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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6461/2023 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
appellati
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 13,19 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per personalmente presente, l'avv. EVANGELISTI SANDRO anche per Parte_1 l'avv. OR CI il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione di appello;
in via istruttoria insiste nelle richieste istruttorie avanzate in I grado, reiterate in sede di p.c. dinanzi al Giudice di pace e riportate nell'atto di appello;
Per Per Per l'avv. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CRISCUOLI ROBERTO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari ed insiste si opus nelle prove richieste;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
l'avv. Criscuoli richiama l'ordinanza n. 13154 del 2025. L'avv. Evangelisti fa presente che vi è giurisprudenza contrastante sul fatto che sia da considerare danno emergente o spesa di carattere giudiziale;
a suffragio della seconda tesi cita Tribunale Ancona Sezione II sentenza n. 1119 del 2021; fa presente di aver depositato nota spese;
l'avv. Criscuoli si rimette al Giudice. Il GIUDICE Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale e quale parte integrante di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 6461 del Ruolo Generale dell'anno 2023, discussa e decisa ex art. 281
sexies c.p.c. alla odierna udienza del 09/10/2025, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ancona alla via Togliatti n. 108, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
AN Evangelisti - con numero di fax 0733/34524 e posta elettronica CodiceFiscale_2
certificata per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni di Email_1
rito) e CI OR (c.f. – con numero di fax 0733/233364 e posta C.F._3
elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni e Email_2
notificazioni di rito) entrambi del Foro di Macerata e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sgarbi Pietro, sito in Ancona alla via Calatafimi n.2, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e datato 4.02.2022;
-appellante-
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2 [...]
e (C.F.: ) residenti a[...] Controparte_3 CodiceFiscale_6
Togliatti n. 108, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Criscuoli (C.F. ) e- CodiceFiscale_7
mail , indirizzo PEC: con Email_3 Email_4
pagina 2 di 14 studio in Ancona, Via San Martino n.23, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della memoria di costituzione relativa al primo grado di giudizio datata 28-04-2022;
-appellanti-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 225/2023 resa inter partes dal Giudice di Pace di Ancona, in data
6.05.2023, pubblicata il successivo 12.05.2023 e mai notificata”
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 09/10/2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la controversia come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/02/2022 e a seguito del procedimento di ATP ex art 696 bis cpc rubricata al n. 328/2019 RG GdP di Ancona conclusasi con il deposito della relazione peritale a firma dell'Arch. la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1 CP_1
Giudice di Pace i sig.ri , e quali comproprietari Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
dell'appartamento sovrastante a quello di cui è proprietaria la sig.ra , sito in Parte_1
Ancona alla via Togliatti n.108 in rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo IG.
Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, acclarata e dichiarata la responsabilità dei
convenuti nella loro qualità di comproprietari dell'appartamento sovrastante a quello di cui è proprietaria la
sig.ra , sito in Ancona alla via Togliatti n.108 e meglio descritto in premessa, in relazione ai Parte_1
fenomeni infiltrativi verificatisi in quest'ultimo nel settembre 2018 così come è già stato appurato nella
procedura di ATP ex art 696 bis cpc rubricata al n. 328/19, svoltasi dinanzi a questo stesso Ufficio Giudiziario e
conclusasi con il deposito della CTU a firma dell'Arch. per l'effetto condannare i convenuti, in solido Per_2
tra loro e per le causali di cui all'atto introduttivo di lite, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della residua somma di € 2.533,51, ovvero di quella maggiore o minore che il Giudicante riterrà più di giustizia,
a titolo di integrale rifusione dei danni patrimoniali subìti da quest'ultima a vario titolo in conseguenza dei
fenomeni infiltrativi per cui è causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla predetta
somma dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
il tutto entro e non oltre i limiti di competenza per valore del
Giudice adito. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite,
da liquidarsi anche in considerazione della prodromica procedura di negoziazione assistita e da distrarsi in favore
dei difensori antistatari”. pagina 3 di 14 In sintesi e per quanto d'interesse la difesa attorea, ritenuta accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei
convenuti per il fenomeno infiltrativo verificatosi nell'appartamento della nel 2018 così come accertato CP_1
in sede di ATP, dato atto che i convenuti avevano già corrisposto in sede di negoziazione assistita la somma di
E. 300,00 (di cui alla fattura n.12 del 14/10/2020) sostenuta per la ritinteggiatura, agiva in giudizio per
ottenere dai convenuti la corresponsione dei seguenti esborsi ovvero:
- Dei compensi legali avv. S. Evangelisti per proc. di ATP: € 735,00 (+ accessori di legge): totale €
1.072,46;
- Delle spese anticipate per proc. di ATP (CU € 49 + bollo € 27 + richiesta copie aut. € 27,16 +
spese di notifica): totale € 126,59;
- Delle spese CTP Arch. € 500,00; Persona_3
- Delle spese CTU: € 934,46 accessori di legge inclusi;
per un totale di E. 2.633,51 (cfr. atto di citazione di I grado).
Alla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice adìto, celebratasi il 29.04.2022, si costituivano ritualmente in giudizio - con comparsa del 28.04.2022 e per il tramite dell'avv. R.
Criscuoli - tutti i convenuti-odierni appellati chiedendo, in via preliminare, il differimento dell'udienza ad altra data onde consentirgli di chiamare in causa la Compagnia assicurativa CP_5
a titolo di manleva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia in fatto
[...]
che in diritto;
chiedevano anche la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (cfr.
conclusioni rassegnate alle pag. 17 e ss della comparsa di costituzione e risposta depositata in I grado).
Il Giudice di Pace, preso atto della richiesta preliminare formulata dai convenuti, autorizzava la chiamata in causa del terzo rinviando per la sua costituzione in giudizio al 15.07.2022.
A tale udienza si presentavano l'attrice, personalmente, nonché uno dei suoi difensori, nessuno invece compariva per i convenuti e per la terza chiamata in causa;
preso atto di ciò, il Controparte_6
Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per essere decisa nel merito, rinviava per la p.c. all'udienza del 9.09.2022 ove il legale dei convenuti sig.ri insisteva per l'ammissione dei mezzi Controparte_7
istruttori così come articolati nella propria comparsa di costituzione e risposta previa revoca dell'ordinanza emessa dal Giudice alla precedente udienza del 15.07.2022.
Il Giudice di Pace respingeva l'istanza di “rimessione in termini” formulata dai convenuti e rinviava nel contempo per la discussione al 21.10.2022 autorizzando le parti al deposito di eventuali memorie conclusionali fino a tale data.
pagina 4 di 14 In data 7 ottobre 2022, si presentava presso l'abitazione dell'odierna appellante un Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Ancona il quale le riferiva di dover formulare, in nome e per conto dei convenuti, – offerta reale per circa € 1366,76; la sig.ra presa alla sprovvista, dichiarava di Parte_1
non voler accettare alcunchè e che, in ogni caso, si riservava di sentire i suoi legali (Doc. n. 2).
In data 6.05.2023 il GdP di Ancona decideva la controversia con la sentenza ivi impugnata rigettando la domanda e condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Il Giudice di Pace, in particolare, ha rigettato la domanda attorea ritenendo , che “…nel caso di specie
nessun giudizio di merito è stato instaurato da poter acquisire l'ATP” e che, pertanto, in assenza di questo, le
spese dell'espletato procedimento di istruzione preventiva “…vanno poste a carico del ricorrente” e quindi dell'attrice sig.ra (cfr. sentenza in atti). Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha proposto avverso la su citata Parte_1
sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
civile di Ancona, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza per le ragioni tutte meglio dedotte nella superiore
narrativa; - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nella superiore narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 225/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Ancona, nella persona della Dr.ssa L. Volpone, nell'ambito del giudizio n. 1007/2022 RG, in data
6.05.2023, pubblicata il successivo 12.05.2023 e mai notificata, accogliere le conclusioni così come rassegnate
dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:“ Piaccia all'Ill.mo Giudice
adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, acclarata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella loro
qualità di comproprietari dell'appartamento sovrastante a quello di cui è proprietaria la sig.ra Parte_1
, sito in Ancona alla via Togliatti n.108 e meglio descritto in premessa, in relazione ai fenomeni
[...]
infiltrativi verificatisi in quest'ultimo nel settembre 2018 così come è già stato appurato nella procedura di ATP
ex art 696 bis cpc rubricata al n. 328/19, svoltasi dinanzi al GdP di AN e conclusasi con il deposito della CTU a
firma dell'Arch. per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e per le causali di cui all'atto Per_2
introduttivo di lite, al pagamento in favore della sig.ra della residua somma di € 2.633,51, Parte_1
ovvero di quella maggiore o minore che il Giudicante riterrà più di giustizia, a titolo di integrale rifusione dei
danni patrimoniali subìti da quest'ultima a vario titolo in conseguenza dei fenomeni infiltrativi per cui è causa,
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla predetta somma dalla data del dovuto sino al saldo
effettivo; il tutto entro e non oltre i limiti di competenza per valore del Giudice adito. Con sentenza
provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi anche in pagina 5 di 14 considerazione della prodromica procedura di negoziazione assistita e da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
A fondamento dell'impugnazione proposta la difesa di parte appallante ha posto un unico ed articolato motivo con il quale ha denunciato “l'Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria attorea -
Violazione di legge (art. 112 cpc) - Vizio di motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia
per errore di fatto e per “malgoverno” dei principi di diritto e giurisprudenziali che sovraintendono la materia de
qua – Violazione e falsa applicazione dell'art. 696 cpc” (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in appello da intendersi ivi richiamati).
Con comparsa di costituzione depositata in data 30/04/2024 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CP_2 CP_1
Ancona adito in funzione di Giudice dell'Appello ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa: - il via
pregiudiziale ed in rito, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata
sentenza 225/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona in data 06-12/05/2023, difettandone in presupposti in
fatto ed in diritto;
- nel merito, rigettare la domanda avanzata dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in
diritto e per l'effetto confermare nel merito l'impugnata sentenza n. 225/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Ancona in data 06-12/05/2023, per i motivi di cui in narrativa e con ogni consequenziale statuizione. - in via
istruttoria, si opus, si chiede che vengano ammesse le prove orali così come già formulate e richieste dalla difesa
degli appellati con la propria memoria di costituzione e risposta datata 29-04-2022, ovvero sia la prova
testimoniale con i testi ivi indicati, sia l'interrogatorio formale della IG.ra . Ci si oppone Parte_1
infine all'ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla convenuta e odierna appellante in quanto irrilevanti ed
ininfluenti ai fini del decidere (prove orali) Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del grado da liquidarsi in
favore dell'odierno procuratore, che si dichiara antistatario” (cfr. conclusioni rassegnate nella citata comparsa).
Alla prima udienza del 23/05/2024 il procuratore di parte appellante insisteva nella istanza di sospensiva, contestava la comparsa avversaria, eccepiva l'inammissibilità di fatti e circostanze nuove e si opponeva alla ammissione delle prove reiterate da controparte per le ragioni esplicitate nel verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportate;
la difesa degli appellati invece chiedeva il rigetto della sospensiva e insisteva nelle prove richieste in I grado e non ammesse (vedasi sempre verbale della citata udienza a cui si rinvia integralmente).
pagina 6 di 14 Con ordinanza emessa in data 05/06/2023 in accoglimento della istanza proposta ex art. 283 c.p.c.
dall'appellante, questo Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza ivi impugnata;
rigettava le richieste istruttorie reiterate dalla difesa di entrambe le parti;
fissava per la comparizione personale delle parti ex artt. 185-185 bis c.p.c. l'udienza del 26/09/2024 ore 11,0 (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti).
Alla udienza del 26/09/2024 si esperiva il tentativo di conciliazione che però aveva esito negativo (cfr.
relativo verbale di udienza).
Si giungeva così (vedasi decreto del 11/06/2025) alla odierna udienza per la discussione orale e per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che l'appello sia fondato e come tale vada accolto nei limiti che verranno di seguito precisati.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Deve considerarsi, infatti, innanzitutto la peculiare natura dell'accertamento tecnico preventivo:
questo procedimento ha la funzione di preservare, per la parte che lo instaura, gli effetti di una prova,
da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere poi, in un eventuale e successivo giudizio di merito: l'art. 696 cod. proc. civ.,
richiamando, al terzo comma, gli arti. 694 e 695 cod. proc. civ., prevede che il giudice intervenga per verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all'assunzione della richiesta verifica tecnica e,
dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all' occorrenza, sommarie informazioni, neghi o accolga l'istanza con ordinanza non impugnabile perché avente un contenuto meramente ordinatorio.
In conseguenza, l'ordinanza che sia favorevole all'ammissione del mezzo di prova, deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni;
instaurato, quindi,
il dovuto contraddittorio sulla richiesta dell'istante e assegnato all'esperto l'incarico necessario, il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che sia prevista una udienza per la discussione dell'elaborato, né sia adottata una statuizione di merito.
Da questa natura spiccatamente strumentale del procedimento deriva che il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte pagina 7 di 14 richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali: l'onere a carico della sola parte richiedente, invero,
si fonda sulla norma generale come prevista dal primo comma dell'art. 8 del d.P.R. 115/2002, secondo cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato;
quel che difetta, infatti, nella specie sono i presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 23133 del
12/11/2015; Sez. 6 - 2, n. 9735 del 26/05/2020; Sez. 2, n. 29850 del 27/10/2023).
Le citate spese relative al procedimento di ATP devono essere – invece- prese in considerazione,
nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e tale principio si applica anche all'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. “ (cfr. Cass. 2023 n. 29850; Cass. 2024
n. 26478. Va richiamata la giurisprudenza della S. Corte a cui questo Giudice intende dare continuità, secondo cui nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. (v. Cass. Sez. 6 - 3, n.
24726 de 04/11/2013 e precedenti conformi;
Cass. 21085/2023, 35510/2021, 84/2013, 3380/2015).
Soltanto quando sia instaurato il giudizio di merito queste spese sono rimborsabili come spese di lite,
se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico, perché si tratta di spese che, seppure anteriori al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 15492 del 2019) e l'indagine che vi è stata svolta è
stata utilizzata per la risoluzione della controversia. Quest'ultima considerazione spiega perché,
comunque, il resistente nella procedura di accertamento sia considerato quale litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 170 d. P. R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente: egli, invero, ha diritto di interloquire proprio perché il pagamento del compenso potrebbe essergli successivamente imposto in ipotesi di soccombenza nella lite.
La S.C. al riguardo ha pacificamente affermato il principio secondo il quale “tra le spese che devono esser
regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente
pagina 8 di 14 all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di
parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito”. (Cass.
1690/2000; Cass. n. 15672/2005).
Il regolamento delle spese, infatti, è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (sent. 12759/93 cit., n. 1690/2000; Cass. 2015 n. 13154).
Così ricostruita la natura delle spese di accertamento tecnico preventivo, è evidente l'errore in cui è
incorso il Giudice di Pace posto che è documentalmente dimostrato che il giudizio di I grado era stato introdotto dalla odierna appellante all'esito del procedimento di ATP (svoltosi dinanzi al Giudice di
Pace; vedasi relativo fascicolo cartaceo acquisito in I grado ed iscritto al n. RG 328/2019 e presente nel fascicolo d'ufficio del giudizio di I grado ivi ritualmente acquisito).
Di conseguenza – come eccepito dalla difesa di parte appellante- il Giudie di I grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda avanzata dalla attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e in subordine ex art. 2043 c.c.) necessaria per verificare la fondatezza o meno della domanda della volta ad Parte_1
ottenere – come sopra riportato- la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, di CTP e di CTU sostenute nell'ambito del giudizio di ATP e poste a carico esclusivo della stessa quale richiedente del su citato accertamento tecnico preventivo.
Passando quindi all'esame del merito della domanda avanzata dalla questo Giudice Parte_1
ritiene che nel -caso in esame- sussiste –in primo luogo- la prova della responsabilità ex art. 2051 c.c.
degli odierni appellati per l'infiltrazione riscontrata nel sottostante appartamento della odierna appellante posto che le stesse – all'esito del procedimento di ATP - sono risultate con certezza provenire dall'appartamento di loro proprietà (già il perito Arch. nella relazione del Persona_4
Novembre del 2018 aveva escluso che la infiltrazione potesse essere riferita a condotte condominiali).
Ciò che invece il CTU non ha potuto accertare con certezza sono state le cause della verificata infiltrazione (l'ausiliario, infatti, suppone che la infiltrazione si sia manifestata per una perdita accidentale estranea a rotture di qualsiasi genere e che sia penetrata sotto al piano doccia del bagno pagina 9 di 14 degli odierni appellati imbibendo il solaio interpiano fra i due appartamenti e causando la comparsa della infiltrazione descritta ed accertata nell'abitazione della Tanto che l'ausiliario ha Parte_1
accertato che per l'eliminazione dei danni riscontrati occorreva procedere ad opere di ritinteggiatura del soffitto nella proprietà della riteneva inoltre che si dovesse procedere alla stuccatura e Parte_1
alla siliconatura di tutto il perimetro del piatto doccia degli odierni appellati).
Le risultanze dell'ATP non sono state mai contestate dalla difesa degli odierni appellati;
ma al contrario – come emerge dalla relazione di ATP del 10/11/2019- le parti avevano raggiunto un accordo con riferimento alle modalità di intervento di ripristino del danno (all'ultima pagina della relazione il
CTU da atto che in data 07/10/2019 riceveva una comunicazione dal legale dei resistenti con la quale i predetti si rendevano disponibile fin da subito a ripristinare il danno nell'appartamento della controparte ma chiedevano di pagare il compenso del CTU al 50% e la compensazione integrale delle spese di procedura).
Tanto che le odierne parti appellate hanno successivamente (sebbene all'esito della procedura di negoziazione assistita) provveduto a pagare all'appellante l'importo di E. 300,00 pari al costo sostenuto per procedere alla ritinteggiatura del soffitto ove era stata riscontrata la macchia (vedi fattura n. 12 del 2020 ivi prodotta dall'appellante sub doc. n. 6).
Orbene dalle suddette circostanze discende senza dubbio il diritto della a vedersi Parte_1
rimborsata la somma liquidata al CTU per l'espletamento dell'incarico svolto nell'ambito della procedura di ATP iscritta al n. RG 328/2019 in quanto gli accertamenti svolti nella relativa perizia
(acquista nel presente giudizio) hanno giuridica rilevanza e pertinenza nella presente causa in quanto fondano in via esclusiva la responsabilità degli odierni appellati in ordine alle infiltrazioni di cui all'oggetto della domanda attorea.
Tuttavia tale diritto sussiste esclusivamente con riferimento alla somma di E. 467,23 (accessori inclusi)
pari al 50% dell'intero compenso liquidato dal Giudice di Pace al CTU (pari a complessivi E. 934,46
vedasi le due fatture ivi prodotte sub doc. n. 10, ma non è stato documentato il pagamento) posto che l'accertamento tecnico preventivo aveva ad oggetto anche l'accertamento di danni al mobilio del bagno in cui si era verificata l'infiltrazione (fra l'altro di lieve entità) che il CTU ha escluso (cfr. quesito n. 5 posto in sede di ATP e relativa risposta).
Per cui il compenso del CTU non può addossarsi in via esclusiva ai resistenti (odierni appellati) ma si ritiene equo che il relativo importo sia compensato e che quindi la sig.ra partecipi alla Parte_1
pagina 10 di 14 relativa spesa sebbene nella misura del 50% posto che nessun danno al mobilio è stato riscontrato a differenza di quanto era stato allegato in sede di ricorso per ATP.
Ugualmente dicasi con riferimento alle spese vive di ATP quantificate dalla difesa dell'appellante in complessivi E. 126,59 (di cui € 49 per C.U., € 27 per bollo ed E. 27,16 per richiesta copie aut., e spese di notifica per E. 23,43. Spese non contestate nel quantum dalla difesa dei resistenti).
Pertanto, sussiste il diritto della odierna appellante a vedersi riconosciuta la sola somma di E. 63,29
(ovvero il 50% di E. 126,59).
Vanno compensate – per le medesime ragioni di cui sopra – sempre per il 50% anche le spese legali del procedimento di ATP con conseguente diritto della odierna appellante a vedersi liquidato esclusivamente l'importo di E. 367,00 (pari al 50% della somma ivi pretesa pari ad E. 735,00) oltre ad accessori di legge (ovvero il 15% a titolo di spese generali, il 4% per Cpa e il 22% di Iva) per la somma complessiva di E. 536,23 (per tale voce la parte appellante non ha dato prova del relativo pagamento essendo indiscusso tuttavia la relativa obbligazione assunta nei confronti del difensore).
Infatti a titolo di spese legali relative al procedimento di ATP la difesa degli appellanti ha chiesto la liquidazione della somma complessiva di E. 1.072,46 di cui E. € 735,00 per compenso professionale oltre accessori di legge poco meno dei valori medi previsti dal DM 55/2014 vigente all'epoca.
La S.C. ha sul punto affermato che “la quantificazione va compiuta in base alle norme di legge che fissano la
misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale” (cfr. anche in motivazione Cass. 2018
sopra citata).
Nel caso di specie posto che il procedimento di ATP si è svolto e si è concluso nel 2019 i compensi vanno determinati in forza del DM 55/2014. La tabella allegata a tale decreto prevedeva, per le prestazioni di assistenza in sede di ATP per le cause di valore di competenza del Giudice di Pace –
quanto ai valori medi- la somma complessiva di E. 805,00 (di cui E. 200 per la fase di studio;
E. 270,00
per la fase introduttiva ed E. 335,00 per la fase istruttoria).
Non può essere accolta -invece- la domanda volta ad ottenere il rimborso della somma di E. 500,00
asseritamente sostenuta per il proprio CTP Arch. in assenza di prova dell'avvenuto Persona_4
pagamento del suddetto importo (cfr. vuoto assoluto di allegazione non avendo la parte neppure indicato se e quando l'esborso sarebbe stato effettuato ed eventualmente attraverso quale modalità).
pagina 11 di 14 Sul punto va altresì evidenziato che l'appellante si è limitata a depositare (ivi sub doc. n. 9) una notula datata 12/10/2020 che però non è firmata dall'Arch. Persona_4
Inoltre nella citata notula si fa riferimento a tre sopralluoghi che il professionista avrebbe effettuato presso l'abitazione della (ma non sono specificate le date in cui sarebbero avvenuti) e per Parte_1
questo si indica un onorario a vacazione di E. 500,00 con ritenuta al 20% di E. 100,00 per un totale di E.
400,00 (pertanto la notula depositata non solo è generica ma non ha alcun valore probatorio non essendo stata sottoscritta dal professionista. Non senza evidenziare che dei tre sopralluoghi non solo non è stata fornita la prova ma contrasta con quanto emerge nella relazione depositata ivi sub doc. n. 4
– senza data e senza le foto allegate- sottoscritta dall'Arch. nella quale si dà atto che l'unico Per_4
sopralluogo effettuato dal predetto professionista è del 19/11/2018. Né dalla relazione di ATP risulta che il predetto abbia partecipato come CTP alle operazioni peritali).
Quindi ed in conclusione gli odierni appellati vanno condannati a rifondere alla appellante la somma complessiva di E. 1.066,75 oltre ad interessi legali dalla data odierna al saldo.
In ragione di quanto sopra va rigettata la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa degli appellati non ricorrendone i relativi presupposti.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, in ragione dell'esito della lite, possono essere compensate stante il parziale rigetto delle pretese e tenuto conto del comportamento delle odierne parti appellate le quali: prima dell'introduzione del giudizio di I grado hanno corrisposto la somma di
E. 300,00 per eliminare le conseguenze dell'infiltrazione accertata in sede di ATP come da fattura prodotta dalla odierna appellante;
nel corso del giudizio di I grado – ovvero in data 07/10/2022-
hanno proceduto ad offrire ex art. 1206 c.c. (con offerta reale tramite ufficiale giudiziario) alla appellante la somma di E. 1.366,76 mediante assegno (ben superiore a quella ivi accertata come dovuta) rifiutata dalla odierna appellante;
a ciò si aggiunga altresì il fatto che l'odierna appellante ha rifiutato anche la proposta fatta dagli appellati alla udienza del 26/09/2025 – nel corso del tentativo di conciliazione- ed avente ad oggetto il versamento della somma di E. 1.300,00 (nel verbale si legge:
“la sig.ra dichiara di non accettare;
l'avv. Evangelisti dichiara che la proposta non è congrua rispetto Parte_1
alle spese ad oggi quantificate ed è la stessa cifra che controparte ha offerto direttamente alla prima Parte_1
delle conclusionali in I grado”).
P.Q.M.
pagina 12 di 14 il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in II
grado al n. RG 6461/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello perché fondato per le causali di cui in motivazione;
in riforma quindi della sentenza ivi appellata,
ACCERTA
E dichiara la responsabilità degli appellati per il fenomeno di infiltrazione per cui è causa per le causali di cui in motivazione;
ACCERTA
E dichiara che gli odierni appellati hanno già risarcito la parte appellante mediante il pagamento della somma di E. 300,00;
PONE
Le spese di ATP a carico delle odierne parti in causa nella misura del 50%;
e per l'effetto,
ND
Gli appellati al pagamento in favore dell'appellante – per i titoli e per le causali di cui in motivazione- della somma complessiva di E. 1.066,75 oltre ad interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
RIGETTA
Ogni altra domanda ed eccezione.
COMPENSA
integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio per le causali di cui in motivazione.
Così deciso ad Ancona il 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Pompetti Gabriella
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6461/2023 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
appellati
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 13,19 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per personalmente presente, l'avv. EVANGELISTI SANDRO anche per Parte_1 l'avv. OR CI il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione di appello;
in via istruttoria insiste nelle richieste istruttorie avanzate in I grado, reiterate in sede di p.c. dinanzi al Giudice di pace e riportate nell'atto di appello;
Per Per Per l'avv. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CRISCUOLI ROBERTO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari ed insiste si opus nelle prove richieste;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
l'avv. Criscuoli richiama l'ordinanza n. 13154 del 2025. L'avv. Evangelisti fa presente che vi è giurisprudenza contrastante sul fatto che sia da considerare danno emergente o spesa di carattere giudiziale;
a suffragio della seconda tesi cita Tribunale Ancona Sezione II sentenza n. 1119 del 2021; fa presente di aver depositato nota spese;
l'avv. Criscuoli si rimette al Giudice. Il GIUDICE Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale e quale parte integrante di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 6461 del Ruolo Generale dell'anno 2023, discussa e decisa ex art. 281
sexies c.p.c. alla odierna udienza del 09/10/2025, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ancona alla via Togliatti n. 108, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
AN Evangelisti - con numero di fax 0733/34524 e posta elettronica CodiceFiscale_2
certificata per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni di Email_1
rito) e CI OR (c.f. – con numero di fax 0733/233364 e posta C.F._3
elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni e Email_2
notificazioni di rito) entrambi del Foro di Macerata e con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sgarbi Pietro, sito in Ancona alla via Calatafimi n.2, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e datato 4.02.2022;
-appellante-
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2 [...]
e (C.F.: ) residenti a[...] Controparte_3 CodiceFiscale_6
Togliatti n. 108, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Criscuoli (C.F. ) e- CodiceFiscale_7
mail , indirizzo PEC: con Email_3 Email_4
pagina 2 di 14 studio in Ancona, Via San Martino n.23, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della memoria di costituzione relativa al primo grado di giudizio datata 28-04-2022;
-appellanti-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 225/2023 resa inter partes dal Giudice di Pace di Ancona, in data
6.05.2023, pubblicata il successivo 12.05.2023 e mai notificata”
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 09/10/2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la controversia come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/02/2022 e a seguito del procedimento di ATP ex art 696 bis cpc rubricata al n. 328/2019 RG GdP di Ancona conclusasi con il deposito della relazione peritale a firma dell'Arch. la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1 CP_1
Giudice di Pace i sig.ri , e quali comproprietari Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
dell'appartamento sovrastante a quello di cui è proprietaria la sig.ra , sito in Parte_1
Ancona alla via Togliatti n.108 in rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo IG.
Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, acclarata e dichiarata la responsabilità dei
convenuti nella loro qualità di comproprietari dell'appartamento sovrastante a quello di cui è proprietaria la
sig.ra , sito in Ancona alla via Togliatti n.108 e meglio descritto in premessa, in relazione ai Parte_1
fenomeni infiltrativi verificatisi in quest'ultimo nel settembre 2018 così come è già stato appurato nella
procedura di ATP ex art 696 bis cpc rubricata al n. 328/19, svoltasi dinanzi a questo stesso Ufficio Giudiziario e
conclusasi con il deposito della CTU a firma dell'Arch. per l'effetto condannare i convenuti, in solido Per_2
tra loro e per le causali di cui all'atto introduttivo di lite, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della residua somma di € 2.533,51, ovvero di quella maggiore o minore che il Giudicante riterrà più di giustizia,
a titolo di integrale rifusione dei danni patrimoniali subìti da quest'ultima a vario titolo in conseguenza dei
fenomeni infiltrativi per cui è causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla predetta
somma dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
il tutto entro e non oltre i limiti di competenza per valore del
Giudice adito. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite,
da liquidarsi anche in considerazione della prodromica procedura di negoziazione assistita e da distrarsi in favore
dei difensori antistatari”. pagina 3 di 14 In sintesi e per quanto d'interesse la difesa attorea, ritenuta accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei
convenuti per il fenomeno infiltrativo verificatosi nell'appartamento della nel 2018 così come accertato CP_1
in sede di ATP, dato atto che i convenuti avevano già corrisposto in sede di negoziazione assistita la somma di
E. 300,00 (di cui alla fattura n.12 del 14/10/2020) sostenuta per la ritinteggiatura, agiva in giudizio per
ottenere dai convenuti la corresponsione dei seguenti esborsi ovvero:
- Dei compensi legali avv. S. Evangelisti per proc. di ATP: € 735,00 (+ accessori di legge): totale €
1.072,46;
- Delle spese anticipate per proc. di ATP (CU € 49 + bollo € 27 + richiesta copie aut. € 27,16 +
spese di notifica): totale € 126,59;
- Delle spese CTP Arch. € 500,00; Persona_3
- Delle spese CTU: € 934,46 accessori di legge inclusi;
per un totale di E. 2.633,51 (cfr. atto di citazione di I grado).
Alla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice adìto, celebratasi il 29.04.2022, si costituivano ritualmente in giudizio - con comparsa del 28.04.2022 e per il tramite dell'avv. R.
Criscuoli - tutti i convenuti-odierni appellati chiedendo, in via preliminare, il differimento dell'udienza ad altra data onde consentirgli di chiamare in causa la Compagnia assicurativa CP_5
a titolo di manleva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia in fatto
[...]
che in diritto;
chiedevano anche la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (cfr.
conclusioni rassegnate alle pag. 17 e ss della comparsa di costituzione e risposta depositata in I grado).
Il Giudice di Pace, preso atto della richiesta preliminare formulata dai convenuti, autorizzava la chiamata in causa del terzo rinviando per la sua costituzione in giudizio al 15.07.2022.
A tale udienza si presentavano l'attrice, personalmente, nonché uno dei suoi difensori, nessuno invece compariva per i convenuti e per la terza chiamata in causa;
preso atto di ciò, il Controparte_6
Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per essere decisa nel merito, rinviava per la p.c. all'udienza del 9.09.2022 ove il legale dei convenuti sig.ri insisteva per l'ammissione dei mezzi Controparte_7
istruttori così come articolati nella propria comparsa di costituzione e risposta previa revoca dell'ordinanza emessa dal Giudice alla precedente udienza del 15.07.2022.
