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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 5204/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. SGARBI SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella (PV), Piazza Vittorio Veneto n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Maria della Versa (PV), in data
15/06/2002, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002);
separati consensualmente con sentenza n. 248/2025, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 28.10.2025.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)_La casa coniugale sita in Santa Maria della Versa (PV), Loc. Cella n.6, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata e resta in uso esclusivo alla stessa, la Parte_1 quale vi continuerà ad abitare con i figli , e sino al Per_1 Per_2 Per_3
pag. 1 di 6 raggiungimento della piena indipendenza economica degli stessi e comunque sino a che questi vorranno. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'immobile, oltreché le utenze tutte saranno completamente a carico della sig.ra nica e sola Pt_1 proprietaria dell'immobile. Le parti si danno reciprocamente atto che sia gli arredi, sia le suppellettili che arredano l'abitazione familiare, sia l'eterogenea biancheria ed i regali di nozze sono già stati concordemente ripartiti tra i coniugi. Si precisa che il sig. in data 03.11.24 ha lasciato la casa familiare trasferendosi presso Parte_2 un'immobile detenuto in locazione a Broni (PV), via Padania n.31 (doc.4). Le spese ordinarie, il canone di locazione, la tassa rifiuti le utenze tutte ed ogni altra spesa ad esso inerente sono e resteranno saranno completamente a carico del sig. Pt_2
2)_I figli, tutti maggiorenni, resteranno a vivere presso l'attuale dimora familiare, ovvero presso l'abitazione della madre, in Santa Maria della Versa (PV), Loc. Cella n.6.
-Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli concordando direttamente con questi la frequentazione avendo già tutti raggiunto la maggiore età.
-Il sig. si dichiara sin da ora disponibile a partecipare ed eventuali percorsi di Pt_2 sostegno psicologico qualora si rendessero necessari per il benessere psico-fisico del figlio , le cui spese resteranno integralmente a carico della sig.ra Per_2 Pt_1
-Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. II sig. Per_1 Pt_2 contribuirà nella misura pari al 50% delle spese straordinarie fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di e , purchè debitamente Per_2 Per_3 documentate, a semplice richiesta della sig.ra e previa consegna di idonea Pt_1 certificazione, secondo il Protocollo dalla Corte d'Appello di Milano approvato in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pag. 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
-Le spese straordinarie richieste dalla sig.ra l sig. dovranno essere da Pt_1 Pt_2 quest'ultimo rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta che potrà avvenire anche via e- mail o via WhatsApp.
pag. 3 di 6 -Gli assegni familiari saranno versati nella misura pari al 100% a favore della sig.ra
Pt_1
, genitore collocatario dei figli e , entrambi maggiorenni ma non
[...] Per_3 Per_2 economicamente indipendente. Il sig. dichiara sin d'ora di autorizzare l'Ente Pt_2 competente e di rinunciare a qualsivoglia pretesa agli stessi connessa. L'Assegno unico familiare sarà percepito solo ed esclusivamente dalla sig.ra Parte_1
4)_I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e dichiarano quindi di rinunciare a qualsiasi forma di contributo al mantenimento l'una nei confronti dell'altro.
La sig.ra socia di capitali e amministratore unico di F.LLI MAGGI SLR, mentre Pt_1 il sig. è dipendente presso Autoguidovie spa con contratto a tempo indeterminato. Pt_2
-Le parti rinunciano quindi espressamente e reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, ovvero a qualunque ulteriore e diversa richiesta economica, anche risarcitoria, o comunque altra somma connessa alla pregressa convivenza coniugale e/o al vincolo matrimoniale, per sé e per i propri aventi causa.
-I coniugi dichiarano che non vi sono c/c cointestati e/o veicoli e comunque di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale.
-Tutti gli immobili di proprietà della sig.ra per la quota del 100% o in altra Parte_1 quota percentuale, siti nelle province di Pavia, Brescia, Imperia e Piacenza, meglio elencati nella visura catastale per soggetto allegata che si richiama integralmente (doc.5) sono e restano di proprietà esclusiva della sig.ra Il sig. pur non Parte_1 Pt_2 avendo titolo alcuno su detti immobili, esplicitamente e senza riserva alcuna dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa sul cespite immobiliare facente capo alla sig.ra Pt_1 la quale sarà libera di alienare detti immobili a terzi e/o cederli in locazione, i cui frutti resteranno di sola ed esclusiva pertinenza della sig.ra d il sig. nulla ha Pt_1 Pt_2
e/o avrà da pretendere.
