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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3050/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4612/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240133691143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1072/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato a [...] il [...] (C.F. CF_Ricorrente_1) residente in [...]alla Indirizzo_1 ai Monti n. 351 impugna la CARTELLA ESATTORIALE n. 071/2024/01336911/43/000 notificata in data 08.01.2025 in relazione a TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2017. Eccepisce la intervenuta PRESCRIZIONE/DECADENZA del CREDITO, la omessa notifica degli atti prodromici. Chiede
l'annullamento dell'atto impugnato. La Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate IS si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del ricorso. Alla udienza del 23.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento n. 734032684662 si evince che l'atto è stato consegnato il 9.11.2020 a mani del ricorrente personalmente. Con riguardo al successivo avviso di accertamento riemesso avente n. 734333507631 è emerso che la notifica, stante l'assenza del destinatario
(o di altra persona abilitata a riceverlo), si è perfezionata il 1.4.2023 per compiuta giacenza.
Pertanto, il ricorso è infondato, non essendo decorso il termine di prescrizione ed essendo stata impedita la decadenza con la notifica del primo atto. Segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo in calce, tenuto conto del valore e della attività difensiva disimpegnata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente che si liquidano in euro 130,00 cadauno oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4612/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240133691143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1072/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato a [...] il [...] (C.F. CF_Ricorrente_1) residente in [...]alla Indirizzo_1 ai Monti n. 351 impugna la CARTELLA ESATTORIALE n. 071/2024/01336911/43/000 notificata in data 08.01.2025 in relazione a TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2017. Eccepisce la intervenuta PRESCRIZIONE/DECADENZA del CREDITO, la omessa notifica degli atti prodromici. Chiede
l'annullamento dell'atto impugnato. La Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate IS si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del ricorso. Alla udienza del 23.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento n. 734032684662 si evince che l'atto è stato consegnato il 9.11.2020 a mani del ricorrente personalmente. Con riguardo al successivo avviso di accertamento riemesso avente n. 734333507631 è emerso che la notifica, stante l'assenza del destinatario
(o di altra persona abilitata a riceverlo), si è perfezionata il 1.4.2023 per compiuta giacenza.
Pertanto, il ricorso è infondato, non essendo decorso il termine di prescrizione ed essendo stata impedita la decadenza con la notifica del primo atto. Segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo in calce, tenuto conto del valore e della attività difensiva disimpegnata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente che si liquidano in euro 130,00 cadauno oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico