TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 196
TAR
Decreto cautelare 12 febbraio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Alla luce della nota depositata dalla parte ricorrente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Obbligo di custodia e manutenzione delle grate dei marciapiedi in capo al Comune

    Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo la grata di proprietà comunale, su di essa è costituita una servitù di aria e luce in favore del cavedio sottostante di proprietà privata. Ai sensi dell'art. 1069 c.c., le opere necessarie alla conservazione della servitù competono al proprietario del fondo dominante, che deve realizzarle a proprie spese. Pertanto, l'ingiunzione del Comune ai proprietari della cantina sottostante è corretta.

  • Rigettato
    Mancanza di disponibilità materiale del bene da parte della ricorrente

    Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo la grata di proprietà comunale, su di essa è costituita una servitù di aria e luce in favore del cavedio sottostante di proprietà privata. Ai sensi dell'art. 1069 c.c., le opere necessarie alla conservazione della servitù competono al proprietario del fondo dominante, che deve realizzarle a proprie spese. Pertanto, l'ingiunzione del Comune ai proprietari della cantina sottostante è corretta.

  • Rigettato
    Carenze istruttorie e errori materiali nell'azione amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo la grata di proprietà comunale, su di essa è costituita una servitù di aria e luce in favore del cavedio sottostante di proprietà privata. Ai sensi dell'art. 1069 c.c., le opere necessarie alla conservazione della servitù competono al proprietario del fondo dominante, che deve realizzarle a proprie spese. Pertanto, l'ingiunzione del Comune ai proprietari della cantina sottostante è corretta.

  • Rigettato
    Genericità del riferimento alla normativa UNI 11002

    Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo la grata di proprietà comunale, su di essa è costituita una servitù di aria e luce in favore del cavedio sottostante di proprietà privata. Ai sensi dell'art. 1069 c.c., le opere necessarie alla conservazione della servitù competono al proprietario del fondo dominante, che deve realizzarle a proprie spese. Pertanto, l'ingiunzione del Comune ai proprietari della cantina sottostante è corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 196
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 196
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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