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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 18.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3170/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3934/24 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 29.5.2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Luigi Fucci
APPELLANTI
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in
[...] Controparte_4 Controparte_5 persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con distinti ricorsi poi riuniti gli attuali appellanti esponevano di essere stati reclutati, a seguito della ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n.665/2020, quale personale
Socio-Sanitario volto a garantire il supporto al Sistema Sanitario, in particolare per soddisfare le esigenze maturate in diversi
Istituti penitenziari Italiani ed in diverse strutture R.S.A. durante il periodo della emergenza Covid e di essere stati
Cont assegnati, per il tramite dell' di presso strutture CP_2 delle Case Circondariali di fino al giugno 2022; che essi CP_2 avevano, quindi, maturato i requisiti per ottenere la stabilizzazione del posto di lavoro ed entrare a pieno titolo, in pianta organica, del personale ausiliario al settore sanitario, chiedendo al Tribunale di Napoli di “1)accertare e dichiarare che tra essi ricorrenti ed una delle parti resistenti si è oramai stabilizzato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time;
2) accertare e dichiarare conseguenzialmente, il diritto ad essere chiamati in servizio come operatori socio sanitari, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021, con assegnazione di un posto di lavoro;
3) obbligare le parti resistenti, in solido o singolarmente a seconda di chi riterrà
l'Adito Tribunale, a regolarizzare la posizione lavorativa di essi ricorrenti sottoscrivendo i relativi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021;
4) condannare le parti resistenti, in solido o singolarmente in ragione delle responsabilità che saranno accertate a loro carico, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione”.
Si costituiva la chiedendo preliminarmente di Controparte_1 dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito di rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva altresì la che in via Controparte_2 preliminare chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione del pag. 2/8 giudice ordinario, in funzione del giudice del Lavoro in favore del giudice Amministrativo. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso ai sensi degli artt. 156 e 414 cpc. e la propria carenza di legittimazione passiva. Chiedeva nel merito di rigettare, in ogni caso, la domanda perché nulla, infondata in fatto e diritto, non provata e temeraria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva infine l'Avvocatura dello Stato per i CP_6 resistenti che, in rito, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della del Controparte_3
e del nel merito CP_4 Controparte_7 Controparte_5 dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alle suindicate Autorità; nonché rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di legittimazione passiva della del del Controparte_1 Controparte_5
e della Controparte_4 Controparte_3
con compensazione delle spese e rigettava il ricorso nei
[...] confronti dell' compensando le spese di lite. Controparte_2
Interponevano gravame i tre ricorrenti sostenendo l'erroneità della sentenza avendo prestato servizio come operatori socio-sanitario della Protezione civile, in attività di volontariato negli istituti penitenziari di per più di 18 mesi (dal 31/01/2020 fino al CP_2
30/06/2022), maturando i requisiti per ottenere la stabilizzazione del posto di lavoro;
rilevavano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.1 comma 268 lett. b della Legge 234 del
30/12/2021, negata dal Tribunale, atteso che se era vero che essi appellanti avevano aderito ad un bando per il reclutamento di
Operatori Socio Sanitari con chiamata su base volontaria,
l'evolversi ed aggravarsi della situazione pandemica, aveva fatto pag. 3/8 sì che quel regime di chiamata temporanea straordinaria ed eccezionale per il periodo pandemico, programmata per soli tre mesi, era stata poi, di fatto, protratta per circa due anni e che se inizialmente il lavoro prestato era di carattere di volontariato, poi erano stati chiamati a prestare il loro servizio attraverso un programma e calendario ben stabilito (e non quando il volontario voleva), la retribuzione percepita non era una mera gratificazione ma il pagamento di una somma per ogni giorno di servizio prestato, venendo meno le caratteristiche solidaristiche della prestazione, chiedendo di riformare nella sua totalità
l'impugnata sentenza n.3934/2024, emessa dal Tribunale di Napoli,
e, per l'effetto, in accoglimento delle deduzioni formulate nelle proprie difese di primo grado e ripercorse nell'appello, “1) accertare e dichiarare che tra gli appellanti ed una delle parti resistenti si è oramai stabilizzato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time;
2) accertare e dichiarare conseguenzialmente, che gli appellanti hanno diritto ad essere chiamati in servizio come operatore socio sanitario, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021, con assegnazione di un posto di lavoro;
3) obbligare le parti resistenti, in solido o singolarmente
a seconda di chi riterrà l'Adito Tribunale, a regolarizzare la posizione lavorativa degli appellanti sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021; 3) condannare le parti resistenti, in solido o singolarmente in ragione delle responsabilità che saranno accertate a loro carico, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, oltre alle spese successive occorrende, con
pag. 4/8 attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.“.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_8 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza dell'11.12.25, in assenza di note degli appellanti la causa era rinviata a quella del 18.12.25 sempre in trattazione scritta;
alla udienza del 18.12.25 in difetto di note degli appellanti e di prova della notifica dell'appello, la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art.348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché gli appellanti non sono comparsi all'udienza fissata per la discussione dell'11.12.25 (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva del 18.12.25, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non pag. 5/8 sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24,
n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del
2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare
l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai
pag. 6/8 sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame gli appellanti, alla udienza dell'11.12.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435 c.p.c. del 5.12.24, non hanno depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica
(quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, gli appellanti non hanno ritenuto di produrre note nè hanno depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 12.12.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione degli appellati non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
pag. 7/8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 18.12.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 18.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3170/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3934/24 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 29.5.2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Luigi Fucci
APPELLANTI
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in
[...] Controparte_4 Controparte_5 persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con distinti ricorsi poi riuniti gli attuali appellanti esponevano di essere stati reclutati, a seguito della ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n.665/2020, quale personale
Socio-Sanitario volto a garantire il supporto al Sistema Sanitario, in particolare per soddisfare le esigenze maturate in diversi
Istituti penitenziari Italiani ed in diverse strutture R.S.A. durante il periodo della emergenza Covid e di essere stati
Cont assegnati, per il tramite dell' di presso strutture CP_2 delle Case Circondariali di fino al giugno 2022; che essi CP_2 avevano, quindi, maturato i requisiti per ottenere la stabilizzazione del posto di lavoro ed entrare a pieno titolo, in pianta organica, del personale ausiliario al settore sanitario, chiedendo al Tribunale di Napoli di “1)accertare e dichiarare che tra essi ricorrenti ed una delle parti resistenti si è oramai stabilizzato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time;
2) accertare e dichiarare conseguenzialmente, il diritto ad essere chiamati in servizio come operatori socio sanitari, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021, con assegnazione di un posto di lavoro;
3) obbligare le parti resistenti, in solido o singolarmente a seconda di chi riterrà
l'Adito Tribunale, a regolarizzare la posizione lavorativa di essi ricorrenti sottoscrivendo i relativi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021;
4) condannare le parti resistenti, in solido o singolarmente in ragione delle responsabilità che saranno accertate a loro carico, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione”.
Si costituiva la chiedendo preliminarmente di Controparte_1 dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito di rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva altresì la che in via Controparte_2 preliminare chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione del pag. 2/8 giudice ordinario, in funzione del giudice del Lavoro in favore del giudice Amministrativo. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso ai sensi degli artt. 156 e 414 cpc. e la propria carenza di legittimazione passiva. Chiedeva nel merito di rigettare, in ogni caso, la domanda perché nulla, infondata in fatto e diritto, non provata e temeraria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva infine l'Avvocatura dello Stato per i CP_6 resistenti che, in rito, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della del Controparte_3
e del nel merito CP_4 Controparte_7 Controparte_5 dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alle suindicate Autorità; nonché rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di legittimazione passiva della del del Controparte_1 Controparte_5
e della Controparte_4 Controparte_3
con compensazione delle spese e rigettava il ricorso nei
[...] confronti dell' compensando le spese di lite. Controparte_2
Interponevano gravame i tre ricorrenti sostenendo l'erroneità della sentenza avendo prestato servizio come operatori socio-sanitario della Protezione civile, in attività di volontariato negli istituti penitenziari di per più di 18 mesi (dal 31/01/2020 fino al CP_2
30/06/2022), maturando i requisiti per ottenere la stabilizzazione del posto di lavoro;
rilevavano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.1 comma 268 lett. b della Legge 234 del
30/12/2021, negata dal Tribunale, atteso che se era vero che essi appellanti avevano aderito ad un bando per il reclutamento di
Operatori Socio Sanitari con chiamata su base volontaria,
l'evolversi ed aggravarsi della situazione pandemica, aveva fatto pag. 3/8 sì che quel regime di chiamata temporanea straordinaria ed eccezionale per il periodo pandemico, programmata per soli tre mesi, era stata poi, di fatto, protratta per circa due anni e che se inizialmente il lavoro prestato era di carattere di volontariato, poi erano stati chiamati a prestare il loro servizio attraverso un programma e calendario ben stabilito (e non quando il volontario voleva), la retribuzione percepita non era una mera gratificazione ma il pagamento di una somma per ogni giorno di servizio prestato, venendo meno le caratteristiche solidaristiche della prestazione, chiedendo di riformare nella sua totalità
l'impugnata sentenza n.3934/2024, emessa dal Tribunale di Napoli,
e, per l'effetto, in accoglimento delle deduzioni formulate nelle proprie difese di primo grado e ripercorse nell'appello, “1) accertare e dichiarare che tra gli appellanti ed una delle parti resistenti si è oramai stabilizzato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time;
2) accertare e dichiarare conseguenzialmente, che gli appellanti hanno diritto ad essere chiamati in servizio come operatore socio sanitario, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021, con assegnazione di un posto di lavoro;
3) obbligare le parti resistenti, in solido o singolarmente
a seconda di chi riterrà l'Adito Tribunale, a regolarizzare la posizione lavorativa degli appellanti sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021; 3) condannare le parti resistenti, in solido o singolarmente in ragione delle responsabilità che saranno accertate a loro carico, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, oltre alle spese successive occorrende, con
pag. 4/8 attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.“.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_8 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza dell'11.12.25, in assenza di note degli appellanti la causa era rinviata a quella del 18.12.25 sempre in trattazione scritta;
alla udienza del 18.12.25 in difetto di note degli appellanti e di prova della notifica dell'appello, la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art.348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché gli appellanti non sono comparsi all'udienza fissata per la discussione dell'11.12.25 (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva del 18.12.25, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non pag. 5/8 sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24,
n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del
2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare
l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai
pag. 6/8 sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame gli appellanti, alla udienza dell'11.12.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435 c.p.c. del 5.12.24, non hanno depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica
(quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, gli appellanti non hanno ritenuto di produrre note nè hanno depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 12.12.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione degli appellati non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
pag. 7/8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 18.12.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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