Decreto cautelare 12 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2024, proposto da
GPF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle ordinanze sindacali num. 9 e num. 10, entrambe del 17/01/24, Prot. 2862/2024 la prima e Prot.2965/2024 la seconda, notificate entrambe in data 17/01/24, con cui si ordina alla odierna ricorrente ed alla Immobiliare ZI srl con sede in Volta mantovana, “nella rispettiva qualità di comproprietari pro quota del locale adibito a cantina posto in via Giovanni Chiassi ed identificato catastalmente al fg. 54 mapp. 249 sub 348, di provvedere entro 15 giorni all’adeguamento dei grigliati posti a chiusura della bocca di lupo a servizio di detto locale in applicazione delle indicazioni dettate dalla Norma UNI 11002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. BE NO GE, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti di causa e i provvedimenti impugnati.
1.1. Il giorno 10 gennaio 2024 un avventore di un bar sito nella piazza Ugo Dallò di Castiglione delle Stiviere, essendosi offerto spontaneamente di provvedere alla pulizia della griglia metallica posta a copertura di una “bocca di lupo” sul marciapiede antistante l’ingresso del bar, dopo aver rimosso la griglia portante, poggiava inavvertitamente il piede sulla griglia più leggera sottostante (avente la funzione di impedire la caduta dello sporco all’interno della bocca di lupo), la quale cedeva provocando la caduta dell’avventore all’interno del cavedio sottostante, da una altezza di 2,80 metri.
1.2. A seguito dell’incidente l’interessato riportava lesioni gravissime che, a distanza di qualche giorno, ne causavano il decesso.
1.3. Con nota del 12 gennaio 2024, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro dell’ATS Val Padana, a seguito degli accertamenti svolti in loco il giorno precedente assieme ad agenti della Polizia locale di Castiglione, informava il sindaco e il competente ufficio comunale che “Dalle indagini è emerso che i grigliati non rispondono alla normativa tecnica di riferimento, in particolare alla Norma UNI 11002, che prevede che, per motivi tecnici e/o di sicurezza, i grigliati siano ancorati alla struttura di appoggio per renderli solidali tra loro” . La nota precisava inoltre – richiamando le indicazioni riportate della “Guida all’utilizzo del grigliato” predisposto da Assogrigliati presso Federazione ANIMA di Milano - che “Qualora (…) la destinazione d’uso dei grigliati sia particolarmente gravosa (es. centri commerciali, strade pubbliche, ecc.) occorre prevedere opportuni dispositivi antisvitamento (es. dadi autobloccanti, ancoraggio mediante viti di piastra forata saldata tra i piatti portanti, saldatura tra pannello e appoggio, ecc.) ed aumentare opportunamente la frequenza di contatto dello stato del fermagrigliato” .
1.4. Sulla scorta di tale comunicazione, il dirigente dell’Area tecnica del Comune di Castiglione delle Stiviere adottava l’ordinanza n. 9 del 17 gennaio 2024 (rettificata lo stesso giorno con ordinanza n. 10/2024, limitatamente all’esatta ubicazione della bocca di lupo), con la quale ordinava alla società GPF s.r.l. e alla società Immobiliare ZI s.r.l., in qualità di soggetti proprietari pro quota del locale adibito a cantina sottostante la bocca di lupo, di provvedere, in solido tra loro, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, “all’adeguamento dei grigliati posti a chiusura della bocca di lupo a servizio di detto locale in applicazione delle indicazioni dettate dalla Norma UNI 11002”, onerando altresì i soggetti intimati di presentare a fine lavori una relazione del tecnico abilitato che attestasse la conformità del manufatto alla normativa tecnica sopra richiamata.