Il sig. esplicitamente e senza riserva alcuna rinuncia altresì ai profitti derivati e/o Pt_2 derivanti dall'attività di amministratore unico e socio capitali presso F.lli Maggi SRL della sig.ra Parte_1
5)_Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni pag. 4 di 6 acquistati in costanza di matrimonio e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale non espressamente disciplinato nel presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 248/2025, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 28.10.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Santa Maria della Versa (PV), in data
[...] Parte_2
15/06/2002, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
pag. 5 di 6 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 5204/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. SGARBI SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Stradella (PV), Piazza Vittorio Veneto n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Maria della Versa (PV), in data
15/06/2002, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002);
separati consensualmente con sentenza n. 248/2025, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 28.10.2025.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)_La casa coniugale sita in Santa Maria della Versa (PV), Loc. Cella n.6, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata e resta in uso esclusivo alla stessa, la Parte_1 quale vi continuerà ad abitare con i figli , e sino al Per_1 Per_2 Per_3
pag. 1 di 6 raggiungimento della piena indipendenza economica degli stessi e comunque sino a che questi vorranno. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'immobile, oltreché le utenze tutte saranno completamente a carico della sig.ra nica e sola Pt_1 proprietaria dell'immobile. Le parti si danno reciprocamente atto che sia gli arredi, sia le suppellettili che arredano l'abitazione familiare, sia l'eterogenea biancheria ed i regali di nozze sono già stati concordemente ripartiti tra i coniugi. Si precisa che il sig. in data 03.11.24 ha lasciato la casa familiare trasferendosi presso Parte_2 un'immobile detenuto in locazione a Broni (PV), via Padania n.31 (doc.4). Le spese ordinarie, il canone di locazione, la tassa rifiuti le utenze tutte ed ogni altra spesa ad esso inerente sono e resteranno saranno completamente a carico del sig. Pt_2
2)_I figli, tutti maggiorenni, resteranno a vivere presso l'attuale dimora familiare, ovvero presso l'abitazione della madre, in Santa Maria della Versa (PV), Loc. Cella n.6.
-Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli concordando direttamente con questi la frequentazione avendo già tutti raggiunto la maggiore età.
-Il sig. si dichiara sin da ora disponibile a partecipare ed eventuali percorsi di Pt_2 sostegno psicologico qualora si rendessero necessari per il benessere psico-fisico del figlio , le cui spese resteranno integralmente a carico della sig.ra Per_2 Pt_1
-Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. II sig. Per_1 Pt_2 contribuirà nella misura pari al 50% delle spese straordinarie fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di e , purchè debitamente Per_2 Per_3 documentate, a semplice richiesta della sig.ra e previa consegna di idonea Pt_1 certificazione, secondo il Protocollo dalla Corte d'Appello di Milano approvato in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pag. 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
-Le spese straordinarie richieste dalla sig.ra l sig. dovranno essere da Pt_1 Pt_2 quest'ultimo rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta che potrà avvenire anche via e- mail o via WhatsApp.
pag. 3 di 6 -Gli assegni familiari saranno versati nella misura pari al 100% a favore della sig.ra
Pt_1
, genitore collocatario dei figli e , entrambi maggiorenni ma non
[...] Per_3 Per_2 economicamente indipendente. Il sig. dichiara sin d'ora di autorizzare l'Ente Pt_2 competente e di rinunciare a qualsivoglia pretesa agli stessi connessa. L'Assegno unico familiare sarà percepito solo ed esclusivamente dalla sig.ra Parte_1
4)_I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e dichiarano quindi di rinunciare a qualsiasi forma di contributo al mantenimento l'una nei confronti dell'altro.
La sig.ra socia di capitali e amministratore unico di F.LLI MAGGI SLR, mentre Pt_1 il sig. è dipendente presso Autoguidovie spa con contratto a tempo indeterminato. Pt_2
-Le parti rinunciano quindi espressamente e reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, ovvero a qualunque ulteriore e diversa richiesta economica, anche risarcitoria, o comunque altra somma connessa alla pregressa convivenza coniugale e/o al vincolo matrimoniale, per sé e per i propri aventi causa.
-I coniugi dichiarano che non vi sono c/c cointestati e/o veicoli e comunque di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale.
-Tutti gli immobili di proprietà della sig.ra per la quota del 100% o in altra Parte_1 quota percentuale, siti nelle province di Pavia, Brescia, Imperia e Piacenza, meglio elencati nella visura catastale per soggetto allegata che si richiama integralmente (doc.5) sono e restano di proprietà esclusiva della sig.ra Il sig. pur non Parte_1 Pt_2 avendo titolo alcuno su detti immobili, esplicitamente e senza riserva alcuna dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa sul cespite immobiliare facente capo alla sig.ra Pt_1 la quale sarà libera di alienare detti immobili a terzi e/o cederli in locazione, i cui frutti resteranno di sola ed esclusiva pertinenza della sig.ra d il sig. nulla ha Pt_1 Pt_2
e/o avrà da pretendere.
Il sig. esplicitamente e senza riserva alcuna rinuncia altresì ai profitti derivati e/o Pt_2 derivanti dall'attività di amministratore unico e socio capitali presso F.lli Maggi SRL della sig.ra Parte_1
5)_Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni pag. 4 di 6 acquistati in costanza di matrimonio e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale non espressamente disciplinato nel presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 248/2025, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 28.10.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Santa Maria della Versa (PV), in data
[...] Parte_2
15/06/2002, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
pag. 5 di 6 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6