Il Giudice di Pace respingeva l'istanza di “rimessione in termini” formulata dai convenuti e rinviava nel contempo per la discussione al 21.10.2022 autorizzando le parti al deposito di eventuali memorie conclusionali fino a tale data.
pagina 4 di 14 In data 7 ottobre 2022, si presentava presso l'abitazione dell'odierna appellante un Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Ancona il quale le riferiva di dover formulare, in nome e per conto dei convenuti, – offerta reale per circa € 1366,76; la sig.ra presa alla sprovvista, dichiarava di Parte_1
non voler accettare alcunchè e che, in ogni caso, si riservava di sentire i suoi legali (Doc. n. 2).
In data 6.05.2023 il GdP di Ancona decideva la controversia con la sentenza ivi impugnata rigettando la domanda e condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Il Giudice di Pace, in particolare, ha rigettato la domanda attorea ritenendo , che “…nel caso di specie
nessun giudizio di merito è stato instaurato da poter acquisire l'ATP” e che, pertanto, in assenza di questo, le
spese dell'espletato procedimento di istruzione preventiva “…vanno poste a carico del ricorrente” e quindi dell'attrice sig.ra (cfr. sentenza in atti). Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha proposto avverso la su citata Parte_1
sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
civile di Ancona, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare,
sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza per le ragioni tutte meglio dedotte nella superiore
narrativa; - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nella superiore narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 225/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Ancona, nella persona della Dr.ssa L. Volpone, nell'ambito del giudizio n. 1007/2022 RG, in data
6.05.2023, pubblicata il successivo 12.05.2023 e mai notificata, accogliere le conclusioni così come rassegnate
dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:“ Piaccia all'Ill.mo Giudice
adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, acclarata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella loro
qualità di comproprietari dell'appartamento sovrastante a quello di cui è proprietaria la sig.ra Parte_1
, sito in Ancona alla via Togliatti n.108 e meglio descritto in premessa, in relazione ai fenomeni
[...]
infiltrativi verificatisi in quest'ultimo nel settembre 2018 così come è già stato appurato nella procedura di ATP
ex art 696 bis cpc rubricata al n. 328/19, svoltasi dinanzi al GdP di AN e conclusasi con il deposito della CTU a
firma dell'Arch. per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e per le causali di cui all'atto Per_2
introduttivo di lite, al pagamento in favore della sig.ra della residua somma di € 2.633,51, Parte_1
ovvero di quella maggiore o minore che il Giudicante riterrà più di giustizia, a titolo di integrale rifusione dei
danni patrimoniali subìti da quest'ultima a vario titolo in conseguenza dei fenomeni infiltrativi per cui è causa,
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla predetta somma dalla data del dovuto sino al saldo
effettivo; il tutto entro e non oltre i limiti di competenza per valore del Giudice adito. Con sentenza
provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi anche in pagina 5 di 14 considerazione della prodromica procedura di negoziazione assistita e da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
A fondamento dell'impugnazione proposta la difesa di parte appallante ha posto un unico ed articolato motivo con il quale ha denunciato “l'Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria attorea -
Violazione di legge (art. 112 cpc) - Vizio di motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia
per errore di fatto e per “malgoverno” dei principi di diritto e giurisprudenziali che sovraintendono la materia de
qua – Violazione e falsa applicazione dell'art. 696 cpc” (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in appello da intendersi ivi richiamati).
Con comparsa di costituzione depositata in data 30/04/2024 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CP_2 CP_1
Ancona adito in funzione di Giudice dell'Appello ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa: - il via
pregiudiziale ed in rito, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata
sentenza 225/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona in data 06-12/05/2023, difettandone in presupposti in
fatto ed in diritto;
- nel merito, rigettare la domanda avanzata dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in
diritto e per l'effetto confermare nel merito l'impugnata sentenza n. 225/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Ancona in data 06-12/05/2023, per i motivi di cui in narrativa e con ogni consequenziale statuizione. - in via
istruttoria, si opus, si chiede che vengano ammesse le prove orali così come già formulate e richieste dalla difesa
degli appellati con la propria memoria di costituzione e risposta datata 29-04-2022, ovvero sia la prova
testimoniale con i testi ivi indicati, sia l'interrogatorio formale della IG.ra . Ci si oppone Parte_1
infine all'ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla convenuta e odierna appellante in quanto irrilevanti ed
ininfluenti ai fini del decidere (prove orali) Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del grado da liquidarsi in
favore dell'odierno procuratore, che si dichiara antistatario” (cfr. conclusioni rassegnate nella citata comparsa).
Alla prima udienza del 23/05/2024 il procuratore di parte appellante insisteva nella istanza di sospensiva, contestava la comparsa avversaria, eccepiva l'inammissibilità di fatti e circostanze nuove e si opponeva alla ammissione delle prove reiterate da controparte per le ragioni esplicitate nel verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportate;
la difesa degli appellati invece chiedeva il rigetto della sospensiva e insisteva nelle prove richieste in I grado e non ammesse (vedasi sempre verbale della citata udienza a cui si rinvia integralmente).
pagina 6 di 14 Con ordinanza emessa in data 05/06/2023 in accoglimento della istanza proposta ex art. 283 c.p.c.
dall'appellante, questo Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza ivi impugnata;
rigettava le richieste istruttorie reiterate dalla difesa di entrambe le parti;
fissava per la comparizione personale delle parti ex artt. 185-185 bis c.p.c. l'udienza del 26/09/2024 ore 11,0 (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti).
Alla udienza del 26/09/2024 si esperiva il tentativo di conciliazione che però aveva esito negativo (cfr.
relativo verbale di udienza).
Si giungeva così (vedasi decreto del 11/06/2025) alla odierna udienza per la discussione orale e per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che l'appello sia fondato e come tale vada accolto nei limiti che verranno di seguito precisati.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Deve considerarsi, infatti, innanzitutto la peculiare natura dell'accertamento tecnico preventivo:
questo procedimento ha la funzione di preservare, per la parte che lo instaura, gli effetti di una prova,
da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere poi, in un eventuale e successivo giudizio di merito: l'art. 696 cod. proc. civ.,
richiamando, al terzo comma, gli arti. 694 e 695 cod. proc. civ., prevede che il giudice intervenga per verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all'assunzione della richiesta verifica tecnica e,
dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all' occorrenza, sommarie informazioni, neghi o accolga l'istanza con ordinanza non impugnabile perché avente un contenuto meramente ordinatorio.
In conseguenza, l'ordinanza che sia favorevole all'ammissione del mezzo di prova, deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni;
instaurato, quindi,
il dovuto contraddittorio sulla richiesta dell'istante e assegnato all'esperto l'incarico necessario, il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che sia prevista una udienza per la discussione dell'elaborato, né sia adottata una statuizione di merito.
Da questa natura spiccatamente strumentale del procedimento deriva che il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte pagina 7 di 14 richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali: l'onere a carico della sola parte richiedente, invero,
si fonda sulla norma generale come prevista dal primo comma dell'art. 8 del d.P.R. 115/2002, secondo cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato;
quel che difetta, infatti, nella specie sono i presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 23133 del
12/11/2015; Sez. 6 - 2, n. 9735 del 26/05/2020; Sez. 2, n. 29850 del 27/10/2023).
Le citate spese relative al procedimento di ATP devono essere – invece- prese in considerazione,
nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e tale principio si applica anche all'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. “ (cfr. Cass. 2023 n. 29850; Cass. 2024
n. 26478. Va richiamata la giurisprudenza della S. Corte a cui questo Giudice intende dare continuità, secondo cui nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. (v. Cass. Sez. 6 - 3, n.
24726 de 04/11/2013 e precedenti conformi;
Cass. 21085/2023, 35510/2021, 84/2013, 3380/2015).
Soltanto quando sia instaurato il giudizio di merito queste spese sono rimborsabili come spese di lite,
se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico, perché si tratta di spese che, seppure anteriori al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 15492 del 2019) e l'indagine che vi è stata svolta è
stata utilizzata per la risoluzione della controversia. Quest'ultima considerazione spiega perché,
comunque, il resistente nella procedura di accertamento sia considerato quale litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 170 d. P. R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente: egli, invero, ha diritto di interloquire proprio perché il pagamento del compenso potrebbe essergli successivamente imposto in ipotesi di soccombenza nella lite.
La S.C. al riguardo ha pacificamente affermato il principio secondo il quale “tra le spese che devono esser
regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente
pagina 8 di 14 all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di
parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito”. (Cass.
1690/2000; Cass. n. 15672/2005).
Il regolamento delle spese, infatti, è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (sent. 12759/93 cit., n. 1690/2000; Cass. 2015 n. 13154).
Così ricostruita la natura delle spese di accertamento tecnico preventivo, è evidente l'errore in cui è
incorso il Giudice di Pace posto che è documentalmente dimostrato che il giudizio di I grado era stato introdotto dalla odierna appellante all'esito del procedimento di ATP (svoltosi dinanzi al Giudice di
Pace; vedasi relativo fascicolo cartaceo acquisito in I grado ed iscritto al n. RG 328/2019 e presente nel fascicolo d'ufficio del giudizio di I grado ivi ritualmente acquisito).
Di conseguenza – come eccepito dalla difesa di parte appellante- il Giudie di I grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda avanzata dalla attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e in subordine ex art. 2043 c.c.) necessaria per verificare la fondatezza o meno della domanda della volta ad Parte_1
ottenere – come sopra riportato- la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, di CTP e di CTU sostenute nell'ambito del giudizio di ATP e poste a carico esclusivo della stessa quale richiedente del su citato accertamento tecnico preventivo.
Passando quindi all'esame del merito della domanda avanzata dalla questo Giudice Parte_1
ritiene che nel -caso in esame- sussiste –in primo luogo- la prova della responsabilità ex art. 2051 c.c.
degli odierni appellati per l'infiltrazione riscontrata nel sottostante appartamento della odierna appellante posto che le stesse – all'esito del procedimento di ATP - sono risultate con certezza provenire dall'appartamento di loro proprietà (già il perito Arch. nella relazione del Persona_4
Novembre del 2018 aveva escluso che la infiltrazione potesse essere riferita a condotte condominiali).
Ciò che invece il CTU non ha potuto accertare con certezza sono state le cause della verificata infiltrazione (l'ausiliario, infatti, suppone che la infiltrazione si sia manifestata per una perdita accidentale estranea a rotture di qualsiasi genere e che sia penetrata sotto al piano doccia del bagno pagina 9 di 14 degli odierni appellati imbibendo il solaio interpiano fra i due appartamenti e causando la comparsa della infiltrazione descritta ed accertata nell'abitazione della Tanto che l'ausiliario ha Parte_1
accertato che per l'eliminazione dei danni riscontrati occorreva procedere ad opere di ritinteggiatura del soffitto nella proprietà della riteneva inoltre che si dovesse procedere alla stuccatura e Parte_1
alla siliconatura di tutto il perimetro del piatto doccia degli odierni appellati).
Le risultanze dell'ATP non sono state mai contestate dalla difesa degli odierni appellati;
ma al contrario – come emerge dalla relazione di ATP del 10/11/2019- le parti avevano raggiunto un accordo con riferimento alle modalità di intervento di ripristino del danno (all'ultima pagina della relazione il
CTU da atto che in data 07/10/2019 riceveva una comunicazione dal legale dei resistenti con la quale i predetti si rendevano disponibile fin da subito a ripristinare il danno nell'appartamento della controparte ma chiedevano di pagare il compenso del CTU al 50% e la compensazione integrale delle spese di procedura).
Tanto che le odierne parti appellate hanno successivamente (sebbene all'esito della procedura di negoziazione assistita) provveduto a pagare all'appellante l'importo di E. 300,00 pari al costo sostenuto per procedere alla ritinteggiatura del soffitto ove era stata riscontrata la macchia (vedi fattura n. 12 del 2020 ivi prodotta dall'appellante sub doc. n. 6).
Orbene dalle suddette circostanze discende senza dubbio il diritto della a vedersi Parte_1
rimborsata la somma liquidata al CTU per l'espletamento dell'incarico svolto nell'ambito della procedura di ATP iscritta al n. RG 328/2019 in quanto gli accertamenti svolti nella relativa perizia
(acquista nel presente giudizio) hanno giuridica rilevanza e pertinenza nella presente causa in quanto fondano in via esclusiva la responsabilità degli odierni appellati in ordine alle infiltrazioni di cui all'oggetto della domanda attorea.
Tuttavia tale diritto sussiste esclusivamente con riferimento alla somma di E. 467,23 (accessori inclusi)
pari al 50% dell'intero compenso liquidato dal Giudice di Pace al CTU (pari a complessivi E. 934,46
vedasi le due fatture ivi prodotte sub doc. n. 10, ma non è stato documentato il pagamento) posto che l'accertamento tecnico preventivo aveva ad oggetto anche l'accertamento di danni al mobilio del bagno in cui si era verificata l'infiltrazione (fra l'altro di lieve entità) che il CTU ha escluso (cfr. quesito n. 5 posto in sede di ATP e relativa risposta).
