Art. 14.
All' art. 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , modificato dall' art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le imprese sono tenute altresi' a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione delle Annuario delle assicurazioni" edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni".
All' art. 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , modificato dall' art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le imprese sono tenute altresi' a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione delle Annuario delle assicurazioni" edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni".