i libretti postali fossero pressoché vuoti alla morte della madre (sebbene egli ne fosse cointestatario, e quindi potesse disporre facilmente delle informazioni sul saldo), ha allegato che “con la provvista di contante così reperita, la de cuius affrontava quindi sia le spese per le quali non intendeva domandare il concorso del figlio sia gli esborsi voluttuari che essa decideva di affrontare (per quanto noto al comparente, soprattutto opere di beneficienza e donazioni in chiesa, specie in occasione delle messe “in suffragio” che faceva celebrare)” (pag. 9 della comparsa di costituzione). Pare tuttavia a questo giudicante assolutamente implausibile che la abbia CP_2 prosciugato i libretti per lo più con donazioni o opere di beneficenza (circostanza rispetto alla quale non vi è neanche un principio di prova); è invece maggiormente verosimile (anche per tutte le ragioni anzidette) che i prelievi siano stati eseguiti da il quale abbia lasciato alla madre CP_1 ben poco della pensione che mensilmente veniva accreditata sui libretti per poi impiegare la parte restante sia per spese destinate alla madre, sia per spese rispondenti ai propri ed esclusivi interessi.
Sostiene il convenuto che la circostanza che lui fosse l'intestatario delle carte postamat non dimostra anche che quanto prelevato sia stato utilizzato per spese proprie anziché per spese compiute a beneficio della de cuius. In effetti, nulla può escludere che abbia anche CP_1
26 utilizzato la provvista per soddisfare esigenze proprie della madre, ma l'intestazione delle carte a suo nome, unitamente agli altri elementi sin qui tratteggiati (vale a dire, l'inverosimiglianza della circostanza che fosse la ad utilizzare le carte per effettuare i prelievi e il fatto che ella si CP_2 lamentasse di percepire esclusivamente una piccola pensione di 500/600 euro), integra una chiara presunzione di segno opposto a tali allegazioni, rispetto alla quale era onere del convenuto offrire la prova contraria. In altri termini, deve presumersi che le somme siano state utilizzate nell'esclusivo interesse di chi ha prelevato la provvista, salvo che non sia dimostrato che quelle somme sono state effettivamente impiegate nell'interesse esclusivo dell'altro intestatario dei rapporti postali.
4.5. Da questo punto di vista, il convenuto ha depositato documentazione attestante il compimento di spese a suo dire sostenute ad esclusivo beneficio della madre, come da specchietto riepilogativo che si riporta di seguito:
Alcune spese (documentate da fatture, che si possono presumere tutte saldate anche in assenza di espressa quietanza o di prova del pagamento sia tenuto conto del loro oggetto, sia del fatto che sono piuttosto datate) sono senza dubbio riconducibili alla de cuius. Si allude a quelle
27 rappresentate dai seguenti documenti: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20 (rispetto a quest'ultima si veda anche la testimonianza resa da e , da 21 a 33. È bene precisare, Tes_7 Testimone_9 con riferimento alle spese per elettrodomestici, che si ritengono attribuibili per intero alla in quanto trattasi di oggetti che, per quanto installati dentro l'abitazione di proprietà CP_2 anche delle odierne parti in giudizio, per certo venivano utilizzati solo dalla signora che abitava il fabbricato e perché comunque trattasi di beni soggetti a tendenziale rapida obsolescenza, quindi ben diversi da interventi strutturali e duratori, come le opere murarie o l'installazione (e non la mera riparazione) del montascale. Del pari, si ritengono riconducibili alla anche gli CP_2 acquisti di pellet (doc. 11 e 14): sebbene, infatti, le fatture siano intestate in entrambi i casi al convenuto, i testimoni e hanno confermato che era ad Tes_7 Testimone_9 CP_1 occuparsi in prima persona dell'acquisto del materiale da combustione, che però veniva impiegato nell'abitazione abitata dalla madre.
Le altre spese, invece, si ritiene che non possano riferirsi alla de cuius, se non in parte. Invero, trattasi di opere e lavori eseguiti sul fabbricato (acquisto sanitari, rifacimento bagni, sistemazione terrazzo), come tali da dover imputare 1/3 ciascuno ai tre comproprietari del fabbricato.
Conclusivamente, si ritiene che il convenuto abbia dato prova di aver sostenuto esborsi nell'interesse di limitatamente alla somma pari a euro 32.063,29. CP_2
5. Quanto sin qui argomentato ha due implicazioni.
Anzitutto, occorre riprendere l'esame della domanda di risoluzione del contratto stipulato in data
22.2.2013 avanzata dall'attrice. Si è già visto che la componente di prezzo data per pagata con un meccanismo compensativo facente riferimento a spese precedenti, in realtà, è stata realmente corrisposta per la minor somma di euro 3.691,47 (anziché euro 12.432,2 indicati nell'atto). In merito, invece, al mantenimento vitalizio, corrispondente all'altra parte del prezzo (euro
46.567,80), non può ritenersi che le spese documentate e riconducibili (nei termini sopra detti) alla madre, siano state sostenute dal convenuto con denari propri, avendo egli prelevato somme dal conto corrente della de cujus per importi ben superiori. Risulta pertanto il grave inadempimento in cui è incorso il convenuto, che solo in minima parte ha adempiuto all'obbligazione contrattualmente assunta.
Sussistono, quindi, i presupposti per la dichiarazione della risoluzione del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., con le conseguenze restitutorie che ne discendono secondo quanto previsto dall'art. 1458 c.c.: da un lato, la quota di proprietà (un
28 tempo nuda, ma che, con la morte dell'usufruttuaria, è divenuta piena) trasferita da madre a figlio deve ritenersi tornata nella sfera giuridica della de cuius, e quindi all'interno del patrimonio ereditario;
dall'altro lato, ha diritto alla restituzione della parte di prezzo pagata, CP_1 corrispondente a euro 3.691,47.
La seconda implicazione investe l'altra domanda avanzata dall'attrice, vale a dire quella restitutoria. Ed infatti, tutte le somme indebitamente prelevate dal convenuto dai libretti postali della madre e non utilizzate con certezza nell'interesse di quest'ultima devono essere restituite alla massa ereditaria affinché possano essere equamente distribuite tra tutti gli eredi.
Come risulta dalle tabelle sopra riportate, i prelievi compiuti dal convenuto assommano a complessivi € 168.089,00. Da tale importo vanno tuttavia detratte le somme mensilmente lasciate dal figlio nella disponibilità della madre. L'istruttoria ha ampiamente confermato che CP_1 lasciasse alla madre solo circa un terzo dei ratei pensionistici effettivamente percepiti dalla
[...] de cuius, anche se non è stato acquisito un dato univoco circa l'esatto ammontare:
[...]
e (rispettivamente figlio e nuora dell'attrice) hanno parlato di Testimone_5 Testimone_6
500 euro, mentre (amico della defunta) ha ricordato il maggior importo di 620/630 Tes_7 euro. Questo giudicante ritiene di dover attribuire maggior credito a quest'ultima rappresentazione, se non altro perché proveniente da un soggetto del tutto indifferente alle sorti della causa. Certezza assoluta non vi è neppure sulle tempistiche, tuttavia occorre considerare che fino al settembre 2013, sia pure non sempre in maniera costante, compisse dei ritiri CP_2 autonomamente, il che può lasciar presumere che, fino a quel momento, la de cuius provvedesse in autonomia al proprio sostentamento. In buona sostanza, può concludersi che il convenuto (che a partire dall'ottobre 2013 e fino alla morte della madre avvenuta nel corso dell'ottobre 2019, ha compiuto in via esclusiva prelievi sui libretti) per complessivi 72 mesi abbia lasciato alla sig.ra
30 euro mensili, per totali euro 45.360. CP_2
Vanno poi detratte anche le spese sostenute nell'interesse della de cuius, per come documentate dal convenuto e sopra accertate (euro 32.063,29).
In definitiva, l'importo che deve restituire alla massa ereditaria è pari a euro CP_1
90.665,71.
6. Occorre a questo punto soffermarsi sulle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto.
In primo luogo, ha chiesto la ripetizione delle spese sostenute in adempimento del CP_1 contratto di mantenimento vitalizio, coincidenti con quelle di cui all'elenco sopra riportato.
29 Tuttavia, una volta appurato che è stato proprio il convenuto a prelevare le somme dai depositi postali della madre, le spese che lo stesso ha provato di aver sostenuto nell'interesse della madre
(nella misura di cui sopra) sono state detratte dall'importo che questi deve restituire alla massa ereditarie, in quanto giustificate. A ciò consegue che le stesse non possono essere oggetto di ripetizione.
In secondo luogo, il convenuto ha chiesto il rimborso delle spese funerarie da lui sostenute.
Precisamente si tratterebbe di euro 4.504,22 per la concessione di sepoltura privata col comune di
Capannori ed euro 2.303,02 per pagare la fattura delle onoranze funebri.
Quanto al primo esborso (doc. 34), esso risale al 2008 e fu sostenuto in occasione della morte del padre. L'attrice ha eccepito che trattasi di spesa che avrebbe dovuto rilevare nella successione del padre e, soprattutto, ormai prescritta. Quest'ultima eccezione risulta sicuramente fondata e per questo il rimborso non può aver luogo.
Dovuto, invece, è il rimborso dell'altra spese richiesta, perfettamente documentata (doc. 35).
7. In conclusione, alla luce di quanto accertato, deve restituire alla massa ereditaria CP_1 euro 90.665,71, cui però vanno detratti sia il credito restitutorio discendente dalla risoluzione contrattuale (euro 3.691,47), sia il credito restitutorio discendente dall'esborso per le esequie della madre (euro 2.303,02), per un totale finale pari a euro 84.671,22.
L'eredità di dunque, dovrà essere divisa tra i due fratelli avuto riguardo all'intero CP_2 patrimonio attivo e, dunque, anche tenendo conto del suddetto credito della massa nei confronti del di Sotto questo profilo, è appena il caso di rilevare che, stante l'accertata CP_1 risoluzione dell'atto del 22.2.2013, nella massa ereditaria andranno computate anche le quote immobiliari oggetto di trasferimento in quella sede.
A tal fine, tuttavia, si rende necessaria la remissione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
11. Stante la natura non definitiva della sentenza, non sarà adottata nessuna statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, non definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: rigetta le domande di nullità e di simulazione avanzate dall'attrice;
30 dichiara ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione dell'atto ai rogiti del notaio di Per_1
Capannori in data 22.2.2013 – Rep. 30.141, denominato “Costituzione di obbligo di mantenimento mediante cessione di diritti con riserva di usufrutto vitalizio” fra e CP_1
CP_2 condanna a restituire alla massa ereditaria in morte di la somma di euro CP_1 CP_2
84.671,22, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal deposito della presente pronuncia;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Lucca, 26.9.2025
Il Giudice
LA BO
31