TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 29/01/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. GRAMMATICO ROSARIO nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO Parte_1 nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1151/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRAMMATICO ROSARIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Marsala, nel Corso Antonio Gramsci, 184/G.
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/06/2024, la sig.ra contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “La perizianda
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] , Parte_1 esaminata la documentazione agli atti , visto l'esame obiettivo in atto è in grado di mangiare, lavarsi , vestirsi , contenere urine , assumere farmaci , utilizzare il denaro, muoversi e trasferirsi dal letto alla sedia e viceversa , ADL 5/6 e IADL 8/8 , motivo per cui è da considerare : Invalida al 100% ( Centopercento
) senza diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 , non trovandosi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.”.
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito a lui sottoposto, illustrando analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati e specificando, per ogni singola patologia l'incidenza sul complessivo stato di autosufficienza del soggetto e i motivi per i quali tale autosufficienza non può ritenersi completamente esclusa nei profili essenziali dell'agire quotidiano.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato. Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
- pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 29/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.