2. Il ricorso .
Con ricorso notificato il 2 febbraio 2024 e ritualmente depositato, la società GPF s.r.l. impugnava le due ordinanze da ultimo citate e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, sulla base di quattro motivi, con cui deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili, così sintetizzabili:
2.1) l’obbligo di provvedere alla custodia e alla manutenzione delle grate dei marciapiedi farebbe capo al Comune, essendo le grate parte integrante dei marciapiedi, rientranti tra i beni del demanio comunale;
2.2) essendo la grata di proprietà comunale, la ricorrente non avrebbe neppure la disponibilità materiale del bene per poter provvedere alla sua manutenzione;
2.3) la mancata considerazione delle circostanze di cui ai primi due motivi, unitamente agli errori materiali commessi dal Comune nell’ordinanza n. 9/2024 successivamente emendati nell’ordinanza n. 10/2024, sarebbero sintomatici di un’azione amministrativa approssimativa e viziata da evidenti carenze istruttorie;
2.4) i provvedimenti impugnati conterrebbero un riferimento del tutto generico alla normativa UNI 11002, la quale prevede una disciplina tecnica differenziata in relazione alle varie tipologie di grate e tombini; non sarebbe dato comprendere, pertanto, quale tipologia di intervento avrebbe richiesto l’amministrazione.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Con decreto n. 47 del 12 febbraio 2024, il Presidente della Sezione respingeva la domanda di misure cautelari monocratiche presentata dalla ricorrente ritenendo insussistente il presupposto della gravità e dell’attualità del pregiudizio dedotto e prevalente l’interesse del Comune alla tutela della pubblica incolumità.
3.2. In prossimità dell’udienza collegiale di trattazione dell’incidente cautelare, si costituiva in giudizio il Comune di Castiglione delle Stiviere, depositando documentazione e memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
3.3. Con ordinanza collegiale n. 84 dell’8 marzo 2024, la Sezione respingeva la domanda cautelare e compensava le spese della fase, ritenendo insussistenti i presupposti di danno grave e irreparabile dedotti dalla ricorrente.
3.4. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa del Comune ha integrato la propria documentazione e depositato una breve memoria conclusiva, dando atto che dopo il rigetto della domanda cautelare l’ordinanza impugnata è stata eseguita dalla parte ricorrente, come accertato dall’amministrazione con verbale di sopralluogo del 12 aprile 2024, nel quale si dà atto che “la griglia è stata ancorata con diversi punti di saldatura” . Ciò posto, la difesa comunale ha insistito per il rigetto del ricorso, richiamando le deduzioni svolte nella memoria di costituzione.
3.5. Da ultimo, peraltro, con nota depositata il 16 gennaio 2026 (cinque giorni prima dell’udienza di discussione), parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio.
3.6. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, nessuna delle parti presente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
4.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente nella nota depositata il 16 gennaio 2026, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, in mancanza di accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle stesse, ritiene il Collegio che debba farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale.
4.3. In forza di tale principio, le spese devono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, attesa l’infondatezza del ricorso.
4.3.1. Se da un lato è vero, infatti, che la grata di aerazione realizzata sul marciapiede comunale (c.d. “bocca di lupo”) è di proprietà comunale, “trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada” (cfr. Cass. civ. Sez. trib. 20 aprile 2021, n. 10315; Cass. civ. nn. 2328/2018; Cass. civ. 16770/2006); è anche vero, dall’altro lato, che sulla predetta grata, di proprietà comunale, è costituita una servitù di aria e luce in favore del cavedio sottostante di proprietà privata: laddove il cavedio funge da proprietà dominante, essendo il bene che trae beneficio dalla servitù, mentre la grata funge da proprietà servente, essendo il bene sul quale grava la servitù.
4.3.2. Ciò posto, ai sensi dell’art. 1069 c.c., le opere necessarie alla conservazione della servitù competono al proprietario del fondo dominante, che deve realizzarle a proprie spese, salvo che sia direttamente stabilito dal titolo o dalla legge; è anche previsto che se le opere di conservazione giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
4.3.3. Nel caso di specie, peraltro, non si discute delle spese occorrenti all’intervento manutentivo preteso dall’amministrazione comunale, bensì del soggetto onerato a porlo in essere; soggetto che, alla stregua della norma civilistica sopra richiamata, va individuato esclusivamente nel proprietario del fondo dominante.
4.3.4. Correttamente pertanto il Comune, con il provvedimento impugnato, ha ingiunto la realizzazione dell’intervento, in via solidale, ai due soggetti risultati proprietari della cantina sottostante la bocca di lupo, facendo buon governo dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.2. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, in forza del principio di soccombenza virtuale
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
b) condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
BE NO GE, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE NO GE | RO PE |
IL SEGRETARIO