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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 27/01/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 762/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 625/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1696/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 14/07/2022
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TYXCRHU00019-202 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/12/2021 s.r.l. Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero crediti n. TYXCRHU00019-202 notificato in data 5/5/2021 emesso dall'Agenzia delle
Entrate per l'importo di € 7.209,00 a titolo di recupero credito di imposta (di cui alla l. 208/2015) utilizzato dal ricorrente in compensazione per l'anno 2017.
Il ricorso veniva parzialmente accolto limitatamente alla somma di € 4.859,00 con sentenza 1696/22 del
14/7/2022 mediante la quale si riteneva che i beni di cui al credito di imposta recuperato (n. 3 saldatrici e relativi accessori, una riga ottica, delle frese, un piano magnetico, due pompe Airles, un presetting con porta mandrino, una curva tubo, una pompa dosatrice, Prod._1 e un pannello) costituissero beni “sicuramente strumentali all'attività esercitata dalla società ricorrente, (officina meccanica) e che sono da considerarsi attrezzatura varia, che ha determinato un aumento della capacità produttiva dell'officina da ritenersi strutturale, comportando un aumento del numero dei dipendenti da 19,75 a 25,48”. In sentenza non pare potersi evincere il percorso seguito per circoscrivere a € 4.859,00 il valore dei beni funzionali all'incremento delle capacità produttive.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate assumendo la correttezza del recupero, reputando i beni in questione non idonei a determinare aumento della capacità produttiva.
Si costituiva s.r.l. Resistente_1 assumendo la funzionalità dei beni all'espansione dell'attività di impresa, comprovata dall'incremento degli occupati da 19,75 al 31/12/2016 a 25,48 al
31/12/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'atto di recupero consegue alla esposizione da parte della appellata di un credito di imposta maturato ai sensi dell'art. 1 commi 98 e ss. l. 208/2015, cioè derivante dall'asserito acquisto di beni funzionali all'incremento della capacità produttiva e dell'occupazione in aree depresse. Nella specie, a seguito di accesso di personale dell'agenzia e verifica in contraddittorio, come da processo verbale di constatazione del 6/3/2020, i funzionari dell'Agenzia, pur riconoscendo in generale l'accesso all'istituto, riconoscevano l'utilizzabilità ai fini del credito di imposta di acquisti per un ammontare complessivo di € 1.003.900,00, ritenuti non sostitutivi di meni esistenti e funzionali ad un progetto di espansione come da progetto di investimento redatto da tale Società_1 s.p.a.; disconoscevano, invece, il diritto al credito con riferimento all'acquisto di una serie di beni, per un ammontare complessivo di € 39.150,19, acquisti effettuati tra il 10/3/2017 ed il
25/5/2018.
Trattasi di: una testa 0-90 gradi takisawa;
due saldatrici fronius;
una pompa Prod._1 con filtro e addolcitore;
un presetting con porta mandrino;
un pannello toch screen;
due righe ottiche;
un mandrino 8815-5; un kit
M4kit; una curva tubi;
due frese sand bick con relativo attacco;
una fresa ceratizit;
una saldatrice lorch;
una fronius torcia;
un set di frese kennametal;
un piano magnetico elettropermanente con relativa unità di controllo;
due pompe airless;
un ceratore century.
L'acquisto di tali beni veniva accompagnato, ai fini dell'accesso al credito di imposta, da una comunicazione mediante la quale si affermava che “il progetto di investimento iniziale, avviato dall'impresa il 10/03/2017, è classificato come ampliamento e fa seguito ad un precedente progetto di investimento accrescendone la capacità produttiva di alcune specifiche fasi di produzione. Ciò ha reso necessario l'acquisto di diversi impianti ed attrezzature che ne ampliassero anche la capacità produttiva di base adeguandola a quella delle specifiche fasi di lavorazione. Più precisamente, l'investimento ha riguardato l'acquisto di n. 3 saldatrici e relativi accessori, una riga ottica, delle frese, un piano magnetico, due pompe AIRLES, un presetting con porta mandrino, una curva tubi, una pompa dosatrice Prod._1 e un pannello touch screen PLC”.
Pertanto, per i beni inseriti nella prefata comunicazione, il relativo credito d'imposta di € 17.618,00 (45% di
39.150,00) non veniva riconosciuto ed intanto veniva recuperata a tassazione la somma, pari ad € 7.209,00, che la società aveva già utilizzato in compensazione con versamento del 16/1/2020, quale indebito utilizzo in compensazione di un credito d'imposta inesistente, oltre interessi e sanzioni.
Tanto posto, ai sensi dell'art. 1 c. 98 l. 208/2015 è attribuito un credito di imposta «alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi» tra il 2016 ed il 2019, «destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni
Sardegna e Molise…», funzionali alla installazione di nuovi stabilimenti o all'ampliamento di quelli esistenti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 99 l. 208/2015 «sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio».
Dalla lettura dei commi 98 e 99, dunque, emerge che, perché si possa dare luogo al credito di imposta, è necessario l'acquisto di beni strumentali nuovi (non già usati) e che detti beni siano non solo strumentali all'attività di impresa, ma anche direttamente funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità produttiva di quello esistente, tanto mediante diretto ampliamento della capacità produttiva (p. es. mediante creazione di nuove postazioni di lavoro), quanto mediante innovazioni nel prodotto o nel processo produttivo, tali da generare, l'incremento della capacità di produzione mediante nuove linee di produzione o innovazione delle esistenti con incremento significativo delle relative potenzialità.
Restano, invece, certamente esclusi dal beneficio, gli interventi volti unicamente alla sostituzione dell'esistente, ancorchè con macchinari più nuovo o più recenti, in quanto non in grado, astrattamente, di innovare e implementare significativamente la capacità produttiva;
così come, in generale, tutti gli interventi volti alla mera manutenzione ordinaria dell'impianto.
Nella specie, dunque, appare condivisibile la valutazione operata dall'Amministrazione.
Dall'esame degli acquisti, infatti, emerge trattarsi di attrezzatura prevalentemente di consumo, ordinariamente impiegata nell'attività svolta dalla tipologia di imprese (costruzioni meccaniche). Decisiva, in proposito, appare la lacunosità della descrizione dell'intervento a corredo della comunicazione relativa agli acquisti. Come sopra osservato, infatti, la appellata in tale contesto non in alcun modo specificato in che maniera tali beni dovessero ritenersi funzionali ad una ulteriore espansione delle capacità produttive ed occupazionali, piuttosto che a una mera conservazione di dette capacità, mediante sostituzione o integrazione delle attrezzature esistenti.
In tal senso appare evidente che l'onere di dimostrare la funzionalità degli acquisti ad un progetto di concreto ed effettivo potenziamento degli impianti grava sul contribuente che intende avvalersi del beneficio fiscale, il quale è tenuto a provare in che modo i beni acquisiti siano idonei ad accrescere la capacità produttiva ed occupazionale dell'azienda nell'ambito di un progetto strutturato e di verificata fattibilità. In assenza di tale prova la strumentalità degli acquisti all'incremento occupazionale appare meramente apodittica.
Nella specie, a fronte di beni che appaiono, astrattamente, ordinari nella struttura della tipologia di impresa, dunque ragionevolmente destinati alla sostituzione o all'affiancamento di beni esistenti, la appellata non ha documentato una funzione diversa nell'ambito di uno specifico ed analitico progetto di espansione.
Condizione che non ha assolto (ammesso che ciò fosse possibile) neppure in sede giudiziale, dove la potenzialità espansiva dei beni rispetto alla produzione rimane meramente affermata.
L'appello, pertanto, deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.250,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, conferma integralmente l'atto impugnato. Condanna
l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 625/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1696/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 14/07/2022
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TYXCRHU00019-202 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/12/2021 s.r.l. Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero crediti n. TYXCRHU00019-202 notificato in data 5/5/2021 emesso dall'Agenzia delle
Entrate per l'importo di € 7.209,00 a titolo di recupero credito di imposta (di cui alla l. 208/2015) utilizzato dal ricorrente in compensazione per l'anno 2017.
Il ricorso veniva parzialmente accolto limitatamente alla somma di € 4.859,00 con sentenza 1696/22 del
14/7/2022 mediante la quale si riteneva che i beni di cui al credito di imposta recuperato (n. 3 saldatrici e relativi accessori, una riga ottica, delle frese, un piano magnetico, due pompe Airles, un presetting con porta mandrino, una curva tubo, una pompa dosatrice, Prod._1 e un pannello) costituissero beni “sicuramente strumentali all'attività esercitata dalla società ricorrente, (officina meccanica) e che sono da considerarsi attrezzatura varia, che ha determinato un aumento della capacità produttiva dell'officina da ritenersi strutturale, comportando un aumento del numero dei dipendenti da 19,75 a 25,48”. In sentenza non pare potersi evincere il percorso seguito per circoscrivere a € 4.859,00 il valore dei beni funzionali all'incremento delle capacità produttive.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate assumendo la correttezza del recupero, reputando i beni in questione non idonei a determinare aumento della capacità produttiva.
Si costituiva s.r.l. Resistente_1 assumendo la funzionalità dei beni all'espansione dell'attività di impresa, comprovata dall'incremento degli occupati da 19,75 al 31/12/2016 a 25,48 al
31/12/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'atto di recupero consegue alla esposizione da parte della appellata di un credito di imposta maturato ai sensi dell'art. 1 commi 98 e ss. l. 208/2015, cioè derivante dall'asserito acquisto di beni funzionali all'incremento della capacità produttiva e dell'occupazione in aree depresse. Nella specie, a seguito di accesso di personale dell'agenzia e verifica in contraddittorio, come da processo verbale di constatazione del 6/3/2020, i funzionari dell'Agenzia, pur riconoscendo in generale l'accesso all'istituto, riconoscevano l'utilizzabilità ai fini del credito di imposta di acquisti per un ammontare complessivo di € 1.003.900,00, ritenuti non sostitutivi di meni esistenti e funzionali ad un progetto di espansione come da progetto di investimento redatto da tale Società_1 s.p.a.; disconoscevano, invece, il diritto al credito con riferimento all'acquisto di una serie di beni, per un ammontare complessivo di € 39.150,19, acquisti effettuati tra il 10/3/2017 ed il
25/5/2018.
Trattasi di: una testa 0-90 gradi takisawa;
due saldatrici fronius;
una pompa Prod._1 con filtro e addolcitore;
un presetting con porta mandrino;
un pannello toch screen;
due righe ottiche;
un mandrino 8815-5; un kit
M4kit; una curva tubi;
due frese sand bick con relativo attacco;
una fresa ceratizit;
una saldatrice lorch;
una fronius torcia;
un set di frese kennametal;
un piano magnetico elettropermanente con relativa unità di controllo;
due pompe airless;
un ceratore century.
L'acquisto di tali beni veniva accompagnato, ai fini dell'accesso al credito di imposta, da una comunicazione mediante la quale si affermava che “il progetto di investimento iniziale, avviato dall'impresa il 10/03/2017, è classificato come ampliamento e fa seguito ad un precedente progetto di investimento accrescendone la capacità produttiva di alcune specifiche fasi di produzione. Ciò ha reso necessario l'acquisto di diversi impianti ed attrezzature che ne ampliassero anche la capacità produttiva di base adeguandola a quella delle specifiche fasi di lavorazione. Più precisamente, l'investimento ha riguardato l'acquisto di n. 3 saldatrici e relativi accessori, una riga ottica, delle frese, un piano magnetico, due pompe AIRLES, un presetting con porta mandrino, una curva tubi, una pompa dosatrice Prod._1 e un pannello touch screen PLC”.
Pertanto, per i beni inseriti nella prefata comunicazione, il relativo credito d'imposta di € 17.618,00 (45% di
39.150,00) non veniva riconosciuto ed intanto veniva recuperata a tassazione la somma, pari ad € 7.209,00, che la società aveva già utilizzato in compensazione con versamento del 16/1/2020, quale indebito utilizzo in compensazione di un credito d'imposta inesistente, oltre interessi e sanzioni.
Tanto posto, ai sensi dell'art. 1 c. 98 l. 208/2015 è attribuito un credito di imposta «alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi» tra il 2016 ed il 2019, «destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni
Sardegna e Molise…», funzionali alla installazione di nuovi stabilimenti o all'ampliamento di quelli esistenti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 99 l. 208/2015 «sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio».
Dalla lettura dei commi 98 e 99, dunque, emerge che, perché si possa dare luogo al credito di imposta, è necessario l'acquisto di beni strumentali nuovi (non già usati) e che detti beni siano non solo strumentali all'attività di impresa, ma anche direttamente funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità produttiva di quello esistente, tanto mediante diretto ampliamento della capacità produttiva (p. es. mediante creazione di nuove postazioni di lavoro), quanto mediante innovazioni nel prodotto o nel processo produttivo, tali da generare, l'incremento della capacità di produzione mediante nuove linee di produzione o innovazione delle esistenti con incremento significativo delle relative potenzialità.
Restano, invece, certamente esclusi dal beneficio, gli interventi volti unicamente alla sostituzione dell'esistente, ancorchè con macchinari più nuovo o più recenti, in quanto non in grado, astrattamente, di innovare e implementare significativamente la capacità produttiva;
così come, in generale, tutti gli interventi volti alla mera manutenzione ordinaria dell'impianto.
Nella specie, dunque, appare condivisibile la valutazione operata dall'Amministrazione.
Dall'esame degli acquisti, infatti, emerge trattarsi di attrezzatura prevalentemente di consumo, ordinariamente impiegata nell'attività svolta dalla tipologia di imprese (costruzioni meccaniche). Decisiva, in proposito, appare la lacunosità della descrizione dell'intervento a corredo della comunicazione relativa agli acquisti. Come sopra osservato, infatti, la appellata in tale contesto non in alcun modo specificato in che maniera tali beni dovessero ritenersi funzionali ad una ulteriore espansione delle capacità produttive ed occupazionali, piuttosto che a una mera conservazione di dette capacità, mediante sostituzione o integrazione delle attrezzature esistenti.
In tal senso appare evidente che l'onere di dimostrare la funzionalità degli acquisti ad un progetto di concreto ed effettivo potenziamento degli impianti grava sul contribuente che intende avvalersi del beneficio fiscale, il quale è tenuto a provare in che modo i beni acquisiti siano idonei ad accrescere la capacità produttiva ed occupazionale dell'azienda nell'ambito di un progetto strutturato e di verificata fattibilità. In assenza di tale prova la strumentalità degli acquisti all'incremento occupazionale appare meramente apodittica.
Nella specie, a fronte di beni che appaiono, astrattamente, ordinari nella struttura della tipologia di impresa, dunque ragionevolmente destinati alla sostituzione o all'affiancamento di beni esistenti, la appellata non ha documentato una funzione diversa nell'ambito di uno specifico ed analitico progetto di espansione.
Condizione che non ha assolto (ammesso che ciò fosse possibile) neppure in sede giudiziale, dove la potenzialità espansiva dei beni rispetto alla produzione rimane meramente affermata.
L'appello, pertanto, deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 1.250,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, conferma integralmente l'atto impugnato. Condanna
l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 oltre accessori di legge.