Per cui il compenso del CTU non può addossarsi in via esclusiva ai resistenti (odierni appellati) ma si ritiene equo che il relativo importo sia compensato e che quindi la sig.ra partecipi alla Parte_1
pagina 10 di 14 relativa spesa sebbene nella misura del 50% posto che nessun danno al mobilio è stato riscontrato a differenza di quanto era stato allegato in sede di ricorso per ATP.
Ugualmente dicasi con riferimento alle spese vive di ATP quantificate dalla difesa dell'appellante in complessivi E. 126,59 (di cui € 49 per C.U., € 27 per bollo ed E. 27,16 per richiesta copie aut., e spese di notifica per E. 23,43. Spese non contestate nel quantum dalla difesa dei resistenti).
Pertanto, sussiste il diritto della odierna appellante a vedersi riconosciuta la sola somma di E. 63,29
(ovvero il 50% di E. 126,59).
Vanno compensate – per le medesime ragioni di cui sopra – sempre per il 50% anche le spese legali del procedimento di ATP con conseguente diritto della odierna appellante a vedersi liquidato esclusivamente l'importo di E. 367,00 (pari al 50% della somma ivi pretesa pari ad E. 735,00) oltre ad accessori di legge (ovvero il 15% a titolo di spese generali, il 4% per Cpa e il 22% di Iva) per la somma complessiva di E. 536,23 (per tale voce la parte appellante non ha dato prova del relativo pagamento essendo indiscusso tuttavia la relativa obbligazione assunta nei confronti del difensore).
Infatti a titolo di spese legali relative al procedimento di ATP la difesa degli appellanti ha chiesto la liquidazione della somma complessiva di E. 1.072,46 di cui E. € 735,00 per compenso professionale oltre accessori di legge poco meno dei valori medi previsti dal DM 55/2014 vigente all'epoca.
La S.C. ha sul punto affermato che “la quantificazione va compiuta in base alle norme di legge che fissano la
misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale” (cfr. anche in motivazione Cass. 2018
sopra citata).
Nel caso di specie posto che il procedimento di ATP si è svolto e si è concluso nel 2019 i compensi vanno determinati in forza del DM 55/2014. La tabella allegata a tale decreto prevedeva, per le prestazioni di assistenza in sede di ATP per le cause di valore di competenza del Giudice di Pace –
quanto ai valori medi- la somma complessiva di E. 805,00 (di cui E. 200 per la fase di studio;
E. 270,00
per la fase introduttiva ed E. 335,00 per la fase istruttoria).
Non può essere accolta -invece- la domanda volta ad ottenere il rimborso della somma di E. 500,00
asseritamente sostenuta per il proprio CTP Arch. in assenza di prova dell'avvenuto Persona_4
pagamento del suddetto importo (cfr. vuoto assoluto di allegazione non avendo la parte neppure indicato se e quando l'esborso sarebbe stato effettuato ed eventualmente attraverso quale modalità).
pagina 11 di 14 Sul punto va altresì evidenziato che l'appellante si è limitata a depositare (ivi sub doc. n. 9) una notula datata 12/10/2020 che però non è firmata dall'Arch. Persona_4
Inoltre nella citata notula si fa riferimento a tre sopralluoghi che il professionista avrebbe effettuato presso l'abitazione della (ma non sono specificate le date in cui sarebbero avvenuti) e per Parte_1
questo si indica un onorario a vacazione di E. 500,00 con ritenuta al 20% di E. 100,00 per un totale di E.
400,00 (pertanto la notula depositata non solo è generica ma non ha alcun valore probatorio non essendo stata sottoscritta dal professionista. Non senza evidenziare che dei tre sopralluoghi non solo non è stata fornita la prova ma contrasta con quanto emerge nella relazione depositata ivi sub doc. n. 4
– senza data e senza le foto allegate- sottoscritta dall'Arch. nella quale si dà atto che l'unico Per_4
sopralluogo effettuato dal predetto professionista è del 19/11/2018. Né dalla relazione di ATP risulta che il predetto abbia partecipato come CTP alle operazioni peritali).
Quindi ed in conclusione gli odierni appellati vanno condannati a rifondere alla appellante la somma complessiva di E. 1.066,75 oltre ad interessi legali dalla data odierna al saldo.
In ragione di quanto sopra va rigettata la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa degli appellati non ricorrendone i relativi presupposti.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, in ragione dell'esito della lite, possono essere compensate stante il parziale rigetto delle pretese e tenuto conto del comportamento delle odierne parti appellate le quali: prima dell'introduzione del giudizio di I grado hanno corrisposto la somma di
E. 300,00 per eliminare le conseguenze dell'infiltrazione accertata in sede di ATP come da fattura prodotta dalla odierna appellante;
nel corso del giudizio di I grado – ovvero in data 07/10/2022-
hanno proceduto ad offrire ex art. 1206 c.c. (con offerta reale tramite ufficiale giudiziario) alla appellante la somma di E. 1.366,76 mediante assegno (ben superiore a quella ivi accertata come dovuta) rifiutata dalla odierna appellante;
a ciò si aggiunga altresì il fatto che l'odierna appellante ha rifiutato anche la proposta fatta dagli appellati alla udienza del 26/09/2025 – nel corso del tentativo di conciliazione- ed avente ad oggetto il versamento della somma di E. 1.300,00 (nel verbale si legge:
“la sig.ra dichiara di non accettare;
l'avv. Evangelisti dichiara che la proposta non è congrua rispetto Parte_1
alle spese ad oggi quantificate ed è la stessa cifra che controparte ha offerto direttamente alla prima Parte_1
delle conclusionali in I grado”).
P.Q.M.
pagina 12 di 14 il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in II
grado al n. RG 6461/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello perché fondato per le causali di cui in motivazione;
in riforma quindi della sentenza ivi appellata,
ACCERTA
E dichiara la responsabilità degli appellati per il fenomeno di infiltrazione per cui è causa per le causali di cui in motivazione;
ACCERTA
E dichiara che gli odierni appellati hanno già risarcito la parte appellante mediante il pagamento della somma di E. 300,00;
PONE
Le spese di ATP a carico delle odierne parti in causa nella misura del 50%;
e per l'effetto,
ND
Gli appellati al pagamento in favore dell'appellante – per i titoli e per le causali di cui in motivazione- della somma complessiva di E. 1.066,75 oltre ad interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
RIGETTA
Ogni altra domanda ed eccezione.
COMPENSA
integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio per le causali di cui in motivazione.
Così deciso ad Ancona il 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Pompetti Gabriella
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