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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza del 03 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti n. 1699 / 2024 e n. 2860/2023 R.G. vertenti TRA:
OR , nata il [...] a [...], e residente a Parte_1
Torregrotta (ME), C.F. , rappresentata e difesa, per procura speciale allegata C.F._1
in atti , dall'avv. Carlo Merlino, nel cui studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1
Fazio, giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma , elettivamente domiciliato Per_1
CP_ in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale . RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445bis c.p.c. , la signora esponeva di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per l'accertamento del diritto a godere della indennità di accompagnamento e che, a seguito della visita medica, era stata riconosciuta invalida, ma non bisognevole di accompagnamento. Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento degli atti della vita quotidiana in maniera autonoma. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità , senza diritto all'indennità di accompagnamento. Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 25.03.2024 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva di necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti della vita quotidiana. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore.
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in termine, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 03 marzo 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente procedimento non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, sia pure a decorrere dal mese di gennaio 2024. Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che : “In conclusione, si è del parere che la OR di anni 82 si può Parte_1
considerare soggetto abbisognevole di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita, in quanto impossibilitata alla deambulazione autonoma. Quanto alla decorrenza dell'indennità di accompagnatore, tenuto conto del riferito anamnestico, delle risultanze delle certificazioni mediche agli atti, dei dati clinici emersi dall'esame obiettivo e considerato anche il ritmo evolutivo medio delle affezioni prese in esame, si è dell'avviso possa risalire al mese di Gennaio dell'anno 2024 epoca in cui, assai verosimilmente, si sono aggravate le turbe della statica e della dinamica che non hanno consentito alla ricorrente di poter deambulare in maniera autonoma.”
Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una invalidità nella misura del
100% e rendono necessaria un'assistenza continua non permettendo alla perizianda di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana, ma solo a decorrere dal mese di gennaio
2024.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la OR
, invalida nella misura del 100%, possiede il requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1 gennaio 2024 . Il limitato accoglimento delle domande attoree, con riferimento all'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del
CP_ giudizio di ATP e nella misura di 1\2 delle spese del giudizio di merito, con la condanna dell' al pagamento del rimanente 1\2 .
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico
CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla OR . con ricorso Parte_1
CP_ di merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. , riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che la ricorrente è invalida nella misura del
100% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1 gennaio 2024 ;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di atp, e nella misura di 1\2 le spese del presente giudizio;
- condanna l' al pagamento di 1\2 delle spese del presente giudizio di merito in favore di CP_1
parte ricorrente, che liquida in € 1.347,75 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto competenza.
Messina, 04 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca